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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/12/2025, n. 1893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1893 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2167 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. PUCCI ANTONELLA Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. FERRATO UMBERTO ( ) P.ZZA LORETO 22/A CP_1 C.F._1
87100 COSENZA;
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.7.2021, parte ricorrente in epigrafe ha domandato di riconoscere e accertare il suo diritto a percepire il c.d. bonus baby- sitting e, contestualmente, di rigettare la pretesa dell' di revoca della CP_1 suddetta prestazione e di restituzione della somma già erogata a tale titolo.
A sostegno della propria pretesta ha dedotto un difetto di motivazione del provvedimento di revoca ex art. 3 L. 241/90, nonché l'infondatezza della pretesa restitutoria per due motivi: anzitutto per riconducibilità della ricorrente, in qualità di dipendente della RSA “Don Milani” accreditata presso il SS (giusto provvedimento del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 5.1.2011) nel novero di quei lavoratori contemplati tra i destinatari del beneficio dal D.L. del
19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) e poi meglio indicati nel messaggio del 20 marzo 2020 e nella Circolare n. 44; in secondo luogo, in qualità di CP_1 madre di figlio di età inferiore ad anni 12.
Ha, infine, contestato la correttezza dell'importo del credito vantato dall'ente, esponendo di aver percepito la minor somma di € 1.530,00 anziché quella richiesta di € 1.920,00 e non relativamente al periodo intercorrente dal 5.3.2020 al 31.8.2020, avendo presentato la domanda solo in data 23.7.2020.
L' resistente, nel costituirsi, ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1 del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 47 d.P.R. 639/1970 e l'improcedibilità della domanda per omessa presentazione del ricorso amministrativo, poi ha rappresentato di aver provveduto alla revoca del beneficio con contestuale generazione della posizione debitoria poiché, a seguito di controllo effettuato attraverso interlocuzione col datore di lavoro della ricorrente previsto dal Msg 383/2021, emergeva che il rapporto lavorativo intercorrente tra tali soggetti non rientrava nelle categorie tutelate dalla normativa, essendo l'istante impiegata a mansioni di educatore professionale e, quindi, non essendo ricompresa all'interno delle categorie di lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato (medici; infermieri;
tecnici di laboratorio biomedico;
tecnici di radiologia medica;
operatori sociosanitari) previste dalla legislazione in materia.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa così come di seguito.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 47 d.P.R. 639/1970 poiché, come di recente statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 14561 del
9.5.2022, in caso di revoca di una prestazione assistenziale non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione.
Più nello specifico, come affermato in tale pronuncia in termini estensibili alla fattispecie, la domanda amministrativa trova la sua ragione d'essere nell'esigenza di provocare una verifica anticipata, in sede amministrativa, dell'esistenza dei requisiti per ottenere la prestazione. Questo è particolarmente vero nel caso in cui la domanda viene presentata per ottenere il riconoscimento di una prestazione di cui non si sia in precedenza beneficiato ovvero nel caso in cui, a prescindere dalla legittimità della revoca intervenuta, si ritenga che siano insorti nuovamente e da data successiva, i presupposti per il riconoscimento di una prestazione assistenziale.
Ove, invece, si contesti il venir meno dei requisiti della prestazione già in godimento e se ne affermi la persistenza senza soluzione di continuità, allora, un nuovo accertamento in sede amministrativa risulta essere un duplicato di un'azione amministrativa appena conclusasi.
Parimenti, deve essere respinta pure l'eccepita mancata proposizione di gravame amministrativo, risultando in atti prova del suo esperimento in data 21.4.2021
(cfr. allegati al ricorso).
Non può, poi, neanche essere accolta la doglianza di parte ricorrente secondo la quale il provvedimento di revoca del beneficio in questa sede impugnato non sarebbe stato adeguatamente motivato. Dalla lettura dello stesso (cfr. allegati
) si evince infatti che è stato emesso a causa di «incongruenze della sezione CP_1 lavorativa indicata dal richiedente in fase di domanda» (quindi reca l'indicazione del presupposto di fatto e della ragione giuridica che hanno determinato la decisione dell'amministrazione) e che avverso questo si sarebbe potuta
«presentare istanza di riesame presso la Sede competente» oppure «esercitare azione giudiziaria secondo le vie ordinarie» (dunque specifica, altresì, gli strumenti di tutela esperibili).
Procedendo adesso con la disamina della fondatezza della domanda principale, in punto di diritto va premesso che il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto
'Cura Italia' convertito, con modificazioni, nella L. n. 27 del 24 aprile 2020) prevedeva per l'anno 2020 – e, più precisamente, dal 5 marzo – misure di sostegno alle famiglie per l'assistenza e la sorveglianza dei figli di età non superiore ai 12 anni in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al D.P.C.M. del 4 marzo 2020.
Per alcune categorie di lavoratori specificamente individuati veniva prevista, ex art. 23 c. 8 D.L. n. 18/2020, la possibilità di beneficiare di un bonus per i servizi di baby-sitting in alternativa al congedo parentale.
Il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 c.d. 'Decreto Rilancio' (convertito, con modificazioni, nella L. n. 77 del 17 luglio 2020), all'art. 72, modificava gli articoli
23 e 25 del D.L. n 18/2020 incrementando il bonus potenzialmente spettante fino a 1.200,00 € (in precedenza erano 600,00 €) nel caso di lavoratori dipendenti del settore privato, di lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e di lavoratori autonomi;
fino a 2.000,00 € (in precedenza 1.000,00 €) per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Di fatto l'art. 25, comma 3, del D.L. n. 18/2020 come modificato dall'art. 72 del
D.L. n. 34/2020 prevedeva che «per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per
l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall'articolo 23, comma 8, in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 2.000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa
e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.»
Pertanto, tale somma maggiore veniva riconosciuta esclusivamente ai lavoratori subordinati del Settore Sanitario Nazionale, oltre alle categorie del comparto sicurezza pubblica.
Orbene, deve ritenersi che con riferimento ai lavoratori del settore sanitario,
l'elencazione contenuta nella norma soprarichiamata abbia solo valore esemplificativo e non tassativo, poiché in caso contrario resterebbero irragionevolmente escluse dal godimento di tale beneficio alcune professionalità che, seppur numericamente esigue (e come tali, probabilmente, omesse), appaiono del tutto assimilabili a quelle indicate per le funzioni e mansioni svolte in quanto incentrate anch'esse sulla 'cura dei pazienti'.
Nel caso di specie, perciò, non può ritenersi preclusa la spettanza del bonus baby-sitting all'educatrice professionale che abbia svolto la propria attività nei servizi del settore sanitario e sociale in struttura residenziale privata accreditata dal SS (cfr. pagina 7 della delibera di accreditamento della struttura versata in atti) perché impiegata nella cura e nell'assistenza della persona, fornendole un supporto formativo e di rilevanza sociale (in senso conforme, cfr. sentenza n.
150/2022 del Tribunale di Como che ha accordato la prestazione ad una terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva).
Tale ricostruzione pare trovare un fondamento normativo proprio nella disciplina di chiusura della disposizione, nella parte in cui essa estende il beneficio al personale del comparto sicurezza, difesa e «soccorso pubblico» impiegato per le esigenze connesse alle emergenze epidemiologiche da COVID-19 e quindi individua delle categorie ampie e non esaustive interpretabili, senza dubbio, in via estensiva (cfr. sentenze n. 3864/2024 e n. 984/2025 della Corte d'Appello di Napoli la quale, muovendo dalla considerazione in questa sede riproposta, ha riconosciuto il beneficio prima ad un fisioterapista e poi ad un farmacista ospedaliero). Tra l'altro, nell'ipotesi esaminata, non è neanche revocabile in dubbio che la ricorrente, in qualità di educatrice professionale non utilmente collocabile in altra sede secondo la lettera della norma, potrebbe pure ritenersi inclusa nella categoria sopracitata del personale decretato al soccorso pubblico in quanto impiegata «per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da Covid–
19» nel periodo dal 5.3.2020 al 31.8.2020 con sospensione/riduzione dell'attività lavorativa tra il 4.5.2020 ed il 13.6.2020, poiché questo è quanto attestato dal suo datore di lavoro, col quale l' ha dato corso ad un'interlocuzione avente CP_1 scopo verificativo (cfr. missiva dell'AIE S.r.l. datrice in atti).
Deve perciò essere riconosciuto il diritto della parte istante a percepire le somme già erogate a titolo della prestazione per cui è causa.
Appare superflua ogni ulteriore considerazione rispetto all'esatto ammontare di quanto ricevuto.
Con riferimento, invece, alla contestazione del periodo per cui il bonus è stato concesso ed erogato, tale doglianza deve ritenersi priva di pregio non solo perché non confortata in giudizio da alcun elemento probatorio idoneo a smentire detta circostanza temporale, ma anche perché la stessa sembra essere stata rettificata dalla parte ricorrente nelle ultime note difensive depositate (nella quali riconosce che il periodo «valido e documetato è dal 5.3.2020 al 31.8.2020»).
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna Caputo in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire il bonus baby-sitting per cui è causa a percepire le somme già erogate a detto titolo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in € CP_1
1.312,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il presente provvedimento è redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta, addetta all'ufficio per il processo
Castrovillari, 10/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. PUCCI ANTONELLA Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. FERRATO UMBERTO ( ) P.ZZA LORETO 22/A CP_1 C.F._1
87100 COSENZA;
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.7.2021, parte ricorrente in epigrafe ha domandato di riconoscere e accertare il suo diritto a percepire il c.d. bonus baby- sitting e, contestualmente, di rigettare la pretesa dell' di revoca della CP_1 suddetta prestazione e di restituzione della somma già erogata a tale titolo.
A sostegno della propria pretesta ha dedotto un difetto di motivazione del provvedimento di revoca ex art. 3 L. 241/90, nonché l'infondatezza della pretesa restitutoria per due motivi: anzitutto per riconducibilità della ricorrente, in qualità di dipendente della RSA “Don Milani” accreditata presso il SS (giusto provvedimento del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 5.1.2011) nel novero di quei lavoratori contemplati tra i destinatari del beneficio dal D.L. del
19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) e poi meglio indicati nel messaggio del 20 marzo 2020 e nella Circolare n. 44; in secondo luogo, in qualità di CP_1 madre di figlio di età inferiore ad anni 12.
Ha, infine, contestato la correttezza dell'importo del credito vantato dall'ente, esponendo di aver percepito la minor somma di € 1.530,00 anziché quella richiesta di € 1.920,00 e non relativamente al periodo intercorrente dal 5.3.2020 al 31.8.2020, avendo presentato la domanda solo in data 23.7.2020.
L' resistente, nel costituirsi, ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1 del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 47 d.P.R. 639/1970 e l'improcedibilità della domanda per omessa presentazione del ricorso amministrativo, poi ha rappresentato di aver provveduto alla revoca del beneficio con contestuale generazione della posizione debitoria poiché, a seguito di controllo effettuato attraverso interlocuzione col datore di lavoro della ricorrente previsto dal Msg 383/2021, emergeva che il rapporto lavorativo intercorrente tra tali soggetti non rientrava nelle categorie tutelate dalla normativa, essendo l'istante impiegata a mansioni di educatore professionale e, quindi, non essendo ricompresa all'interno delle categorie di lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato (medici; infermieri;
tecnici di laboratorio biomedico;
tecnici di radiologia medica;
operatori sociosanitari) previste dalla legislazione in materia.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa così come di seguito.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 47 d.P.R. 639/1970 poiché, come di recente statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 14561 del
9.5.2022, in caso di revoca di una prestazione assistenziale non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione.
Più nello specifico, come affermato in tale pronuncia in termini estensibili alla fattispecie, la domanda amministrativa trova la sua ragione d'essere nell'esigenza di provocare una verifica anticipata, in sede amministrativa, dell'esistenza dei requisiti per ottenere la prestazione. Questo è particolarmente vero nel caso in cui la domanda viene presentata per ottenere il riconoscimento di una prestazione di cui non si sia in precedenza beneficiato ovvero nel caso in cui, a prescindere dalla legittimità della revoca intervenuta, si ritenga che siano insorti nuovamente e da data successiva, i presupposti per il riconoscimento di una prestazione assistenziale.
Ove, invece, si contesti il venir meno dei requisiti della prestazione già in godimento e se ne affermi la persistenza senza soluzione di continuità, allora, un nuovo accertamento in sede amministrativa risulta essere un duplicato di un'azione amministrativa appena conclusasi.
Parimenti, deve essere respinta pure l'eccepita mancata proposizione di gravame amministrativo, risultando in atti prova del suo esperimento in data 21.4.2021
(cfr. allegati al ricorso).
Non può, poi, neanche essere accolta la doglianza di parte ricorrente secondo la quale il provvedimento di revoca del beneficio in questa sede impugnato non sarebbe stato adeguatamente motivato. Dalla lettura dello stesso (cfr. allegati
) si evince infatti che è stato emesso a causa di «incongruenze della sezione CP_1 lavorativa indicata dal richiedente in fase di domanda» (quindi reca l'indicazione del presupposto di fatto e della ragione giuridica che hanno determinato la decisione dell'amministrazione) e che avverso questo si sarebbe potuta
«presentare istanza di riesame presso la Sede competente» oppure «esercitare azione giudiziaria secondo le vie ordinarie» (dunque specifica, altresì, gli strumenti di tutela esperibili).
Procedendo adesso con la disamina della fondatezza della domanda principale, in punto di diritto va premesso che il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto
'Cura Italia' convertito, con modificazioni, nella L. n. 27 del 24 aprile 2020) prevedeva per l'anno 2020 – e, più precisamente, dal 5 marzo – misure di sostegno alle famiglie per l'assistenza e la sorveglianza dei figli di età non superiore ai 12 anni in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al D.P.C.M. del 4 marzo 2020.
Per alcune categorie di lavoratori specificamente individuati veniva prevista, ex art. 23 c. 8 D.L. n. 18/2020, la possibilità di beneficiare di un bonus per i servizi di baby-sitting in alternativa al congedo parentale.
Il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 c.d. 'Decreto Rilancio' (convertito, con modificazioni, nella L. n. 77 del 17 luglio 2020), all'art. 72, modificava gli articoli
23 e 25 del D.L. n 18/2020 incrementando il bonus potenzialmente spettante fino a 1.200,00 € (in precedenza erano 600,00 €) nel caso di lavoratori dipendenti del settore privato, di lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e di lavoratori autonomi;
fino a 2.000,00 € (in precedenza 1.000,00 €) per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Di fatto l'art. 25, comma 3, del D.L. n. 18/2020 come modificato dall'art. 72 del
D.L. n. 34/2020 prevedeva che «per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per
l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall'articolo 23, comma 8, in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 2.000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa
e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.»
Pertanto, tale somma maggiore veniva riconosciuta esclusivamente ai lavoratori subordinati del Settore Sanitario Nazionale, oltre alle categorie del comparto sicurezza pubblica.
Orbene, deve ritenersi che con riferimento ai lavoratori del settore sanitario,
l'elencazione contenuta nella norma soprarichiamata abbia solo valore esemplificativo e non tassativo, poiché in caso contrario resterebbero irragionevolmente escluse dal godimento di tale beneficio alcune professionalità che, seppur numericamente esigue (e come tali, probabilmente, omesse), appaiono del tutto assimilabili a quelle indicate per le funzioni e mansioni svolte in quanto incentrate anch'esse sulla 'cura dei pazienti'.
Nel caso di specie, perciò, non può ritenersi preclusa la spettanza del bonus baby-sitting all'educatrice professionale che abbia svolto la propria attività nei servizi del settore sanitario e sociale in struttura residenziale privata accreditata dal SS (cfr. pagina 7 della delibera di accreditamento della struttura versata in atti) perché impiegata nella cura e nell'assistenza della persona, fornendole un supporto formativo e di rilevanza sociale (in senso conforme, cfr. sentenza n.
150/2022 del Tribunale di Como che ha accordato la prestazione ad una terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva).
Tale ricostruzione pare trovare un fondamento normativo proprio nella disciplina di chiusura della disposizione, nella parte in cui essa estende il beneficio al personale del comparto sicurezza, difesa e «soccorso pubblico» impiegato per le esigenze connesse alle emergenze epidemiologiche da COVID-19 e quindi individua delle categorie ampie e non esaustive interpretabili, senza dubbio, in via estensiva (cfr. sentenze n. 3864/2024 e n. 984/2025 della Corte d'Appello di Napoli la quale, muovendo dalla considerazione in questa sede riproposta, ha riconosciuto il beneficio prima ad un fisioterapista e poi ad un farmacista ospedaliero). Tra l'altro, nell'ipotesi esaminata, non è neanche revocabile in dubbio che la ricorrente, in qualità di educatrice professionale non utilmente collocabile in altra sede secondo la lettera della norma, potrebbe pure ritenersi inclusa nella categoria sopracitata del personale decretato al soccorso pubblico in quanto impiegata «per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da Covid–
19» nel periodo dal 5.3.2020 al 31.8.2020 con sospensione/riduzione dell'attività lavorativa tra il 4.5.2020 ed il 13.6.2020, poiché questo è quanto attestato dal suo datore di lavoro, col quale l' ha dato corso ad un'interlocuzione avente CP_1 scopo verificativo (cfr. missiva dell'AIE S.r.l. datrice in atti).
Deve perciò essere riconosciuto il diritto della parte istante a percepire le somme già erogate a titolo della prestazione per cui è causa.
Appare superflua ogni ulteriore considerazione rispetto all'esatto ammontare di quanto ricevuto.
Con riferimento, invece, alla contestazione del periodo per cui il bonus è stato concesso ed erogato, tale doglianza deve ritenersi priva di pregio non solo perché non confortata in giudizio da alcun elemento probatorio idoneo a smentire detta circostanza temporale, ma anche perché la stessa sembra essere stata rettificata dalla parte ricorrente nelle ultime note difensive depositate (nella quali riconosce che il periodo «valido e documetato è dal 5.3.2020 al 31.8.2020»).
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna Caputo in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire il bonus baby-sitting per cui è causa a percepire le somme già erogate a detto titolo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in € CP_1
1.312,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il presente provvedimento è redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta, addetta all'ufficio per il processo
Castrovillari, 10/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO