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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/07/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Sezione Specializzata in Materia di Impresa composta dai seguenti Magistrati:
Alberto BINETTI Presidente istr.
Paolo RIZZI Consigliere
Maristella SARDONE Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Fideiussione – Polizza fideiussoria” iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 752 dell'anno 2023
TRA
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Mancarella, in forza Parte_5 di procura in calce all'atto di citazione in primo grado, ed elettivamente domiciliati in Barletta alla via F. d'Aragona, 92/D, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale Email_1
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e CP_1 difesa, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv.
Antonio Casiere ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Napoli, 70 (c/o avv.
Chiara Cavallo), nonché al domicilio digitale
Email_2
APPELLATA
All'udienza del 3 giugno 2025, sulle conclusioni precisate dinanzi al Consigliere
Istruttore, la causa, previo deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 352 c.p.c., è stata riservata per la decisione collegiale.
Svolgimento del processo
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri , Parte_1 Pt_2
, e , nella loro qualità
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 di fideiussori della società “La Perla della Puglia di Antonio Zagaria sas” evocavano in giudizio, dinanzi alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Bari, la , al fine di fare accertare la nullità assoluta delle garanzie CP_1 prestate, per violazione del combinato disposto degli artt. 2 co. 2 lett. a) della legge antitrust n. 287 del 1990, art. 1418 e 1419, 1 co. cod. civ., nonché dell'art. 119 TUB e delle disposizioni di cui alla delibera CICR del 4 marzo 2003 e, quindi, far dichiarare che nulla era dovuto dagli attori nei confronti della banca convenuta, oltre al risarcimento del danno da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio, la convenuta eccepiva l'infondatezza degli avversi CP_1 assunti, chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In assenza di approfondimenti istruttori, la causa veniva decisa con la sentenza n. 4500/2022 del 5 dicembre 2022, con la quale il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, in composizione collegiale, ritenuta la propria competenza (nonostante il rilievo d'ufficio della competenza del Tribunale delle Imprese di Napoli) rigettava la domanda rilevando che, pur essendo le fideiussioni riproduttive dello schema ABI censurato dalla Banca d'Italia con il noto provvedimento n. 55 del 2005 per la violazione della normativa antitrust, la distanza temporale rispetto alle fideiussioni di cui si discute, sottoscritte nel 2015, imponeva agli attori, nell'impossibilità di avvalersi della presunzione di cui al predetto provvedimento della Banca D'Italia, valevole per il periodo ante 2005, di dimostrare, all'epoca di sottoscrizione, la “persistenza dell'intesa evidenziata da Banca d'Italia nel maggio del 2005 ovvero l'esistenza di una nuova intesa anticoncorrenziale”, prova che, nel caso presente, non era stata adeguatamente fornita dagli attori.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri , , Parte_1 Parte_2
, e la Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_1 chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, accogliersi le domande di nullità e risarcitorie, rigettate in primo grado, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio, la eccepita preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. ha chiesto, nel merito, il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma integrale della sentenza impugnata e con vittoria di spese del giudizio.
All'udienza del 3 giugno 2025, dinanzi al Consigliere Istruttore, in assenza di approfondimenti istruttori, la causa è stata riservata per la decisione collegiale.
Ragioni della decisione
Con primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Bari, aveva rigettato la domanda di nullità delle
2 fideiussioni ex art. 2 l. 287/90 sul presupposto che, a distanza di dieci anni dalla delibera della Banca d'Italia n. 55 del 2005, era mancata la prova della persistenza della intesa anticoncorrenziale ovvero di una nuova intesa in tal senso.
In particolare, gli appellanti assumono che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, le prove offerte in primo grado erano sufficienti a sostenere la domanda di nullità.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Come noto, la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata più volte sulle fideiussioni omnibus (prestate a garanzia delle operazioni bancarie) conformi allo schema di fideiussione elaborato dall'ABI.
Considerato che il Provvedimento Bankitalia n. 55 del 2 maggio 2005 ha vietato l'uso uniforme – non già occasionale – dello schema di fideiussione suggerito dall'ABI, la Cassazione ha stabilito - in materia di onere della prova in tema di illecito antitrust - che la dimostrazione del carattere, appunto, uniforme (non meramente episodico) dell'applicazione delle clausole contestate, “in quanto elemento costitutivo del diritto vantato” (poiché previsto nel Provvedimento di Banca d'Italia) deve essere provato dall'attore, secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c. (Cass. n. 30818/2018; conf. Trib. Rieti 29.2.2020; Trib. Milano 23.6.2020).
La decisione della Cassazione n. 24044/2019 (v. anche Cass. n. 4175/2020), sintetizzando gli orientamenti di legittimità resi in argomento, ha stabilito che è da escludere una nullità in toto della fideiussione omnibus: le clausole di cui agli articoli 2, 6 e 8 delle vecchie Norme Bancarie Uniformi possono apparire anti- concorrenziali e quindi affette da una nullità relativa, che però non travolge l'intero contratto di garanzia: “dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti». Ne consegue che, nel caso in cui sia accertata la nullità di una o più clausole, in quanto corrispondenti a quelle dello schema ABI, ciò non travolge in via automatica l'intero contratto, tenuto conto che in linea generale solo la banca potrebbe dolersi della loro espunzione”.
Più di recente, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4175/2020, ha ribadito, in maniera chiara e netta, che le fideiussioni conformi allo schema tipo dell'ABI possono essere affette da una nullità relativa, che non travolge automaticamente l'intero contratto di garanzia, in quanto limitata alle tre clausole censurate da Banca d'Italia, con il riconoscimento, nella ricorrenza dei presupposti di legge, anche della tutela di tipo risarcitorio.
In linea con tale orientamento, anche questa Corte ha avuto modo di affermare in più occasioni che la nullità ravvisabile nella fattispecie deve considerarsi soltanto parziale, e quindi riguardare le sole clausole in violazione della normativa antitrust,
3 con la conseguenza che – in applicazione del generale principio di cui all'art. 1419 c.c. – il contratto di garanzia non può dirsi interamente nullo, in quanto è di tutta evidenza che la banca lo avrebbe comunque concluso, qualsiasi garanzia essendo migliore della mancanza di garanzia, “né l'opponente ha allegato ragioni per cui l'assenza di clausole, peraltro comportanti effetti gravosi nei suoi confronti, lo avrebbero dovuto indurre a non stipulare i negozi in questione». In sostanza, l'obbligo di garanzia non viene meno anche eliminando le clausole invalide: la funzione economico-sociale della fideiussione permane” (Trib. Milano 23.1.2020, Trib. Vicenza 5.2.2020; Trib. Rieti 29.2.2020; Trib. Ferrara 29.4.2020; App. Torino 20.7.2020; Trib. Cassino 15.10.2020 n. 744; Trib. Roma 13.10.2020; App. Milano 4.1.2021; Trib. Torino 16.4.2021 (dott.ssa ; Trib. Padova 7.4.2021; Trib. Per_1
Napoli, Sez. specializzata in materia di imprese, 5.5.2021, n. 4214; Trib. Vicenza 27.5.2021; Trib. Teramo 9.6.2021 n. 914).
Poiché l'Autorità amministrativa ha circoscritto l'accertamento dell'illiceità ad alcune specifiche clausole dello schema ABI, dal relativo accertamento non discende la nullità dell'intero contratto, dovendo la nullità del contratto c.d. “a valle” essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 e 1419 c.c.
Ciò posto, in relatizione alla distribuzione degli oneri probatori, è diffuso il convincimento giurisprudenziale, cui il primo giudice ha aderito, che l'onere della prova circa l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale, costituente indefettibile presupposto della richiesta di nullità della fideiussione ex artt. 2 L. n. 287/1990 e 1419, comma 1, c.c., grava sull'attore.
Nessun serio indizio di una intesa anticoncorrenziale può essere tratto dal solo fatto che nella singola fideiussione siano state inserite le medesime tre clausole già sanzionate nel 2005, tanto più considerando che le dette clausole non erano contrarie a norme imperative, bensì legittimamente derogatorie di norme codicistiche (il denunciato profilo di nullità riposava – in tesi – solo e soltanto nell'asserita violazione dell'art. 2 L. n. 297/1990). In sostanza, in assenza di una indicazione – da parte dell'attore – sufficientemente plausibile di seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza, la domanda di nullità della fideiussione omnibus (e/o delle clausole, come già detto, di natura derogabile) deve essere rigettata (App. Napoli 13.1.2020; App. Milano 20.11.2018; App. Milano 23.7.2020; Trib. Cosenza 2.3.2021; Trib. Sondrio 28.4.2021; Trib. Lucca 7.5.2021).
In definitiva, secondo la giurisprudenza, la mera produzione del contratto di fideiussione contenente clausole analoghe a quelle dello schema ABI censurato, non consente di ritenere provato né che l'intesa anticoncorrenziale accertata da Banca d'Italia nel 2005 fosse perdurante al momento della stipulazione delle fideiussioni (specie se, come nel caso presente, successive di dieci anni), né che l'utilizzo di tali clausole sia lo sbocco di quella specifica intesa accertata da Banca d'Italia piuttosto che espressione della convenienza dell'utilizzo di clausole di analogo tenore, di per sé non contrario a norme imperative, per la parte predisponente le condizioni generali di contratto (Trib. Milano 19.11.2020; v. anche Trib. Bologna 4.11.2020; Trib. Sondrio 28.4.2021).
4 E' pur vero che la prova a carico dei fideiussori può essere anche indiziaria, ma, come noto, gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti e, per il periodo notevolmente successivo al 2005 l'elemento indiziario della delibera n. 55 del 2005 è del tutto insufficiente.
Sul punto, il Tribunale aveva ritenuto indizi insufficienti anche gli elementi documentali offerti dagli attori in primo grado e costituiti da schemi di fideiussioni predisposti nel tempo da diversi istituti di credito, affermando che “i modelli prodotti indicati in precedenza da sub 6) a sub 9) si riferiscono a fideiussioni risalenti e quindi distanti nel tempo dalla fideiussione per cui è giudizio. Il modello sub 4) è privo di data e pertanto non utile ai fini dell'indagine che qui interessa. Quanto agli altri modelli, il solo modello sub 2) si riferisce all'epoca (luglio 2015) in cui è stata sottoscritta la fideiussione in questione da parte degli attori, mentre i modelli sub 1), 3), e 5) recano date di 2/3 anni successive alla data in cui è stata sottoscritta la fideiussione degli attori. Trattasi, in ogni caso, di un numero esiguo di modelli (quelli cioè sub 1), 2), 3), e 5), inidoneo a provare l'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito se si considera anche che il modello sub 3) non indica la banca di riferimento. Pertanto, i modelli di fideiussione prodotti non dimostrano, neppur in via presuntiva, che un numero significativo di istituti di credito, all'intero dello stesso mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela nel periodo di cui discute modelli uniformi di fideiussioni, contenenti le tre clausole in discussione, in modo da privare la stessa clientela del diritto di una scelta effettiva tra prodotti alternativi e in concorrenza.
Gli appellanti non hanno articolato sul punto un ragionamento controfattuale che potesse efficacemente contrastare la ratio decidendi del Tribunale, essendosi limitati a ribadire le proprie argomentazioni spiegate in primo grado.
Invero, i fideiussori si sono doluti del fatto che il Tribunale non avesse ritenuto significativi gli schemi di fideiussione adottati da diverse banche in un ampio lasso di tempo successivo al 2005.
Sul punto, come detto, il primo giudice aveva spiegato il perché di tale valutazione del materiale probatorio, sottolineando, correttamente, come l'indizio della persistenza della intesa anticoncorrenziale è tanto più forte quanto maggiore è la contiguità temporale delle altre lettere di fideiussione prodotte rispetto a quelle di cui è causa.
Quindi, una volta espunti dalla valutazione i diversi modelli di fideiussione, con motivazioni condivisibili e non espressamente censurate, quelli restanti sono in numero tale da non rappresentare grave indizio della persistenza della intesa anticoncorrenziale o di una nuova intesa.
Una volta rigettato il primo motivo di appello e confermata la carenza di prova circa l'intesa anti-concorrenziale, appare superfluo l'esame della prospettata nullità sotto il profilo della violazione della normativa in questione.
Ad abundantiam va ribadito come l'unico possibile esito della conformità delle fideiussioni in commento rispetto a modelli espressivi di una intesa
5 anticoncorrenziale sarebbe quello della nullità parziale, limitatamente alle clausole riproduttive, nullità parziale che, non solo, non è stata mai richiesta, neppure in via subordinata, ma neppure sarebbe sorretta da un idoneo interesse ex art. 100 c.p.c. non essendo mai stata sollevata tempestivamente (e neppure in appello) una eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ., che potrebbe essere accolta una volta dichiarata la nullità della clausola derogatoria.
Il secondo motivo di appello, con il quale si chiede la riforma della statuizione sulle spese come conseguenza della riforma della sentenza di primo grado nel merito, senza spiegare alcuna specifica censura al capo in questione, deve ritenersi assorbito dal rigetto dell'appello e dalla conferma integrale della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato, da Pt_1
, , , e ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 avverso la sentenza n. 4500/2022 del 5 dicembre 2022 del Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in Materia di Impresa,
1. Rigetta l'appello e conferma integralmente l'impugnata sentenza
2. Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali del presente grado, in favore dell'appellata, spese che liquida in complessivi €. 9.991,00, per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge.
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico degli appellanti.
Così decisa il 20 giugno 2025 nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in Materia di Impresa.
Il Presidente
Alberto Binetti
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Sezione Specializzata in Materia di Impresa composta dai seguenti Magistrati:
Alberto BINETTI Presidente istr.
Paolo RIZZI Consigliere
Maristella SARDONE Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Fideiussione – Polizza fideiussoria” iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 752 dell'anno 2023
TRA
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Mancarella, in forza Parte_5 di procura in calce all'atto di citazione in primo grado, ed elettivamente domiciliati in Barletta alla via F. d'Aragona, 92/D, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale Email_1
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e CP_1 difesa, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv.
Antonio Casiere ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Napoli, 70 (c/o avv.
Chiara Cavallo), nonché al domicilio digitale
Email_2
APPELLATA
All'udienza del 3 giugno 2025, sulle conclusioni precisate dinanzi al Consigliere
Istruttore, la causa, previo deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 352 c.p.c., è stata riservata per la decisione collegiale.
Svolgimento del processo
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri , Parte_1 Pt_2
, e , nella loro qualità
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 di fideiussori della società “La Perla della Puglia di Antonio Zagaria sas” evocavano in giudizio, dinanzi alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Bari, la , al fine di fare accertare la nullità assoluta delle garanzie CP_1 prestate, per violazione del combinato disposto degli artt. 2 co. 2 lett. a) della legge antitrust n. 287 del 1990, art. 1418 e 1419, 1 co. cod. civ., nonché dell'art. 119 TUB e delle disposizioni di cui alla delibera CICR del 4 marzo 2003 e, quindi, far dichiarare che nulla era dovuto dagli attori nei confronti della banca convenuta, oltre al risarcimento del danno da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio, la convenuta eccepiva l'infondatezza degli avversi CP_1 assunti, chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In assenza di approfondimenti istruttori, la causa veniva decisa con la sentenza n. 4500/2022 del 5 dicembre 2022, con la quale il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, in composizione collegiale, ritenuta la propria competenza (nonostante il rilievo d'ufficio della competenza del Tribunale delle Imprese di Napoli) rigettava la domanda rilevando che, pur essendo le fideiussioni riproduttive dello schema ABI censurato dalla Banca d'Italia con il noto provvedimento n. 55 del 2005 per la violazione della normativa antitrust, la distanza temporale rispetto alle fideiussioni di cui si discute, sottoscritte nel 2015, imponeva agli attori, nell'impossibilità di avvalersi della presunzione di cui al predetto provvedimento della Banca D'Italia, valevole per il periodo ante 2005, di dimostrare, all'epoca di sottoscrizione, la “persistenza dell'intesa evidenziata da Banca d'Italia nel maggio del 2005 ovvero l'esistenza di una nuova intesa anticoncorrenziale”, prova che, nel caso presente, non era stata adeguatamente fornita dagli attori.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri , , Parte_1 Parte_2
, e la Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_1 chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, accogliersi le domande di nullità e risarcitorie, rigettate in primo grado, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio, la eccepita preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. ha chiesto, nel merito, il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma integrale della sentenza impugnata e con vittoria di spese del giudizio.
All'udienza del 3 giugno 2025, dinanzi al Consigliere Istruttore, in assenza di approfondimenti istruttori, la causa è stata riservata per la decisione collegiale.
Ragioni della decisione
Con primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Bari, aveva rigettato la domanda di nullità delle
2 fideiussioni ex art. 2 l. 287/90 sul presupposto che, a distanza di dieci anni dalla delibera della Banca d'Italia n. 55 del 2005, era mancata la prova della persistenza della intesa anticoncorrenziale ovvero di una nuova intesa in tal senso.
In particolare, gli appellanti assumono che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, le prove offerte in primo grado erano sufficienti a sostenere la domanda di nullità.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Come noto, la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata più volte sulle fideiussioni omnibus (prestate a garanzia delle operazioni bancarie) conformi allo schema di fideiussione elaborato dall'ABI.
Considerato che il Provvedimento Bankitalia n. 55 del 2 maggio 2005 ha vietato l'uso uniforme – non già occasionale – dello schema di fideiussione suggerito dall'ABI, la Cassazione ha stabilito - in materia di onere della prova in tema di illecito antitrust - che la dimostrazione del carattere, appunto, uniforme (non meramente episodico) dell'applicazione delle clausole contestate, “in quanto elemento costitutivo del diritto vantato” (poiché previsto nel Provvedimento di Banca d'Italia) deve essere provato dall'attore, secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c. (Cass. n. 30818/2018; conf. Trib. Rieti 29.2.2020; Trib. Milano 23.6.2020).
La decisione della Cassazione n. 24044/2019 (v. anche Cass. n. 4175/2020), sintetizzando gli orientamenti di legittimità resi in argomento, ha stabilito che è da escludere una nullità in toto della fideiussione omnibus: le clausole di cui agli articoli 2, 6 e 8 delle vecchie Norme Bancarie Uniformi possono apparire anti- concorrenziali e quindi affette da una nullità relativa, che però non travolge l'intero contratto di garanzia: “dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti». Ne consegue che, nel caso in cui sia accertata la nullità di una o più clausole, in quanto corrispondenti a quelle dello schema ABI, ciò non travolge in via automatica l'intero contratto, tenuto conto che in linea generale solo la banca potrebbe dolersi della loro espunzione”.
Più di recente, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4175/2020, ha ribadito, in maniera chiara e netta, che le fideiussioni conformi allo schema tipo dell'ABI possono essere affette da una nullità relativa, che non travolge automaticamente l'intero contratto di garanzia, in quanto limitata alle tre clausole censurate da Banca d'Italia, con il riconoscimento, nella ricorrenza dei presupposti di legge, anche della tutela di tipo risarcitorio.
In linea con tale orientamento, anche questa Corte ha avuto modo di affermare in più occasioni che la nullità ravvisabile nella fattispecie deve considerarsi soltanto parziale, e quindi riguardare le sole clausole in violazione della normativa antitrust,
3 con la conseguenza che – in applicazione del generale principio di cui all'art. 1419 c.c. – il contratto di garanzia non può dirsi interamente nullo, in quanto è di tutta evidenza che la banca lo avrebbe comunque concluso, qualsiasi garanzia essendo migliore della mancanza di garanzia, “né l'opponente ha allegato ragioni per cui l'assenza di clausole, peraltro comportanti effetti gravosi nei suoi confronti, lo avrebbero dovuto indurre a non stipulare i negozi in questione». In sostanza, l'obbligo di garanzia non viene meno anche eliminando le clausole invalide: la funzione economico-sociale della fideiussione permane” (Trib. Milano 23.1.2020, Trib. Vicenza 5.2.2020; Trib. Rieti 29.2.2020; Trib. Ferrara 29.4.2020; App. Torino 20.7.2020; Trib. Cassino 15.10.2020 n. 744; Trib. Roma 13.10.2020; App. Milano 4.1.2021; Trib. Torino 16.4.2021 (dott.ssa ; Trib. Padova 7.4.2021; Trib. Per_1
Napoli, Sez. specializzata in materia di imprese, 5.5.2021, n. 4214; Trib. Vicenza 27.5.2021; Trib. Teramo 9.6.2021 n. 914).
Poiché l'Autorità amministrativa ha circoscritto l'accertamento dell'illiceità ad alcune specifiche clausole dello schema ABI, dal relativo accertamento non discende la nullità dell'intero contratto, dovendo la nullità del contratto c.d. “a valle” essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 e 1419 c.c.
Ciò posto, in relatizione alla distribuzione degli oneri probatori, è diffuso il convincimento giurisprudenziale, cui il primo giudice ha aderito, che l'onere della prova circa l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale, costituente indefettibile presupposto della richiesta di nullità della fideiussione ex artt. 2 L. n. 287/1990 e 1419, comma 1, c.c., grava sull'attore.
Nessun serio indizio di una intesa anticoncorrenziale può essere tratto dal solo fatto che nella singola fideiussione siano state inserite le medesime tre clausole già sanzionate nel 2005, tanto più considerando che le dette clausole non erano contrarie a norme imperative, bensì legittimamente derogatorie di norme codicistiche (il denunciato profilo di nullità riposava – in tesi – solo e soltanto nell'asserita violazione dell'art. 2 L. n. 297/1990). In sostanza, in assenza di una indicazione – da parte dell'attore – sufficientemente plausibile di seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza, la domanda di nullità della fideiussione omnibus (e/o delle clausole, come già detto, di natura derogabile) deve essere rigettata (App. Napoli 13.1.2020; App. Milano 20.11.2018; App. Milano 23.7.2020; Trib. Cosenza 2.3.2021; Trib. Sondrio 28.4.2021; Trib. Lucca 7.5.2021).
In definitiva, secondo la giurisprudenza, la mera produzione del contratto di fideiussione contenente clausole analoghe a quelle dello schema ABI censurato, non consente di ritenere provato né che l'intesa anticoncorrenziale accertata da Banca d'Italia nel 2005 fosse perdurante al momento della stipulazione delle fideiussioni (specie se, come nel caso presente, successive di dieci anni), né che l'utilizzo di tali clausole sia lo sbocco di quella specifica intesa accertata da Banca d'Italia piuttosto che espressione della convenienza dell'utilizzo di clausole di analogo tenore, di per sé non contrario a norme imperative, per la parte predisponente le condizioni generali di contratto (Trib. Milano 19.11.2020; v. anche Trib. Bologna 4.11.2020; Trib. Sondrio 28.4.2021).
4 E' pur vero che la prova a carico dei fideiussori può essere anche indiziaria, ma, come noto, gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti e, per il periodo notevolmente successivo al 2005 l'elemento indiziario della delibera n. 55 del 2005 è del tutto insufficiente.
Sul punto, il Tribunale aveva ritenuto indizi insufficienti anche gli elementi documentali offerti dagli attori in primo grado e costituiti da schemi di fideiussioni predisposti nel tempo da diversi istituti di credito, affermando che “i modelli prodotti indicati in precedenza da sub 6) a sub 9) si riferiscono a fideiussioni risalenti e quindi distanti nel tempo dalla fideiussione per cui è giudizio. Il modello sub 4) è privo di data e pertanto non utile ai fini dell'indagine che qui interessa. Quanto agli altri modelli, il solo modello sub 2) si riferisce all'epoca (luglio 2015) in cui è stata sottoscritta la fideiussione in questione da parte degli attori, mentre i modelli sub 1), 3), e 5) recano date di 2/3 anni successive alla data in cui è stata sottoscritta la fideiussione degli attori. Trattasi, in ogni caso, di un numero esiguo di modelli (quelli cioè sub 1), 2), 3), e 5), inidoneo a provare l'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito se si considera anche che il modello sub 3) non indica la banca di riferimento. Pertanto, i modelli di fideiussione prodotti non dimostrano, neppur in via presuntiva, che un numero significativo di istituti di credito, all'intero dello stesso mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela nel periodo di cui discute modelli uniformi di fideiussioni, contenenti le tre clausole in discussione, in modo da privare la stessa clientela del diritto di una scelta effettiva tra prodotti alternativi e in concorrenza.
Gli appellanti non hanno articolato sul punto un ragionamento controfattuale che potesse efficacemente contrastare la ratio decidendi del Tribunale, essendosi limitati a ribadire le proprie argomentazioni spiegate in primo grado.
Invero, i fideiussori si sono doluti del fatto che il Tribunale non avesse ritenuto significativi gli schemi di fideiussione adottati da diverse banche in un ampio lasso di tempo successivo al 2005.
Sul punto, come detto, il primo giudice aveva spiegato il perché di tale valutazione del materiale probatorio, sottolineando, correttamente, come l'indizio della persistenza della intesa anticoncorrenziale è tanto più forte quanto maggiore è la contiguità temporale delle altre lettere di fideiussione prodotte rispetto a quelle di cui è causa.
Quindi, una volta espunti dalla valutazione i diversi modelli di fideiussione, con motivazioni condivisibili e non espressamente censurate, quelli restanti sono in numero tale da non rappresentare grave indizio della persistenza della intesa anticoncorrenziale o di una nuova intesa.
Una volta rigettato il primo motivo di appello e confermata la carenza di prova circa l'intesa anti-concorrenziale, appare superfluo l'esame della prospettata nullità sotto il profilo della violazione della normativa in questione.
Ad abundantiam va ribadito come l'unico possibile esito della conformità delle fideiussioni in commento rispetto a modelli espressivi di una intesa
5 anticoncorrenziale sarebbe quello della nullità parziale, limitatamente alle clausole riproduttive, nullità parziale che, non solo, non è stata mai richiesta, neppure in via subordinata, ma neppure sarebbe sorretta da un idoneo interesse ex art. 100 c.p.c. non essendo mai stata sollevata tempestivamente (e neppure in appello) una eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ., che potrebbe essere accolta una volta dichiarata la nullità della clausola derogatoria.
Il secondo motivo di appello, con il quale si chiede la riforma della statuizione sulle spese come conseguenza della riforma della sentenza di primo grado nel merito, senza spiegare alcuna specifica censura al capo in questione, deve ritenersi assorbito dal rigetto dell'appello e dalla conferma integrale della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato, da Pt_1
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[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 avverso la sentenza n. 4500/2022 del 5 dicembre 2022 del Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in Materia di Impresa,
1. Rigetta l'appello e conferma integralmente l'impugnata sentenza
2. Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali del presente grado, in favore dell'appellata, spese che liquida in complessivi €. 9.991,00, per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge.
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico degli appellanti.
Così decisa il 20 giugno 2025 nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in Materia di Impresa.
Il Presidente
Alberto Binetti
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