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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 30/10/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano il Tribunale di Ivrea
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Federica Lorenzatti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello n. R.G. 2812/2024, promossa da (P. IVA , Parte_1 P.IVA_1 con sede in Mappano (TO), via Galileo Galilei n. 12/14, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. , (C.F: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._1
CO FU, (CF: ), e dall'avv. Federico Frignani, (CF: C.F._2
, per procura in calce all'atto introduttivo C.F._3
-appellante-
Contro
in persona del Sindaco pro tempore, C.F. , corrente Controparte_1 P.IVA_2 in Robassomero (TO), 10070, via Paolo Braccini n. 7
- appellato contumace-
e contro
nella persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F: ), Controparte_2 P.IVA_3 rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Giorno (C.F.: ) e dall'avv. Mauro C.F._4
VA (C.F.: ) come da procura in calce alla comparsa di costituzione e C.F._5 risposta del 24.10.2023;
-appellato-
Conclusioni delle parti:
• Per parte appellante:
In via principale, - dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto, con riferimento agli impianti pubblicitari indicati in narrativa;
- annullare l'atto opposto, con riferimento agli impianti pubblicitari indicati in narrativa;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda, contenere la sanzione nel minimo edittale;
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f
• Per parte appellata costituita:
- respingere l'appello prodotto dalla confermando la piena validità della Parte_1 sentenza impugnata.
- Con il favore di spese, diritti e onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha evocato in causa il Parte_1 [...]
e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte e CP_1 CP_2 allegando le seguenti circostanze fattuali alla base del gravame:
• La ditta appellante svolge attività di commercializzazione di spazi pubblicitari su cartelli stradali ed elementi di arredo urbano. Essa è pertanto soggetta, ai sensi dell'articolo 23 del
Codice della Strada, all'autorizzazione unica dell'Ente proprietario della strada: nello specifico a livello legislativo è previsto che l'autorizzazione, all'interno dei centri abitati, sia di competenza dei Comuni.
Controparte_
• in data 20.07.2023, ha ricevuto da parte del concessionario la Parte_1 notifica dell'avviso di accertamento con il quale per conto del CP_2 [...] ha richiesto il pagamento del canone unico 2022 pubblicità per alcuni cartelli CP_1 collocati su alla progressiva KM 20+823 pari a euro 1230.00, di cui Parte_3 euro 779.46 a titolo di canone, euro 132.99 a titolo di sanzione, euro 28.29 per interessi ed euro 2.00 a titolo di spese di notifica
• Il canone richiesto è di competenza della Città Metropolitana di Torino, ex art. 1, c. 835 L.
160/2019, nel cui territorio si trovano gli impianti di cui è causa e che ha rilasciato l'autorizzazione ex art. 23 del Codice della Strada
Sulla base delle surriferite circostanze ha proposto tempestiva opposizione Parte_1 avverso l'atto notificato dolendosi dell'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato dal momento che i cartelli stradali di cui è causa (cfr. cartello bifacciale id 2458, cartello id 2459, cartello bifacciale id 3008) erano collocati su strada provinciale SP1 e dunque fuori dal centro abitato;
pertanto unico legittimato passivo a riscuotere il canone doveva essere considerata la Città Metropolitana e non già il ciò in virtù dell'articolo 1, comma 816, Controparte_1 della legge di Bilancio 2020.
Alla base dell'opposizione, innanzi al Giudice di prime cure, , ha dedotto, in sintesi, Parte_1 quale principale motivo di doglianza che ai sensi del suddetto articolo 1, comma 816, della legge di
Bilancio 2020, a decorrere dal 2021, Province e Comuni erano autorizzati a istituire il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ovviamente, sulle strade di rispettiva pertinenza.
Conseguentemente, in virtù della norma citata, il soggetto titolato a incassare il canone patrimoniale dei cartelli collocati sulla SP1 Via Lanzo doveva essere considerato solo il titolare della strada, e dunque la Città Metropolitana.
Si è costituito in giudizio esclusivamente evidenziando come le occupazioni di Controparte_2 suolo pubblico con mezzi pubblicitari su strade provinciali - sia al di fuori dei centri abitati sia all'interno dei centri abitati - con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, fossero soggette sia al canone per l'occupazione di suolo pubblico, dovuto alla Provincia o alla Città metropolitana, sia al canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, dovuto al ribadendo la legittimità del CP_1 tributo riscosso.
Il Giudice di Pace di Ivrea, con sentenza n. 246/2024, all'esito del prefato giudizio, ha respinto la domanda di ribadendo che: “le occupazioni di suolo pubblico con mezzi Parte_1
pubblicitari su strade provinciali, sia al di fuori dei centri abitati sia all'interno dei centri abitati di
Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, siano soggette sia al canone per
l'occupazione di suolo pubblico, dovuto alla Provincia o alla Città metropolitana, sia al canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, dovuto al Comune, in continuità con i precedenti regimi di tassazione.
Le occupazioni con impianti pubblicitari su suolo comunale possono dar luogo all'applicazione del solo canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, e non anche a quello per l'occupazione del suolo pubblico. Non rileva, pertanto, la circostanza per cui l'installazione dei mezzi pubblicitari su strade provinciali venga autorizzata dalla Provincia o Città Metropolitana, la quale, quando la strada provinciale passa all'interno di un centro abitato, rilascia soltanto un nulla osta tecnico.
Tale competenza autorizzatoria, discendente dall'alt 23, 4° comma, del Codice della Strada, non comporta, infatti, il pagamento del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari in favore della provincia, ma soltanto il pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico.
Così, anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano (Sent. n.
260/2023 ) ritiene che le occupazioni di suolo pubblico con mezzi pubblicitari su strade provinciali - sia al di fuori dei centri abitati sia all'interno dei centri abitati - di Comuni con popolazione inferiore
a 10.000 abitanti, siano soggette sia al canone per l'occupazione di suolo pubblico, dovuto alla
Provincia o alla Città metropolitana, sia al canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, dovuto al in continuità con i precedenti regimi di tassazione “le occupazioni di suolo CP_1 pubblico con mezzi pubblicitari su strade provinciali - sia al di fuori dei centri abitati sia all'interno dei centri abitati - di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, siano soggette sia al canone per l'occupazione di suolo pubblico, dovuto alla Provincia o alla Città metropolitana, sia al canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, dovuto al in continuità con i precedenti CP_1 regimi di tassazione”.
Avverso la prefata sentenza di appello ha interposto tempestivo gravame Parte_1 deducendo i seguenti articolati motivi: i) violazione dell'art. 12 delle preleggi, ii) errata lettura e applicazione dell'art. 1 comma 819 L.160/2019, iii) Violazione art. 23 Costituzione – principio riserva di legge Violazione art. 1, comma 816 e seguenti L. 160/2019), iv) Errore in diritto -
Violazione 12 disposizioni legge in generale. Violazione art. 1, comma 816 e 820 della L. 160/2019
V) Errata interpretazione L. 160/2019, in particolare art. 1, comma 835).
Ha resistito in giudizio la soc. con comparsa di costituzione in appello del 27.03.2025 CP_2 chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, ribadendo, dal canto suo, la correttezza dell'esegesi fornita dal Giudice di prime cure.
Alla prima udienza, il Giudice -verificata la regolarità della notifica nei riguardi del CP_1 appellato- ne ha dichiarato la contumacia e le parti hanno insistito affinché la controversia, avente natura documentale, venisse rimessa in decisione.
La causa, previa precisazione delle conclusioni e concessione dei termini di rito per il deposito di conclusionali e repliche, è stata trattenuta in decisione in data 26.10.2025
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di gravame, da trattarsi congiuntamente poiché strettamente connessi, sono fondati.
Orbene giova rammentare che il Giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione rilevando che, anche sulla scorta della nuova disciplina, continua a sussistere la potestà impositiva dell'ente comunale in relazione alla diffusione di messaggi pubblicitari su territorio comunale, come nel caso di “Un impianto pubblicitario installato fuori dal centro abitato e su strada provinciale [che] realizza quindi entrambi i presupposti [di cui al comma 819 dell'art. 1 della L. 160/2019], in quanto concretizza una occupazione di strada pubblica di proprietà provinciale ed allo stesso tempo realizza una diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio comunale”.
Il Giudice di Pace ha evidenziato, altresì, che, conformemente a quanto ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano, (cfr.: sentenza n. 260/2023) le occupazioni di suolo pubblico con mezzi pubblicitari su strade provinciali sia al di fuori dei centri abitati, sia all'interno di essi in Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, rimangono comunque soggette sia al canone per l'occupazione di suolo pubblico, dovuto alla Provincia o alla
Città metropolitana, sia al canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, dovuto al Comune, in continuità con i precedenti regimi di tassazione.
Ciò posto l'appello è fondato. Per quanto riguarda il primo ed il secondo motivo di gravame, e cioè, rispettivamente, la supposta violazione dell'art. 12 delle preleggi e l'erronea applicazione dei precetti contenuti nella L.
160/2019, si può richiamare interamente l'orientamento elaborato dal Tribunale di Padova nella sentenza n. 2074/2023 del 20.10.2023.
Il tribunale padovano sostiene, infatti, che il significato dell'art. 1 comma 819 della L.160/2019 vada ricostruito, per individuarne l'esatta interpretazione, partendo dal “senso fatto palese dal significato proprio delle parole” di cui all'art. 12 I co. disposizioni sulla legge in generale.
Applicando tale criterio, l'orientamento a cui aveva aderito il giudice di prime cure, risulta quindi superato dalla nuova disciplina normativa, che ha introdotto, nell'ottica di semplificazione, un regime unitario di trattamento dell'onere.
Pacifico, è, infatti, che il canone è stato applicato in relazione a installazioni pubblicitarie collocate su strada provinciale;
dunque, per affermare o negare che per dette istallazioni permanga la competenza del Comune (come in passato per l'imposta di pubblicità) è necessario partire dalla Legge n. 106/2019 istitutiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
In particolare, appaiono rilevanti i seguenti commi dell'art. 1
816. a mente del quale A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione
o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato
« canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all' art. 27, commi 7 e 8, del Codice della strada di cui al d.l. 30.04.1992 n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Il presupposto del canone è disciplinato dal comma 819 che stabilisce: 819. Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio
o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Aggiunge poi il comma 820 che: L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
A mente del comma 823. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva;
per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato e in base al comma 835 il suo pagamento è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all' art.
2-bis del d.l.22.10.2016
n.193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1°dicembre2016 n. 225, come modificato dal comma 786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo
I commi 824 e 825 disciplinano i criteri per la quantificazione del canone (sempre sul presupposto che è unico) prevedendo:
824. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) (ossia per le occupazioni di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti compresi gli spazi sottostanti e soprastanti), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
825. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
Orbene, dalla lettura sistematica delle norme si evince che il legislatore, in una prospettiva di semplificazione, ha voluto unificare in un unico e unitario canone (di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) tutti i canoni, imposte, tasse precedentemente vigenti, ciascuno con presupposti distinti e facenti capo a diversi Enti;
in particolare è indubbio che abbia unificato in detto canone unico il canone per l'occupazione di suolo pubblico e l'imposta sulle esposizioni pubblicitarie;
tanto che nel caso di occupazione delle aree pubbliche a scopo di diffusione di messaggi pubblicitari è dovuto sempre solo il canone unico, ma nella misura di cui al comma 825, che assorbe in sé quello determinato ai sensi del comma 824 (quindi, sarà dovuto un solo canone, calcolato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario per metri quadrati). Tuttavia, anche considerando che i presupposti per l'applicazione del canone (comma 819) sono due non significa che gli stessi diano luogo a due diverse imposizioni di competenza di distinti enti;
anzi, è proprio precisato che in caso di occupazione senza diffusione di messaggi pubblicitari il canone sarà determinato in base ai criteri di cui al comma 824 mentre se l'occupazione è attuata con impianti pubblicitari il canone resterà unico, ma determinato secondo il comma 825 e non è dovuto (anche) nella misura di cui al comma 824.
L'unicità del canone anche lato attivo della sua titolarità appare confermato dal sopra citato comma
835 che ne ricollega il pagamento al momento (contestualmente) e al soggetto (direttamente agli enti) che rilascia la concessione o autorizzazione;
l'ente che rilascia l'autorizzazione, quantifica e riscuote il canone.
Appare inoltre significativo, ai fini di cui è causa, come il comma 825 abbia individuato specificamente la titolarità del canone in capo al Comune (che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede) allorquando la diffusione di messaggi pubblicitari avvenga senza occupazione di suolo pubblico ma all'esterno di veicoli;
in tale caso, non essendo invocabile alcun criterio di collegamento con l'ente proprietario del suolo pubblico occupato dall'impianto pubblicitario, è correttamente individuata la titolarità dell'entrata in base a criteri oggettivi (rilascio della licenza, residenza del proprietario del veicolo ad uso privato).
È quindi indubbio che il canone di cui alla Legge 160/2019 sia una nuova e diversa forma di imposizione a fronte della concessione ed occupazione del suolo pubblico anche a scopo pubblicitario, la cui struttura giuridica non può e non deve essere costruita con la lente bifasica
(ramo suolo e ramo pubblicità) derivante dalla precedente impostazione del sistema, ponendosi tale lettura in aperto contrasto con la lettera della legge e l'unificazione espressamente voluta e disciplinata dal legislatore nella direzione patrimoniale dell'entrata unica anche in tale ipotesi, costituendo il CUP un corrispettivo di una concessione dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici da pagarsi (comma 835) a coloro che rilasciano la concessione subendo il peso dell'impianto pubblicitario (cfr. Tribunale Bologna n. 2853 del 29.10.2024)
Respinta la tesi della permanente struttura duplice del canone (che invece il legislatore ha proprio voluto indicare come unico e conglobante tutte le precedenti imposte, tasse e canoni), non vi è alcun appiglio normativo, ad avviso dello scrivente Giudice, che consenta di individuare nel
Comune il titolare del canone unico in caso di occupazione con impianti pubblicitari di suolo pubblico provinciale per il quale sia la Provincia a rilasciare la relativa concessione;
la titolarità in capo al è solo prevista per i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari avvenga su CP_1 suolo comunale, oppure senza occupazione di suolo pubblico ma all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato.
Pertanto, il tributo dovuto da è da considerarsi unitario e non composto invece Parte_1 dal “ramo suolo” (rinvenibile nell'art. 1 comma 819 lett. a) della L. 160/2019), che imporrebbe un tributo a favore della Città Metropolitana sul presupposto della occupazione del suolo, e dal “ramo pubblicità” (rinvenibile nell'art. 1 comma 819 lett.b) della L. 160/2019), che imporrebbe un tributo a favore del Comune cui quel centro abitato appartiene.
Peraltro lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze (nel corso di “Telefisco 2024”) ha precisato che: “Non si condivide l'interpretazione avanzata, proprio sulla base della semplice lettura della disposizione recata dall' art. 1, comma 810, della Legge 160/2019, la quale stabilisce espressamente alla lettera a) che il presupposto del canone unico patrimoniale (Cup) è
«l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico». Il presupposto, ovviamente, necessita di una correlazione con la richiesta di autorizzazione o di concessione a carico del soggetto passivo, ai sensi del successivo comma 823, fermo restando che, in mancanza di tale richiesta, gli enti locali sono legittimati a colpire i responsabili dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari effettuate abusivamente. Pertanto, occorre avere riguardo, per individuare Part il soggetto attivo del all'ente proprietario dell'area interessata dall'occupazione. La previsione
del comma 818 dell art. 1 della Legge 160/2019', dopo le modifiche introdotte dal comma 838 dell'articolo 1 della legge 197/2022, chiarisce definitivamente il dubbio interpretativo relativo al soggetto competente ad applicare il Cup per i tratti di strada che attraversano centri abitati con popolazione superiore a 10mila abitanti che sono considerati comunali, anche nel caso in cui l'ente proprietario è la Provincia. La norma, in definitiva, costituisce un allineamento con quanto già previsto dal successivo comma 837, per il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati Part anche in strutture attrezzate. La lettura sistematica delle norme, quindi, comporta che il è applicato dall'ente titolare dell'area pubblica, con la sola eccezione dei tratti di strada che attraversano i centri abitati con popolazione superiore ai 10mila abitanti.”
Può quindi ritenersi, alla luce della normativa come sopra riportata e interpretata, che i Comuni possano istituire il canone riguardo a impianti pubblicitari esterni ai veicoli di persone residenti o su strade comunali o considerate tali (ossia non comunali ma poste all'interno del centro abitato, con popolazione superiore a 10.000 abitanti), ma non su strade extraurbane demaniali o provinciali, senza che possa in alcun modo rilevare la diversa disposizione del Regolamento Comunale o di quello Provinciale. (cfr. vedi Trib. Treviso 426 del 18.03.2025).
Inoltre, sempre ai sensi dell'articolo 12 comma I delle disposizioni sulla legge in generale, occorre ribadire che nell'intera legge 160/2019 non viene mai attribuito in via esclusiva ai Comuni il diritto ad istituire e riscuotere il canone per la diffusione pubblicitaria su strade non comunali fuori dai centri abitati ma, al contrario, la legge esplicita chiaramente che i criteri da seguire sono la competenza e la pertinenza amministrativa.
A questo proposito è sufficiente richiamare l'art. 1, comma 816 che recita: il canone è istituito “dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane […] limitatamente alle strade di rispettiva pertinenza” e l'art. 1, comma 835, in virtù del quale “Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione (…) alla diffusione dei messaggi pubblicitari”).
Si ritiene senz'altro quindi pacifico che fuori dal centro abitato e in assenza di pertinenza amministrativa comunale non sussista alcuna legittimazione del ad istituire o pretendere il CP_1 canone.
Ế altresì opportuno ricordare che l'interpretazione conforme della L. 160/2019 è ormai esegesi consolidata e maggioritaria nella giurisprudenza di merito.
Citando a questo proposito la Corte d'Appello di Trieste, (cfr.: sent. n. 21 del 4.2.2025), essa ribadisce espressamente come la nuova normativa abbia “carattere innovativo con riferimento all'individuazione dell'ambito territoriale di applicazione del canone”.
Anche il terzo motivo di doglianza è fondato per le ragioni sopra espresse.
Ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in forza di una legge e non sussistendo una norma che attribuisce esplicitamente tale legittimazione in capo al non può ritenersi ammissibile la pretesa di pagamento del CP_1
[... canone da parte della società appellata, che agisce in nome e per conto del CP_1
CP_1
Del pari fondato è motivo di gravame incentrato sull'interpretazione della natura del CUP tenuto conto dei rilievi sopra enucleati.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 835, il versamento del canone “è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari”.
Il meccanismo, di fondo, è “pago il canone” e ottengo, conseguentemente, l'autorizzazione alla diffusione dei messaggi pubblicitari.
Le Sezioni Unite (v. Cass. SSUU n. 10577/20 ed altre) hanno chiarito, in considerazione di quanto stabilito anche in numerose altre pronunce della Corte Costituzionale, che sono escluse dal novero dei tributi quelle entrate aventi natura sostanziale di corrispettivo (Cass. SSUU n. 14864/06;
24541/19 ed altre). Il CUP (canone unico patrimoniale) costituisce un'entrata patrimoniale imposta avente natura di corrispettivo.
La natura di corrispettivo impone che il canone (ossia il diritto a percepirne il pagamento) abbia una connessione con il soggetto titolato a riceverne il versamento. L'Ente chiamato a beneficiare della somma di denaro deve essere o il soggetto che rilascia la concessione per l'occupazione del suolo pubblico o l'Ente che rilascia l'autorizzazione ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada.
Tale conclusione si pone in assoluta linea con quanto disciplinato dall'art. 1, comma 835 della L.
160/2019 in virtù del quale il pagamento “è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari”. Complessivamente, quindi, il gravame va accolto ed in riforma della sentenza gravata, va disposto l'annullamento dell'avviso accertamento esecutivo per il Canone Unico 2022 emesso da CP_2 in qualità di concessionario per la riscossione per conto del
[...] Controparte_1
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, stante la sussistenza di un contrasto interpretativo giurisprudenziale – generato dalla obiettiva complessità del dettato normativo e di cui entrambe le parti hanno dato atto attraverso i vari richiami giurisprudenziali contenuti negli scritti difensivi - vengono compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa, così provvede:
In accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace n. 246/2024
DISPONE l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo del 23.06.2023, id ruolo 824, per il
Canone Unico 2022, in relazione agli impianti di pubblicità collocati sulla SP1 Via Lanzo di cui al prefato avviso;
2) COMPENSA integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Ivrea, in data 29.10.2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Lorenzatti)