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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 21/07/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Regasto, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1770 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2014, trattenuta in decisione all'udienza del 23.4.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliata in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
(CZ), via Nicotera n. 86, presso lo studio legale associato Borello-Larussa, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Larussa giusta procura alle liti in atti;
ATTRICE CONTRO
(C.F./P.I. ), in persona del Sindaco p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via Reno n. 10, presso lo studio dell'avv. Caterina Restuccia, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Salvatore Leone e Francesco Carnovale Scalzo in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, giusta delibera della Giunta Comunale n. 494/2014; CONVENUTO NONCHE' CONTRO
(C.F./P.I. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Direttore p.t. Generale , elettivamente domiciliata in Cosenza, via L. Sciascia n. 19, presso lo Parte_2 studio dell'avv. Antonella Iantorno, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali). CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Lamezia Terme il e l' per sentirli Controparte_1 Controparte_2 condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa dell'aggressione di un cane RAo sulla pubblica via. Nel libello introduttivo della lite la difesa dell'attrice esponeva: che, in data 27.8.2012, alle ore 11.00 circa,
stava regolarmente percorrendo via R. il Guiscardo di Lamezia Terme (CZ) alla guida del Parte_1 motociclo Piaggio Liberty targato CW 21783 (mezzo di servizio) durante lo svolgimento dell'attività lavorativa quale portalettere alle dipendenze di che, improvvisamente, un cane RAo Controparte_3 attraversando la strada le andava addosso in modo aggressivo e l'attrice, perdendo il controllo del motociclo, cadeva a terra;
che, a seguito della violenta caduta, la subiva lesioni personali che richiedevano Pt_1
l'immediato trasporto con l'ausilio dell'ambulanza presso il Pronto Soccorso di Lamezia Terme dove veniva riscontrato all'attrice “frattura con crollo dell'emipiatto tibiale mediale ginocchio sinistro. Lesione
1 inserzionale distale di LCA contusione escoriata spalla sinistra, cervicalgia P.T.”; che l'attrice aveva regolarmente denunciato a l'evento subito specificando le modalità spazio-temporali Controparte_3 dell'incidente; che interveniva sul posto del sinistro anche una pattuglia delle forze dell'ordine che redigeva apposita relazione di servizio dell'accaduto; che la era stata costretta al ricovero in ospedale in data Pt_1
27.8.2012 con la presente diagnosi: “Gravissima frattura comminuta per separazione-affondamento piatto tibiale esterno con distacco spina tibiale anteriore e menisco esterno a sinistra”; che, in data 31.8.2012, l'attrice era stata costretta a sottoporsi ad intervento chirurgico di “osteosintesi con placca o'nil e fili d K;
prelievo di osso cortico-spongioso; innesto di osso autologo;
mesiscectomia”; che la responsabilità di quanto accaduto, quindi di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali residuati, era da attribuirsi alla violazione degli obblighi di legge gravanti sulle parti convenute;
che erano risultate senza esito le richieste di risarcimento del danno inoltrate dall'attrice alle parti convenute, essendosi così reso necessario il ricorso all'autorità giudiziaria per la tutela dei suoi diritti. 1.1. Si costituiva con apposita comparsa di risposta il eccependo il proprio difetto Controparte_1 di legittimazione passiva con conseguente richiesta di immediata estromissione dal giudizio;
nel merito, domandava il rigetto della domanda avanzata dall'attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
in via più subordinata, chiedeva di contenere la domanda nella misura che emergerà in corso di causa;
il tutto con il favore delle spese di processo. 1.2. Resisteva alla pretesa attorea anche l' impugnando la Controparte_2 citazione avversaria perché infondata in fatto e in diritto, chiedendo, pregiudizialmente, la dichiarazione di nullità della citazione per indeterminatezza, nonchè l'accertamento della carenza di legittimazione passiva della convenuta;
nel merito, adduceva l'assenza di prova certa della responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo all'azienda sanitaria, contestando il quantum debeatur anche per la avvenuta liquidazione del c.d. “infortunio in itinere” da parte dell'Inail. 1.3. La controversia veniva istruita attraverso le produzioni documentali delle parti e la prova testimoniale assentita (escussione di un unico teste di parte attrice); veniva espletata, altresì, CTU medico-legale sulla persona dell'attrice (con elaborato peritale redatto dal dott. e depositato telematicamente il Persona_1
7.4.2022).
1.4. La causa, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, a seguito di riassegnazione da altro ruolo del Tribunale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 23.4.2025, svoltasi in via cartolare con il deposito di note sostitutive di udienza ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c., con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. In via preliminare deve essere precisato che la causa in oggetto è stata istruita da altri Giudici Istruttori ai quali lo scrivente Giudicante è subentrato a seguito della riassegnazione del procedimento disposta con decreto presidenziale del 15.11.2024.
3. Nel merito, il Tribunale ritiene che la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice sia priva di fondamento e, pertanto, che non sia meritevole di accoglimento. 3.1. Va disattesa, preliminarmente, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalle parti convenute. Ed invero, va premesso, in generale, che la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del RAsmo n. 281 del 1991 demanda alle Regioni l'istituzione dell'anagrafe canina e l'adozione di programmi per la prevenzione ed il controllo del RAsmo. Poiché la legge quadro non prevede direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani RA (rimettendo alle Regioni la regolamentazione concreta della materia), occorre individuare nelle
2 singole leggi regionali attuative quale sia l'ente cui spetta in concreto il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al RAsmo (cfr. Cass. civile, sez. III, 20/06/2017, n. 15167; Cass. civile, sez. III, n. 12495 del 18/5/2017; Cass. civile, sez. III, n. 17528 del 23/08/2011; Cass. civile, sez. III, n. 10190 del 28/04/2010). Al riguardo, la L.R. Calabria n. 41 del 1990 assegna sia ai comuni che alle unità sanitarie locali svariati compiti funzionali all'attuazione degli obiettivi dalla stessa posti, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione dell'anagrafe canina presso ogni unità sanitaria locale (art. 8), la realizzazione, da parte dei servizi sanitari delle di vaccinazioni e controlli sanitari (art. 3), la predisposizione a cura dei Comuni di idonee strutture per il ricovero e la custodia temporanea dei cani (art. 2, lett. a), il controllo del RAsmo (art. 12), lo svolgimento di attività di vigilanza a mezzo del Corpo di polizia municipale (art. 2 lett. d), o di guardie zoofile (art. 17). Sulla base di tali disposizioni normative risulta evidente che i compiti di organizzazione, prevenzione, e controllo dei cani vaganti (siano essi "tatuati", e cioè scomparsi o smarriti dai proprietari, ovvero "non tatuati") spettino sia ai Comuni (cfr., in tal senso, Cass. 17528/11, 2741/15, 16802/15) che alle unità sanitarie locali, attuali aziende sanitarie provinciali. Non vale ad escludere la responsabilità del la predisposizione dei canili/rifugi, in quanto attività che CP_1 non esaurisce i compiti gravanti sull'ente territoriale, specificamente deputato dalla legge al controllo del RAsmo ed allo svolgimento di attività di vigilanza a mezzo del Corpo di Polizia Municipale. 3.2. Più in particolare, va rilevato che la violazione delle norme di legge sul RAsmo, che impongono ai Comuni di assumere provvedimenti per evitare che gli animali RA arrechino disturbo alle persone, nelle vie cittadine è fonte dell'obbligo dei Comuni di risarcire i danni che tali animali abbiano causato agli utenti delle strade. Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Cassazione nella sentenza 28 aprile 2010, n. 10190 la quale interviene nuovamente, sulla vexata questio della legittimazione passiva e, quindi, dell'individuazione del soggetto pubblico legittimato a rispondere dei danni causati da animali RA. La disciplina di riferimento è rappresentata dalla Legge n. 281/91 recante “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del RAsmo”. L'art. 2, nell'individuare gli strumenti rivolti ad arginare il fenomeno del RAsmo, distribuisce le competenze tra i Comuni ed i Servizi veterinari delle ASL. In particolare, ai Comuni è affidata la costruzione, sistemazione e gestione dei canili e rifugi per cani, alle ASL, invece, incombono le attività di profilassi e controllo igienico sanitario e di polizia veterinaria. L'art. 3, infine, attribuisce alle singole Regioni il compito di disciplinare, con legge propria, le misure di attuazione delle funzioni attribuite ai Comuni ed alle ASL e, in attuazione di tale delega, le Regioni hanno adottato proprie leggi in materia, nelle quali tendenzialmente affidano le più ampie competenze di controllo e recupero dei cani RA ai servizi veterinari del le ASL. Muovendo dal quadro normativo appena descritto, la giurisprudenza di legittimità sembrava, con pronunce anche molto recenti, definitivamente orientata nel senso di affermare la legittimazione passiva esclusiva della ASL nei giudizi risarcitori aventi ad oggetto i danni causati da animali RA. Infatti, prima della pronuncia del 28.04.2010 n. 10190, la Suprema Corte riteneva che gli enti locali dovessero essere sollevati dalla responsabilità per i danni causati alle persone aggredite e morse da cani RA nelle ipotesi in cui la legge regionale attribuiva la competenza per la lotta contro il RAsmo ai servizi veterinari delle ASL dato che dopo il D.lgs. del 30/10/92, n. 502 le ASL non dovevano considerarsi più strutture operative dei Comuni, bensì soggetti giuridici autonomi dipendenti dalla Regione (Cass. Civ. 03.04.2009, n. 8137; 07.12.2005, n. 27001; 12/07/2004, n. 12865; 26.02.1999, n. 102).
3 Proprio, con la sentenza del 27.1.2005, la Corte di Cassazione affermava il principio secondo il quale, in Parte seguito alla soppressione della la legittimazione passiva nelle controversie di risarcimento danni da Parte omessa vigilanza spettava alla locale azienda sanitaria, succeduta alla e non al al quale non CP_1 potevano perciò essere imputati i danni dipendenti dal suddetto evento (Cass. Civ., Sez. III, 07.12.2005, n. 27001), il cui indirizzo ha avuto, da ultimo, ulteriore avallo nella sentenza n. 8137/09. La tesi della legittimazione esclusiva delle ASL, sulla quale pareva attestarsi la Corte di Cassazione, sollevava notevoli dubbi e perplessità espresse dalla dottrina, ma anche da molta giurisprudenza di merito, che continuava a dimostrarsi più propensa a riconoscere una responsabilità solidale del e dell'ASL. CP_1
Con la pronuncia n. 10190 del 2010, la Corte di Cassazione ha stabilito che a norma della legge quadro 14 agosto 1991 n. 281 e delle singole leggi regionali di recepimento, grava sui Comuni l'obbligo di assumere i provvedimenti necessari affinché gli animali RA non arrechino disturbo alle persone nelle vie cittadine;
pertanto, una volta accertata l'indebita presenza di un cane RAo lungo una strada comunale, il CP_1 risponde dei danni che tale animale abbia cagionato, con il proprio comportamento aggressivo, nei confronti di un passante indipendentemente dal fatto che la vittima, in ragione della propria età avanzata, abbia tenuto un comportamento caratterizzato da particolare debolezza e sensibilità (Cass. Civ., sez. III, 28.04.2010, n. 10190). Tale orientamento trova conferma anche in un'altra pronuncia della Suprema Corte, la quale ha ritenuto (in tal senso confermando e puntualizzando i principi di diritto sostanzialmente già enunciati nei precedenti in materia: cfr., in particolare, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17528 del 23/08/2011 e Sez. 3, Sentenza n. 10190 del 28/04/2010) che la responsabilità per i danni causati dai cani RA spetti esclusivamente all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281/1991) il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità' della popolazione connesso al RAsmo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o RA (Cass. Sez. 3, n. 12495 del 18/5/2017; n. 15167/2017). Tale dovere, tuttavia, è chiarito ed integrato dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro n. 281/1991. Poiché la legge quadro statale non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani RA ma rimette alle Regioni la regolamentazione concreta della materia, spetta appunto alle singole Regioni il compito di attribuire, con propria legge, ad uno o più enti pubblici il compito della cattura e custodia degli animali RA. Tale attribuzione degli obblighi di cattura e custodia ad uno o più enti pubblici nonché alle , costituisce il fondamento della responsabilità per i danni arrecati alla Parte_4 popolazione dagli animali vaganti o RA (cioè liberi e privi di proprietario) anche relativamente ai profili civilistici conseguenti all'inosservanza di detti obblighi (Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 20 giugno 2017, n. 15167). Entrambi i soggetti, infatti, sono destinatari di obblighi specifici di prevenzione e controllo del RAsmo, previsti dalla legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del RAsmo n. 281/91 e dalle singole leggi regionali di attuazione (nel caso di specie, la L. Reg. Calabria n.4/2000). Occorre, pertanto, analizzare la normativa regionale, caso per caso. La normativa di settore (L. n. 281/1991; L. R. n. 41/1990 modificata dalla L.R. n. 4/2000) ripartisce tra l'autorità comunale e la ASL i doveri istituzionali inerenti alla lotta al fenomeno del RAsmo, stabilendo che ai Comuni spettano le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, in particolare modo esercitano
“le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali, servendosi, oltre che del Corpo di polizia municipale, delle guardie zoofile volontarie delle Associazioni protezioniste operanti sul territorio e regolarmente iscritte all'albo regionale” (art. 2 lett. d) L. R. n. 41/90), nonché provvedono a “realizzare o comunque garantire la presenza di idonee strutture per il ricovero e la
4 custodia temporanea dei cani, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti, il ricovero e la custodia dei cani per i quali è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti“ (art 2 lettera d) L.R. n. 41/90); mentre alle ASL competono le attività di controllo e di recupero degli animali vaganti (art. 12 c. 6 L. R. n. 4/2000). I cani vaganti non tatuati devono essere catturati, con metodi indolori e non traumatizzanti, salvo i casi previsti dall'art. 3, comma 2 della L.R. 5 maggio 1990, n. 41, dal Servizio veterinario competente per territorio, il quale tramite la sua Unità operativa adempie agli obblighi previsti dalla legge. La norma va interpretata nel senso che spetta ai Comuni, non solo la custodia, ma che la cattura dei cani vaganti e RA, dal momento che questa costituisce il presupposto del ricovero nelle apposite strutture comunali. I diversi ambiti di competenza costituiscono articolazioni di un unico servizio, finalizzato al ricovero dei cani RA in apposite strutture di accoglienza. E' dunque inaccettabile, sul piano interpretativo, la tesi difensiva sostenuta dal e dall' CP_1 [...]
secondo cui ogni responsabilità in caso di danni provocati da animali RA debba essere CP_4 attribuita, esclusivamente, all'altra parte convenuta. La suesposta ripartizione legislativa dei compiti, invece, presuppone e contiene necessariamente una ripartizione di responsabilità. Pertanto, ai sensi della Legge Regionale Calabria, deve ritenersi sussistente la responsabilità' solidale dell'Ente Locale nel cui territorio si è verificato il fatto dannoso e dell'ASP competente per i danni causati a terzi da cani RA, dei quali l'uno e l'altra non abbiano assicurato la cattura e la custodia. Cont I Comuni, quindi, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge (come le , sono tenuti a prendere tutti i provvedimenti necessari ad evitare che gli animali vaganti arrechino danni alle persone, nel territorio di loro competenza. Spetta, pertanto, al quale ente locale, la vigilanza sul territorio, che si estrinseca nella individuazione CP_1 dei cani RA e alla loro segnalazione alla nonché nella predisposizione di canili e di risorse economiche Cont per il sostentamento e la custodia degli animali ricoverati, mentre spetta alla il recupero dei RA e la prestazione di ogni attività per il loro trattamento e tutela igienico-sanitaria. Le predette funzioni sono tra loro complementari e si integrano a vicenda, con la conseguenza che la Cont responsabilità del o della o di entrambi (in via solidale) sarà configurabile a seconda della CP_1 normativa regionale che verrà applicata nella specificità del caso concreto. La questione è stata affrontata più recentemente dalla Suprema Corte con l'ordinanza n.12495/2017 depositata il 18.5.2017. I Giudici di legittimità con la suddetta ordinanza hanno statuito che ai fini dell'individuazione della legittimazione passiva nei suddetti giudizi è necessario analizzare la normativa regionale in quanto la legge quadro statale n. 281/1991 non indica a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani RA, ma la regolamentazione della materia è demandata alle Regioni. La Legge Regionale Calabria, articolo 2, ripartisce, in materia, le attribuzioni dei Comuni e delle unita' sanitarie locali, devolvendo agli uni la realizzazione e la gestione dei canili e alle altre la cattura dei cani RA. Spetta, pertanto, al quale ente locale, la vigilanza sul territorio che si estrinseca nella predisposizione di CP_1 canili ove possano trovare accoglienza e di risorse economiche per il sostentamento e la custodia degli Cont animali ricoverati;
l' è, invece, tenuta al recupero dei RA ed a prestare ogni attività per il loro trattamento e tutela igienico – sanitaria. Le predette funzioni sono tra loro complementari e si integrano a Cont vicenda, con la conseguenza che la responsabilità del o dell' o di entrambi (in via solidale) sarà CP_1 configurabile a seconda della specificità del caso concreto. 3.4. Esposta la cornice legislativa di riferimento occorre ricordare che in base al principio del neminem
5 laedere la P.A. è responsabile dei danni riconducibili all'omissione dei comportamenti dovuti, i quali costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale e integrano la norma primaria del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. (cfr., con riferimento a diversa ipotesi, Cass., 27/4/2011, n. 9404). In presenza di obblighi normativi la discrezionalità amministrativa si arresta e non può essere invocata per giustificare le scelte operate nel peculiare settore in considerazione. Va posto in rilievo, inoltre, che il modello di condotta cui la P.A. è tenuta postula l'osservanza di un comportamento informato a diligenza particolarmente qualificata, specificamente in relazione all'impiego delle misure e degli accorgimenti idonei ai fini del relativo assolvimento, essendo essa tenuta ad evitare o ridurre i rischi connessi all'attività di attuazione della funzione attribuitale. Comportamento cui la P.A. è d'altro canto tenuta già in base all'obbligo di buona fede o correttezza, quale generale principio di solidarietà sociale - che trova applicazione anche in tema di responsabilità extracontrattuale - in base al quale il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui - nei limiti dell'apprezzabile sacrificio -, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi. Condotta che, ove tardiva, carente o comunque inidonea, viene a provocare (o a non impedire) la lesione proprio di quei diritti ed interessi la cui tutela è rimessa al corretto e tempestivo esercizio dei poteri alla P.A. attribuiti per l'assolvimento della funzione. A tale stregua, in caso di concretizzazione del rischio che la norma violata tende a prevenire, la considerazione del comportamento dovuto e della condotta mantenuta assume allora decisivo rilievo, e il nesso di causalità che i danni conseguenti a quest'ultima astringe rimane invero presuntivamente provato (v. Cass. Civ. Sez. 3, sentenza n. 2741 del 12/02/2015). Ebbene, la responsabilità per i danni causati dagli animali RA è disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c., e non da quelle stabilite dall'art. 2052 c.c. e presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell'ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del RAsmo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali RA (Cass. Civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 31957 del 11/12/2018 (Rv. 651948 - 01)). Il danneggiato è tuttavia chiamato a provare soltanto che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l'ente, a propria volta, abbia dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare (predisponendo il relativo servizio), sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come RA (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9621 del 24/03/2022 (Rv. 664453 - 01)). Pertanto, “la responsabilità per i danni causati dagli animali RA deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c. e non dalle regole di cui all'art. 2052 c.c., che non sono applicabili - così come pacificamente si ritiene per l'analoga fattispecie dei danni causati dagli animali domestici o selvatici (cfr. Corte Cost. n. 4/2001 ex plurimis: Cass. 25 novembre 2005 n. 24895; 24 aprile 2014 n. 9276; 10 novembre 2015 n. 22886) - in considerazione della natura stessa di detti animali e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte degli enti pubblici preposti alla gestione del fenomeno del RAsmo. Ai fini dell'affermazione della responsabilità di tali enti occorre di conseguenza la precisa individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile agli stessi. Ciò implica che non è quindi possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e
6 gestione del fenomeno del RAsmo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali RA, in mancanza della puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all'attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciò nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura). Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dalla fattispecie generale della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c.” (v. Cass. sent. n. 18954/17 del 31.07.2017). 4. Ritenuta applicabile la fattispecie generale della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., l'attrice non ha assolto agli oneri probatori derivanti da tale disposizione. Infatti, non è sufficiente individuare l'ente preposto alla cattura dei RA e alla custodia, ma occorre dimostrare che la cattura e la custodia dello specifico animale RAo che ha provocato il danno era possibile ed esigibile e che l'omissione dell'ente è derivata da un comportamento colposo. Nel caso di specie, se può ritenersi provato che l'attrice sia stata aggredita da un cane, non risulta individuato Cont un comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico o all' Nessuna prova è stata, infatti, fornita circa la violazione di misure cautelari ad opera delle parti convenute (e in particolare del non risultando neppure dedotta la presenza, in precedenza, di Controparte_1 cani RA in quei luoghi (tali da costituire un pericolo per gli utenti della strada) ovvero che la stessa località fosse stata teatro di analoghi episodi tali da allertare le autorità preposte. Dalle risultanze istruttorie non è emerso che l'animale che ha aggredito la fosse in stato di Pt_1 abbandono e completa libertà; non è stata fornita la prova della natura RAa dello stesso, né la prova che nei giorni precedenti la presenza dell'animale in zona fosse stata segnalata all'Ente e che questo non sia intervenuto. In particolare, non è stata fornita la prova, mediante l'unico teste escusso in corso di causa, che l'evento dannoso sia stato cagionato effettivamente da un cane RAo non avendo precisato il testimone ascoltato quale fosse la provenienza del cane, l'assenza di collare o altri segni di riconoscimento, la malnutrizione dell'animale e il pelo sporco. Né, come anticipato, è stata fornita la prova della frequenza di avvistamenti di cani RA nella zona di che trattasi. In atti non risultano infatti rilievi fotografici o articoli di stampa di quel dato periodo pubblicati da testate giornalistiche locali con cui venivano riportate cronache di aggressioni da parte di cani RA, foto di cani RA che transitavano e stanziavano nel posto oggetto della presente aggressione e contestuali denunce alle autorità competenti ad intervenire per la salvaguardia della incolumità della popolazione. Né, del resto, avuto riguardo al luogo in cui si è verificato l'incidente non poteva richiedersi un controllo del territorio incessante da parte della P.A. convenuta, e conseguentemente, un'attività di cattura del cane che, per natura, si muove sempre da una zona all'altra. A tale riguardo, la Suprema Corte ha stabilito che non è sufficiente, per affermare la responsabilità in caso di danni provocati da un animale RAo, individuare l'ente preposto alla loro cattura e custodia “non essendo materialmente esigibile, anche dalla considerazione della possibilità di spostamento di tali animali, un controllo del territorio così penetrante e diffuso, e uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva, da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio, in un dato momento, degli
7 animali RA”(Cass. 18954/2017). Cont Pertanto, nel caso di specie non è configurabile un'omissione colposa della non essendo provato né che questa non sia tempestivamente intervenuta per la cattura del cane, né l'avvenuta segnalazione. Neppure è configurabile un'omissione colposa del essa sarebbe invero ravvisabile qualora, Controparte_1 all'epoca dei fatti, fosse stata già riscontrata, anche per effetto di segnalazioni di cittadini, la presenza di cani RA nel territorio comunale, e l'ente locale non si fosse attivato per assicurare il ricovero degli animali in questione. Sul punto, però, non sono stati forniti elementi di prova. D'altronde vale la pena segnalare che nella relazione delle forze di sicurezza intervenute sui luoghi di causa poco dopo il sinistro è stata evidenziata solamente la presenza del motociclo condotto dalla Pt_1
“ricoverato momentaneamente presso una vicina abitazione”, senza che fosse stata accertata la presenza di cani RA nei pressi del luogo teatro dell'incidente. Manca pertanto la prova che i danni subiti dalla parte attrice siano riconducibili all'attraversamento della strada e all'aggressione della ad opera di un cane RAo e di qualsivoglia omissione colposa Pt_1 imputabile alle parti convenute. Sotto tale aspetto, peraltro, nessun rilievo può assumere nel presente giudizio l'intervenuta liquidazione di somme a favore della da parte dell'Inail posto che vale il principio generale secondo il quale “in Pt_1 tema di danno biologico, l'erogazione effettuata dall'Inail ai sensi delle disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è strutturata in termini di mero indennizzo, indennizzo che, a differenza del risarcimento civile, è svincolato dalla sussistenza di un illecito contrattuale od aquiliano e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità” (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 24474/2020).
4.1. Per tutti i motivi sopra esaminati, non essendo stata offerta sufficiente prova dell'an della responsabilità da parte dell'attrice nell'ambito del presente giudizio, la domanda di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, avanzata dalla non può che andare reietta, rimanendo assorbite tutte le ulteriori Pt_1 questioni sollevate. Non occorre, infatti, esaminare alcuna altra questione prospettata o prospettabile, stante il principio della ragione più liquida, il cui pregio è stato, ancora di recente, riconosciuto dalla Corte di legittimità e la rilevanza autonoma di ogni rilievo fin qui fatto. Invero, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare le altre, imponendosi a tutela di esigenza di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c..
5. La particolarità della fattispecie e la peculiarità delle questioni trattate, in considerazione della non univocità dei dettami giurisprudenziali in materia e della necessità di una complessa attività interpretativa delle norme richiamate per la risoluzione della controversia, la cui esegesi non può ritenersi lineare, rendono equa una pronuncia di compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti in causa. 5.1. Nulla può essere liquidato per le spese relative alla CTU espletata nel corso del giudizio in mancanza di istanza di liquidazione ex art. 71 del D.P.R. n. 115/2002. Invero, l'art. 71, primo comma, del DPR 30/05/2002, n. 115 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
- dispone che le spettanze agli ausiliari del Magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati,
8 presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168, aggiungendo al secondo comma che la domanda è presentata, a pena di decadenza trascorsi cento giorni dalla data del compimento delle operazioni peritali. Ha chiarito Cass. civ. n. 4479/2017 che in tema di spese di giustizia, il diritto al pagamento delle spettanze dell'ausiliario del magistrato va esercitato mediante istanza di liquidazione da formularsi nel termine di cento giorni dal compimento delle operazioni previsto, a pena di decadenza sostanziale, dall'art. 71 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Verificatasi detta decadenza è preclusa all'ausiliario anche la proposizione di una domanda di riconoscimento del compenso, tanto nelle forme del processo civile ordinario quanto nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002. La decadenza di cui all'art. 71, comporta, pertanto, la perdita del diritto alla liquidazione sia con riferimento agli onorari dell'ausiliario che a tutte le spese sostenute per eseguire l'incarico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Regasto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: 1) respinge la domanda avanzata da;
Parte_1
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
3) nulla per le spese della CTU espletata nel corso del giudizio;
4) dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 20 luglio 2025.
Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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