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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/12/2025, n. 4732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4732 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5053/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BARI
Il giudice nella persona della dott.ssa ST AV ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in appello iscritta al n. 5053/2023 R.G.C., nei confronti della sentenza del Giudice di pace di Monopoli n. 204/22 del 2 novembre 2022
promossa da:
(P.I. ), in persona del sindaco p.t. Dott. Parte_1 P.IVA_1
sito in viale delle rimembranze n.21, rappresentato e Parte_2 Parte_1
difeso dall'avvocato Donato Mancini (C.F. ) del foro di Bari, C.F._1
con studio professionale in Bari, via A.G. Gimma n. 285, presso il quale elegge domicilio, Email_1
- APPELLANTE -
contro pagina 1 di 7
(c.f. ), nata a Polignano a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
(BA) il 02/05/1951 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Marisa Mantello del Foro di Bologna (c.f.: C.F._3
) e all'indirizzo pec
[...] Email_2
- APPELLATA -
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 204/2022 emessa dal Giudice di Pace di Monopoli, Sezione Civile, Giudice di Pace onorario avv. Verola
Francesca, nell'ambito del giudizio N.R.G. 281/2022, depositata in cancelleria in data
02/11/2022, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “nel merito il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto" e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata nei due gradi di giudizio per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
Per parte appellata:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bari, contrariis reiectis:
- rigettare il ricorso in appello del in quanto Parte_3
infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
pagina 2 di 7 204/2022 del Giudice di Pace di Monopoli, sezione civile, Giudice dott.ssa Verola, resa nel giudizio RG. 281/2022 in data 2.11.2022;
- in ogni caso, dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullabile il verbale di accertamento n. 13442/2022 per insussistenza della violazione di cui all'art. 190, comma 1 e 10,
C.d.S.
Con vittoria di spese e compensi professionali, maggiorati di rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA come per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il propone appello davanti a questo Tribunale contro la Parte_1
sentenza del Giudice di pace di Monopoli, i cui estremi sono indicati in intestazione, che in accoglimento del ricorso dell'odierna appellata ha annullato il verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. 13442 del 27 maggio 2022, elevato nei confronti di quest'ultima dalla polizia municipale, per un incidente avvenuto in data
14 maggio 2022.
La contestazione di cui al verbale veniva formulata nei confronti della medesima appellata in qualità di pedone, per violazione dell'art. 190, commi 1 e 10, del codice della strada, perché in “circolava sulla carreggiata di via Martiri di Dogali, direzione di marcia Monti-Mare, nonostante la presenza di marciapiede, venendo così colliso all'altezza del civico 47 dal veicolo Piaggio tg. DL77596 e condotto dal sig. Pt_4
che ne perdeva il controllo”.
[...]
In primo grado, l'adito Giudice di pace ha accolto il ricorso in opposizione per mancata contestazione immediata della violazione, ai sensi dell'art. 200 del codice della strada.
Con il presente appello il censura la pronuncia di accoglimento del Parte_5
ricorso. In contrario sottolinea che il verbale impugnato espone le ragioni che hanno impedito l'immediata contestazione della violazione, nei seguenti termini: “Si precisa che il presente verbale è stato redatto in un momento successivo a quello del sinistro, in
pagina 3 di 7 quanto si rendeva necessario dapprima procedere alla ricostruzione cinematica dello stesso, anche in considerazione della visione delle immagini catturate dal sistema di videosorveglianza ivi installato”. Sarebbe dunque rispettato il disposto del sopra citato art. 200 del codice della strada, che in caso di mancata contestazione immediata impone di indicare “i motivi” che la hanno reso impossibile.
Oltre alla conformità a legge del verbale sul piano formale, si aggiunge che la contestazione immediata sarebbe stata nel caso di specie comunque impossibile, dal momento che, innanzitutto, la ricostruzione dei fatti ha richiesto di acquisire plurimi elementi dalle persone coinvolte e dai testimoni;
e inoltre al momento dell'arrivo della polizia municipale la ricorrente era riversa al suolo e stava ricevendo le cure dei sanitari del 118, per essere poi trasportata al vicino pronto soccorso in Monopoli.
Non vi è stata inoltre alcuna lesione del diritto di difesa dell'interessata, la quale ha fornito la propria versione dei fatti all'indomani dell'incidente. A questo riguardo, si sottolinea che la stessa ha riconosciuto la propria presenza sulla carreggiata stradale al momento dell'incidente.
Nel costituirsi in giudizio in resistenza all'appello l'originaria ricorrente ne ha dedotto l'infondatezza. Ripropone le censure nei confronti di entrambi i fattori impeditivi dell'immediata contestazione della violazione, come ex adverso dedotti. In relazione alla necessità di approfondita ricostruzione della dinamica dell'incidente, si evidenzia che al momento dell'intervento sul luogo la polizia municipale ha avuto modo di raccogliere le dichiarazioni spontanee del signor conducente del motoveicolo Parte_4
scontratosi con la ricorrente a causa della perdita del controllo del proprio motoveicolo,
e dei due testimoni oculari signori e Per quanto Testimone_1 Testimone_2
concerne le condizioni fisiche della ricorrente, si contesta che le lesioni da essa riportate siano state tali da impedirle di interloquire con i verbalizzanti, come ex post ricavabile dalla sua dimissione in giornata dal pronto soccorso e dall'essere la stessa stata sentita il giorno successivo dalla polizia municipale per riferire sull'accaduto.
pagina 4 di 7 Dagli elementi raccolti sarebbe poi evidente che la ricostruzione cinematica dell'incidente avrebbe riguardato esclusivamente la condotta del motociclista e non anche della ricorrente, la quale al momento dell'incidente si trovava sulla carreggiata perché il marciapiede “risultava completamente occupato dai tavolini di un bar e, quindi, sottratto al transito dei pedoni”.
Così sintetizzate le contrapposte prospettazioni dei fatti di causa e dei profili di diritto rilevanti, possono essere accolte le censure di violazione degli artt. 200 e 201 del codice della strada, in cui è incorsa la sentenza di primo grado, per non avere considerato quanto sul punto attestato nel verbale di contestazione. In esso si espone che non è stata possibile la contestazione immediata perché “si rendeva necessario dapprima procedere alla ricostruzione cinematica” dell'incidente, “anche in considerazione della visione delle immagini catturate dal sistema di videosorveglianza ivi installato”.
La menzione ora richiamata vale a soddisfare l'obbligo sancito dall'art. 201, comma 1, del codice della strada, il quale richiede “la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata”. Ad essa l'originaria ricorrente contrappone una propria versione dei fatti non idonea ad infirmare l'attestazione contenuta nel verbale, e cioè la ritenuta sufficienza degli elementi raccolti nell'immediatezza del fatto dal conducente del motoveicolo investitore e da due testimoni oculari. L'assunto non vale ad infirmare la puntuale indicazione delle ragioni della mancata contestazione immediata, nella quale si precisa tra l'altro che sono state acquisite le riprese del sistema di videosorveglianza ivi installato, a garanzia di una compiuta ricostruzione dell'accaduto, e dunque anche nell'interesse della medesima ricorrente.
L'accoglimento delle censure svolte dall'amministrazione comunale a mezzo del proprio appello impone di esaminare quelle della ricorrente nei confronti del verbale di accertamento elevato nei suoi confronti e riproposte in resistenza all'appello, con le quali si prospetta l'impossibilità di osservare l'obbligo imposto ai pedoni dall'art. 190 del codice della strada di circolare sul marciapiede, a causa della pretesa sua pagina 5 di 7 occupazione da parte di auto e motoveicoli ivi parcheggiati, secondo quanto dalla stessa riferito alla polizia municipale nel corso degli accertamenti.
La censura non trova alcun riscontro negli atti di causa.
Le foto acquisite comprovano che il passaggio era possibile, malgrado le ridotte dimensioni del marciapiede.
Nelle deduzioni difensive svolte in primo grado, inoltre, viene dato conto della disamina delle immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza. Sul punto, viene fornita una precisa ricostruzione della condotta della ricorrente, nei seguenti termini: “si vede che la medesima sta per correndo Via Dogali andando verso mare camminando sulla carreggiata affiancando sul lato sx le auto in sosta al margine destro della carreggiata.
Durante il tragitto incrocia il motore del Sig. che veniva mosso a spinta ed in Pt_4
retromarcia, lo supera deviando il suo percorso arrivando quasi a centro strada. Ossia passa da dietro al motore che era sulla carreggiata e che invadeva quasi per intero la corsia, poi prosegue ritornando ad affiancare le auto in sosta dal lato sinistro ossia quello della viabilità veicolare”.
Nella ricostruzione dei fatti sulla base delle riprese filmate non si fa menzione alcuna del tentativo di rientrare sul marciapiede all'altezza del civico 47, dove a suo dire vi sarebbe stato il varco. Né risulta la circostanza è oggettivamente ricavabile aliunde, rispetto alla dichiarazione della parte interessata.
L'appello deve quindi essere accolto.
Per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, il ricorso contro il verbale di accertamento va respinto.
Le spese del doppio grado di giudizio sono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, pagina 6 di 7 - accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso contro il verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. 13442 del 27 maggio 2022, della polizia municipale di;
Parte_1
- condanna la ricorrente a rifondere al Comune di le spese del doppio Parte_1
grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 550,00 (€ 200 per il primo grado ed €
350 per l'appello), oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Bari, il 23 dicembre 2025
Il giudice
ST AV
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BARI
Il giudice nella persona della dott.ssa ST AV ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in appello iscritta al n. 5053/2023 R.G.C., nei confronti della sentenza del Giudice di pace di Monopoli n. 204/22 del 2 novembre 2022
promossa da:
(P.I. ), in persona del sindaco p.t. Dott. Parte_1 P.IVA_1
sito in viale delle rimembranze n.21, rappresentato e Parte_2 Parte_1
difeso dall'avvocato Donato Mancini (C.F. ) del foro di Bari, C.F._1
con studio professionale in Bari, via A.G. Gimma n. 285, presso il quale elegge domicilio, Email_1
- APPELLANTE -
contro pagina 1 di 7
(c.f. ), nata a Polignano a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
(BA) il 02/05/1951 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Marisa Mantello del Foro di Bologna (c.f.: C.F._3
) e all'indirizzo pec
[...] Email_2
- APPELLATA -
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 204/2022 emessa dal Giudice di Pace di Monopoli, Sezione Civile, Giudice di Pace onorario avv. Verola
Francesca, nell'ambito del giudizio N.R.G. 281/2022, depositata in cancelleria in data
02/11/2022, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “nel merito il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto" e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata nei due gradi di giudizio per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
Per parte appellata:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bari, contrariis reiectis:
- rigettare il ricorso in appello del in quanto Parte_3
infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
pagina 2 di 7 204/2022 del Giudice di Pace di Monopoli, sezione civile, Giudice dott.ssa Verola, resa nel giudizio RG. 281/2022 in data 2.11.2022;
- in ogni caso, dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullabile il verbale di accertamento n. 13442/2022 per insussistenza della violazione di cui all'art. 190, comma 1 e 10,
C.d.S.
Con vittoria di spese e compensi professionali, maggiorati di rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA come per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il propone appello davanti a questo Tribunale contro la Parte_1
sentenza del Giudice di pace di Monopoli, i cui estremi sono indicati in intestazione, che in accoglimento del ricorso dell'odierna appellata ha annullato il verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. 13442 del 27 maggio 2022, elevato nei confronti di quest'ultima dalla polizia municipale, per un incidente avvenuto in data
14 maggio 2022.
La contestazione di cui al verbale veniva formulata nei confronti della medesima appellata in qualità di pedone, per violazione dell'art. 190, commi 1 e 10, del codice della strada, perché in “circolava sulla carreggiata di via Martiri di Dogali, direzione di marcia Monti-Mare, nonostante la presenza di marciapiede, venendo così colliso all'altezza del civico 47 dal veicolo Piaggio tg. DL77596 e condotto dal sig. Pt_4
che ne perdeva il controllo”.
[...]
In primo grado, l'adito Giudice di pace ha accolto il ricorso in opposizione per mancata contestazione immediata della violazione, ai sensi dell'art. 200 del codice della strada.
Con il presente appello il censura la pronuncia di accoglimento del Parte_5
ricorso. In contrario sottolinea che il verbale impugnato espone le ragioni che hanno impedito l'immediata contestazione della violazione, nei seguenti termini: “Si precisa che il presente verbale è stato redatto in un momento successivo a quello del sinistro, in
pagina 3 di 7 quanto si rendeva necessario dapprima procedere alla ricostruzione cinematica dello stesso, anche in considerazione della visione delle immagini catturate dal sistema di videosorveglianza ivi installato”. Sarebbe dunque rispettato il disposto del sopra citato art. 200 del codice della strada, che in caso di mancata contestazione immediata impone di indicare “i motivi” che la hanno reso impossibile.
Oltre alla conformità a legge del verbale sul piano formale, si aggiunge che la contestazione immediata sarebbe stata nel caso di specie comunque impossibile, dal momento che, innanzitutto, la ricostruzione dei fatti ha richiesto di acquisire plurimi elementi dalle persone coinvolte e dai testimoni;
e inoltre al momento dell'arrivo della polizia municipale la ricorrente era riversa al suolo e stava ricevendo le cure dei sanitari del 118, per essere poi trasportata al vicino pronto soccorso in Monopoli.
Non vi è stata inoltre alcuna lesione del diritto di difesa dell'interessata, la quale ha fornito la propria versione dei fatti all'indomani dell'incidente. A questo riguardo, si sottolinea che la stessa ha riconosciuto la propria presenza sulla carreggiata stradale al momento dell'incidente.
Nel costituirsi in giudizio in resistenza all'appello l'originaria ricorrente ne ha dedotto l'infondatezza. Ripropone le censure nei confronti di entrambi i fattori impeditivi dell'immediata contestazione della violazione, come ex adverso dedotti. In relazione alla necessità di approfondita ricostruzione della dinamica dell'incidente, si evidenzia che al momento dell'intervento sul luogo la polizia municipale ha avuto modo di raccogliere le dichiarazioni spontanee del signor conducente del motoveicolo Parte_4
scontratosi con la ricorrente a causa della perdita del controllo del proprio motoveicolo,
e dei due testimoni oculari signori e Per quanto Testimone_1 Testimone_2
concerne le condizioni fisiche della ricorrente, si contesta che le lesioni da essa riportate siano state tali da impedirle di interloquire con i verbalizzanti, come ex post ricavabile dalla sua dimissione in giornata dal pronto soccorso e dall'essere la stessa stata sentita il giorno successivo dalla polizia municipale per riferire sull'accaduto.
pagina 4 di 7 Dagli elementi raccolti sarebbe poi evidente che la ricostruzione cinematica dell'incidente avrebbe riguardato esclusivamente la condotta del motociclista e non anche della ricorrente, la quale al momento dell'incidente si trovava sulla carreggiata perché il marciapiede “risultava completamente occupato dai tavolini di un bar e, quindi, sottratto al transito dei pedoni”.
Così sintetizzate le contrapposte prospettazioni dei fatti di causa e dei profili di diritto rilevanti, possono essere accolte le censure di violazione degli artt. 200 e 201 del codice della strada, in cui è incorsa la sentenza di primo grado, per non avere considerato quanto sul punto attestato nel verbale di contestazione. In esso si espone che non è stata possibile la contestazione immediata perché “si rendeva necessario dapprima procedere alla ricostruzione cinematica” dell'incidente, “anche in considerazione della visione delle immagini catturate dal sistema di videosorveglianza ivi installato”.
La menzione ora richiamata vale a soddisfare l'obbligo sancito dall'art. 201, comma 1, del codice della strada, il quale richiede “la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata”. Ad essa l'originaria ricorrente contrappone una propria versione dei fatti non idonea ad infirmare l'attestazione contenuta nel verbale, e cioè la ritenuta sufficienza degli elementi raccolti nell'immediatezza del fatto dal conducente del motoveicolo investitore e da due testimoni oculari. L'assunto non vale ad infirmare la puntuale indicazione delle ragioni della mancata contestazione immediata, nella quale si precisa tra l'altro che sono state acquisite le riprese del sistema di videosorveglianza ivi installato, a garanzia di una compiuta ricostruzione dell'accaduto, e dunque anche nell'interesse della medesima ricorrente.
L'accoglimento delle censure svolte dall'amministrazione comunale a mezzo del proprio appello impone di esaminare quelle della ricorrente nei confronti del verbale di accertamento elevato nei suoi confronti e riproposte in resistenza all'appello, con le quali si prospetta l'impossibilità di osservare l'obbligo imposto ai pedoni dall'art. 190 del codice della strada di circolare sul marciapiede, a causa della pretesa sua pagina 5 di 7 occupazione da parte di auto e motoveicoli ivi parcheggiati, secondo quanto dalla stessa riferito alla polizia municipale nel corso degli accertamenti.
La censura non trova alcun riscontro negli atti di causa.
Le foto acquisite comprovano che il passaggio era possibile, malgrado le ridotte dimensioni del marciapiede.
Nelle deduzioni difensive svolte in primo grado, inoltre, viene dato conto della disamina delle immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza. Sul punto, viene fornita una precisa ricostruzione della condotta della ricorrente, nei seguenti termini: “si vede che la medesima sta per correndo Via Dogali andando verso mare camminando sulla carreggiata affiancando sul lato sx le auto in sosta al margine destro della carreggiata.
Durante il tragitto incrocia il motore del Sig. che veniva mosso a spinta ed in Pt_4
retromarcia, lo supera deviando il suo percorso arrivando quasi a centro strada. Ossia passa da dietro al motore che era sulla carreggiata e che invadeva quasi per intero la corsia, poi prosegue ritornando ad affiancare le auto in sosta dal lato sinistro ossia quello della viabilità veicolare”.
Nella ricostruzione dei fatti sulla base delle riprese filmate non si fa menzione alcuna del tentativo di rientrare sul marciapiede all'altezza del civico 47, dove a suo dire vi sarebbe stato il varco. Né risulta la circostanza è oggettivamente ricavabile aliunde, rispetto alla dichiarazione della parte interessata.
L'appello deve quindi essere accolto.
Per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, il ricorso contro il verbale di accertamento va respinto.
Le spese del doppio grado di giudizio sono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, pagina 6 di 7 - accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso contro il verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. 13442 del 27 maggio 2022, della polizia municipale di;
Parte_1
- condanna la ricorrente a rifondere al Comune di le spese del doppio Parte_1
grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 550,00 (€ 200 per il primo grado ed €
350 per l'appello), oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Bari, il 23 dicembre 2025
Il giudice
ST AV
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