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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/11/2024, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7325 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio degli avv.ti Roberto Senis e Valentina Senis, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Roberto Senis e Valentina Senis, che la rappresentano e difendono per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 19/03/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di BÌ, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Controparte_1
degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. i coniugi , nato in [...] il [...], residente in [...] nel Parte_1 vico VI NI NC (cod. fisc. ) e , nata in [...]F._1 Controparte_1
Cagliari il 01/12/1987, residente in [...] nel vico VI NI NC (cod. fisc. ), vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto C.F._2
e saranno liberi di stabilire la propria residenza ove riterranno più opportuno.
2. I coniugi chiedono che il Tribunale di Cagliari voglia affidare il figlio R_1
nato a [...] il [...] (cod. fisc. ),
[...] C.F._3 congiuntamente ad entrambi i genitori, il quale dovrà continuare a ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
3. I coniugi adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio tra cui le scelte educative e scolastiche, cure mediche, partecipazione ad attività extrascolastiche, attività sportive e ricreative.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente.
Pag. 2 di 4 I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo.
4. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione presso la R_ madre, e diritto per il padre di tenere il figlio con sé ogniqualvolta lo desideri compatibilmente con le esigenze scolastiche, ludiche e ricreative del bambino.
5. Durante le vacanze estive, da concordare preventivamente entro il 30 maggio di R_ ogni anno, potrà stare con ciascun genitore per 15 giorni anche non consecutivi (in caso di coincidenza del periodo feriale dei coniugi, si darà prevalenza agli interessi del genitore non collocatario), mentre in occasione delle festività pasquali per due giorni consecutivi e, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze natalizie dal 24 al 31 dicembre, ovvero dal 1° al 6 gennaio alternativamente con ciascun genitore.
Tale diritto di visita così come sopra stabilito, dovrà essere modulato sempre rispetto alle volontà del minore e nel rispetto del suo preminente interesse.
6. Determinare a carico di a titolo di contributo di mantenimento per Parte_1 R_
, un assegno mensile dell'importo di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dal momento del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, e da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario sull'IBAN intestato alla signora CP_1
Disporre che il signor concorrerà nella misura del 50% al Parte_1 pagamento delle spese straordinarie, individuate secondo le linee guida previste dal CNF.
I coniugi si assumono l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località, quando hanno con sé il minore.
7. Si conviene che l'assegno unico spettante per il figlio, venga percepito al 100% da Controparte_1
8. I coniugi dichiarano che ciascuno provvederà al proprio mantenimento e nulla è richiesto e dovuto tra le parti.
9. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, i coniugi convengono consensualmente di sciogliere la comunione legale dei beni.
10. Anche al fine di regolamentare e definire i loro rapporti economici, i coniugi convengono che la casa coniugale cointestata sita in BÌ (SU) nel vico VI G.
NI NC, rubricata catastalmente al foglio 4, particella 3464, subalterno 20
Pag. 3 di 4 venga assegnata alla sig.ra la quale continuerà ad abitarla unitamente al CP_1 figliolo ove continuerà a mantenere la propria residenza.
11. I coniugi consensualmente convengono che le rate del mutuo bancario concesso per l'acquisto dell'abitazione coniugale pari a € 2.853,00 semestrali, salvo diverso importo dovuto a seguito di rinegoziazione, dovranno essere corrisposte a giusta metà, nella misura del 50% ciascuno da e Parte_1 Controparte_1 fino all'estinzione.
12. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro e si scambiano reciprocamente il consenso per l'espatrio, consentendo l'inserimento del figlio nei documenti e si impegnano a comunicare reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambio di residenza o di domicilio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 07/11/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7325 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio degli avv.ti Roberto Senis e Valentina Senis, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Roberto Senis e Valentina Senis, che la rappresentano e difendono per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 19/03/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di BÌ, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Controparte_1
degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. i coniugi , nato in [...] il [...], residente in [...] nel Parte_1 vico VI NI NC (cod. fisc. ) e , nata in [...]F._1 Controparte_1
Cagliari il 01/12/1987, residente in [...] nel vico VI NI NC (cod. fisc. ), vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto C.F._2
e saranno liberi di stabilire la propria residenza ove riterranno più opportuno.
2. I coniugi chiedono che il Tribunale di Cagliari voglia affidare il figlio R_1
nato a [...] il [...] (cod. fisc. ),
[...] C.F._3 congiuntamente ad entrambi i genitori, il quale dovrà continuare a ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
3. I coniugi adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio tra cui le scelte educative e scolastiche, cure mediche, partecipazione ad attività extrascolastiche, attività sportive e ricreative.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente.
Pag. 2 di 4 I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo.
4. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione presso la R_ madre, e diritto per il padre di tenere il figlio con sé ogniqualvolta lo desideri compatibilmente con le esigenze scolastiche, ludiche e ricreative del bambino.
5. Durante le vacanze estive, da concordare preventivamente entro il 30 maggio di R_ ogni anno, potrà stare con ciascun genitore per 15 giorni anche non consecutivi (in caso di coincidenza del periodo feriale dei coniugi, si darà prevalenza agli interessi del genitore non collocatario), mentre in occasione delle festività pasquali per due giorni consecutivi e, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze natalizie dal 24 al 31 dicembre, ovvero dal 1° al 6 gennaio alternativamente con ciascun genitore.
Tale diritto di visita così come sopra stabilito, dovrà essere modulato sempre rispetto alle volontà del minore e nel rispetto del suo preminente interesse.
6. Determinare a carico di a titolo di contributo di mantenimento per Parte_1 R_
, un assegno mensile dell'importo di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dal momento del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, e da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario sull'IBAN intestato alla signora CP_1
Disporre che il signor concorrerà nella misura del 50% al Parte_1 pagamento delle spese straordinarie, individuate secondo le linee guida previste dal CNF.
I coniugi si assumono l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località, quando hanno con sé il minore.
7. Si conviene che l'assegno unico spettante per il figlio, venga percepito al 100% da Controparte_1
8. I coniugi dichiarano che ciascuno provvederà al proprio mantenimento e nulla è richiesto e dovuto tra le parti.
9. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, i coniugi convengono consensualmente di sciogliere la comunione legale dei beni.
10. Anche al fine di regolamentare e definire i loro rapporti economici, i coniugi convengono che la casa coniugale cointestata sita in BÌ (SU) nel vico VI G.
NI NC, rubricata catastalmente al foglio 4, particella 3464, subalterno 20
Pag. 3 di 4 venga assegnata alla sig.ra la quale continuerà ad abitarla unitamente al CP_1 figliolo ove continuerà a mantenere la propria residenza.
11. I coniugi consensualmente convengono che le rate del mutuo bancario concesso per l'acquisto dell'abitazione coniugale pari a € 2.853,00 semestrali, salvo diverso importo dovuto a seguito di rinegoziazione, dovranno essere corrisposte a giusta metà, nella misura del 50% ciascuno da e Parte_1 Controparte_1 fino all'estinzione.
12. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro e si scambiano reciprocamente il consenso per l'espatrio, consentendo l'inserimento del figlio nei documenti e si impegnano a comunicare reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambio di residenza o di domicilio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 07/11/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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