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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 248/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
RE RA, RE
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1445/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola Arcella
elettivamente domiciliato presso Comune Di San Nicola Arcella Comune 87020 San Nicola Arcella CS
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso dp.cosenza@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate Riscossione - Cosenza - Via Xxiv Maggio, Pal. K 2000 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del Tirreno Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Via Fiume Lao 78 87029 Scalea CS
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5917/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 4 e pubblicata il 17/11/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420199008838263000 ALTRI TRIBUTI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420199008838263000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420199008838263000 CONSORTILI 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420199008838263000 CONSORTILI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420199008838263000 CONSORTILI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420199008838263000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420199008838263000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420199008838263000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420199008838263000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA
DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 impugnava la sentenza n.5917/2023, pronunciata il 13/11/2023 e depositata il
17/11/2023, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza aveva rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di intimazione n.03420199008838263000.
L'appellante eccepiva:
- Illegittimità della sentenza impugnata per aver omesso, il giudice di prime cure, la considerazione ed applicazione del principio di diritto afferente all'avvenuto pagamento per gli importi relativi alla Tari
2014-2015-2016. Difetto di motivazione sul punto ed illogicità della motivazione della sentenza resa.
-- Nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo ed in iudicando commesso dai giudici di prime cure, in quanto non si sono pronunciati su punti decisivi della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza.
- Illogicità della motivazione.
- Violazione delle norme sulla notifica della cartella.
- Nullità dell'atto per mancata indicazione e sottoscrizione del responsabile del procedimento.
- Nullità per illegittimità della richiesta degli interessi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza chiedendo la conferma della sentenza ed il rigetto dell'appello.
Non si costituivano gli altri enti intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Il contribuente ha dato prova di aver inoltrato, al comune di San Nicola Arcella, l'istanza di rateazione riguardante la TARI anni 2014-2015-2016.
A seguito di autorizzazione, era stato effettuato l'intero pagamento rateale.
n.03420160003856558000,Conseguentemente le cartelle n.03420170000246727000 e n.03420170029013849000 devono essere annullate per completo soddisfo dei crediti in esse riportati.
Nel resto l'appello deve essere rigettato.
L'Agente della Riscossione, in primo grado, ha provato di aver correttamente notificato le cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata. I crediti contenuti nelle stesse non possono essere considerati prescritti alla data di notifica dell'intimazione impugnata, tenuto conto anche della sospensione prevista dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020.
Anche il termine di prescrizione della cartella di pagamento n.03420120026693487000, riguardante contributi consortili, è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.03420179001793955000 avvenuta il 01/06/2017.
Il ricorrente lamenta il fatto che le relate di notifica, depositate dall'Agenzia, siano mancanti dell'attestazione di conformità all'originale.
La contestazione non può trovare accoglimento poichè alquanto generica.
La Suprema Corte con la recente Ordinanza n.30815/24 ha, ancora una volta, affermato che In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni.
Il motivo riguardante la nullità dell'atto per mancata indicazione e sottoscrizione del responsabile del procedimento è infondato.
L'eccezione è smentita per tabulas poiché a pag. 2 dell'intimazione è riportato il nome del responsabile del procedimento, corrispondente a Nominativo_1, il quale lo ha anche sottoscritto.
Parimenti è da rigettare l'ultima eccezione riguardante l'applicazione degli interessi.
L'Ufficio ha applicato l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602.
Il ricorrente non ha esposto e/o evidenziato in quale misura gli interessi non corrispondano, avendone indicato solo genericamente l'illegittimità.
Le spese del doppio grado vengono compensate stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte in riforma parziale della sentenza impugnata accoglie il ricorso introduttivo relativamente alla
Tari per gli anni 2014, 2015, 2016, spese compensate.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
RE RA, RE
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1445/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola Arcella
elettivamente domiciliato presso Comune Di San Nicola Arcella Comune 87020 San Nicola Arcella CS
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso dp.cosenza@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate Riscossione - Cosenza - Via Xxiv Maggio, Pal. K 2000 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del Tirreno Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Via Fiume Lao 78 87029 Scalea CS
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5917/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 4 e pubblicata il 17/11/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420199008838263000 ALTRI TRIBUTI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420199008838263000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420199008838263000 CONSORTILI 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420199008838263000 CONSORTILI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420199008838263000 CONSORTILI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420199008838263000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420199008838263000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420199008838263000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420199008838263000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA
DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 impugnava la sentenza n.5917/2023, pronunciata il 13/11/2023 e depositata il
17/11/2023, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza aveva rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di intimazione n.03420199008838263000.
L'appellante eccepiva:
- Illegittimità della sentenza impugnata per aver omesso, il giudice di prime cure, la considerazione ed applicazione del principio di diritto afferente all'avvenuto pagamento per gli importi relativi alla Tari
2014-2015-2016. Difetto di motivazione sul punto ed illogicità della motivazione della sentenza resa.
-- Nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo ed in iudicando commesso dai giudici di prime cure, in quanto non si sono pronunciati su punti decisivi della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza.
- Illogicità della motivazione.
- Violazione delle norme sulla notifica della cartella.
- Nullità dell'atto per mancata indicazione e sottoscrizione del responsabile del procedimento.
- Nullità per illegittimità della richiesta degli interessi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza chiedendo la conferma della sentenza ed il rigetto dell'appello.
Non si costituivano gli altri enti intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Il contribuente ha dato prova di aver inoltrato, al comune di San Nicola Arcella, l'istanza di rateazione riguardante la TARI anni 2014-2015-2016.
A seguito di autorizzazione, era stato effettuato l'intero pagamento rateale.
n.03420160003856558000,Conseguentemente le cartelle n.03420170000246727000 e n.03420170029013849000 devono essere annullate per completo soddisfo dei crediti in esse riportati.
Nel resto l'appello deve essere rigettato.
L'Agente della Riscossione, in primo grado, ha provato di aver correttamente notificato le cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata. I crediti contenuti nelle stesse non possono essere considerati prescritti alla data di notifica dell'intimazione impugnata, tenuto conto anche della sospensione prevista dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020.
Anche il termine di prescrizione della cartella di pagamento n.03420120026693487000, riguardante contributi consortili, è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.03420179001793955000 avvenuta il 01/06/2017.
Il ricorrente lamenta il fatto che le relate di notifica, depositate dall'Agenzia, siano mancanti dell'attestazione di conformità all'originale.
La contestazione non può trovare accoglimento poichè alquanto generica.
La Suprema Corte con la recente Ordinanza n.30815/24 ha, ancora una volta, affermato che In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni.
Il motivo riguardante la nullità dell'atto per mancata indicazione e sottoscrizione del responsabile del procedimento è infondato.
L'eccezione è smentita per tabulas poiché a pag. 2 dell'intimazione è riportato il nome del responsabile del procedimento, corrispondente a Nominativo_1, il quale lo ha anche sottoscritto.
Parimenti è da rigettare l'ultima eccezione riguardante l'applicazione degli interessi.
L'Ufficio ha applicato l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602.
Il ricorrente non ha esposto e/o evidenziato in quale misura gli interessi non corrispondano, avendone indicato solo genericamente l'illegittimità.
Le spese del doppio grado vengono compensate stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte in riforma parziale della sentenza impugnata accoglie il ricorso introduttivo relativamente alla
Tari per gli anni 2014, 2015, 2016, spese compensate.