Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00044/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00856/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 856 del 2025, proposto da
NT TE, RO TE, TI TE e AR TE, rappresentati e difesi dall’avvocato Riccardo Carboni, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Tuveri n. 84;
contro
Comune di Domusnovas, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Longobardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Cagna n. 21;
per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità:
del silenzio serbato dal Comune di Domusnovas sull’istanza presentata dai ricorrenti in data 1° ottobre 2024 e comunque, in ogni caso, rispetto all’obbligo di concludere con un provvedimento espresso la prevista procedura di acquisizione sanante ex art. 42- bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 e di riconoscimento del relativo indennizzo, a seguito dell’occupazione senza titolo e senza dichiarazione di pubblica utilità avvenuta su una porzione di un terreno di loro proprietà sito nel Comune medesimo, o in alternativa, di concluderla con un provvedimento di restituzione del bene, rimessione in pristino e risarcimento dei danni;
e per la condanna:
del Comune di Domusnovas a concludere la suddetta procedura con il rilascio del provvedimento di acquisizione sanante e/o di esproprio del bene occupato sine titulo , nonché di indennizzo nella misura spettante ai proprietari, odierni ricorrenti, entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza o, in alternativa, nello stesso termine, all’adozione di un provvedimento restitutorio, di rimessa in pristino, nonché di risarcimento dei danni, disponendo la nomina del commissario ad acta per il caso in cui l’inadempimento si protragga oltre la scadenza del suddetto termine.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Domusnovas;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. SI SP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
1. Espongono i ricorrenti di essere proprietari di un di terreno edificabile nel Comune di Domusnovas, distinto al catasto al foglio 118, mappale 385, originato dal piano di divisione in lotti approvato nel 1974, parzialmente occupato sine titulo dall’amministrazione comunale, che vi avrebbe costruito una strada.
2. In data 11 gennaio 2024, a seguito di frazionamento, ripetutamente richiesto dai ricorrenti al fine di poter procedere all’alienazione della porzione di terreno non occupata dalla strada, dal mappale 385 venivano originati due distinti mappali: il 2404 (197 metri quadrati) rimasto nella disponibilità dei ricorrenti e il 2403 (163 metri quadrati), occupato dalla strada.
Con nota datata 1° ottobre 2024 i ricorrenti chiedevano al comune di determinarsi, alternativamente, o per la restituzione (previa rimessione in pristino stato) del mappale 2403 oppure per l’adozione del provvedimento di acquisizione ex art. 42- bis , d.p.r. 327/2001.
3. Nonostante l’impegno di provvedere “ tempestivamente ad istruire l’istanza e alla determinazione dell’eventuale indennizzo richiesto, al fine di concludere fattivamente e bonariamente il procedimento ” (documento n. 7 depositato dai ricorrenti) e nonostante il sollecito dei ricorrenti in data 10 luglio 2025, con nota datata 14 novembre 2024 l’amministrazione non esercitava il potere attribuito dalla norma.
4. Con il ricorso in esame i ricorrenti lamentano l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione e chiedono la condanna dell’amministrazione a pronunciarsi sull’istanza con un provvedimento espresso, con nomina di un commissario ad acta in caso di inadempimento.
5. Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di Domusnovas, che, dopo averne eccepito l’inammissibilità e, in via riconvenzionale, l’avvenuta usucapione, ne ha chiesto il rigetto nel merito.
6. In vista dell’udienza di trattazione i ricorrenti hanno depositato una memoria con le quale hanno insistito nelle proprie conclusioni.
7. All’udienza camerale del 17 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, sussistendo un obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi sulla richiesta di cui alla nota datata 1° ottobre 2024.
1. La questione controversa attiene alla legittimità del silenzio serbato dall’amministrazione a fronte della richiesta dei ricorrenti, in data 1° ottobre 2024, di pronunciarsi in ordine alla restituzione del terreno occupato dalla strada oppure all’adozione del provvedimento di acquisizione ex art. 42- bis , d.p.r. 327/2001.
2. Come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 71/2015, l’art. 42- bis non prevede alcun termine per l’esercizio del potere riconosciuto alla pubblica amministrazione, ma la giurisprudenza amministrativa ha elaborato molteplici soluzioni per reagire all’inerzia dell’amministrazione, tra i quali la possibilità di agire, come nel caso di specie, con l’azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a..
3. In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni sollevate dal Comune resistente, con le quali è contestata la legittimazione dei ricorrenti, non avendo questi ultimi fornito alcuna prova effettiva del diritto di proprietà ed essendo comunque intervenuta l’usucapione a favore dell’amministrazione e la mancata notifica ai controinteressati.
3.1 Quanto alla prova del diritto di proprietà, il Collegio ritiene sufficienti, ai fini della legittimazione, gli atti versati in giudizio, costituiti: i) dalla visura storica del mappale 385, da cui è originato il mappale 2403 (pagina 2 e ss. del documento n. 1 depositato dai ricorrenti) e ii) dal frazionamento del mappale 385, a seguito di plurime richieste dei ricorrenti all’amministrazione comunale, che vi ha provveduto affidando, a tale scopo, apposito incarico professionale (documenti n. 4 e n. 5 depositati dai ricorrenti).
3.2 Anche l’eccezione di intervenuta usucapione non è fondata, in quanto l’asserito acquisto del diritto di proprietà del bene non esime comunque l’amministrazione dal dovere di pronunciarsi sull’istanza con un provvedimento espresso, venendo in rilievo, come correttamente rilevato dai ricorrenti, l’accertamento di un “ obbligo da parte dell’amministrazione comunale di adottare un provvedimento espresso che fosse o nel senso invocato dall’istante (nell’alternativa possibile) o comunque di rigetto della domanda, che fosse adeguatamente motivato rispetto ad essa ” (pagina 2 della memoria depositata il 6 dicembre 2025).
3.3 Quanto alla mancata notifica ai controinteressati, è sufficiente osservare che il presente giudizio ha ad oggetto la sola illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulla richiesta formulata dai ricorrenti e non sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio (sulla quale questo giudice non può pronunciarsi ai sensi dell’art. 31, c. 3, c.p.a., non sussistendo i presupposti) e, pertanto, non sono individuabili controinteressati in senso sostanziale, atteso che l’esito del ricorso non potrebbe recare loro effettivo pregiudizio, potendo quest’ultimo eventualmente concretizzarsi solo a seguito dell’adozione, da parte dell’amministrazione, del provvedimento espresso, impugnabile davanti all’autorità giudiziaria (T.A.R. Lazio, n. 9231/2017).
4. Quanto al merito, il ricorso è fondato e va accolto, essendo pacifico il silenzio dell’amministrazione e la sua giustiziabilità ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., fermo restando che il Comune, nella sua discrezionalità, resta libero di optare per l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante o per la restituzione, sempre che non intenda assumere una diversa determinazione, deducendo, ad esempio, la mancata dimostrazione del diritto di proprietà o l’intervenuta usucapione, come pure prospettato nella memoria difensiva.
5. Si precisa infine che, allo stato attuale, il Collegio non ritiene necessario procedere alla nomina di un commissario ad acta , visto che, come è emerso dalle difese comunali, l’amministrazione riteneva di non essere obbligata a provvedere per ragioni riconducibili alle peculiarità della vicenda. L’istanza di nomina del commissario potrà, ovviamente, essere riproposta in caso di persistente inottemperanza del Comune, con semplice istanza ex art. 117, c. 3, c.p.a..
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna il Comune di Domusnovas a provvedere sulla nota datata 1° ottobre 2024 nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TI AR, Presidente
Andrea Gana, Referendario
SI SP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI SP | TI AR |
IL SEGRETARIO