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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore all'esito della procedura ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 276 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to VETERE UGO Parte_1
appellante
E
con i funzionari dott.sse , CP_1 Controparte_2 [...]
, , E CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 02.11.2015 , titolare dell'omonima ditta esercente attività di Parte_1 bar pasticceria, proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 258/2015, notificatagli il
02.10.2015, con cui la gli ingiungeva il Controparte_7 pagamento della somma di € 4.306,50 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata sulla base del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. CS00001/2014-287-01 del
05.05.2014, notificato il 16.05.2014, con cui gli era stata contestata la violazione dell'art. 3
D.L n. 12/2002, conv. in L. n. 73/2002 mod. dall'art. 4 L. n. 183/2010, per avere occupato, in data 11.04.2014, la lavoratrice subordinata decoratrice di pasticceria, Controparte_8 senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (che risultava trasmessa al competente centro per l'Impiego soltanto in data 11.04.2014, con decorrenza dalla stessa data, e non entro il giorno antecedente l'inizio della prestazione lavorativa). Deduceva l'illegittimità dell'ordinanza opposta, attesa l'impossibilità di configurare un rapporto di lavoro irregolare con la predetta lavoratrice, che deduceva assunta per ragioni di urgenza connesse ad esigenze produttive (sosteneva che la sarebbe stata assunta a CP_8 causa dell'assenza improvvisa delle due lavoratrici e CP_9 Persona_1 per la giornata dell'11.04.2014). Precisava che tale situazione, consentendo al datore di lavoro di comunicare unicamente l'assunzione d'urgenza e di integrare i dati della lavoratrice assunta nei 5 giorni successivi, aveva costituito anche motivo di ricorso, avverso il verbale ispettivo, al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro, istituito presso la Direzione Regionale, che, però, si era concluso col silenzio rigetto del predetto organo, ai sensi dell'art. 17 Dlgs. 124/04, cui era seguita l'ordinanza oggetto di causa.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza in parola per difetto dei presupposti ed, in via subordinata, la rideterminazione delle sanzioni pecuniarie al minimo edittale.
L' si costituiva in giudizio contestando il dedotto avversario, in considerazione CP_10 soprattutto della circostanza che la necessità dell'assunzione in urgenza, dedotta dal ricorrente, risultava documentalmente smentita dalla successiva regolarizzazione del rapporto, mediante assunzione, senza menzione dell'ipotesi della c.d. forza maggiore;
chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso, vinte le spese.
Il tribunale di Paola ha rigettato il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento in favore della di delle spese di lite, liquidate in € 784,80, oltre accessori di legge. CP_1 CP_1
Ha ritenuto che “La documentazione fornita dalla ditta, …, unitamente alle dichiarazioni rese dal datore di lavoro e dai lavoratori presenti al momento dell'accesso ispettivo, costituiscono un quadro probatorio univoco, che contrasta nettamente con la tesi fornita dal ricorrente dell'assunzione per forza maggiore”.
Ha richiamato il valore probatorio del verbale di accertamento, alla luce delle pronunce giurisprudenziali sul punto1, evidenziando che alle dichiarazioni dei lavoratori ivi contenute possa essere riconosciuta valenza probatoria anche in difetto di una loro conferma in giudizio, qualora siano univoche, “tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali
Pag. 2 di 6 contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità”.
In merito alla contestazione relativa all'ammontare della sanzione pecuniaria irrogata ha affermato che la stessa risulta “determinata in osservanza delle previsioni di cui all'art. 3, comma 3, del D.l. n. 12 del 2002, e modd. Succ., risulta adeguatamente motivata e non si ravvisano ragioni per discostarsi dalla determinazione dell'Amministrazione”.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado per i seguenti motivi:
1. violazione e falsa applicazione dell'art. 2967 ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie e di principi ermeneutici applicabili alla fattispecie.
Il Tribunale ha fondato la motivazione della sentenza esclusivamente sulla documentazione della DTL di Cosenza e sulle dichiarazioni rese dai lavoratori durante l'accesso ispettivo dell'11.04.2014, senza considerare ulteriori elementi dedotti in opposizione e attribuendo valore probatorio pieno alle predette dichiarazioni, in contrasto con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui i verbali ispettivi godono di fede privilegiata solo per i fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, e non anche per valutazioni, apprezzamenti o fatti appresi da terzi. Il giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare liberamente le dichiarazioni rese e non considerarle prova piena, soprattutto a fronte della richiesta del ricorrente di ammissione della prova testimoniale, volta a dimostrare che l'assunzione della lavoratrice era stata determinata dall'improvvisa assenza di CP_8 due dipendenti, circostanza idonea a integrare una causa giustificativa. Il rigetto delle richieste istruttorie ha comportato violazione del diritto di difesa e delle regole sul riparto dell'onere probatorio.
2. violazione del principio di proporzionalità fra illecito e sanzione.
In merito all'ammontare della sanzione, il giudice ha applicato l'art. 3, comma 3, D.L.
12/2002 senza valutare la buona fede del datore di lavoro, il quale aveva sempre regolarizzato i rapporti stagionali, né la natura imprevedibile della circostanza dedotta circa l'assenza improvvisa delle lavoratrici da sostituire, configurabile come forza maggiore o, quantomeno, come elemento idoneo a determinare una riduzione della sanzione.
Inoltre, non è stata applicata l'esclusione dall'applicazione della maxi-sanzione, prevista dal comma 4 del medesimo articolo, secondo cui la stessa non si applica quando dagli adempimenti contributivi assolti emerga l'assenza di volontà di occultare il rapporto e, nel caso concreto, dalla documentazione prodotta il rapporto lavorativo con la lavoratrice risultava regolarizzato.
3. erronea condanna alle spese di lite.
Pag. 3 di 6 Il Tribunale avrebbe dovuto compensare le spese di giudizio in considerazione della particolarità della lite e del positivo contegno del datore e della lavoratrice.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“-in via preliminare si chiede di ammettere la prova per testi per come articolata nell'atto introduttivo di lite nel giudizio di primo grado con i testi ivi indicati, nonché di disporre
l'ordine di esibizione ivi formulato;
-nel merito, in via principale, annullare l'ordinanza ingiunzione n. 258/2015 emessa dalla
con la quale è stato ingiunto al sig. Controparte_7 Pt_1
titolare della ditta individuale denominata " ", esercente attività di bar
[...] Parte_1 pasticceria sita in Marcellina alla via Orsomarso, di pagare la somma di € 4.306,50 per sanzione pecuniaria, notificata in data 02.10.2015 e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal sig. ; Parte_1
-in via subordinata, sempre nel merito, rideterminare la sanzione pecuniaria prevista, al minimo edittale.
-Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio, da distrarsi”.
La parte appellata ha chiesto il rigetto del gravame perchè infondato, reiterando le difese di primo grado ed evidenziando che l'unico teste addotto dal ricorrente (la dipendente
) era stato escusso in primo grado ed aveva comunque smentito l'assunto di essere CP_8 stata contattata la mattina stessa di giorno 11.4.2014. all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, il Collegio decide la causa nei termini di seguito esposti.
1.L'appello è infondato.
1.1.L'invocata condizione di forza maggiore, che giustificherebbe il tardivo adempimento agli obblighi comunicazione e di consegna, è ravvisabile solo in presenza di una causa di inadempimento non imputabile al datore di lavoro perché imprevedibile e inevitabile con l'ordinaria diligenza che da lui si può esigere.
Tuttavia, tali caratteri sono contraddetti dalle emergenze probatorie, in quanto:
a)nessuno dei soggetti sentiti dagli ispettori (né il datore di lavoro, né i lavoratori) riferì della circostanza che aveva indotto la ditta a procedere all'assunzione urgente di manodopera per fronteggiare l'improvvisa assenza delle due dipendenti sopra citate;
anzi lo stesso si Pt_1 limitò a dichiarare la necessità dell'unità lavorativa con l'intenzione di procedere all'assunzione della a tempo pieno, come avvenuto, per altro, negli anni precedenti CP_8
Con (cfr dichiarazione all.
6.1 al verbale di accesso, fasc. );
Pag. 4 di 6 b)nella comunicazione di assunzione eseguita durante l'accesso ispettivo che aveva condotto all'accertamento delle irregolarità poi sanzionate, il datore di lavoro non attesta la condizione di “forza maggiore” che aveva imposto l'assunzione della DA (nella comunicazione è barrata la casella NO assunzione forza maggiore);
c)inattendibile è la testimonianza della (che contrariamente agli assunti CP_8 dell'appellante è stata già escussa nel giudizio di primo grado all'udienza del 6.5.2016, quale unico teste indicato in lista cfr dep.) perché stride con le dichiarazioni che rilasciò agli ispettori, ai quali si limitò a riferire che quello era il suo primo giorno di lavoro (cfr dep. “ho iniziato a lavorare stamattina”), senza mettere in relazione la sua assunzione alla necessità di effettuare una sostituzione;
d)pur volendo considerare attendibile la testimonianza della (circa la necessità di CP_8 effettuare la sostituzione delle sig.re e che non Parte_2 Persona_2 potevano andare a lavorare) ella non ha affatto confermato di essere stata contattata il giorno
11.4.2014 alle ore 8 dal titolare della ditta (cfr capitolo 1 del ricorso), bensì la sera precedente
(cfr verbale di deposizione), sicchè il datore di lavoro ben avrebbe potuto provvedere alla preventiva comunicazione di assunzione, il cui termine di comunicazione scade alle ore 24,00 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro e ben conoscendo i dati della lavoratrice stessa in quanto già impiegata in passato (cfr Con dichiarazione all.
6.1 del fasc. ); Pt_1
e)l'impossibilità di adempiere per tempo agli obblighi afferenti alla rituale instaurazione del rapporto di lavoro è contraddetta dalla tempistica con cui la datrice di lavoro lo fece lo stesso giorno dell'accesso ispettivo, inviando, intorno alle ore 15,30, la comunicazione di assunzione che sino al momento dell'ispezione, avviata alle ore 11, non aveva effettuato.
In conclusione i dati evidenziati concorrono tutti a rivelare l'insussistenza della condizione di forza maggiore che l'appellante invoca per giustificare il proprio inadempimento.
1.2.In merito alle censure mosse dell'appellante all'ammontare della sanzione ed alla ritenuta proporzionalità della stessa, si rileva la gravità oggettiva e soggettiva della violazione, che integra gli estremi del c.d. lavoro in nero, atteso che la lavoratrice veniva trovata a lavoro priva di copertura previdenziale ed assicurativa, nonché l'impossibilità di applicare l'invocata esclusione dalla maxi-sanzione di cui all'art. 3 co. 4 del DL n. 12 del 22.02.2002, poiché operante solo in presenza di documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi di natura contributiva (DM10, prima dell'intervento ispettivo, mentre, CP_11 CP_12 nel caso di specie, la regolarizzazione è stata effettuata solo successivamente alla visita ispettiva dell'11.04.2014.
Pag. 5 di 6 1.3. Anche il capo relativo alle spese di lite è inutilmente censurato dall'appellante, poiché la condanna è stata disposta correttamente nei confronti della parte risultata soccombente.
Per i motivi suesposti l'appello deve essere rigettato.
2.Le spese del grado, come liquidate in dispositivo (con applicazione della riduzione del 20% ex art. 9, comma 2, del D. Lgs. n.149/2015), seguono la soccombenza
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso depositato in data 27.3.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 260/2022, così provvede:
1.rigetta l'appello; Con
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell' di Cosenza delle spese del grado, liquidate in € 1.166,00, oltre accessori come per legge;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 15.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1Cita Cass. 27847/2021: “il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti o di terzi, mentre non è necessaria la querela di falso qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, alle quali non si estende la fede privilegiata del documento”, nonché Cass. sent. n. 20019/2018, n. 10427/2014, n. 15073/2008, n. 3525/2005 “ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il Giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità (Cfr., in questo senso, Cass. sent. n. 20019/2018, n. 10427/2014, n. 15073/2008, n. 3525/2005).
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore all'esito della procedura ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 276 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to VETERE UGO Parte_1
appellante
E
con i funzionari dott.sse , CP_1 Controparte_2 [...]
, , E CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 02.11.2015 , titolare dell'omonima ditta esercente attività di Parte_1 bar pasticceria, proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 258/2015, notificatagli il
02.10.2015, con cui la gli ingiungeva il Controparte_7 pagamento della somma di € 4.306,50 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata sulla base del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. CS00001/2014-287-01 del
05.05.2014, notificato il 16.05.2014, con cui gli era stata contestata la violazione dell'art. 3
D.L n. 12/2002, conv. in L. n. 73/2002 mod. dall'art. 4 L. n. 183/2010, per avere occupato, in data 11.04.2014, la lavoratrice subordinata decoratrice di pasticceria, Controparte_8 senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (che risultava trasmessa al competente centro per l'Impiego soltanto in data 11.04.2014, con decorrenza dalla stessa data, e non entro il giorno antecedente l'inizio della prestazione lavorativa). Deduceva l'illegittimità dell'ordinanza opposta, attesa l'impossibilità di configurare un rapporto di lavoro irregolare con la predetta lavoratrice, che deduceva assunta per ragioni di urgenza connesse ad esigenze produttive (sosteneva che la sarebbe stata assunta a CP_8 causa dell'assenza improvvisa delle due lavoratrici e CP_9 Persona_1 per la giornata dell'11.04.2014). Precisava che tale situazione, consentendo al datore di lavoro di comunicare unicamente l'assunzione d'urgenza e di integrare i dati della lavoratrice assunta nei 5 giorni successivi, aveva costituito anche motivo di ricorso, avverso il verbale ispettivo, al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro, istituito presso la Direzione Regionale, che, però, si era concluso col silenzio rigetto del predetto organo, ai sensi dell'art. 17 Dlgs. 124/04, cui era seguita l'ordinanza oggetto di causa.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza in parola per difetto dei presupposti ed, in via subordinata, la rideterminazione delle sanzioni pecuniarie al minimo edittale.
L' si costituiva in giudizio contestando il dedotto avversario, in considerazione CP_10 soprattutto della circostanza che la necessità dell'assunzione in urgenza, dedotta dal ricorrente, risultava documentalmente smentita dalla successiva regolarizzazione del rapporto, mediante assunzione, senza menzione dell'ipotesi della c.d. forza maggiore;
chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso, vinte le spese.
Il tribunale di Paola ha rigettato il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento in favore della di delle spese di lite, liquidate in € 784,80, oltre accessori di legge. CP_1 CP_1
Ha ritenuto che “La documentazione fornita dalla ditta, …, unitamente alle dichiarazioni rese dal datore di lavoro e dai lavoratori presenti al momento dell'accesso ispettivo, costituiscono un quadro probatorio univoco, che contrasta nettamente con la tesi fornita dal ricorrente dell'assunzione per forza maggiore”.
Ha richiamato il valore probatorio del verbale di accertamento, alla luce delle pronunce giurisprudenziali sul punto1, evidenziando che alle dichiarazioni dei lavoratori ivi contenute possa essere riconosciuta valenza probatoria anche in difetto di una loro conferma in giudizio, qualora siano univoche, “tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali
Pag. 2 di 6 contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità”.
In merito alla contestazione relativa all'ammontare della sanzione pecuniaria irrogata ha affermato che la stessa risulta “determinata in osservanza delle previsioni di cui all'art. 3, comma 3, del D.l. n. 12 del 2002, e modd. Succ., risulta adeguatamente motivata e non si ravvisano ragioni per discostarsi dalla determinazione dell'Amministrazione”.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado per i seguenti motivi:
1. violazione e falsa applicazione dell'art. 2967 ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie e di principi ermeneutici applicabili alla fattispecie.
Il Tribunale ha fondato la motivazione della sentenza esclusivamente sulla documentazione della DTL di Cosenza e sulle dichiarazioni rese dai lavoratori durante l'accesso ispettivo dell'11.04.2014, senza considerare ulteriori elementi dedotti in opposizione e attribuendo valore probatorio pieno alle predette dichiarazioni, in contrasto con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui i verbali ispettivi godono di fede privilegiata solo per i fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, e non anche per valutazioni, apprezzamenti o fatti appresi da terzi. Il giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare liberamente le dichiarazioni rese e non considerarle prova piena, soprattutto a fronte della richiesta del ricorrente di ammissione della prova testimoniale, volta a dimostrare che l'assunzione della lavoratrice era stata determinata dall'improvvisa assenza di CP_8 due dipendenti, circostanza idonea a integrare una causa giustificativa. Il rigetto delle richieste istruttorie ha comportato violazione del diritto di difesa e delle regole sul riparto dell'onere probatorio.
2. violazione del principio di proporzionalità fra illecito e sanzione.
In merito all'ammontare della sanzione, il giudice ha applicato l'art. 3, comma 3, D.L.
12/2002 senza valutare la buona fede del datore di lavoro, il quale aveva sempre regolarizzato i rapporti stagionali, né la natura imprevedibile della circostanza dedotta circa l'assenza improvvisa delle lavoratrici da sostituire, configurabile come forza maggiore o, quantomeno, come elemento idoneo a determinare una riduzione della sanzione.
Inoltre, non è stata applicata l'esclusione dall'applicazione della maxi-sanzione, prevista dal comma 4 del medesimo articolo, secondo cui la stessa non si applica quando dagli adempimenti contributivi assolti emerga l'assenza di volontà di occultare il rapporto e, nel caso concreto, dalla documentazione prodotta il rapporto lavorativo con la lavoratrice risultava regolarizzato.
3. erronea condanna alle spese di lite.
Pag. 3 di 6 Il Tribunale avrebbe dovuto compensare le spese di giudizio in considerazione della particolarità della lite e del positivo contegno del datore e della lavoratrice.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“-in via preliminare si chiede di ammettere la prova per testi per come articolata nell'atto introduttivo di lite nel giudizio di primo grado con i testi ivi indicati, nonché di disporre
l'ordine di esibizione ivi formulato;
-nel merito, in via principale, annullare l'ordinanza ingiunzione n. 258/2015 emessa dalla
con la quale è stato ingiunto al sig. Controparte_7 Pt_1
titolare della ditta individuale denominata " ", esercente attività di bar
[...] Parte_1 pasticceria sita in Marcellina alla via Orsomarso, di pagare la somma di € 4.306,50 per sanzione pecuniaria, notificata in data 02.10.2015 e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal sig. ; Parte_1
-in via subordinata, sempre nel merito, rideterminare la sanzione pecuniaria prevista, al minimo edittale.
-Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio, da distrarsi”.
La parte appellata ha chiesto il rigetto del gravame perchè infondato, reiterando le difese di primo grado ed evidenziando che l'unico teste addotto dal ricorrente (la dipendente
) era stato escusso in primo grado ed aveva comunque smentito l'assunto di essere CP_8 stata contattata la mattina stessa di giorno 11.4.2014. all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, il Collegio decide la causa nei termini di seguito esposti.
1.L'appello è infondato.
1.1.L'invocata condizione di forza maggiore, che giustificherebbe il tardivo adempimento agli obblighi comunicazione e di consegna, è ravvisabile solo in presenza di una causa di inadempimento non imputabile al datore di lavoro perché imprevedibile e inevitabile con l'ordinaria diligenza che da lui si può esigere.
Tuttavia, tali caratteri sono contraddetti dalle emergenze probatorie, in quanto:
a)nessuno dei soggetti sentiti dagli ispettori (né il datore di lavoro, né i lavoratori) riferì della circostanza che aveva indotto la ditta a procedere all'assunzione urgente di manodopera per fronteggiare l'improvvisa assenza delle due dipendenti sopra citate;
anzi lo stesso si Pt_1 limitò a dichiarare la necessità dell'unità lavorativa con l'intenzione di procedere all'assunzione della a tempo pieno, come avvenuto, per altro, negli anni precedenti CP_8
Con (cfr dichiarazione all.
6.1 al verbale di accesso, fasc. );
Pag. 4 di 6 b)nella comunicazione di assunzione eseguita durante l'accesso ispettivo che aveva condotto all'accertamento delle irregolarità poi sanzionate, il datore di lavoro non attesta la condizione di “forza maggiore” che aveva imposto l'assunzione della DA (nella comunicazione è barrata la casella NO assunzione forza maggiore);
c)inattendibile è la testimonianza della (che contrariamente agli assunti CP_8 dell'appellante è stata già escussa nel giudizio di primo grado all'udienza del 6.5.2016, quale unico teste indicato in lista cfr dep.) perché stride con le dichiarazioni che rilasciò agli ispettori, ai quali si limitò a riferire che quello era il suo primo giorno di lavoro (cfr dep. “ho iniziato a lavorare stamattina”), senza mettere in relazione la sua assunzione alla necessità di effettuare una sostituzione;
d)pur volendo considerare attendibile la testimonianza della (circa la necessità di CP_8 effettuare la sostituzione delle sig.re e che non Parte_2 Persona_2 potevano andare a lavorare) ella non ha affatto confermato di essere stata contattata il giorno
11.4.2014 alle ore 8 dal titolare della ditta (cfr capitolo 1 del ricorso), bensì la sera precedente
(cfr verbale di deposizione), sicchè il datore di lavoro ben avrebbe potuto provvedere alla preventiva comunicazione di assunzione, il cui termine di comunicazione scade alle ore 24,00 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro e ben conoscendo i dati della lavoratrice stessa in quanto già impiegata in passato (cfr Con dichiarazione all.
6.1 del fasc. ); Pt_1
e)l'impossibilità di adempiere per tempo agli obblighi afferenti alla rituale instaurazione del rapporto di lavoro è contraddetta dalla tempistica con cui la datrice di lavoro lo fece lo stesso giorno dell'accesso ispettivo, inviando, intorno alle ore 15,30, la comunicazione di assunzione che sino al momento dell'ispezione, avviata alle ore 11, non aveva effettuato.
In conclusione i dati evidenziati concorrono tutti a rivelare l'insussistenza della condizione di forza maggiore che l'appellante invoca per giustificare il proprio inadempimento.
1.2.In merito alle censure mosse dell'appellante all'ammontare della sanzione ed alla ritenuta proporzionalità della stessa, si rileva la gravità oggettiva e soggettiva della violazione, che integra gli estremi del c.d. lavoro in nero, atteso che la lavoratrice veniva trovata a lavoro priva di copertura previdenziale ed assicurativa, nonché l'impossibilità di applicare l'invocata esclusione dalla maxi-sanzione di cui all'art. 3 co. 4 del DL n. 12 del 22.02.2002, poiché operante solo in presenza di documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi di natura contributiva (DM10, prima dell'intervento ispettivo, mentre, CP_11 CP_12 nel caso di specie, la regolarizzazione è stata effettuata solo successivamente alla visita ispettiva dell'11.04.2014.
Pag. 5 di 6 1.3. Anche il capo relativo alle spese di lite è inutilmente censurato dall'appellante, poiché la condanna è stata disposta correttamente nei confronti della parte risultata soccombente.
Per i motivi suesposti l'appello deve essere rigettato.
2.Le spese del grado, come liquidate in dispositivo (con applicazione della riduzione del 20% ex art. 9, comma 2, del D. Lgs. n.149/2015), seguono la soccombenza
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso depositato in data 27.3.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 260/2022, così provvede:
1.rigetta l'appello; Con
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell' di Cosenza delle spese del grado, liquidate in € 1.166,00, oltre accessori come per legge;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 15.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1Cita Cass. 27847/2021: “il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti o di terzi, mentre non è necessaria la querela di falso qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, alle quali non si estende la fede privilegiata del documento”, nonché Cass. sent. n. 20019/2018, n. 10427/2014, n. 15073/2008, n. 3525/2005 “ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il Giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità (Cfr., in questo senso, Cass. sent. n. 20019/2018, n. 10427/2014, n. 15073/2008, n. 3525/2005).