TRIB
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/06/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 26.6.2025 la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1417/2025
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Palomba, con il Parte_1
quale elett.te domicilia come in atti Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. Pepe CP_1
Gianfranco, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C.,
parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto
premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto alla pensione di inabilità civile a far da lla domanda amministrativa del 2.2.2023.
Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in CP_ fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto. Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
La domanda è infondata e va rigettata. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
1 formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalle parti ricorrenti. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile. Nel merito la parte censura la consulenza tecnica del precedente giudizio sommario lamentando, in particolare, che il ctu sia incorso in un insufficiente approfondimento diagnostico perché avrebbe erroneamente valutato l'incidenza sulla sua capacità lavorativa generica delle patologie di cui è affetta. Tali asserzioni non sono condivisibili. L'esperto, dott. , all'esito dell'accesso peritale del 29.11.2024, ha Persona_1 riferito di un soggetto in apparenti buone condizioni di salute, vigile ed orientato nel tempo e nello spazio. Sulla base dei dati clinici e documentali ha diagnosticato all'istante: «Diabete mellito tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali;
2) Ipertensione arteriosa;
3) Obesità III grado con complicanze artrosiche;
4) Esiti di recente cordotomia delle corde vocali» e ha concluso ritenendo che le infermità accertate non integrano i presupposti necessari per il riconoscimento del beneficio richiesto, giungendo ad una percentuale di invalidità dell'76% fin dall'epoca della domanda amministrativa. Con riguardo alle specifiche contestazioni mosse dalla parte a sostegno delle proprie pretese, deve rilevarsi che, con riferimento all'obesità, il consulente ha osservato: «nel caso in esame, il BMI è uguale a 45,8 (altezza 152 cm;
peso 106 Kg). Si tratta di una obesità di III grado. Il processo artrosico è poliarticolare, cioè interessa tutte le articolazioni, anche se con maggiore evidenza a carico della colonna vertebrale e delle ginocchia. Sul piano valutativo, la Tabella Ministeriale prevede un'unica voce relativa all'obesità, la 7105 (obesità con BMI tra 35 e 40 e complicanze artrosiche), con valutazione del 31 – 40%. E' unanime convinzione che la previsione normativa sia insoddisfacente, soprattutto perché in linea teorica non permetterebbe di valutare in modo adeguato le obesità più gravi, come sottolineato anche da una nota sentenza della Suprema Corte (Cfr. Cassazione civile, 19 agosto 2004 n. 16251). Seguendo il criterio generale indicato dalla giurisprudenza, l'invalidità deve essere riferita in primo luogo ai valori di BMI, indipendentemente dal numero e dalla gravità delle complicanze accertate, che, comunque, non sono esclusivamente quelle osteoarticolari di cui fa parola la tabella ministeriale;
il valore Tabellare indicato deve, quindi, intendersi suscettibile di maggiorazione in caso di obesità III grado, anche in relazione ai valori di BMI. Seguendo questo ragionamento, all'infermità accertata riteniamo si possa riconoscere un tasso di invalidità pari al 50%». È dunque evidente, a onta di quanto indicato nell'atto introduttivo del giudizio, che il ctu non si sia limitato a una mera applicazione del codice 7105,
2 muovendo dallo stesso per addivenire a una più “grave” valutazione della patologia. Le altre patologie richiamate nel corpo del ricorso neppure possono ritenersi dirimenti per un nuovo accertamento peritale, considerato che l'opponente nulla ha dedotto circa l'incidenza in concreto delle stesse sulla sua capacità lavorativa generica. Invero, la semplice affermazione che l'esperto ha sottostimato il complesso patologico dell'interessato non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno segnala l'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Tutto ciò premesso, dunque, l'opposizione va rigettata. Spese di lite irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc. CP_ Per le stesse ragioni le spese di ctu sono poste a carico dell' , come da separato decreto.
PQM
Il Tribunale:
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
- Spese di ctu a carico dell' come da separato decreto.
Nola, 26.6.2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Francesco Fucci
3