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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 19/12/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
nella persona del Giudice dott. ND HI viste le note scritte ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza depositate in data
10.12.2025 da parte ricorrente e in data 1.12.2025 dal resistente, CP_1
alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1702/2024 R.G.L.
promossa da
, cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BE RA, giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
, cod. fisc. , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417bis c.p.c. dalle dott.sse
CL RS, EL ES, LA AR e dal dott. Angelo Maurizio Ragusa
RESISTENTE
conclusioni delle parti
per parte ricorrente Parte_1
- previa disapplicazione dell'art 1 commi 121,122 e 124 della legge 107/2015, dell'art 2 del DPCM 23/9/2015 E ART 3 DPCM 28/11/2016 per violazione della clausola di non discriminazione di cui all'art. 4 c. 1 dell'accordo sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE come interpretato dalla
Corte di Giustizia UE nell'ordinanza 18/5/2022 ove escludenti i docenti assunti
a tempo determinato dal riconoscimento delle somme aggiuntive non costituenti retribuzione accessoria o reddito imponibile di euro 500,00 per anno scolastico, previsto per i soli docenti con contratto a tempo indeterminato quale contributo alla loro formazione professionale;
Pagina | 1 - previa ove d'uopo sollevazione di questione di costituzionalità dell'art. 1 commi da 121 a 124 l. 107/2015 per violazione degli art. 3, 35 e 97 Cost. e dell'art. 117
Cost. in relazione al disposto degli art. 4 c. 1 direttiva 1999/70/CE e 20-21 della
Corte dei diritti fondamentali dell'Unione europea per le ragioni di cui in ricorso;
- accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente quale docente assunto a tempo determinato a fruire della somma aggiuntiva di € 500,00 per ogni anno scolastico ai sensi dell'art. 1 c. 121/124 l. 107/2015 e successivi decreti attuativi e per l'effetto;
- condannarsi parte convenuta a riconoscere al ricorrente il diritto al pagamento delle spese per formazione sui docenti di € 500,00 per anno scolastico e, pertanto, con riferimento sino all'a.s. 2023/2024, la somma di euro 1.000,00 da corrispondersi mediante attivazione della carta docenti per il corrispondente importo:
- in via subordinata, previo accertamento del diritto della ricorrente alla fruizione del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art 1 l 107/2015 condannarsi il al riconoscimento alla ricorrente della somma di cui CP_1 sopra a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art 1218 c.c.
- Vinte le spese con maggiorazione 30% ex art. 4 c.1 bis DM 55/2014, spese generali, CPA, IVA e rimborso CU con distrazione in favore dell'avvocato
BE RA antistatario per parte resistente Controparte_2
rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c. oggetto: carta docente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/11/2024 parte ricorrente esponeva di avere lavorato in forza di contratti a termine (ai sensi dell'art. 4, comma 2, l. 124/1999) alle dipendenze del convenuto in qualità di docente nei seguenti aa. ss.: CP_1
- a.s. 2022/2023, dal 02.11.2022 al 30.06.2023, per 7 ore settimanali, presso l;
Parte_2
- a.s. 2023/2024, dal 15.09.2023 al 30.06.2024, per 12 ore settimanali, presso l , e dal 16.10.2023 al 30.06.2024, per 11 ore settimanali, presso Parte_2 il medesimo istituto;
Parte ricorrente lamentava la natura discriminatoria dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015 nella parte in cui riserva la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (di seguito, Carta del docente) ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato,
Pagina | 2 chiedendo quindi la condanna del convenuto alla fruizione del beneficio CP_1 economico di € 500,00 per gli aa. ss. di cui sopra tramite Carta del docente.
Costituitosi tempestivamente in giudizio, il Controparte_2 sosteneva la legittimità del riconoscimento del beneficio della Carta del docente al solo personale assunto con contratto a tempo indeterminato, chiedendo il rigetto del ricorso.
*
Adita a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., la Corte di legittimità è giunta alla conclusione che la carta docente debba essere riconosciuta ai docenti titolari di contratti di supplenza ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/1999. In particolare, Cass. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961 (alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.) ha chiarito che:
«1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui
Pagina | 3 all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico».
Ora, considerato che i) risulta dai contratti prodotti (doc. 1 ricorrente) e dallo stato matricolare prodotto dal (doc. 1 resistente), che parte ricorrente ha lavorato alle CP_1 dipendenze del in forza di contratti ex art. 4, comma 2, l. 124/1999 CP_1 per l'a.s. 2023/2024,
ii) risulta dallo stato matricolare prodotto dal (doc. 1 resistente), che CP_1 parte ricorrente è attualmente dipendente, quale docente, del CP_1 resistente (contratto dal 14.10.2025 al 30.06.2026), la domanda di parte ricorrente deve essere accolta per l'a.s. 2023/2024. Si evidenzia infatti che la ricorrente, nell'a.s. considerato, ha prestato servizio in forza di due contratti di lavoro presso il medesimo istituto ( ) e per n. 23 ore Parte_2 settimanali complessive nel periodo di sovrapposizione dei due contratti (dal
16.10.2023 al 30.06.2024), con conseguente equiparazione alla condizione dell'omologo collega di ruolo.
Con riferimento all'a.s. 2022/2023, si osserva che parte ricorrente ha prestato servizio dal 02.11.2022 al 30.06.2023, per n. 7 ore settimanali presso la scuola primaria I.C.
MO (doc. 1 ricorrente, doc. 1 resistente).
Ebbene, la Corte di legittimità non ha trattato la questione relativa alla riconoscibilità della carta docenti nel caso di “spezzoni orari”, ma ha ribadito che il principio di non discriminazione non consente di escludere da un'identica percezione della carta docenti gli insegnanti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia
“taratura” analoga a quella dei colleghi di ruolo.
Se, quindi, nel caso dei docenti di ruolo il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni), si tara sull'intero anno scolastico e rientra comunque nel concetto di didattica “annua”, non vi sono ragioni per negare il beneficio ai docenti precari che allo stesso modo abbiano svolto un servizio “annuale”.
Conseguentemente, poiché il bonus oggetto di causa è riconosciuto dall'amministrazione anche ai docenti di ruolo in servizio part time, lo svolgimento da parte della ricorrente di un orario inferiore a quello pieno non costituisce di per sé un ostacolo all'accoglimento della domanda.
Pagina | 4 Ai sensi dell'art. 39, co. 4 CCNL Scuola 2007 e dell'art.
4.1 OM 55/1998, tuttavia, la possibilità di lavoro part-time può essere concessa agli assunti a tempo indeterminato per non meno del 50% dell'orario complessivo di lavoro.
Il docente in ruolo, dunque, beneficia del bonus lavorando un minimo di ore pari alla metà dell'orario pieno, mentre i contratti a tempo determinato possono essere stipulati anche per un orario inferiore.
Si richiama, sul punto, ex art. 118 disp. att. c.p.c., la motivazione assunta dalla Corte di Appello di Perugia, la quale ha risolto la questione nei termini suddetti, ritenendo che possa accedere al bonus soltanto il docente che abbia osservato un orario d'insegnamento non inferiore al 50% dell'orario normale di cattedra, che è pari a ventiquattro ore per i docenti di scuola primaria, e a diciotto ore per quelli di scuola secondaria (cfr. Corte di Appello di Perugia, sentenza n. 65/2024 pubb. il 18.04.2024,
RGL 175/2022; conformemente, Corte di Appello di Perugia, sentenza n. 107/2025 pubb. il 08.07.2025, RGL 25/2025).
Si ritiene, conseguentemente, che solo l'insegnante assunto con contratto a termine che di fatto abbia prestato servizio per un numero almeno pari al minimo autorizzabile a titolo di part time per i docenti di ruolo si trovi in una situazione comparabile con quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e debba vedersi riconosciuto il bonus.
In ragione di quanto sopra, considerato che parte ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente di scuola primaria, nell'a.s. in esame per 7 ore settimanali, pertanto inferiori al 50% dell'orario completo (24 ore settimanali, secondo quanto stabilisce l'art. 43, c. 5, CCNL comparto “Istruzione e Ricerca” 2019/2021), la domanda relativa all'a.s.
2022/2023 deve essere respinta.
Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, deve essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente – per l'a.s. 2023/2024 – ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 122, l. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato.
È, infine, opportuno precisare che, ai fini del riconoscimento della Carta docente, è irrilevante che parte ricorrente non abbia presentato, con le modalità e i tempi previsti dal d.p.c.m. 23 settembre 2015 e d.p.c.m. 28 novembre 2016, domanda di fruizione del beneficio al resistente ovvero che sia decorso il biennio entro cui l'importo CP_1 doveva essere speso secondo i richiamati d.p.c.m.: sul punto si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. a Cass. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961, in motivazione punti 17.1 e 17.2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 – scaglione inferiore a € 1.100,00 (in ragione dell'entità del bonus riconosciuto), tabella cause di lavoro – omesso compenso per la fase istruttoria non effettivamente svolta, tenuto conto del numero e della natura seriale delle questioni affrontate, e della maggiorazione per la presenza di link ipertestuali (determinata in €
Pagina | 5 30,00 in ragione della limitatezza delle produzioni effettuate), nella somma di cui in dispositivo, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Ivrea, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara il diritto di di fruire – per gli aa. ss. Parte_1
2023/2024 – del beneficio finanziario dell'importo di € 500 consistente nella Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per ciascun anno scolastico;
2) condanna il , in persona del Controparte_2
tempore, a mettere a disposizione di l'importo CP_3 Parte_1 complessivo di € 500,00 secondo le modalità di cui art. 1, comma 122, l.
107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016 (Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in GU Serie Generale n. 281 del 01-12-2016), oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi;
3) condanna il , in persona del Controparte_2
tempore, al pagamento in favore di delle spese CP_3 Parte_1 di lite, liquidate in complessivi € 288,00, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e
Iva di legge, contributo unificato se versato, e successive occorrende, da distrarsi in favore del difensore Avv. BE RA dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Ivrea il 19/12/2025
Il Giudice
ND HI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
nella persona del Giudice dott. ND HI viste le note scritte ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza depositate in data
10.12.2025 da parte ricorrente e in data 1.12.2025 dal resistente, CP_1
alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1702/2024 R.G.L.
promossa da
, cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BE RA, giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
, cod. fisc. , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417bis c.p.c. dalle dott.sse
CL RS, EL ES, LA AR e dal dott. Angelo Maurizio Ragusa
RESISTENTE
conclusioni delle parti
per parte ricorrente Parte_1
- previa disapplicazione dell'art 1 commi 121,122 e 124 della legge 107/2015, dell'art 2 del DPCM 23/9/2015 E ART 3 DPCM 28/11/2016 per violazione della clausola di non discriminazione di cui all'art. 4 c. 1 dell'accordo sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE come interpretato dalla
Corte di Giustizia UE nell'ordinanza 18/5/2022 ove escludenti i docenti assunti
a tempo determinato dal riconoscimento delle somme aggiuntive non costituenti retribuzione accessoria o reddito imponibile di euro 500,00 per anno scolastico, previsto per i soli docenti con contratto a tempo indeterminato quale contributo alla loro formazione professionale;
Pagina | 1 - previa ove d'uopo sollevazione di questione di costituzionalità dell'art. 1 commi da 121 a 124 l. 107/2015 per violazione degli art. 3, 35 e 97 Cost. e dell'art. 117
Cost. in relazione al disposto degli art. 4 c. 1 direttiva 1999/70/CE e 20-21 della
Corte dei diritti fondamentali dell'Unione europea per le ragioni di cui in ricorso;
- accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente quale docente assunto a tempo determinato a fruire della somma aggiuntiva di € 500,00 per ogni anno scolastico ai sensi dell'art. 1 c. 121/124 l. 107/2015 e successivi decreti attuativi e per l'effetto;
- condannarsi parte convenuta a riconoscere al ricorrente il diritto al pagamento delle spese per formazione sui docenti di € 500,00 per anno scolastico e, pertanto, con riferimento sino all'a.s. 2023/2024, la somma di euro 1.000,00 da corrispondersi mediante attivazione della carta docenti per il corrispondente importo:
- in via subordinata, previo accertamento del diritto della ricorrente alla fruizione del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art 1 l 107/2015 condannarsi il al riconoscimento alla ricorrente della somma di cui CP_1 sopra a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art 1218 c.c.
- Vinte le spese con maggiorazione 30% ex art. 4 c.1 bis DM 55/2014, spese generali, CPA, IVA e rimborso CU con distrazione in favore dell'avvocato
BE RA antistatario per parte resistente Controparte_2
rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c. oggetto: carta docente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/11/2024 parte ricorrente esponeva di avere lavorato in forza di contratti a termine (ai sensi dell'art. 4, comma 2, l. 124/1999) alle dipendenze del convenuto in qualità di docente nei seguenti aa. ss.: CP_1
- a.s. 2022/2023, dal 02.11.2022 al 30.06.2023, per 7 ore settimanali, presso l;
Parte_2
- a.s. 2023/2024, dal 15.09.2023 al 30.06.2024, per 12 ore settimanali, presso l , e dal 16.10.2023 al 30.06.2024, per 11 ore settimanali, presso Parte_2 il medesimo istituto;
Parte ricorrente lamentava la natura discriminatoria dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015 nella parte in cui riserva la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (di seguito, Carta del docente) ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato,
Pagina | 2 chiedendo quindi la condanna del convenuto alla fruizione del beneficio CP_1 economico di € 500,00 per gli aa. ss. di cui sopra tramite Carta del docente.
Costituitosi tempestivamente in giudizio, il Controparte_2 sosteneva la legittimità del riconoscimento del beneficio della Carta del docente al solo personale assunto con contratto a tempo indeterminato, chiedendo il rigetto del ricorso.
*
Adita a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., la Corte di legittimità è giunta alla conclusione che la carta docente debba essere riconosciuta ai docenti titolari di contratti di supplenza ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/1999. In particolare, Cass. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961 (alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.) ha chiarito che:
«1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui
Pagina | 3 all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico».
Ora, considerato che i) risulta dai contratti prodotti (doc. 1 ricorrente) e dallo stato matricolare prodotto dal (doc. 1 resistente), che parte ricorrente ha lavorato alle CP_1 dipendenze del in forza di contratti ex art. 4, comma 2, l. 124/1999 CP_1 per l'a.s. 2023/2024,
ii) risulta dallo stato matricolare prodotto dal (doc. 1 resistente), che CP_1 parte ricorrente è attualmente dipendente, quale docente, del CP_1 resistente (contratto dal 14.10.2025 al 30.06.2026), la domanda di parte ricorrente deve essere accolta per l'a.s. 2023/2024. Si evidenzia infatti che la ricorrente, nell'a.s. considerato, ha prestato servizio in forza di due contratti di lavoro presso il medesimo istituto ( ) e per n. 23 ore Parte_2 settimanali complessive nel periodo di sovrapposizione dei due contratti (dal
16.10.2023 al 30.06.2024), con conseguente equiparazione alla condizione dell'omologo collega di ruolo.
Con riferimento all'a.s. 2022/2023, si osserva che parte ricorrente ha prestato servizio dal 02.11.2022 al 30.06.2023, per n. 7 ore settimanali presso la scuola primaria I.C.
MO (doc. 1 ricorrente, doc. 1 resistente).
Ebbene, la Corte di legittimità non ha trattato la questione relativa alla riconoscibilità della carta docenti nel caso di “spezzoni orari”, ma ha ribadito che il principio di non discriminazione non consente di escludere da un'identica percezione della carta docenti gli insegnanti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia
“taratura” analoga a quella dei colleghi di ruolo.
Se, quindi, nel caso dei docenti di ruolo il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni), si tara sull'intero anno scolastico e rientra comunque nel concetto di didattica “annua”, non vi sono ragioni per negare il beneficio ai docenti precari che allo stesso modo abbiano svolto un servizio “annuale”.
Conseguentemente, poiché il bonus oggetto di causa è riconosciuto dall'amministrazione anche ai docenti di ruolo in servizio part time, lo svolgimento da parte della ricorrente di un orario inferiore a quello pieno non costituisce di per sé un ostacolo all'accoglimento della domanda.
Pagina | 4 Ai sensi dell'art. 39, co. 4 CCNL Scuola 2007 e dell'art.
4.1 OM 55/1998, tuttavia, la possibilità di lavoro part-time può essere concessa agli assunti a tempo indeterminato per non meno del 50% dell'orario complessivo di lavoro.
Il docente in ruolo, dunque, beneficia del bonus lavorando un minimo di ore pari alla metà dell'orario pieno, mentre i contratti a tempo determinato possono essere stipulati anche per un orario inferiore.
Si richiama, sul punto, ex art. 118 disp. att. c.p.c., la motivazione assunta dalla Corte di Appello di Perugia, la quale ha risolto la questione nei termini suddetti, ritenendo che possa accedere al bonus soltanto il docente che abbia osservato un orario d'insegnamento non inferiore al 50% dell'orario normale di cattedra, che è pari a ventiquattro ore per i docenti di scuola primaria, e a diciotto ore per quelli di scuola secondaria (cfr. Corte di Appello di Perugia, sentenza n. 65/2024 pubb. il 18.04.2024,
RGL 175/2022; conformemente, Corte di Appello di Perugia, sentenza n. 107/2025 pubb. il 08.07.2025, RGL 25/2025).
Si ritiene, conseguentemente, che solo l'insegnante assunto con contratto a termine che di fatto abbia prestato servizio per un numero almeno pari al minimo autorizzabile a titolo di part time per i docenti di ruolo si trovi in una situazione comparabile con quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e debba vedersi riconosciuto il bonus.
In ragione di quanto sopra, considerato che parte ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente di scuola primaria, nell'a.s. in esame per 7 ore settimanali, pertanto inferiori al 50% dell'orario completo (24 ore settimanali, secondo quanto stabilisce l'art. 43, c. 5, CCNL comparto “Istruzione e Ricerca” 2019/2021), la domanda relativa all'a.s.
2022/2023 deve essere respinta.
Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, deve essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente – per l'a.s. 2023/2024 – ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 122, l. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato.
È, infine, opportuno precisare che, ai fini del riconoscimento della Carta docente, è irrilevante che parte ricorrente non abbia presentato, con le modalità e i tempi previsti dal d.p.c.m. 23 settembre 2015 e d.p.c.m. 28 novembre 2016, domanda di fruizione del beneficio al resistente ovvero che sia decorso il biennio entro cui l'importo CP_1 doveva essere speso secondo i richiamati d.p.c.m.: sul punto si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. a Cass. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961, in motivazione punti 17.1 e 17.2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 – scaglione inferiore a € 1.100,00 (in ragione dell'entità del bonus riconosciuto), tabella cause di lavoro – omesso compenso per la fase istruttoria non effettivamente svolta, tenuto conto del numero e della natura seriale delle questioni affrontate, e della maggiorazione per la presenza di link ipertestuali (determinata in €
Pagina | 5 30,00 in ragione della limitatezza delle produzioni effettuate), nella somma di cui in dispositivo, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Ivrea, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara il diritto di di fruire – per gli aa. ss. Parte_1
2023/2024 – del beneficio finanziario dell'importo di € 500 consistente nella Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per ciascun anno scolastico;
2) condanna il , in persona del Controparte_2
tempore, a mettere a disposizione di l'importo CP_3 Parte_1 complessivo di € 500,00 secondo le modalità di cui art. 1, comma 122, l.
107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016 (Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in GU Serie Generale n. 281 del 01-12-2016), oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi;
3) condanna il , in persona del Controparte_2
tempore, al pagamento in favore di delle spese CP_3 Parte_1 di lite, liquidate in complessivi € 288,00, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e
Iva di legge, contributo unificato se versato, e successive occorrende, da distrarsi in favore del difensore Avv. BE RA dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Ivrea il 19/12/2025
Il Giudice
ND HI
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