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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA NZ Presidente
Filomena Albano Giudice
MA ES MO Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11983/2024, vertente
TRA
, Parte_1
nato a [...] il [...]
E
Parte_2
nata in [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Cristiano Miozzi
-ricorrenti -
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 Parte_2 scioglimento del loro matrimonio contratto in Roma in data 13 dicembre 2016
Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2021 con decreto di omologazione del 26 marzo 2021 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi chiedono quindi di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio/lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Roma il 13 dicembre 2016, tra i Sigg.ri e trascritto Parte_1 Parte_2 presso l'Ufficio dello Stato Civile di Roma al n.00092, parte1, serie 13, anno
2016e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Roma di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma;
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 13 dicembre 2016, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11983/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 13 dicembre 2016 tra , nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nata in [...] il [...]), trascritto nel Registro degli Atti
[...] di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00092, Parte 1, Serie 13, Anno 2016.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 18 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
MA ES MO TA NZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA NZ Presidente
Filomena Albano Giudice
MA ES MO Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11983/2024, vertente
TRA
, Parte_1
nato a [...] il [...]
E
Parte_2
nata in [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Cristiano Miozzi
-ricorrenti -
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 Parte_2 scioglimento del loro matrimonio contratto in Roma in data 13 dicembre 2016
Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2021 con decreto di omologazione del 26 marzo 2021 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi chiedono quindi di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio/lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Roma il 13 dicembre 2016, tra i Sigg.ri e trascritto Parte_1 Parte_2 presso l'Ufficio dello Stato Civile di Roma al n.00092, parte1, serie 13, anno
2016e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Roma di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma;
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 13 dicembre 2016, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11983/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 13 dicembre 2016 tra , nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nata in [...] il [...]), trascritto nel Registro degli Atti
[...] di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00092, Parte 1, Serie 13, Anno 2016.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 18 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
MA ES MO TA NZ