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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/09/2025, n. 3934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3934 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in persona dei magistrati: dr. Ludovico Sburlati Presidente rel. dr. Alberto La Manna Giudice dr.ssa Marisa Gallo Giudice ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 20088/2022 promossa da:
elettivamente domiciliata in Milano, via della Controparte_1
Moscova 3, presso lo studio degli avv. Sabrina Giani e Alessandro Manca, che la rappresentano e difendono per delega in atti;
attrice;
CONTRO
, , Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
e , elettivamente domiciliati in Torino, via Lessolo 3,
[...] CP_6 presso lo studio degli avv. Luca Pecoraro e Alessia Dinunno, che li rappresentano e difendono, anche con l'avv. Antonio Romano (solo per quanto riguarda
[...]
), per delega in atti;
CP_6 convenuti. Oggetto: segreti commerciali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “… Nel merito:
B. accertare e dichiarare che le informazioni riservate di e, in CP_1 particolare, quelle contenute nell'allegato 23 all'atto di citazione, costituiscono segreti commerciali e possiedono i requisiti di tutela previsti dall'art. 98 CPI;
C. accertare e dichiarare che i signori , e CP_4 CP_3 CP_5 CP_6 hanno commesso atti di sottrazione e successiva detenzione, divulgazione – perlomeno a – e di utilizzo, anche tramite questa società, dei segreti CP_2 commerciali di cui sopra, in violazione dei diritti di cui all'art. 99 CPI;
D. accertare e dichiarare che i medesimi segreti commerciali di CP_1 sottratti dagli ex dipendenti sono stati riversati negli archivi informatici di , se CP_2 in formato digitale, o archiviati presso in forma cartacea;
CP_2
E. accertare e dichiarare di conseguenza che anche ha violato tali CP_2 segreti commerciali di con la relativa archiviazione, ricevimento e CP_1 successivo utilizzo;
F. accertare e dichiarare che la produzione, offerta in vendita, esposizione e promozione da parte di dei prodotti di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 della CP_2 narrativa dell'atto di citazione costituiscono violazione della
[...]
(secondo la definizione di cui al par. 103, pag. 34, Controparte_7 dell'atto di citazione);
G. dichiarare responsabile per l'attività di concorrenza sleale ex art. CP_2
2598 c.c. e questo sia per storno dei dipendenti di cui al punto 21 in narrativa dell'atto di citazione, sia per l'utilizzazione di informazioni riservate di CP_1 quando non risultino soddisfatti per intero i requisiti richiesti dall'art. 98 CPI;
H. confermare, a carico di tutti i soggetti convenuti, la descrizione e l'inibitoria all'uso, sfruttamento, divulgazione e/o diffusione, dei segreti commerciali
NS già individuati in fase cautelare;
I. inibire a ogni ulteriore e futura attività di produzione, vendita, CP_2 promozione e pubblicizzazione relativa a prodotti che utilizzino illecitamente la
PROPRIETA' IN NS (secondo la definizione di cui al par. 103,
2 pag. 34, dell'atto di citazione);
J. condannare tutte le parti convenute, in via solidale fra loro, a rifondere a i danni patiti e patendi cagionati dagli illeciti di cui sopra, così come, a CP_1 titolo esemplificativo, i costi sopportati per le indagini tecnico-forensi e di consulenza tecnica e legale svolti ai fini del presente procedimento civile, inclusa la precedente fase cautelare, nonché il tempo distratto dal personale aziendale per dedicarsi alla raccolta di documenti e di informazioni relative alle condotte commesse dagli odierni convenuti, con ricorso occorrendo alla liquidazione in via equitativa;
K. in particolare, condannare tutte le parti convenute, in via solidale fra loro,
a risarcire tutti i danni in qualunque modo collegati alla illecita violazione della
PROPRIETA' IN NS (ovvero dei segreti commerciali ai sensi dell'art. 99 CPI, e dei brevetti menzionati in narrativa al punto 3.3 dell'atto di citazione), nonché di attività di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. compresi i danni emergenti e i danni non patrimoniali, nonché alla retroversione degli utili in alternativa o per la parte eccedente al lucro cessante, con ricorso occorrendo alla liquidazione in via equitativa;
L. disporre, a cura di e a spese di , la pubblicazione per CP_1 CP_2 almeno sei mesi dell'emananda sentenza sul sito di , con menzione CP_2 evidente nella relativa prima pagina del suo sito web, e sulle pagine dei relativi social network e la pubblicazione su almeno un quotidiano a tiratura nazionale (La
Stampa o il Corriere della Sera) e almeno su una rivista specializzata di settore.
In via istruttoria, e a prova contraria: ...
In ogni caso: ...
U. condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento integrale di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge della presente fase e della precedente fase cautelare, nonché dei costi della(/e) consulenza(/e) tecnica(/che)
d'ufficio e di parte.”
Convenuti: “... In via principale
Rigettare le domande avversarie siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti.
In ogni caso
3 Con vittoria di spese e di compensi tutti di giudizio, inclusa la fase cautelare e le spese di CTU, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA sugli importi imponibili ...”
MOTIVAZIONE
1. Le domande proposte dalla , operante “nel Controparte_1 settore dei sistemi termici per autoveicoli” (cit. p. 4), hanno a oggetto l'accertamento, in primo luogo, dell'illecita acquisizione, rivelazione e utilizzazione da parte dei convenuti di segreti commerciali ex art. 98 e 99 Cpi, contenuti nella chiavetta Usb di cui al documento n. 23; in secondo luogo, della contraffazione da parte dei prodotti della convenuta dei propri brevetti “relativi al sistema CAT4” (cit.
p. 37 e seg. e concl. sub F); in terzo luogo, del compimento di atti di concorrenza sleale, “sia per storno dei dipendenti ..., sia per l'utilizzazione di informazioni riservate” (concl. sub G); infine, con riferimento a tutti i precedenti profili, l'inibitoria della prosecuzione degli illeciti e la condanna al risarcimento del danno, oltre alla pubblicazione della sentenza.
Costituendosi in giudizio, la , , Controparte_2 CP_3
e hanno chiesto il rigetto delle CP_4 Controparte_5 CP_6 domande avversarie, contestando anche, con riferimento ai requisiti di cui all'art. 98 Cpi, l'esistenza di “misure di sicurezza e l'adeguatezza delle medesime” (comp. risp. p. 49 e seg.).
Dal punto di vista processuale, si rileva che il presente giudizio è iniziato all'esito del procedimento cautelare Nrg 10252/2021, nel corso del quale sono state eseguite una descrizione ex art. 129 Cpi e una consulenza tecnica da parte dell'ing. (doc. 21 fasc. att.). Persona_1
In questa sede è stata invece disposta una consulenza sugli aspetti tecnici e brevettuali dei rispetti prodotti, svolta dall'ing. Persona_2
2. Ciò premesso, l'articolazione delle domande attoree rende opportuno esaminare anzitutto le questioni relative alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 98 c. 1 Cpi, il quale richiede che le informazioni da tutelare “siano segrete” (lett. a),
“abbiano valore economico in quanto segrete” (lett. b) e “siano sottoposte … a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete” (lett. c).
4 Al riguardo, con particolare riferimento al presupposto sub c), va rilevato che i convenuti si sono dimessi dalla con decorrenza dal CP_1 Controparte_1
30/11/2019 ( ), 01/01/2020 e e CP_3 CP_4 Controparte_5
19/06/2020 ( ) (doc. 7, 9, 12 e 14 fasc. att.). CP_6
Ai fini delle valutazioni inerenti alle forme di tutela delle informazioni in oggetto, occorre allora osservare che l'ing. , con riferimento all'applicazione ER
HI (che “oltre a cifrare il disco del PC traccia le operazioni di salvataggio dei dati su supporto esterno USB”), ha rilevato che “a partire dal 2018, a seguito dell'aggiornamento progressivo dei Sistemi Operativi verso Microsoft Windows 10, la configurazione non consentiva più l'utilizzo di HI, in quanto incompatibile con il nuovo sistema operativo”, e che “la nuova soluzione software CP_8 avente analoghe funzionalità di HI” è stata adottata “a partire da ottobre 2020”, dando atto pertanto, anche sulla base delle specifiche caratteristiche dei computer dei convenuti, della possibilità che “nel periodo 2018/2020 i PC equipaggiati con
Windows 10 abbiano potuto esportare file e cartelle su supporti esterni senza tracciamento di tali attività” (p. 80 e seg.).
Per quanto concerne la , il consulente ha invece Controparte_9 verificato che “l'accesso ai banchi di laboratorio avviene ... tramite inserimento di
User e Password” e che “una volta ottenuto l'accesso, l'operatore preleva i dati
“grezzi” contenuti all'interno delle memorie dei banchi prova salvandoli su supporto esterno USB”, per poi salvarli “nella cartella Centro Tecnico”, ritenendo quindi
“evidente che un qualsiasi soggetto dotato di credenziali per accedere ai banchi prova o alle cartelle di Laboratorio possa prelevare dati confidenziali inerenti specifiche prove di laboratorio”, analoghi a quelli “rinvenuti sui supporti informatici dei Resistenti” (p. 82).
All'esito dell'istruttoria svolta in questa sede, i dati della consulenza vanno integrati con le dichiarazioni dei testimoni , ed Testimone_1 Testimone_2
, i quali hanno concordemente riferito che “sino al 2020 era Testimone_3 possibile portare a casa o presso clienti il pc portatile, dispositivi Usb e materiale cartaceo. Era normale portare presso clienti il materiale che serviva” (test.
; nello stesso senso, test. : “Sino al 2020 il personale di Tes_2 Tes_1 CP_1 che si recava presso clienti poteva portarsi tutto il materiale necessario, sia in formato cartaceo che su pc portatili o su dispositivi Usb.” e test. : “Sino al Tes_3
5 2020 era una prassi comune quella di creare sul proprio pc portatile delle cartelle con del materiale ricavato da cartelle con percorsi interni. Questo avveniva perché il sistema Vpn, che consentiva di accedere al server aziendale dall'esterno, non sempre funzionava bene ed era sicuramente più comodo avere il materiale pronto in locale, soprattutto all'estero.”)
Relativamente alla , gli stessi testimoni hanno poi Controparte_9 affermato che “per entrare nel computer aziendale, e quindi nell'ambiente CP_1 vi era un sistema fondato su username e password. Vi era poi un archivio dell' CP_9
a cui potevano accedere solo i dipendenti dell , senza necessità di usare altre CP_9 credenziali” (test. ; analogamente, test. : “Tutti coloro che Tes_1 Tes_2 lavoravano in , entrando nel computer aziendale con le credenziali personali, CP_9 potevano vedere i documenti dell' senza necessità di ulteriori credenziali.” e CP_9 test. : “Facevo parte dell' ... Per il mio ruolo non avevo necessità di Tes_3 CP_9 inserire altre credenziali, oltre a quelle iniziali standard, per visionare il materiale necessario.”)
A ciò si aggiunga che dalla deposizione di , “direttore dei Testimone_4 sistemi informativi” dell'attrice, è emerso che “i veri corsi in materia di cyber- sicurezza sono iniziati nel periodo post covid, quindi nel 2021”, mentre prima
“venivano fornite ai dipendenti delle semplici informazioni orali e dati degli opuscoli al momento della consegna dei computer” (sul punto, anche test. : “Negli Tes_3 anni 2017- 2019 non ricordo dei corsi specifici in materia di sicurezza delle informazioni, di carattere analogo a quelli di sicurezza sul lavoro, ossia con la registrazione delle presenze. Venivano dati ai dipendenti delle brochure e del materiale informativo in forma digitale, ma non vi erano dei veri e propri corsi.”)
Tali affermazioni escludono un significativo rilievo del documento 29 fasc. att., che è privo di elementi in ordine al concreto contenuto e alla durata della formazione dei dipendenti in materia.
Occorre infine considerare che l'attrice non ha provato l'effettiva attuazione delle misure di sicurezza descritte nella comparsa conclusionale (p. 36 e seg.), tenuto conto, in primo luogo, dell'inammissibilità del capo 1 della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 Cpc, attesa la sua genericità; in secondo luogo, del fatto che il testimone non ha confermato che la mail del 03/07/2019, relativa Testimone_4 alla “procedura sulla gestione dei documenti classificati”, sia stata inviata ai
6 convenuti, che non sono compresi tra i destinatari della stessa (doc. 28 fasc. att.).
Gli elementi ora esposti, complessivamente considerati, portano a escludere che, in prossimità delle dimissioni dei dipendenti, fossero state predisposte dall'attrice misure adeguate a mantenere la segretezza delle informazioni.
Ne discendono la non configurabilità di segreti commerciali ex art. 98 e 99
Cpi e l'inutilizzabilità del materiale acquisito in sede di descrizione, la quale può essere disposta esclusivamente a tutela di diritti di proprietà industriale, previsti nel
Cpi, e non in ipotesi di mera concorrenza sleale ex art. 2598 Cc.
Devono pertanto essere rigettate le domande attoree fondate sull'applicazione degli art. 98 e 99 Cpi.
3. Tale conclusione rende necessario precisare che, secondo la Corte di
Cassazione, “un complesso di informazioni aziendali ... non costituenti oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale ..., perché privo dell'uno o dell'altro dei tre requisiti prescritti ex lege, può comunque essere tutelato contro l'abuso concorrenziale a fronte di atti contrari alla correttezza professionale del concorrente”, purché “si sia in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e le esperienze del singolo normale individuo e che configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito” (Cass. 18772/2019; sul punto, Trib. Torino ord. 6396/2025).
Nella specie, deve tuttavia essere rigettata anche la domanda proposta ai sensi dell'art. 2598 Cc, perché, in assenza del materiale acquisito in sede di descrizione, l'attrice non ha fornito altri elementi sufficienti a fondare una responsabilità per concorrenza sleale, non potendosi ritenere idonee al riguardo, a fronte delle contestazioni dei convenuti (comp. risp. p. 37 e seg. e 54 e seg.), le prospettazioni della consulenza tecnica di parte (doc. 19 fasc. att.).
Senza tale materiale, in questa sede manca infatti la prova sia delle informazioni sottratte, sia del loro utilizzo da parte dei convenuti.
Ad analoghe conclusioni si deve giungere per quanto concerne la domanda relativa allo storno di dipendenti, tenuto conto, in primo luogo, delle carenze relative all'allegazione delle modalità di realizzazione dell'illecito (cit. p. 34); in secondo luogo, dell'inutilizzabilità dei messaggi acquisiti in sede di descrizione
7 (comp. concl. p. 44).
Ne deriva il rigetto anche di tali domande.
4. Tenuto conto di queste conclusioni, residuano le questioni relative alla contraffazione, da parte dei prodotti della convenuta, “dei brevetti italiani e delle frazioni italiane dei brevetti europei relativi alla tecnologia Cat4” (ord. 09/05/2023), che hanno formato oggetto della consulenza dell'ing. Persona_2
In proposito, emerge dalla relazione che “l'impianto prototipale CAT4 di
non interferisce, neppure quale equivalente tecnico, con l'ambito di tutela CP_2 del brevetto nazionale [...]” e di quello [...] (p.
61), entrambi relativi a un “impianto di trattamento aria in cabina per una macchina agricola” (p. 40 e 51)
Le conclusioni del consulente sono pienamente condivisibili, essendo fondate su verifiche analitiche e sulla corretta ricostruzione delle regole della materia, non puntualmente confutate dall'attrice (comp. concl. p. 41 e 42).
Per quanto concerne l'interferenza con il primo brevetto, l'ing. ha Per_2 infatti individuato l'esistenza di quattro differenti caratteristiche dei prodotti della convenuta, relative alla disposizione dei filtri e all'assenza “di una valvola di bypass”, di un ventilatore e di una “valvola deviatrice”, idonee a giustificare la conclusione di cui sopra (p. 47 e seg.).
In ordine al secondo brevetto, il consulente ha invece descritto due differenti aspetti di tali prodotti, riguardanti l'assenza di un “ventilatore interposto tra il sistema di filtrazione e il sistema di climatizzazione” e la sottoposizione dei filtri
“alla pressione dell'ambiente esterno quando non sono collegati al sistema di climatizzazione”, affermando l'esistenza di una “sostanziale differenza” tra i dispositivi, perché “l'aria in uscita dal filtro ... della soluzione di TESIO è quella proveniente da una derivazione di uscita del sistema HVAC, mentre nel caso della soluzione del brevetto NS è quella proveniente dall'interno dell'involucro
(scatola) di tale impianto di trattamento dell'aria, con pressioni non necessariamente paragonabili e comunque differenti” (p. 57 e seg.).
Si richiama inoltre, anche in considerazione della natura degli accertamenti eseguiti, il costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il giudice
“non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo
8 di esse” (Cass. 4352/2019 e 7364/2012).
Ne discende il rigetto anche delle relative domande.
Tutte le domande attoree risultano quindi infondate.
Le considerazioni che precedono assorbono le altre questioni trattate dalle parti.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano, anche con riferimento alla fase cautelare, in € 26.415,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per le cause di valore indeterminabile con complessità alta per la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio e la fase decisionale e ai valori massimi per la fase istruttoria), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.
Le spese delle consulenze tecniche vanno poste a carico dell'attrice.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, rigetta le domande proposte dalla nei confronti Controparte_1 della e di , Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
;
[...] CP_6 condanna la a rimborsare alla Controparte_1 CP_2
e a , e
[...] CP_3 CP_4 Controparte_5 [...]
le spese di lite, liquidate in € 26.415,00 per compenso, oltre spese CP_6 forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;
pone le spese delle consulenze tecniche a carico della CP_1
.
[...]
Torino, 20/06/2025.
IL PRESIDENTE EST.
dr. Ludovico Sburlati
9