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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 06/11/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
n. 4843/2024 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi DEl'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 4843/2024 RG promosso da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], Svizzera, e (P.IVA , CP_1 P.IVA_1 in persona DEl'amministratrice unica , con sede in Milano, (20121) Corso Controparte_2
Venezia 40, rappresentate e difese, anche in via disgiunta tra di loro dall'avv. Mauro Barberi
(C.F. – fax 02.54020454 – pec. DE CodiceFiscale_2 Email_1
Foro di Milano e dall'avv. Oscar Pruiti Ciarello (C.F. – Fax CodiceFiscale_3
02.54020454 – pec. DE Foro di Milano, con studio Email_2 in Milano, via Turati, 8; PEC: e fax 02/54020454 Email_1 attori contro
(C.F. e P.IVA , in persona DE legale rappresentante pro CP_3 P.IVA_2 tempore, con sede legale in (35136) Padova, Via Enrico Fermi 27 contumace convenuta nonché contro
(C.F. e P.IVA , in persona DE legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_3 pro tempore, con sede legale in (50125) Firenze, via Maggio n. 28-28/A contumace convenuta
OGGETTO: azione di rivendica di beni mobili
MOTIVAZIONE
1 1. Dopo aver ottenuto il sequestro giudiziario di due opere d'arte dal tribunale di Firenze
(con decreto inaudita altera parte 15.02.2024, confermato con ordinanza monocratica
9.09.2024 ed ulteriormente confermato con ordinanza collegiale 2.10.2024), Parte_1
e hanno instaurato il presente giudizio di merito convenendo in giudizio CP_1 CP_3
[... e l fine di sentire accertare il diritto di proprietà di Controparte_4 Parte_1 sull'opera d'arte “Il Re DE CK (Elvis), 2003, Decollage, 196x140”; di accertare il diritto di proprietà di sull'opera d'arte “Sexilandia, 1996, Decollage, 195x140”; con CP_1 conseguente condannare di e di alla restituzione DEle CP_3 Controparte_4 suddette opere d'arte.
notificate “personalmente”, sono rimaste Parte_2 CP_3 contumaci (in assenza di elemento diversi, nulla avendo prodotto in giudizio le attrici, non risulta che le convenute - anche per la fase di merito - avessero eletto domicilio presso i propri difensori DEle fasi cautelari, sicchè va applicata la regola generale secondo cui la notifica fa effettuata alla parte personalmente, e non al suo difensore).
2. Istruita solo mediante produzioni documentali;
precisate le conclusioni, al termine DEla discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma,
c.p.c..
3. In assenza di elementi nuovi, considerando anche la contumacia di entrambe le convenute, valutabile ai sensi DEl'art. 116 c.p.c., questo tribunale ritiene che non via siano motivi per discostarsi da quanto esaurientemente motivato dai citt. provvedimenti cautelari con cui il tribunale fiorentino ha affrontato tutte le questioni sollevate dalle parti.
4. In relazione alla domanda proposta da , è allora sufficiente Parte_1 ricordare che “L'opera Il Re DE CK è stata oggetto di trattativa di vendita tra la e Pt_1
RT Ltd come risulta dalla proposta di vendita DE 4.4.18 e dal documento di consegna DE
14.5.18 (doc. 2 e 3 ric.). In base alla proposta contrattuale ai fini DE closing e cioè DE trasferimento DEla proprietà DEle opere dovevano verificarsi determinate condizioni, costituite in particolare dalla consegna DEle opere ad un trasportatore scelto dall'acquirente- nel caso in oggetto e dal pagamento da parte DEl'acquirente DEl'importo Controparte_5 previsto a titolo di acconto, pari ad € 47.500,00. Orbene, deduce la parte ricorrente che in relazione alle opere oggetto di consegna ai fini DEl'operazione nessun importo neppure a titolo di acconto è stato pagato da RT. Nessuna prova sussiste in atti che riguardo alle opere di cui alla proposta ed oggetto di trasporto da parte di sia stato pagato acconto da RT CP_5
e ciò è stato in effetti oggetto di lettera di contestazione DEla DE 15.4.21 (doc. 4 ric). Pt_1
Deve essere osservato che il trasporto di ha riguardato solo 13 DEle 15 opere oggetto CP_5 DEla proposta contrattuale: tra quelle non trasportate c'è l'opera denominata CESSNA, riguardo alla quale la nella lettera di diffida DE 15.4.21 ha chiesto invece il pagamento Pt_1 DE residuo prezzo (doc. 4). E' evidente che riguardo all'opera CESSNA è stata poi attuata
2 un'operazione contrattuale DE tutto distinta rispetto a quella DEla proposta DE 4.4.18. Per quanto emerge dagli atti in relazione alla proposta DE 4.4.18 non risulta quindi che riguardo all'opera Il Re DE CK sia avvenuto il trasferimento DEla proprietà dalla ad altro Pt_1 soggetto” (così a pag. 2 DEl'ordinanza cautelare monocratica DE 9.08.2024). Nello stesso senso, l'ordinanza collegiale 2.10.2024 ha osservato che “In particolare, per quanto riguarda la posizione di , viene in rilievo la comunicazione DE 4.4.2018 con cui la Parte_1 società RT Ltd ha proposto di acquistare l'opera denominata “Il Re DE CK (Elvis)”, valutata singolarmente in € 75.000,00, unitamente ad altre opere ivi indicate, al prezzo complessivo di € 1.500.000,00, da versare alla veditrice in 36 rate, di cui un primo acconto di
€ 47.500,00 da versarsi al closing ed ulteriori 35 rate mensili di € 41.500,00 ciascuna dovute da aprile DE 2018 fino a febbraio DE 2021 (doc. 2 DE fascicolo cautelare DEle ricorrenti), proposta accettata dalla . Nello specifico, dalla lettura complessiva DE testo Pt_1 contrattuale emerge che lo stesso prevedeva espressamente che la proprietà, il possesso ed il materiale godimento DEle opere cedute sarebbe stato trasferito all'acquirente “a tutti gli effetti utili ed onerosi, al ” (art.
3.4 doc. 2 DE fascicolo cautelare DEle ricorrenti), ovvero, al CP_6 momento in cui le parti avrebbero dato attuazione al contratto “mediante il trasferimento da parte dalla VENDITRICE all'ACQUIRENTE DEla proprietà DEle OPERE e l'esecuzione DE pagamento come previsto dall'Art. 3.3.(i)”, il quale indica il predetto acconto di € 47.500,00, e con la consegna DEle stesse al trasportatore ivi indicato (premesse (i) 2. e (i) 8, art.
3.3. e art.
3.4 doc. 2 DE fascicolo cautelare DEle ricorrenti). Pertanto, risulta che, per espressa determinazione DEle parti, il trasferimento DEla proprietà DEle opere in questione in capo all'acquirente sarebbe avvenuto solo contestualmente alla consegna DEle stesse al trasportatore, circostanza pacificamente avvenuta in data 9.5.2018 (doc. 3 DE fascicolo cautelare DEle ricorrenti), ed al pagamento DEl'acconto (art. 4 doc. 2 DE fascicolo cautelare DEle ricorrenti). La necessità ai fini DE prodursi DEl'effetto traslativo DEl'esecuzione di tutti i predetti adempimenti risulta in particolare dall'art. 4 DE contratto, ove si legge che gli stessi dovevano essere considerati “come un atto unico e inscindibile” ed eseguiti “contestualmente”, tanto che in assenza anche di uno solo degli stessi il contratto “non potrà ritenersi eseguito” e, quindi, da considerarsi “privo di ogni effetto” (art.
4.2 doc. 2 DE fascicolo cautelare DEle ricorrenti). Tanto premesso, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, non solo non risulta alcun elemento a riscontro DEl'avvenuto pagamento da parte DEla RT Ltd DEl'acconto in questione, ma il mancato versamento DElo stesso, palesato dalla diffida inviata dalla a quest'ultima in data 15.4.2021 (doc. 4 DE fascicolo cautelare DEle ricorrenti), Pt_1 non è neanche contestato. Né d'altra parte può ritenersi che nella fattispecie il contratto violi il principio consensualistico, talvolta ritenuto in dottrina come inderogabile, di cui all'articolo
1.376 DE codice civile. Il punto non merita infatti approfondimento, vuoi perché non è minimamente affrontato nelle pur ampie difese DEle parti, vuoi perché in ogni caso risulta
3 documentalmente che le parti hanno inteso sottoporre la compravendita DEle opere d'arte alla legislazione Inglese (contratto Re DE ROCK) ovvero maltese (contratto Sexilandia), e non è stato neanche messo in dubbio che tali legislazioni contengano norma analoga a quella prevista dalla citata disposizione DE codice civile. Di conseguenza, fermo restando che ogni altra più approfondita considerazione è rimessa all'instaurando giudizio di merito, a fronte DE mancato pagamento DEl'acconto sopra menzionato da parte DEla RT Ltd, appare allo stato corretta e condivisibile la valutazione DE giudice di prime cure in merito al mancato verificarsi DEla cessione DEla proprietà DEl'opera da parte DEla ”. Pt_1
5. Anche con riferimento alla domanda proposta da questo tribunale non ha CP_1
motivo per discostarsi dalle decisioni cautelari dei giudici fiorentini. Il primo giudice ha condivisibilmente osservato che “L'opera è stata invece oggetto di altra operazione Parte_3 contrattuale intercorsa tra e RT e concernente anche opere, ivi compresa , CP_1 Parte_3 in conto vendita e di cui all'allegato 2 DEla proposta ( v. doc. 5 ric.). Per le opere in conto vendita era previsto che qualora le stesse non fossero state vendute entro il 31.1.19
l'acquirente RT si impegnava ad acquistarle versando il prezzo di € 300.000,00 in 12 rate a partire dal 31.1.19. In sostanza per il closing DE contratto l'equivalente DEl'acconto di cui all'altro rapporto era costituito dal versamento DEla prima rata. Non risulta alcuna prova che
RT abbia versato una qualsiasi somma per le opere in conto vendita. Neppure per risulta quindi la prova che la ricorrente abbia ceduto la proprietà”. Nello Parte_3 CP_1 stesso senso, l'ordinanza collegiale 2.10.2024 ha confermato che “ E' documentale che con la proposta contrattuale DE 19.9.2017, ritualmente accettata, le parti avevano concordato la vendita di alcune opere DEl'artista , indicate nell'allegato 1 al contratto, e la Persona_1 cessione in conto vendita di altre, indicate nell'allegato 2, tra cui figura anche la predetta opera
“Sexilandia” (doc. 5 DE fascicolo cautelare DEle ricorrenti). Per quanto interessa, le opere cedute in conto vendita, in caso di mancata vendita a terzi alla data DE 31.1.2019, avrebbero dovuto essere acquistate da ARTSET per il prezzo complessivo di € 300.000,00, da versarsi in 12 rate mensili di € 25.000,00 ciascuna a partire dal 31.1.2019 (art.
3.1 doc. 5 DE fascicolo cautelare DEle ricorrenti). Similmente a quanto previsto dall'altro contratto, era previsto che al closing le parti avrebbero dovuto procedere “unitariamente ed inscindibilmente, alla consegna DEle OPERE e al pagamento di quanto previsto nel CONTRATTO” e che tali adempimenti dovessero essere considerati “come un atto unico e inscindibile”, con la conseguenza che “in caso di mancanza di un solo adempimento previsto a carico di una DEle parti il CONTRATTO non potrà ritenersi eseguito” e, quindi, sarebbe stato “privo di ogni effetto” (art. 4 doc. 5 DE fascicolo cautelare DEle ricorrenti). Tanto premesso, fermo restando che anche in questo caso non è nemmeno contestato il mancato pagamento DE corrispettivo sopra indicato da parte DEla società proponente RT Ltd risulta preferibile interpretare il predetto regolamento contrattuale, quantomeno in relazione alle opere di cui all'allegato 2, come un contratto di
4 conto vendita con obbligo, in caso di mancata vendita a terzi DEle opere in questione alla data DE 31.1.2019, di acquisto DEle stesse con riserva di proprietà ex art. 1523 c.c. e in cui le predette obbligazioni devono essere intese come uniche ed inscindibili. Resta quindi confermato che, causa il mancato pagamento, è restata proprietaria DEl'opera in CP_1 oggetto”.
Vanno infine confermate anche le considerazioni – sempre dei giudici fiorentini – in merito alla mancanza DE requisito DEla buona fede richiesto dall'art. 1153 c.c., considerando che è un operatore professionale nel settore DE commercio di opere d'arte e CP_3 che pertanto avrebbe dovuto possedere idonea documentazione in merito alla provenienza DEle due opere d'arte: nella specie invece mancante.
6. Si impongono quindi le declaratorie di cui in dispositivo.
Le spese DE presente giudizio e di quelle relative alla fase cautelare di prima istanza seguono la soccombenza (quelle di seconda istanza sono già state liquidate dal giudice collegiale fiorentino).
P Q M
definitivamente pronunziando, accerta che è proprietaria DEl'opera d'arte “Il Parte_1
Re DE CK (Elvis), 2003, Decollage, 196x140”, e condanna e CP_3 CP_4
a consegnargliela.
[...]
Accerta inoltre che è proprietaria DEl'opera d'arte “Sexilandia, 1996, Decollage, CP_1
195x140”, e condanna e a consegnargliela. CP_3 Controparte_4
Condanna e in solido, a rifondere a CP_3 Controparte_4 Parte_1 ed a e spese DE presente giudizio, liquidate complessivamente per entrambe in euro CP_1
545,00 per spese ed euro 7.122,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali, oltre ad euro 286,00 per spese ed euro 1.806,00 per compenso professionale, sempre oltre accessori di legge e spese generali, relativamente al procedimento cautelare di prima istanza svoltosi innanzi al tribunale di Firenze.
Padova, 6 novembre 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi DEl'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 4843/2024 RG promosso da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], Svizzera, e (P.IVA , CP_1 P.IVA_1 in persona DEl'amministratrice unica , con sede in Milano, (20121) Corso Controparte_2
Venezia 40, rappresentate e difese, anche in via disgiunta tra di loro dall'avv. Mauro Barberi
(C.F. – fax 02.54020454 – pec. DE CodiceFiscale_2 Email_1
Foro di Milano e dall'avv. Oscar Pruiti Ciarello (C.F. – Fax CodiceFiscale_3
02.54020454 – pec. DE Foro di Milano, con studio Email_2 in Milano, via Turati, 8; PEC: e fax 02/54020454 Email_1 attori contro
(C.F. e P.IVA , in persona DE legale rappresentante pro CP_3 P.IVA_2 tempore, con sede legale in (35136) Padova, Via Enrico Fermi 27 contumace convenuta nonché contro
(C.F. e P.IVA , in persona DE legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_3 pro tempore, con sede legale in (50125) Firenze, via Maggio n. 28-28/A contumace convenuta
OGGETTO: azione di rivendica di beni mobili
MOTIVAZIONE
1 1. Dopo aver ottenuto il sequestro giudiziario di due opere d'arte dal tribunale di Firenze
(con decreto inaudita altera parte 15.02.2024, confermato con ordinanza monocratica
9.09.2024 ed ulteriormente confermato con ordinanza collegiale 2.10.2024), Parte_1
e hanno instaurato il presente giudizio di merito convenendo in giudizio CP_1 CP_3
[... e l fine di sentire accertare il diritto di proprietà di Controparte_4 Parte_1 sull'opera d'arte “Il Re DE CK (Elvis), 2003, Decollage, 196x140”; di accertare il diritto di proprietà di sull'opera d'arte “Sexilandia, 1996, Decollage, 195x140”; con CP_1 conseguente condannare di e di alla restituzione DEle CP_3 Controparte_4 suddette opere d'arte.
notificate “personalmente”, sono rimaste Parte_2 CP_3 contumaci (in assenza di elemento diversi, nulla avendo prodotto in giudizio le attrici, non risulta che le convenute - anche per la fase di merito - avessero eletto domicilio presso i propri difensori DEle fasi cautelari, sicchè va applicata la regola generale secondo cui la notifica fa effettuata alla parte personalmente, e non al suo difensore).
2. Istruita solo mediante produzioni documentali;
precisate le conclusioni, al termine DEla discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma,
c.p.c..
3. In assenza di elementi nuovi, considerando anche la contumacia di entrambe le convenute, valutabile ai sensi DEl'art. 116 c.p.c., questo tribunale ritiene che non via siano motivi per discostarsi da quanto esaurientemente motivato dai citt. provvedimenti cautelari con cui il tribunale fiorentino ha affrontato tutte le questioni sollevate dalle parti.
4. In relazione alla domanda proposta da , è allora sufficiente Parte_1 ricordare che “L'opera Il Re DE CK è stata oggetto di trattativa di vendita tra la e Pt_1
RT Ltd come risulta dalla proposta di vendita DE 4.4.18 e dal documento di consegna DE
14.5.18 (doc. 2 e 3 ric.). In base alla proposta contrattuale ai fini DE closing e cioè DE trasferimento DEla proprietà DEle opere dovevano verificarsi determinate condizioni, costituite in particolare dalla consegna DEle opere ad un trasportatore scelto dall'acquirente- nel caso in oggetto e dal pagamento da parte DEl'acquirente DEl'importo Controparte_5 previsto a titolo di acconto, pari ad € 47.500,00. Orbene, deduce la parte ricorrente che in relazione alle opere oggetto di consegna ai fini DEl'operazione nessun importo neppure a titolo di acconto è stato pagato da RT. Nessuna prova sussiste in atti che riguardo alle opere di cui alla proposta ed oggetto di trasporto da parte di sia stato pagato acconto da RT CP_5
e ciò è stato in effetti oggetto di lettera di contestazione DEla DE 15.4.21 (doc. 4 ric). Pt_1
Deve essere osservato che il trasporto di ha riguardato solo 13 DEle 15 opere oggetto CP_5 DEla proposta contrattuale: tra quelle non trasportate c'è l'opera denominata CESSNA, riguardo alla quale la nella lettera di diffida DE 15.4.21 ha chiesto invece il pagamento Pt_1 DE residuo prezzo (doc. 4). E' evidente che riguardo all'opera CESSNA è stata poi attuata
2 un'operazione contrattuale DE tutto distinta rispetto a quella DEla proposta DE 4.4.18. Per quanto emerge dagli atti in relazione alla proposta DE 4.4.18 non risulta quindi che riguardo all'opera Il Re DE CK sia avvenuto il trasferimento DEla proprietà dalla ad altro Pt_1 soggetto” (così a pag. 2 DEl'ordinanza cautelare monocratica DE 9.08.2024). Nello stesso senso, l'ordinanza collegiale 2.10.2024 ha osservato che “In particolare, per quanto riguarda la posizione di , viene in rilievo la comunicazione DE 4.4.2018 con cui la Parte_1 società RT Ltd ha proposto di acquistare l'opera denominata “Il Re DE CK (Elvis)”, valutata singolarmente in € 75.000,00, unitamente ad altre opere ivi indicate, al prezzo complessivo di € 1.500.000,00, da versare alla veditrice in 36 rate, di cui un primo acconto di
€ 47.500,00 da versarsi al closing ed ulteriori 35 rate mensili di € 41.500,00 ciascuna dovute da aprile DE 2018 fino a febbraio DE 2021 (doc. 2 DE fascicolo cautelare DEle ricorrenti), proposta accettata dalla . Nello specifico, dalla lettura complessiva DE testo Pt_1 contrattuale emerge che lo stesso prevedeva espressamente che la proprietà, il possesso ed il materiale godimento DEle opere cedute sarebbe stato trasferito all'acquirente “a tutti gli effetti utili ed onerosi, al ” (art.
3.4 doc. 2 DE fascicolo cautelare DEle ricorrenti), ovvero, al CP_6 momento in cui le parti avrebbero dato attuazione al contratto “mediante il trasferimento da parte dalla VENDITRICE all'ACQUIRENTE DEla proprietà DEle OPERE e l'esecuzione DE pagamento come previsto dall'Art. 3.3.(i)”, il quale indica il predetto acconto di € 47.500,00, e con la consegna DEle stesse al trasportatore ivi indicato (premesse (i) 2. e (i) 8, art.
3.3. e art.
3.4 doc. 2 DE fascicolo cautelare DEle ricorrenti). Pertanto, risulta che, per espressa determinazione DEle parti, il trasferimento DEla proprietà DEle opere in questione in capo all'acquirente sarebbe avvenuto solo contestualmente alla consegna DEle stesse al trasportatore, circostanza pacificamente avvenuta in data 9.5.2018 (doc. 3 DE fascicolo cautelare DEle ricorrenti), ed al pagamento DEl'acconto (art. 4 doc. 2 DE fascicolo cautelare DEle ricorrenti). La necessità ai fini DE prodursi DEl'effetto traslativo DEl'esecuzione di tutti i predetti adempimenti risulta in particolare dall'art. 4 DE contratto, ove si legge che gli stessi dovevano essere considerati “come un atto unico e inscindibile” ed eseguiti “contestualmente”, tanto che in assenza anche di uno solo degli stessi il contratto “non potrà ritenersi eseguito” e, quindi, da considerarsi “privo di ogni effetto” (art.
4.2 doc. 2 DE fascicolo cautelare DEle ricorrenti). Tanto premesso, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, non solo non risulta alcun elemento a riscontro DEl'avvenuto pagamento da parte DEla RT Ltd DEl'acconto in questione, ma il mancato versamento DElo stesso, palesato dalla diffida inviata dalla a quest'ultima in data 15.4.2021 (doc. 4 DE fascicolo cautelare DEle ricorrenti), Pt_1 non è neanche contestato. Né d'altra parte può ritenersi che nella fattispecie il contratto violi il principio consensualistico, talvolta ritenuto in dottrina come inderogabile, di cui all'articolo
1.376 DE codice civile. Il punto non merita infatti approfondimento, vuoi perché non è minimamente affrontato nelle pur ampie difese DEle parti, vuoi perché in ogni caso risulta
3 documentalmente che le parti hanno inteso sottoporre la compravendita DEle opere d'arte alla legislazione Inglese (contratto Re DE ROCK) ovvero maltese (contratto Sexilandia), e non è stato neanche messo in dubbio che tali legislazioni contengano norma analoga a quella prevista dalla citata disposizione DE codice civile. Di conseguenza, fermo restando che ogni altra più approfondita considerazione è rimessa all'instaurando giudizio di merito, a fronte DE mancato pagamento DEl'acconto sopra menzionato da parte DEla RT Ltd, appare allo stato corretta e condivisibile la valutazione DE giudice di prime cure in merito al mancato verificarsi DEla cessione DEla proprietà DEl'opera da parte DEla ”. Pt_1
5. Anche con riferimento alla domanda proposta da questo tribunale non ha CP_1
motivo per discostarsi dalle decisioni cautelari dei giudici fiorentini. Il primo giudice ha condivisibilmente osservato che “L'opera è stata invece oggetto di altra operazione Parte_3 contrattuale intercorsa tra e RT e concernente anche opere, ivi compresa , CP_1 Parte_3 in conto vendita e di cui all'allegato 2 DEla proposta ( v. doc. 5 ric.). Per le opere in conto vendita era previsto che qualora le stesse non fossero state vendute entro il 31.1.19
l'acquirente RT si impegnava ad acquistarle versando il prezzo di € 300.000,00 in 12 rate a partire dal 31.1.19. In sostanza per il closing DE contratto l'equivalente DEl'acconto di cui all'altro rapporto era costituito dal versamento DEla prima rata. Non risulta alcuna prova che
RT abbia versato una qualsiasi somma per le opere in conto vendita. Neppure per risulta quindi la prova che la ricorrente abbia ceduto la proprietà”. Nello Parte_3 CP_1 stesso senso, l'ordinanza collegiale 2.10.2024 ha confermato che “ E' documentale che con la proposta contrattuale DE 19.9.2017, ritualmente accettata, le parti avevano concordato la vendita di alcune opere DEl'artista , indicate nell'allegato 1 al contratto, e la Persona_1 cessione in conto vendita di altre, indicate nell'allegato 2, tra cui figura anche la predetta opera
“Sexilandia” (doc. 5 DE fascicolo cautelare DEle ricorrenti). Per quanto interessa, le opere cedute in conto vendita, in caso di mancata vendita a terzi alla data DE 31.1.2019, avrebbero dovuto essere acquistate da ARTSET per il prezzo complessivo di € 300.000,00, da versarsi in 12 rate mensili di € 25.000,00 ciascuna a partire dal 31.1.2019 (art.
3.1 doc. 5 DE fascicolo cautelare DEle ricorrenti). Similmente a quanto previsto dall'altro contratto, era previsto che al closing le parti avrebbero dovuto procedere “unitariamente ed inscindibilmente, alla consegna DEle OPERE e al pagamento di quanto previsto nel CONTRATTO” e che tali adempimenti dovessero essere considerati “come un atto unico e inscindibile”, con la conseguenza che “in caso di mancanza di un solo adempimento previsto a carico di una DEle parti il CONTRATTO non potrà ritenersi eseguito” e, quindi, sarebbe stato “privo di ogni effetto” (art. 4 doc. 5 DE fascicolo cautelare DEle ricorrenti). Tanto premesso, fermo restando che anche in questo caso non è nemmeno contestato il mancato pagamento DE corrispettivo sopra indicato da parte DEla società proponente RT Ltd risulta preferibile interpretare il predetto regolamento contrattuale, quantomeno in relazione alle opere di cui all'allegato 2, come un contratto di
4 conto vendita con obbligo, in caso di mancata vendita a terzi DEle opere in questione alla data DE 31.1.2019, di acquisto DEle stesse con riserva di proprietà ex art. 1523 c.c. e in cui le predette obbligazioni devono essere intese come uniche ed inscindibili. Resta quindi confermato che, causa il mancato pagamento, è restata proprietaria DEl'opera in CP_1 oggetto”.
Vanno infine confermate anche le considerazioni – sempre dei giudici fiorentini – in merito alla mancanza DE requisito DEla buona fede richiesto dall'art. 1153 c.c., considerando che è un operatore professionale nel settore DE commercio di opere d'arte e CP_3 che pertanto avrebbe dovuto possedere idonea documentazione in merito alla provenienza DEle due opere d'arte: nella specie invece mancante.
6. Si impongono quindi le declaratorie di cui in dispositivo.
Le spese DE presente giudizio e di quelle relative alla fase cautelare di prima istanza seguono la soccombenza (quelle di seconda istanza sono già state liquidate dal giudice collegiale fiorentino).
P Q M
definitivamente pronunziando, accerta che è proprietaria DEl'opera d'arte “Il Parte_1
Re DE CK (Elvis), 2003, Decollage, 196x140”, e condanna e CP_3 CP_4
a consegnargliela.
[...]
Accerta inoltre che è proprietaria DEl'opera d'arte “Sexilandia, 1996, Decollage, CP_1
195x140”, e condanna e a consegnargliela. CP_3 Controparte_4
Condanna e in solido, a rifondere a CP_3 Controparte_4 Parte_1 ed a e spese DE presente giudizio, liquidate complessivamente per entrambe in euro CP_1
545,00 per spese ed euro 7.122,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali, oltre ad euro 286,00 per spese ed euro 1.806,00 per compenso professionale, sempre oltre accessori di legge e spese generali, relativamente al procedimento cautelare di prima istanza svoltosi innanzi al tribunale di Firenze.
Padova, 6 novembre 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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