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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 27/10/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2297 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Sezione Seconda Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Ida Carnevale, visto l'art. 281 sexies
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato,
promossa da
(cod. fisc. ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
10 maggio 1968, residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
IA MU ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Reggio Emilia, via Zacchetti n. 19, giusta procura in atti
opponente
contro
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_2 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Pula ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a Perugia, via Cesare Balbo n. 16, giusta procura in atti
opposto
avente ad oggetto: “opposizione all'esecuzione ex art. 616 c.p.c.” CONCLUSIONI
Nell'interesse di Parte_1
l'Ill.mo Tribunale adito voglia
- accertare l'inesistenza, oppure la nullità, o come meglio del titolo esecutivo azionato a fondamento della procedura esecutiva per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c., tra cui notifica incompleta e mancato deposito del titolo complesso in sede di iscrizione a ruolo e conseguentemente estinguere la procedura.
- con vittoria di spese e compenso oltre accessori
Nell'interesse di CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
in via principale e nel merito:
- respingere integralmente l'opposizione proposta da poiché Parte_1 inammissibile e/o improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa, anche per l'eccepita litispendenza, con ogni conseguenza di legge;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente controversia trae origine dall'opposizione all'esecuzione, promossa ai sensi dell'art. 615 secondo comma c.p.c., con cui ha chiesto al Giudice Parte_1 dell'Esecuzione di sospendere la procedura esecutiva immobiliare R.G.N. 172/2023, promossa dal creditore procedente per il recupero coattivo del credito portato CP_1 dal decreto ingiuntivo n. 9/2022 emesso dal Tribunale di Perugia, per non essere la pretesa debitrice tenuta alla restituzione delle somme azionate con il ricorso monitorio, ai sensi dell'art. 2034 c.c., trattandosi di elargizioni (non contestate) avvenute in adempimento di obbligazioni naturali di contribuzione all'amministrazione familiare.
2 Il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza in data 31 luglio 2024, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta dalla debitrice opponente, per non avere l'opponente dedotto alcun motivo di opposizione connesso a fatti sopravvenuti rispetto alla formazione del suddetto titolo giudiziale.
È stato, quindi, tempestivamente introdotto dalla debitrice opponente, ai sensi dell'art. 616
c.p.c., con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il presente giudizio di merito, con cui la sig.ra per la prima volta in sede di merito, ha chiesto di “accertare l'inesistenza, oppure Pt_1 la nullità, o come meglio del titolo esecutivo azionato a fondamento della procedura esecutiva per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c., tra cui notifica incompleta e mancato deposito del titolo complesso in sede di iscrizione a ruolo e conseguentemente estinguere la procedura”, per non avere il creditore procedente depositato l'ordinanza ex art. 648 c.p.c., pronunciata nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dall'odierna opponente, e con la quale è stata concessa l'autorizzazione all'esecuzione soltanto parziale del suddetto decreto ingiuntivo.
Si è ritualmente costituito in giudizio deducendo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità della proposta opposizione per mutamento della causa petendi, per avere l'opponente, dapprima, chiesto al GE la declaratoria di nullità del titolo esecutivo sulla base dei motivi già sollevati nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e deducendo, invece, nella successiva fase di merito, l'inefficacia del pignoramento, per non avere il procedente depositato il titolo esecutivo (complesso), formato dal decreto ingiuntivo e dall'ordinanza che ne ha dichiarato l'esecutività parziale.
Nel merito, parte opposta ha dedotto, in ogni caso, l'infondatezza del motivo di opposizione, tenuto conto che l'ordinanza ex art. 648 c.p.c. non può concorrere a formare un titolo esecutivo complesso, come peraltro già evidenziato dal GE, con l'ordinanza in data 7 dicembre 2024, con cui è stata confermata la tempestività del deposito del titolo esecutivo e fissata, con separato decreto, l'udienza ai sensi dell'art. 569 c.p.c.
Quanto ai motivi di opposizione, proposti con il ricorso che ha introdotto la fase sommaria del presente giudizio, ha dedotto l'inammissibilità dell'opposizione, trattandosi di CP_1 motivi deducibili esclusivamente nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, peraltro, già introdotto dalla sig.ra dinnanzi al Tribunale di Perugia. Pt_1
Celebrata la prima udienza con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. (stante l'istanza congiunta delle parti), considerata la natura documentale della causa e l'assenza di istanze istruttorie formulate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata quindi fissata udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale è stato, infine, riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'ultimo comma della disposizione da ultimo citata.
3 L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
In ordine alla dedotta incompletezza del titolo esecutivo, fondata sulla circostanza che la natura complessa del titolo esecutivo, formato dal decreto ingiuntivo e dal provvedimento ex art. 648 c.p.c., avrebbe imposto la notificazione e il deposito di entrambi i provvedimenti e non solo del decreto ingiuntivo, si osserva quanto segue.
In primo luogo, come correttamente eccepito dalla parte opposta, il motivo di opposizione, articolato per la prima volta solo nell'ambito della presente fase di merito, appare inammissibile, in ragione del carattere unitario, ancorché bifasico, delle opposizioni successive all'inizio dell'esecuzione.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante, ha affermato che “… in virtù dei principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non è consentito al giudice del merito di una opposizione esecutiva (sia che si tratti di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) accogliere l'opposizione stessa sulla base di una ragione diversa da quelle poste dall'opponente alla base dell'originario ricorso al giudice dell'esecuzione, così come non è ammissibile la proposizione di nuovi motivi di opposizione in corso di causa, neanche laddove si tratti della radicale nullità o inesistenza del titolo esecutivo e, finanche, della sopravvenuta caducazione dello stesso” (in questi termini Cass. civ., ord. n. 153/2023).
In ogni caso, deve osservarsi che la doglianza appare infondata anche nel merito, tenuto conto che l'ordinanza ex art. 648 c.p.c. è un provvedimento che rende provvisoriamente esecutivo un decreto ingiuntivo già opposto e non ancora definitivo, non costituendo, pertanto, un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
Ne consegue il rigetto del motivo di doglianza.
Quanto, poi, alla dedotta carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, per non essere la sig.ra tenuta alla restituzione delle somme azionate in sede monitoria, Pt_1 ancorché il motivo di opposizione non sia stato riproposto nella fase di merito, pare opportuno evidenziare che, secondo il consolidato e indiscusso orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice
4 naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (o è tuttora) in esame (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 2785/2025).
Nella specie, i motivi di opposizione, proposti con il ricorso in opposizione depositato nella procedura esecutiva immobiliare, si fondano tutti sull'infondatezza della pretesa creditoria, per venire in rilievo, secondo la prospettazione dell'odierna opponente, elargizioni (la cui dazione non è contestata) eseguite in costanza di convivenza e non ripetibili ai sensi dell'art. 2034 c.c., motivi peraltro già dedotti dinanzi al giudice della cognizione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo istaurato dalla sig.ra dinnanzi al competente Pt_1
Tribunale di Perugia.
Per tutti i motivi esposti, l'opposizione deve essere, pertanto, respinta.
Le spese di lite del presente giudizio sono poste a carico della parte opponente soccombente e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo ai valori medi del D.M. n. 55/2014 e tenuto conto della nota spese depositata in atti, considerando la sola attività processuale effettivamente svolta e, dunque, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
condanna a rifondere a le spese di lite anticipate, che Parte_1 CP_1 liquida in complessivi € 5.400,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario spese generali, iva e cpa, se dovute e come per legge.
Così deciso in Varese in data 27 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Carnevale
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Sezione Seconda Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Ida Carnevale, visto l'art. 281 sexies
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato,
promossa da
(cod. fisc. ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
10 maggio 1968, residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
IA MU ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Reggio Emilia, via Zacchetti n. 19, giusta procura in atti
opponente
contro
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_2 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Pula ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a Perugia, via Cesare Balbo n. 16, giusta procura in atti
opposto
avente ad oggetto: “opposizione all'esecuzione ex art. 616 c.p.c.” CONCLUSIONI
Nell'interesse di Parte_1
l'Ill.mo Tribunale adito voglia
- accertare l'inesistenza, oppure la nullità, o come meglio del titolo esecutivo azionato a fondamento della procedura esecutiva per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c., tra cui notifica incompleta e mancato deposito del titolo complesso in sede di iscrizione a ruolo e conseguentemente estinguere la procedura.
- con vittoria di spese e compenso oltre accessori
Nell'interesse di CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
in via principale e nel merito:
- respingere integralmente l'opposizione proposta da poiché Parte_1 inammissibile e/o improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa, anche per l'eccepita litispendenza, con ogni conseguenza di legge;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente controversia trae origine dall'opposizione all'esecuzione, promossa ai sensi dell'art. 615 secondo comma c.p.c., con cui ha chiesto al Giudice Parte_1 dell'Esecuzione di sospendere la procedura esecutiva immobiliare R.G.N. 172/2023, promossa dal creditore procedente per il recupero coattivo del credito portato CP_1 dal decreto ingiuntivo n. 9/2022 emesso dal Tribunale di Perugia, per non essere la pretesa debitrice tenuta alla restituzione delle somme azionate con il ricorso monitorio, ai sensi dell'art. 2034 c.c., trattandosi di elargizioni (non contestate) avvenute in adempimento di obbligazioni naturali di contribuzione all'amministrazione familiare.
2 Il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza in data 31 luglio 2024, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta dalla debitrice opponente, per non avere l'opponente dedotto alcun motivo di opposizione connesso a fatti sopravvenuti rispetto alla formazione del suddetto titolo giudiziale.
È stato, quindi, tempestivamente introdotto dalla debitrice opponente, ai sensi dell'art. 616
c.p.c., con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il presente giudizio di merito, con cui la sig.ra per la prima volta in sede di merito, ha chiesto di “accertare l'inesistenza, oppure Pt_1 la nullità, o come meglio del titolo esecutivo azionato a fondamento della procedura esecutiva per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c., tra cui notifica incompleta e mancato deposito del titolo complesso in sede di iscrizione a ruolo e conseguentemente estinguere la procedura”, per non avere il creditore procedente depositato l'ordinanza ex art. 648 c.p.c., pronunciata nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dall'odierna opponente, e con la quale è stata concessa l'autorizzazione all'esecuzione soltanto parziale del suddetto decreto ingiuntivo.
Si è ritualmente costituito in giudizio deducendo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità della proposta opposizione per mutamento della causa petendi, per avere l'opponente, dapprima, chiesto al GE la declaratoria di nullità del titolo esecutivo sulla base dei motivi già sollevati nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e deducendo, invece, nella successiva fase di merito, l'inefficacia del pignoramento, per non avere il procedente depositato il titolo esecutivo (complesso), formato dal decreto ingiuntivo e dall'ordinanza che ne ha dichiarato l'esecutività parziale.
Nel merito, parte opposta ha dedotto, in ogni caso, l'infondatezza del motivo di opposizione, tenuto conto che l'ordinanza ex art. 648 c.p.c. non può concorrere a formare un titolo esecutivo complesso, come peraltro già evidenziato dal GE, con l'ordinanza in data 7 dicembre 2024, con cui è stata confermata la tempestività del deposito del titolo esecutivo e fissata, con separato decreto, l'udienza ai sensi dell'art. 569 c.p.c.
Quanto ai motivi di opposizione, proposti con il ricorso che ha introdotto la fase sommaria del presente giudizio, ha dedotto l'inammissibilità dell'opposizione, trattandosi di CP_1 motivi deducibili esclusivamente nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, peraltro, già introdotto dalla sig.ra dinnanzi al Tribunale di Perugia. Pt_1
Celebrata la prima udienza con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. (stante l'istanza congiunta delle parti), considerata la natura documentale della causa e l'assenza di istanze istruttorie formulate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata quindi fissata udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale è stato, infine, riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'ultimo comma della disposizione da ultimo citata.
3 L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
In ordine alla dedotta incompletezza del titolo esecutivo, fondata sulla circostanza che la natura complessa del titolo esecutivo, formato dal decreto ingiuntivo e dal provvedimento ex art. 648 c.p.c., avrebbe imposto la notificazione e il deposito di entrambi i provvedimenti e non solo del decreto ingiuntivo, si osserva quanto segue.
In primo luogo, come correttamente eccepito dalla parte opposta, il motivo di opposizione, articolato per la prima volta solo nell'ambito della presente fase di merito, appare inammissibile, in ragione del carattere unitario, ancorché bifasico, delle opposizioni successive all'inizio dell'esecuzione.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante, ha affermato che “… in virtù dei principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non è consentito al giudice del merito di una opposizione esecutiva (sia che si tratti di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) accogliere l'opposizione stessa sulla base di una ragione diversa da quelle poste dall'opponente alla base dell'originario ricorso al giudice dell'esecuzione, così come non è ammissibile la proposizione di nuovi motivi di opposizione in corso di causa, neanche laddove si tratti della radicale nullità o inesistenza del titolo esecutivo e, finanche, della sopravvenuta caducazione dello stesso” (in questi termini Cass. civ., ord. n. 153/2023).
In ogni caso, deve osservarsi che la doglianza appare infondata anche nel merito, tenuto conto che l'ordinanza ex art. 648 c.p.c. è un provvedimento che rende provvisoriamente esecutivo un decreto ingiuntivo già opposto e non ancora definitivo, non costituendo, pertanto, un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
Ne consegue il rigetto del motivo di doglianza.
Quanto, poi, alla dedotta carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, per non essere la sig.ra tenuta alla restituzione delle somme azionate in sede monitoria, Pt_1 ancorché il motivo di opposizione non sia stato riproposto nella fase di merito, pare opportuno evidenziare che, secondo il consolidato e indiscusso orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice
4 naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (o è tuttora) in esame (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 2785/2025).
Nella specie, i motivi di opposizione, proposti con il ricorso in opposizione depositato nella procedura esecutiva immobiliare, si fondano tutti sull'infondatezza della pretesa creditoria, per venire in rilievo, secondo la prospettazione dell'odierna opponente, elargizioni (la cui dazione non è contestata) eseguite in costanza di convivenza e non ripetibili ai sensi dell'art. 2034 c.c., motivi peraltro già dedotti dinanzi al giudice della cognizione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo istaurato dalla sig.ra dinnanzi al competente Pt_1
Tribunale di Perugia.
Per tutti i motivi esposti, l'opposizione deve essere, pertanto, respinta.
Le spese di lite del presente giudizio sono poste a carico della parte opponente soccombente e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo ai valori medi del D.M. n. 55/2014 e tenuto conto della nota spese depositata in atti, considerando la sola attività processuale effettivamente svolta e, dunque, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
condanna a rifondere a le spese di lite anticipate, che Parte_1 CP_1 liquida in complessivi € 5.400,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario spese generali, iva e cpa, se dovute e come per legge.
Così deciso in Varese in data 27 ottobre 2025.
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