TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/03/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 4 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3994/2023
TRA
, nato il [...] in [...], residente in [...]all'Ionio alla Parte_1
Via S. Pellico n. 15, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall' avv. CodiceFiscale_1
Francesco Lombardi, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Manuela Varani, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 3.11.2023, parte ricorrente conveniva in giudizio l' , CP_2 evidenziando che pur possedendo tutti i requisiti richiesti dalla normativa, l' non gli CP_2 erogava l'indennità di disoccupazione agricola per l'annualità 2021, richiesta con domanda dell'11.1.2022.
Si costituiva in giudizio l' , evidenziando che le somme effettivamente erano dovute e CP_2
che erano state corrisposte in data 3.11.2023, con accredito in data 13.11.2023.
Le parti hanno concluso chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La controversia, pertanto, viene decisa.
***
Il Giudice prende atto e dichiara cessata la materia del contendere.
Le spese, in ragione dell'avvenuto pagamento delle somme nella stessa data della presentazione del ricorso, in ritardo rispetto ai tempi previsti, e con accredito successivo al deposito del ricorso stresso, devono essere poste a carico dell' , in ragione del principio CP_2
di soccombenza virtuale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, CP_2 quantificate in € 800,00 oltre Iva e cpa come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
Castrovillari, 4-3-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 4 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3994/2023
TRA
, nato il [...] in [...], residente in [...]all'Ionio alla Parte_1
Via S. Pellico n. 15, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall' avv. CodiceFiscale_1
Francesco Lombardi, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Manuela Varani, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 3.11.2023, parte ricorrente conveniva in giudizio l' , CP_2 evidenziando che pur possedendo tutti i requisiti richiesti dalla normativa, l' non gli CP_2 erogava l'indennità di disoccupazione agricola per l'annualità 2021, richiesta con domanda dell'11.1.2022.
Si costituiva in giudizio l' , evidenziando che le somme effettivamente erano dovute e CP_2
che erano state corrisposte in data 3.11.2023, con accredito in data 13.11.2023.
Le parti hanno concluso chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La controversia, pertanto, viene decisa.
***
Il Giudice prende atto e dichiara cessata la materia del contendere.
Le spese, in ragione dell'avvenuto pagamento delle somme nella stessa data della presentazione del ricorso, in ritardo rispetto ai tempi previsti, e con accredito successivo al deposito del ricorso stresso, devono essere poste a carico dell' , in ragione del principio CP_2
di soccombenza virtuale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, CP_2 quantificate in € 800,00 oltre Iva e cpa come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
Castrovillari, 4-3-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone