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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/04/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 1880/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Giulia Civiero Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data
27/03/2025 da:
(CF ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. RUGGERI LORENZO
e:
(CF ), CP_1 C.F._2 con l'avv. DAL POS OMAR
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente per oggetto: Separazione consensuale.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso.
I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate in data
16/04/2025 e 17/04/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
1 visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a Firenze (FI) il 29/04/1977) e Parte_1 [...]
, (n. a Briceni (Moldavia) il 14/06/1980), che hanno contratto matrimonio il 25/07/2014, CP_1 atto trascritto al n. 9, parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2014 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di FA DI IG (TV) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa familiare, con tutti i mobili, gli arredi e le suppellettili ivi contenuti viene assegnata alla moglie, affinché continui ad abitarvi unitamente alla figlia, la quale vi manterrà la residenza;
3) la figlia minore anche considerata la lontananza del padre, residente all'estero, viene affidata in Persona_1 via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa e diritto di visita del padre, regolato secondo le presenti condizioni;
4) il padre, che continuerà ad abitare a Londra, potrà recarsi in visita alla bambina quattro giorni al mese, concordando di volta in volta con la madre i giorni e le modalità, restando inteso che la visita avrà una durata di almeno cinque ore. La madre si impegna ad agevolare una videochiamata al giorno tra padre e figlia, con orari da concordare liberamente di giorno in giorno. Da parte sua, il padre si impegna ad ospitare la figlia e la madre presso la sua abitazione di Londra in caso di visita, previo accordo con la moglie sulla durata del soggiorno;
5) il marito corrisponderà alla moglie, entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno mensile di euro 400,00
(quattrocento/00), per la durata di quattro anni a decorrere dalla data di deposito del presente atto, quale contributo al suo mantenimento stante la non autosufficienza economica, che sarà rivalutato il 1° gennaio di ogni anno, nella misura del
100% della variazione dell'indice ISTAT – Costo della vita, maturata nell'anno precedente prendendo a base l'indice del precedente mese di dicembre;
detto importo verrà versato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intrattenuto dalla moglie, le cui coordinate saranno rese note al marito a cura della stessa senza oneri di forma;
6) a titolo di concorso al mantenimento ordinario della figlia minore, il sig. corrisponderà inoltre, con bonifico bancario Per_1 entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno mensile, anch'esso rivalutato annualmente come sopra secondo gli indici
ISTAT, di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00);
7) il padre sosterrà personalmente il 100% delle spese straordinarie occorrenti alla figlia, che dovranno essere concordate previamente per iscritto con la madre, e debitamente documentate qualora anticipate da quest'ultima per ragioni di urgenza;
8) a beneficio della figlia minore, il sig. verserà altresì alla moglie, con bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni Per_1 mese, un importo non rivalutabile di € 500,00 mensili (per i mesi da settembre a luglio compresi) destinato a far fronte alle spese occorrenti per la scuola materna della bambina;
9) nell'esplicito intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi alla separazione, i coniugi concordano ulteriormente che il marito trasferisca alla moglie, senza previsione di corrispettivo, la propria quota di proprietà sull'immobile sito in Barbisano, via Isonzo 19/I; l'atto di cessione verrà formalizzato nei tempi ed avanti al notaio che
2 saranno stabiliti dalla moglie, con spese notarili, imposte, tasse ed ogni altra spesa e onere correlati al trasferimento immobiliare ad esclusivo carico del marito;
10) i coniugi danno atto di avere separatamente regolato ogni altro aspetto economico patrimoniale correlato alla separazione,
e di non avere, con l'esatta esecuzione di quanto sopra, null'altro a pretendere reciprocamente. “
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di FA DI IG (TV) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 22/04/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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