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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/09/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4308/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
11/07/2025 da:
Parte_1
con l'avv. MARIAN SIMONE
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. SORANZIO LIALA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
4/09/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi , nato a [...] Parte_1
(TV) il 17/07/1982 e nata a [...] il [...], Parte_2
matrimonio contratto il 19/03/2016 e trascritto al n. 2, Parte I, Ufficio 1, Anno 2016 del registro degli atti di matrimonio del Comune di ARCADE alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, collaborando civilmente tra di loro per la gestione dei bambini.
2. L'immobile sito in Via Trieste n. 90 ad Arcade (TV), verrà assegnato alla signora con Parte_2
gli arredi che la compongono, affinché vi abiti con i figli ed . Per_1 Per_2
3. I figli ed verranno affidati congiuntamente ai genitori, con collocazione Per_1 Per_2
prevalente presso la madre.
4. Il padre avrà diritto di tenere i figli con sé a fine settimana alterni, dal sabato mattina alle ore 9.00 alla domenica sera, dopo cena, nonché, per ogni settimana, dal martedì pomeriggio fino al mercoledì mattina ed il giovedì pomeriggio fino a dopo cena, salvo comunque diverso o altro accordo dei due genitori. Potrà tenerli con sé altresì per 3 giorni durante le vacanze pasquali, per 7 (anche non consecutivi) durante quelle natalizie (curando che le festività siano comunque trascorse in via alternata annualmente con ciascun genitore) e per 15 giorni non consecutivi durante le vacanze estive. Resta
2 comunque fatto salvo qualsivoglia altro accordo fra i genitori, che garantisca comunque il rapporto continuativo dei medesimi con i figli.
5. Il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma complessiva di
Euro 400,00 (Euro 200,00 a figlio) entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario nel conto corrente che verrà indicato dalla signora . La somma verrà aggiornata annualmente secondo Pt_2
gli indici ISTAT, senza necessità di richiesta scritta.
6. L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre.
7. Il signor contribuirà per il 60% in ordine alle spese straordinarie affrontate dalla signora Pt_1
per i figli ed , spese che dovranno essere preventivamente concordate e Pt_2 Per_1 Per_2
documentate, salvo urgenze, nel rispetto del Protocollo in essere;
le predette spese, qualora anticipate dalla madre, dovranno esser alla stessa rimborsate per la quota spettante al padre, entro e non oltre il giorno 6 del mese successivo all'esborso.
8. Il signor si impegna a pagare direttamente e per l'intero in ordine al dopo scuola e alle Pt_1
attività extrascolastiche dei minori, mentre in merito alla mensa scolastica ciascun genitore contribuirà direttamente per la quota della metà.
9. In merito alle spese relative alla baby sitter, in deroga alle previsioni del Protocollo, le parti concordano sin d'ora che la spesa verrà suddivisa a metà senza preventivo consenso, qualora la necessità di ricorrervi dipenda dalla malattia dei bambini, in caso di impossibilità dei nonni ad accudirli.
10. I genitori si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio relativamente ai minori.
11. I coniugi sono economicamente autosufficienti di tal che non saranno tenuti ad obblighi di reciproco mantenimento.
12. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito, con apposita e separata scrittura, ogni ulteriore questione economica tra di loro intercorsa.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
3 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 04/09/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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