Trib. Bari, sentenza 23/12/2025, n. 4732
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Mancanza di contestazione immediata della violazione

    La Corte ha ritenuto che il verbale di accertamento indicasse i motivi che avevano reso impossibile la contestazione immediata, soddisfacendo l'obbligo di cui all'art. 201 del Codice della Strada. La menzione della necessità di ricostruzione cinematica e della visione delle immagini di videosorveglianza è stata considerata sufficiente. La versione dei fatti dell'appellata non è stata ritenuta idonea a infirmare tale attestazione.

  • Rigettato
    Violazione art. 190, commi 1 e 10, Codice della Strada

    La Corte ha ritenuto che le foto acquisite dimostrassero la possibilità di passaggio sul marciapiede, nonostante le ridotte dimensioni. La ricostruzione dei fatti basata sulle riprese video ha indicato la pedone mentre camminava sulla carreggiata, affiancando auto in sosta e superando un motoveicolo in retromarcia, senza menzionare un tentativo di rientrare sul marciapiede all'altezza del civico 47. La circostanza non è risultata oggettivamente ricavabile da altre fonti.

  • Accolto
    Motivi ostativi alla contestazione immediata

    La Corte ha ritenuto che il verbale indicasse i motivi che avevano reso impossibile la contestazione immediata, soddisfacendo l'obbligo di cui all'art. 201 del Codice della Strada. La menzione della necessità di ricostruzione cinematica e della visione delle immagini di videosorveglianza è stata considerata sufficiente. La versione dei fatti dell'appellata non è stata ritenuta idonea a infirmare tale attestazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bari, sentenza 23/12/2025, n. 4732
    Giurisdizione : Trib. Bari
    Numero : 4732
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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