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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/12/2025, n. 2686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2686 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4571/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. ZANUSO ELENA, come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. PICHIRI SABRINA, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI:
Conclusioni congiunte delle parti:
1) affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la madre;
2) assegnazione della casa familiare in San Giovanni alla madre, per continuare ad abitarla con il figlio , con rilascio della casa familiare Per_1
da parte del padre nel termine di giorni sette dalla data di accettazione del presente accordo;
3) il padre resistente si impegna continuare a pagare il 50% della rata di mutuo di acquisto della casa familiare, come fatto finora;
4) contributo paterno al mantenimento del figlio minore stabilito in € Per_1
250,00 mensili, rivalutabili annualmente in base al Istat e da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese in favore della madre ricorrente, salva futura diversa quantificazione nel momento in cui il padre resistente (che rientrerà
provvisoriamente nella casa dei propri genitori) troverà una sistemazione abitativa autonoma, con costi fissi;
5) spese straordinarie suddivise tra i genitori al 50%, come da Protocollo del
Tribunale di Verona;
6) Visite paterne come di seguito:
i) diritto-dovere di visita del padre a al venerdì post Parte_2
scuola alla domenica pomeriggio h 19.00, con impegno del padre di riportare il bambino presso la residenza materna;
pagina 2 di 4 ii) due pomeriggi di ogni settimana dall'uscita di scuola fino alle 19.00, di martedì (con ripresa del bambino presso la residenza paterna ad opera della madre) e mercoledì (con riaccompagnamento del bambino presso la residenza materna ad opera del papà), salvo diverso accordo tra i genitori;
iii) nelle FESTIVITÀ NATALIZIE E PASQUALI, il minore starà a Natale con un genitore (dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 30 dicembre) e a
Capodanno con l'altro (dal 31 dicembre sino al 6 gennaio dell'anno successivo), a Pasqua con un genitore e a Pasquetta con l'altro, alternando gli schemi l'anno successivo. Le parti concordano che le prossime festività
del Natale 2025, la madre avrà il figlio nel periodo di Natale e il padre avrà il figlio nel periodo dell'ultimo dell'anno/ Befana;
iv) con riferimento alle VACANZE ESTIVE, il padre terrà il minore per due settimane anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 31
maggio di ogni anno;
7) assegno unico universale suddiviso al 50% tra i due genitori, con impegno dei genitori a fare la relativa richiesta all' CP_2
8) spese di lite integralmente compensate tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
pagina 3 di 4 dato atto che, all'udienza del 1/12/25, le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dall'ufficio all'udienza medesima per la definizione della lite, recante le condizioni sopra riportate;
dato atto che le condizioni cui le parti hanno dichiarato di voler definire la lite risultano eque e non contrastano con norme imperative;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
omologa l'accordo raggiunto dalle parti e Parte_1 CP_1
, alle condizioni sopra riportate.
[...]
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 12/12/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. ZANUSO ELENA, come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. PICHIRI SABRINA, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI:
Conclusioni congiunte delle parti:
1) affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la madre;
2) assegnazione della casa familiare in San Giovanni alla madre, per continuare ad abitarla con il figlio , con rilascio della casa familiare Per_1
da parte del padre nel termine di giorni sette dalla data di accettazione del presente accordo;
3) il padre resistente si impegna continuare a pagare il 50% della rata di mutuo di acquisto della casa familiare, come fatto finora;
4) contributo paterno al mantenimento del figlio minore stabilito in € Per_1
250,00 mensili, rivalutabili annualmente in base al Istat e da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese in favore della madre ricorrente, salva futura diversa quantificazione nel momento in cui il padre resistente (che rientrerà
provvisoriamente nella casa dei propri genitori) troverà una sistemazione abitativa autonoma, con costi fissi;
5) spese straordinarie suddivise tra i genitori al 50%, come da Protocollo del
Tribunale di Verona;
6) Visite paterne come di seguito:
i) diritto-dovere di visita del padre a al venerdì post Parte_2
scuola alla domenica pomeriggio h 19.00, con impegno del padre di riportare il bambino presso la residenza materna;
pagina 2 di 4 ii) due pomeriggi di ogni settimana dall'uscita di scuola fino alle 19.00, di martedì (con ripresa del bambino presso la residenza paterna ad opera della madre) e mercoledì (con riaccompagnamento del bambino presso la residenza materna ad opera del papà), salvo diverso accordo tra i genitori;
iii) nelle FESTIVITÀ NATALIZIE E PASQUALI, il minore starà a Natale con un genitore (dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 30 dicembre) e a
Capodanno con l'altro (dal 31 dicembre sino al 6 gennaio dell'anno successivo), a Pasqua con un genitore e a Pasquetta con l'altro, alternando gli schemi l'anno successivo. Le parti concordano che le prossime festività
del Natale 2025, la madre avrà il figlio nel periodo di Natale e il padre avrà il figlio nel periodo dell'ultimo dell'anno/ Befana;
iv) con riferimento alle VACANZE ESTIVE, il padre terrà il minore per due settimane anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 31
maggio di ogni anno;
7) assegno unico universale suddiviso al 50% tra i due genitori, con impegno dei genitori a fare la relativa richiesta all' CP_2
8) spese di lite integralmente compensate tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
pagina 3 di 4 dato atto che, all'udienza del 1/12/25, le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dall'ufficio all'udienza medesima per la definizione della lite, recante le condizioni sopra riportate;
dato atto che le condizioni cui le parti hanno dichiarato di voler definire la lite risultano eque e non contrastano con norme imperative;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
omologa l'accordo raggiunto dalle parti e Parte_1 CP_1
, alle condizioni sopra riportate.
[...]
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 12/12/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 4 di 4