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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/12/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 520 /2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA VERBALE DELLA CAUSA n. 520 / 2025 R.G. tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 9 dicembre 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi: Per 'Avv. Maria Maniscalco Parte_1 per il la dott.ssa Maria Maniscalco. Controparte_1
Parte ricorrente, da atto del pagamento a giugno 2025 e rinuncia agli atti con richiesta di compensazione delle spese di lite. Parte resistente, preso atto della rinuncia, si riporta alla memoria. Il Giudice Trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
n. 520 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 520 /2025 RG Lav. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti PICONE Parte_1 C.F._1 FRANCESCA e FULCO SIMONA GRAZIA ed elettivamente domiciliata in via Esseneto n. 65 92100 Agrigento ITALIA
PARTE RICORRENTE contro
(CF. ), con il patrocinio dei Controparte_1 P.IVA_1 Dott. ri e ed elettivamente domiciliato presso l' CP_2 CP_3 [...]
sito in Borgo Scroffa n. 2 - Controparte_4 CP_4
PARTE RESISTENTE Oggetto: carta docente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- parte ricorrente allega di avere lavorato nell'anno scolastico 2024/2025 quale dipendente a tempo determinato per il convenuto in qualità di docente e domanda, per le predette CP_1 annualità, l'accertamento del proprio diritto alla c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del alla somma di € 500,00 per ciascuna annualità sopra indicata, Controparte_1 quale contributo alla propria formazione professionale;
- il si è costituito in giudizio contestando quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo CP_1 il rigetto del ricorso;
in particolare ha eccepito la non debenza del beneficio in relazione all'a.s. 2024/2025, in quanto già erogato;
- all'udienza del 09.12.2025, parte ricorrente, dando atto dell'avvenuto pagamento del beneficio di cui si discute in epoca successiva al deposito del ricorso, ha rinunciato alla domanda;
rilevato che:
- per circostanza pacifica fra le parti la c.d. carta docente per l'a/s 2024/2025, oggetto della domanda, è stata effettivamente corrisposta alla parte ricorrente nel corso del giudizio;
- ritenuta, pertanto, cessata la materia del contendere, - ritenuto, di contro, di non poter estinguere il giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. per difetto di procura speciale del difensore di parte ricorrente comparso all'udienza odierma;
- ritenuto di dover compensare integralmente le spese di lite stante il pagamento, per circostanza pacifica fra le parti, in data successiva al deposito del ricorso ma antecedente alla costituzione avversaria,
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.
Vicenza, 09/12/2025 Il Giudice Dott. ssa Caterina Neri
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA VERBALE DELLA CAUSA n. 520 / 2025 R.G. tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 9 dicembre 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi: Per 'Avv. Maria Maniscalco Parte_1 per il la dott.ssa Maria Maniscalco. Controparte_1
Parte ricorrente, da atto del pagamento a giugno 2025 e rinuncia agli atti con richiesta di compensazione delle spese di lite. Parte resistente, preso atto della rinuncia, si riporta alla memoria. Il Giudice Trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
n. 520 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 520 /2025 RG Lav. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti PICONE Parte_1 C.F._1 FRANCESCA e FULCO SIMONA GRAZIA ed elettivamente domiciliata in via Esseneto n. 65 92100 Agrigento ITALIA
PARTE RICORRENTE contro
(CF. ), con il patrocinio dei Controparte_1 P.IVA_1 Dott. ri e ed elettivamente domiciliato presso l' CP_2 CP_3 [...]
sito in Borgo Scroffa n. 2 - Controparte_4 CP_4
PARTE RESISTENTE Oggetto: carta docente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- parte ricorrente allega di avere lavorato nell'anno scolastico 2024/2025 quale dipendente a tempo determinato per il convenuto in qualità di docente e domanda, per le predette CP_1 annualità, l'accertamento del proprio diritto alla c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del alla somma di € 500,00 per ciascuna annualità sopra indicata, Controparte_1 quale contributo alla propria formazione professionale;
- il si è costituito in giudizio contestando quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo CP_1 il rigetto del ricorso;
in particolare ha eccepito la non debenza del beneficio in relazione all'a.s. 2024/2025, in quanto già erogato;
- all'udienza del 09.12.2025, parte ricorrente, dando atto dell'avvenuto pagamento del beneficio di cui si discute in epoca successiva al deposito del ricorso, ha rinunciato alla domanda;
rilevato che:
- per circostanza pacifica fra le parti la c.d. carta docente per l'a/s 2024/2025, oggetto della domanda, è stata effettivamente corrisposta alla parte ricorrente nel corso del giudizio;
- ritenuta, pertanto, cessata la materia del contendere, - ritenuto, di contro, di non poter estinguere il giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. per difetto di procura speciale del difensore di parte ricorrente comparso all'udienza odierma;
- ritenuto di dover compensare integralmente le spese di lite stante il pagamento, per circostanza pacifica fra le parti, in data successiva al deposito del ricorso ma antecedente alla costituzione avversaria,
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.
Vicenza, 09/12/2025 Il Giudice Dott. ssa Caterina Neri