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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 635/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
RIPA IN, RE
PADOVANO ONOFRIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 261/2020 depositato il 24/01/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Puglia 5 - Sede Taranto - Molo Polisettoriale - Palazz. Serv. 74123 Taranto
TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1117/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AR sez. 2 e pubblicata il 06/06/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11180 DOGANE DAZI 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Il rappresentante dell'Agenzia Dogane e Monopoli si riporta alle proprie controdeduzioni ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 aveva proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale nei confronti dell'AGENZIA DELLE DOGANE MONOPOLI - UFFICIO DELLE DOGANE DJ AR avverso l'ingiunzione di pagamento prot. n. 2018-11180/ru del 10.7.2018, con cui gli veniva richiesto il pagamento di € 2.109.530,61 per diritti doganali evasi ed accessori.
Trattavasi di dazi non riscossi a seguito di operazioni di immissione in libera pratica, effettuate dalla
Società_1 Spa dal 1999 al 2001, che l'Ufficio aveva chiesto al ricorrente dopo la definizione di procedimento penale, conclusosi con sentenza della Corte di Cassazione n. 39196/2015, nel quale egli era imputato ed era stato condannato per aver concorso alla evasione, da parte di detta società, dei diritti gravanti sulle operazioni doganali.
Eccepiva, il ricorrente, l'inammissibilità dell'ingiunzione di pagamento, non essendo stata preceduta da un giudizio di liquidazione del danno;
la prescrizione (triennale) del credito tributario vantato;
il difetto di motivazione;
la mancanza di responsabilità del ricorrente per il debito posto a suo carico.
Si costituiva l'ADM e contestava la fondatezza dei motivi di ricorso.
La adita CTP, con sentenza n. 1117 depositata il 6.6.2019, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alle spese di giudizio, avendo ritenuto infondati tutti i motivi proposti.
Ha appellato il contribuente lamentando l'erroneità della sentenza di primo grado e la omessa valutazione di elementi rilevanti per la decisione e riproponendo sostanzialmente le principali argomentazioni esposte nel ricorso introduttivo.
Ha in particolare lamentato che il ricorrente non poteva essere responsabile delle inadempienze doganali essendo privo della competenza sufficiente e necessaria per conoscere la natura dell'attività e, soprattutto,
l'eventuale illiceità del comportamento posto in essere, avendo, per qualifica professionale e precedenti mansioni, una conoscenza limitata del compito che gli era stato temporaneamente assegnato.
Ha riproposto anche l'eccezione dell'inosservanza del termine prescrizionale applicabile al caso di specie ed ha contestato la correttezza della liquidazione del quantum debitorio totale.
A quest'ultimo riguardo ha lamentato la carenza di motivazione dell'atto di ingiunzione poiché non fornirebbe i dati relativi alle somme già introitate dall'Erario, potendosi ipotizzare che l'Amministrazione abbia agito nei confronti di coobbligati in solido o di altri soggetti coinvolti nella vicenda, recuperando così importi richiesti all'appellante con l'ingiunzione in questione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, ad avviso del Collegio, non è fondato.
Con il primo motivo l'appellante ha dunque lamentato la violazione e la falsa applicazione delle norme tributarie relative all'evasione dei dazi doganali, nonché la errata valutazione dei fatti e delle circostanze penali poiché non ricorrevano in concreto le condizioni di cui agli artt. 201, 202 e 203 del Reg (CEE) n. 2913/1992, necessarie per poter ritenere sussistente la responsabilità del Ricorrente_1 per l'obbligazione doganale. il ricorrente, in particolare, non avrebbe avuto la competenza sufficiente e necessaria a conoscere la natura dell'attività e soprattutto l'eventuale illiceità del comportamento posto in essere, avendo, per qualifica professionale e precedenti mansioni, una conoscenza limitata del compito temporaneamente assegnatogli ed avendo compiuto i fatti penalmente accertati a suo carico in esecuzione degli ordini di servizio emessi dal dirigente.
Il punto di vista dell'appellante non può essere condiviso. Il Ricorrente_1 è stato infatti condannato, con sentenza definitiva, per il reato di contrabbando continuato e aggravato di cui agli artt. 292 e 295 DPR n. 43/73, essendo stato accertato a suo carico di aver concorso con altri all'evasione di dazi all'importazione attraverso, come meglio specificato nella sentenza della Corte di
Cassazione, “la compilazione dei falsi verbali di rottamazione … nei quali veniva attestato falsamente di aver assistito alla pesatura di avanzi di alluminio (ovvero di magnesio) ottenuti dalla foratura o tranciatura/ rottamazione dei T/Bars/lingotti/legacci/bramme di alluminio (ovvero delle palette di magnesio) e di aver falsamente attestato nei verbali di rottamazione ed accertamento di aver assistito alla pesatura di avanzi di alluminio (ovvero di magnesio) ottenuti dalla foratura, tranciatura/rottamazione dei materiali.
Da un lato, sussiste pertanto il presupposto, di cui all'art. 338 dPR 43/1973, dell'obbligo del pagamento dei diritti doganali, individuato dalla norma nel “contrabbando”, accertato nei tre gradi di giudizio penale e che il giudice tributario non ha ragione di disattendere, e la conseguente legittimazione dell'Agenzia Dogane a procedere, ai sensi dell'art. 82 DPR 43/73 alla riscossione mediante ingiunzione di pagamento;
dall'altro, i fatti concretamente contestati ed accertati a carico del contribuente (falsa verbalizzazione della rottamazione, falsa attestazione di aver assistito alla pesatura di avanzi di alluminio o magnesio) sono tali da escludere che la percezione della loro antigiuridicità richieda una qualifica professionale elevata o l'espletamento di precedenti mansioni attinenti all'attività posta in essere e non avendo alcuna rilevanza la circostanza che il comportamento fosse realizzato in esecuzione di ordini di servizio del dirigente, che certo non lo abilitavano alle false attestazioni.
Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione dell'obbligazione doganale.
Secondo l'appellante, anteriormente alla notifica dell'atto di ingiunzione sarebbe decorso il termine previsto dall'art. 103.2 del Codice doganale dell'Unione/Reg. UE n. 952/2013, che, nei casi di obbligazione connessa ad ipotesi di reato, ha posto un limite, prevedendo l'estensione del termine utile per la notifica al debitore da un minimo di cinque anni ad un massimo di dieci anni e conferendo al termine medesimo – come per i casi disciplinati dall'art. 103.1 CDU – valenza “decadenziale”. Termine che, a dire del ricorrente, era abbondantemente decorso nel caso di specie, essendo trascorso oltre un ventennio dal sorgere dell'obbligazione doganale.
Il punto di vista dell'appellante non può essere condiviso.
Ritiene in proposito, il Collegio, assolutamente condivisibili, in quanto giuridicamente corrette, le istruzioni, in tema di termini per la comunicazione del debito derivante da obbligazione doganale, impartite con nota prot. 51424/RU dell'8 giugno 2017, emessa dalla Direzione Centrale dell'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, di seguito alla precedente circolare 8/D del 19 giugno 2016, che ha ripreso in proposito i principi dei Giudici Unionali (v. Corte di Giustizia UE, sentenza del 23/2/2006 relativa al caso C-201/04), secondo i quali una norma che regola l'operatività della decadenza/prescrizione del debito doganale non può essere applicata retroattivamente alle obbligazioni sorte prima della sua effettiva entrata in vigore.
Ne deriva che la disciplina dell'articolo 103 del nuovo CDU, evocato dalla parte, può essere applicata alle obbligazioni sorte dopo l'entrata in vigore del CDU (1 maggio 2016); mentre alle obbligazioni sorte prima dell'entrata in vigore del CDU (1 maggio 2016), quale è la nostra, che concerne operazioni compiute negli anni 1999, 2000 e 2001, si applicherà la disciplina recata dal previgente CDC, che è quella tenuta presente dal giudice di prime cure, cioè l'art. 221, c. 4, Reg. CEE 2913/92 (“Qualora l'obbligazione doganale sorga a seguito di un atto che era nel momento in cui e' stato commesso perseguibile penalmente, la comunicazione al debitore può essere effettuata, alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3”) e l'art. 84 Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale applicabile ratione temporis (“L'azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali si prescrive nel termine di cinque anni. … Qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili.”).
In base alle predette disposizioni, la notifica dell'atto di ingiunzione impugnato, avvenuta in data 20.7.2018, successivamente alla pronuncia della sentenza della Corte di Cassazione – V sez. penale, depositata il
28.9.2015, è stata effettuata tempestivamente ed ha evitato la prescrizione/decadenza dell'azione.
Infondata è pure l'altra contestazione circa la decorrenza del termine prescrizionale, secondo la quale l'Amministrazione non avrebbe mai emesso un atto da cui risultasse formulata la notizia criminis;
contestazione che risulta smentita dalla emissione del sequestro penale del 22.5.2002, rilevante ai fini del dies a quo del termine di prescrizione.
Né può condividersi la censura circa il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
L'atto di ingiunzione, che ha fatto seguito alla fase endoprocedimentale attivata con la comunicazione prot. n. 4811/RU del 14.3.2018 emessa dall'Ufficio delle Dogane di Taranto ed alla quale il sig. Nominativo_1 ha partecipato con la rappresentanza del proprio difensore, ha infatti specificamente richiamato le sentenze penali del Tribunale, della Sez. dist. di Corte di appello di Taranto e della Corte di Cassazione che hanno accertato i fatti penalmente rilevanti posti a fondamento della responsabilità del ricorrente, nonché le sentenze della Corte dei conti;
atti, questi, tutti già portati a conoscenza del ricorrente.
Ha inoltre esplicitato con chiarezza e puntualità le ragioni dell'azione di recupero avviata dall'Ufficio ed ha corredato l'atto con le tabelle di calcolo dei diritti doganali e degli interessi di mora relativi alle operazioni di immissione in libera pratica degli anni 1999, 2000 e 2001 risultanti dai verbali di rottamazione sottoscritti dal sig. Ricorrente_1, indicati con le relative date e quantità rottamate. Ha pure considerato gli esiti dell'attività di riscossione coattiva posta in essere nei confronti della Società_1 Spa (da cui non sono risultate somme introitate a favore dell'Erario) e dell'escussione della polizza emessa dalla Assicurazioni Generali Spa a parziale copertura della somma dovuta a titolo di dazi e relativi interessi per le operazioni di immissione in libera pratica della predetta società.
Il tutto con specifici riferimenti alle disposizioni normative e regolamentari applicate.
L' ADM ha portato in tal modo a conoscenza del destinatario dell'atto i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche delle determinazioni dell'Amministrazione, consentendo, com'è evidente anche dall'atto di impugnazione proposto, il pieno ed esauriente esercizio del diritto di difesa.
L'appello va dunque rigettato, con condanna dell'appellante, secondo il principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in
€ 9.456,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
RIPA IN, RE
PADOVANO ONOFRIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 261/2020 depositato il 24/01/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Puglia 5 - Sede Taranto - Molo Polisettoriale - Palazz. Serv. 74123 Taranto
TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1117/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AR sez. 2 e pubblicata il 06/06/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11180 DOGANE DAZI 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Il rappresentante dell'Agenzia Dogane e Monopoli si riporta alle proprie controdeduzioni ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 aveva proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale nei confronti dell'AGENZIA DELLE DOGANE MONOPOLI - UFFICIO DELLE DOGANE DJ AR avverso l'ingiunzione di pagamento prot. n. 2018-11180/ru del 10.7.2018, con cui gli veniva richiesto il pagamento di € 2.109.530,61 per diritti doganali evasi ed accessori.
Trattavasi di dazi non riscossi a seguito di operazioni di immissione in libera pratica, effettuate dalla
Società_1 Spa dal 1999 al 2001, che l'Ufficio aveva chiesto al ricorrente dopo la definizione di procedimento penale, conclusosi con sentenza della Corte di Cassazione n. 39196/2015, nel quale egli era imputato ed era stato condannato per aver concorso alla evasione, da parte di detta società, dei diritti gravanti sulle operazioni doganali.
Eccepiva, il ricorrente, l'inammissibilità dell'ingiunzione di pagamento, non essendo stata preceduta da un giudizio di liquidazione del danno;
la prescrizione (triennale) del credito tributario vantato;
il difetto di motivazione;
la mancanza di responsabilità del ricorrente per il debito posto a suo carico.
Si costituiva l'ADM e contestava la fondatezza dei motivi di ricorso.
La adita CTP, con sentenza n. 1117 depositata il 6.6.2019, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alle spese di giudizio, avendo ritenuto infondati tutti i motivi proposti.
Ha appellato il contribuente lamentando l'erroneità della sentenza di primo grado e la omessa valutazione di elementi rilevanti per la decisione e riproponendo sostanzialmente le principali argomentazioni esposte nel ricorso introduttivo.
Ha in particolare lamentato che il ricorrente non poteva essere responsabile delle inadempienze doganali essendo privo della competenza sufficiente e necessaria per conoscere la natura dell'attività e, soprattutto,
l'eventuale illiceità del comportamento posto in essere, avendo, per qualifica professionale e precedenti mansioni, una conoscenza limitata del compito che gli era stato temporaneamente assegnato.
Ha riproposto anche l'eccezione dell'inosservanza del termine prescrizionale applicabile al caso di specie ed ha contestato la correttezza della liquidazione del quantum debitorio totale.
A quest'ultimo riguardo ha lamentato la carenza di motivazione dell'atto di ingiunzione poiché non fornirebbe i dati relativi alle somme già introitate dall'Erario, potendosi ipotizzare che l'Amministrazione abbia agito nei confronti di coobbligati in solido o di altri soggetti coinvolti nella vicenda, recuperando così importi richiesti all'appellante con l'ingiunzione in questione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, ad avviso del Collegio, non è fondato.
Con il primo motivo l'appellante ha dunque lamentato la violazione e la falsa applicazione delle norme tributarie relative all'evasione dei dazi doganali, nonché la errata valutazione dei fatti e delle circostanze penali poiché non ricorrevano in concreto le condizioni di cui agli artt. 201, 202 e 203 del Reg (CEE) n. 2913/1992, necessarie per poter ritenere sussistente la responsabilità del Ricorrente_1 per l'obbligazione doganale. il ricorrente, in particolare, non avrebbe avuto la competenza sufficiente e necessaria a conoscere la natura dell'attività e soprattutto l'eventuale illiceità del comportamento posto in essere, avendo, per qualifica professionale e precedenti mansioni, una conoscenza limitata del compito temporaneamente assegnatogli ed avendo compiuto i fatti penalmente accertati a suo carico in esecuzione degli ordini di servizio emessi dal dirigente.
Il punto di vista dell'appellante non può essere condiviso. Il Ricorrente_1 è stato infatti condannato, con sentenza definitiva, per il reato di contrabbando continuato e aggravato di cui agli artt. 292 e 295 DPR n. 43/73, essendo stato accertato a suo carico di aver concorso con altri all'evasione di dazi all'importazione attraverso, come meglio specificato nella sentenza della Corte di
Cassazione, “la compilazione dei falsi verbali di rottamazione … nei quali veniva attestato falsamente di aver assistito alla pesatura di avanzi di alluminio (ovvero di magnesio) ottenuti dalla foratura o tranciatura/ rottamazione dei T/Bars/lingotti/legacci/bramme di alluminio (ovvero delle palette di magnesio) e di aver falsamente attestato nei verbali di rottamazione ed accertamento di aver assistito alla pesatura di avanzi di alluminio (ovvero di magnesio) ottenuti dalla foratura, tranciatura/rottamazione dei materiali.
Da un lato, sussiste pertanto il presupposto, di cui all'art. 338 dPR 43/1973, dell'obbligo del pagamento dei diritti doganali, individuato dalla norma nel “contrabbando”, accertato nei tre gradi di giudizio penale e che il giudice tributario non ha ragione di disattendere, e la conseguente legittimazione dell'Agenzia Dogane a procedere, ai sensi dell'art. 82 DPR 43/73 alla riscossione mediante ingiunzione di pagamento;
dall'altro, i fatti concretamente contestati ed accertati a carico del contribuente (falsa verbalizzazione della rottamazione, falsa attestazione di aver assistito alla pesatura di avanzi di alluminio o magnesio) sono tali da escludere che la percezione della loro antigiuridicità richieda una qualifica professionale elevata o l'espletamento di precedenti mansioni attinenti all'attività posta in essere e non avendo alcuna rilevanza la circostanza che il comportamento fosse realizzato in esecuzione di ordini di servizio del dirigente, che certo non lo abilitavano alle false attestazioni.
Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione dell'obbligazione doganale.
Secondo l'appellante, anteriormente alla notifica dell'atto di ingiunzione sarebbe decorso il termine previsto dall'art. 103.2 del Codice doganale dell'Unione/Reg. UE n. 952/2013, che, nei casi di obbligazione connessa ad ipotesi di reato, ha posto un limite, prevedendo l'estensione del termine utile per la notifica al debitore da un minimo di cinque anni ad un massimo di dieci anni e conferendo al termine medesimo – come per i casi disciplinati dall'art. 103.1 CDU – valenza “decadenziale”. Termine che, a dire del ricorrente, era abbondantemente decorso nel caso di specie, essendo trascorso oltre un ventennio dal sorgere dell'obbligazione doganale.
Il punto di vista dell'appellante non può essere condiviso.
Ritiene in proposito, il Collegio, assolutamente condivisibili, in quanto giuridicamente corrette, le istruzioni, in tema di termini per la comunicazione del debito derivante da obbligazione doganale, impartite con nota prot. 51424/RU dell'8 giugno 2017, emessa dalla Direzione Centrale dell'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, di seguito alla precedente circolare 8/D del 19 giugno 2016, che ha ripreso in proposito i principi dei Giudici Unionali (v. Corte di Giustizia UE, sentenza del 23/2/2006 relativa al caso C-201/04), secondo i quali una norma che regola l'operatività della decadenza/prescrizione del debito doganale non può essere applicata retroattivamente alle obbligazioni sorte prima della sua effettiva entrata in vigore.
Ne deriva che la disciplina dell'articolo 103 del nuovo CDU, evocato dalla parte, può essere applicata alle obbligazioni sorte dopo l'entrata in vigore del CDU (1 maggio 2016); mentre alle obbligazioni sorte prima dell'entrata in vigore del CDU (1 maggio 2016), quale è la nostra, che concerne operazioni compiute negli anni 1999, 2000 e 2001, si applicherà la disciplina recata dal previgente CDC, che è quella tenuta presente dal giudice di prime cure, cioè l'art. 221, c. 4, Reg. CEE 2913/92 (“Qualora l'obbligazione doganale sorga a seguito di un atto che era nel momento in cui e' stato commesso perseguibile penalmente, la comunicazione al debitore può essere effettuata, alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3”) e l'art. 84 Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale applicabile ratione temporis (“L'azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali si prescrive nel termine di cinque anni. … Qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili.”).
In base alle predette disposizioni, la notifica dell'atto di ingiunzione impugnato, avvenuta in data 20.7.2018, successivamente alla pronuncia della sentenza della Corte di Cassazione – V sez. penale, depositata il
28.9.2015, è stata effettuata tempestivamente ed ha evitato la prescrizione/decadenza dell'azione.
Infondata è pure l'altra contestazione circa la decorrenza del termine prescrizionale, secondo la quale l'Amministrazione non avrebbe mai emesso un atto da cui risultasse formulata la notizia criminis;
contestazione che risulta smentita dalla emissione del sequestro penale del 22.5.2002, rilevante ai fini del dies a quo del termine di prescrizione.
Né può condividersi la censura circa il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
L'atto di ingiunzione, che ha fatto seguito alla fase endoprocedimentale attivata con la comunicazione prot. n. 4811/RU del 14.3.2018 emessa dall'Ufficio delle Dogane di Taranto ed alla quale il sig. Nominativo_1 ha partecipato con la rappresentanza del proprio difensore, ha infatti specificamente richiamato le sentenze penali del Tribunale, della Sez. dist. di Corte di appello di Taranto e della Corte di Cassazione che hanno accertato i fatti penalmente rilevanti posti a fondamento della responsabilità del ricorrente, nonché le sentenze della Corte dei conti;
atti, questi, tutti già portati a conoscenza del ricorrente.
Ha inoltre esplicitato con chiarezza e puntualità le ragioni dell'azione di recupero avviata dall'Ufficio ed ha corredato l'atto con le tabelle di calcolo dei diritti doganali e degli interessi di mora relativi alle operazioni di immissione in libera pratica degli anni 1999, 2000 e 2001 risultanti dai verbali di rottamazione sottoscritti dal sig. Ricorrente_1, indicati con le relative date e quantità rottamate. Ha pure considerato gli esiti dell'attività di riscossione coattiva posta in essere nei confronti della Società_1 Spa (da cui non sono risultate somme introitate a favore dell'Erario) e dell'escussione della polizza emessa dalla Assicurazioni Generali Spa a parziale copertura della somma dovuta a titolo di dazi e relativi interessi per le operazioni di immissione in libera pratica della predetta società.
Il tutto con specifici riferimenti alle disposizioni normative e regolamentari applicate.
L' ADM ha portato in tal modo a conoscenza del destinatario dell'atto i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche delle determinazioni dell'Amministrazione, consentendo, com'è evidente anche dall'atto di impugnazione proposto, il pieno ed esauriente esercizio del diritto di difesa.
L'appello va dunque rigettato, con condanna dell'appellante, secondo il principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in
€ 9.456,00, oltre accessori di legge se dovuti.