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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/12/2025, n. 5172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5172 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6159/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NA NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Raffaela Sorrentino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 04.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6159/2025 R.G.
TRA
n. a GN DI NA (NA) il 18/03/1975 e Parte_1 Parte_2
n. a NA (NA) il 23/04/1979 n.q. di genitori del minore n.
[...] Persona_1
a NA (NA) il 09/05/2019 rappresentati e difesi dagli avv.ti IERVOLINO FLORIDA e
RD IE LO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA CP_1
EMANUELA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 02/05/2025, i ricorrenti in epigrafe deducevano che la domanda di aggravamento per l'accertamento dell'indennità di accompagnamento presentata per il figlio minore, già riconosciuto titolare di indennità di frequenza ed in condizione di disabilità con connotazione di gravità, non aveva avuto esito positivo;
di aver presentato avverso detto decreto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto
1 insussistenti i requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedevano, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento in capo al minore dell'indennità di accompagnamento.
L' si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle sue conclusioni per essere pervenuto ad una diagnosi incompleta e lacunosa non avendo considerato adeguatamente il quadro patologico del minore.
Tali censure non appaiono fondate.
Ed infatti, il CTU, dott. , ha esaminato tutte le certificazioni mediche in atti ed ha valutato Per_2
l'intero quadro morboso lamentato dal minore.
Il consulente nominato ha considerato il periziando affetto da: “ritardo nello sviluppo del linguaggio con pattern ipercinetico-disattento e tratti oppositivo-provocatorio” ma ha concluso escludendo in capo allo stesso i presupposti sanitari utili per beneficiare della prestazione invocata.
Dal tenore della perizia in atti emerge che, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, il CTU ha valutato adeguatamente il quadro morboso sofferto dal minore evidenziando che: “Il complesso menomativo minore non realizza i presupposti per la concessione di suddetta indennità, infatti trattasi di un individuo in cui i non vi sono problemi relativi all'autonomia della marcia e degli spostamenti.
Il minore, sebbene presenti linguaggio espressivo ipostrutturato e difficoltà di mantenere attenzione con iperattività e presenza di elevata attività motoria, dall'analisi della documentazione agli atti ed
2 esibita e dalle risultanze della visita medica, non evidenzia ritardi mentali né disabilità tali da determinare ripercussioni sull'autonomia e sullo svolgimento degli atti quotidiani della vita. Per tutti questi elementi ritengo il minore in possesso dell'indennità di frequenza come già riconosciuto dalla preposta commissione (si consiglia revisione nel mese di luglio 2026), ma non in possesso dei requisiti utili alla concessione dell'indennità di accompagnamento”.
Inoltre, il CTU ha esaminato adeguatamente le patologie lamentate dall'istante ed ha, altresì, espresso le seguenti considerazioni medico-legali in sede di risposta alle controdeduzioni formulate dall'istante e ripetute con il presente giudizio, osservando quanto segue: “ Lette le osservazioni, riesaminato quanto presente agli atti ed analizzato la documentazione aggiuntiva allegata alle note
(ma già esibita ed analizzata al momento delle operazioni peritali) al fine di fornire ulteriori argomentazioni, si rappresenta che: - La valutazione di documentazione sanitaria, cosi come la valutazione di una condizione clinica, è un atto squisitamente Medico. Trattasi inoltre di certificazioni mediche specialistiche;
pertanto è fondamentale che la determinazione di un valore da assegnare a cose o fatti ai fini di un giudizio – nel caso specifico – sia lasciata alla figura del Medico
e non all' interpretazione di altre figure professionali;
- La valutazione di una patologia e di un complesso menomativo va realizzata in considerazione della sua gravità, del suo impatto sullo stato di salute. - Nel caso specifico, l'indennità di accompagnamento viene concessa agli individui che hanno un complesso menomativo di entità tale da rendere necessario l'aiuto permanente di un accompagnatore per deambulare ovvero l'assistenza continua per effettuare gli atti quotidiani della vita;
per atti quotidiani della vita si intendono le attività alla base dei sette “momenti”
(alimentazione, vestizione e svestizione, comunicazione, igiene personale, controllo sfinterico, spostamenti intramurari, spostamenti extramurari). Pur non sottovalutando il complesso quadro clinico del minore, non è possibile riconoscere l'indennità di accompagnamento. D'altronde, dai test neuropsicologici presentati, non emergono deficit cognitivi o ritardi mentali. Il ritardo nello sviluppo del linguaggio con pattern ipercinetico-disattento e tratti oppositivo-provocatorio non è una condizione sufficiente per la concessione del beneficio richiesto. La condizione patita dal minore determina i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di frequenza (come già espresso), ma non è sufficiente in alcun modo per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. - Per tutti questi elementi si conferma il giudizio espresso in bozza.”
Dal tenore della perizia in atti emerge che, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, il CTU ha valutato tutte le patologie sofferte dall'istante.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u. - rispetto alle quali alcuna specifica critica è mossa - risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico.
3 A ben vedere, quindi, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero elenco delle patologie sofferte dal ricorrente, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede, ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica, che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Va ricordato, poi, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Pertanto, la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Non si riscontrano, infine, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Deve, altresì, evidenziarsi che parte ricorrente con il presente ricorso ha depositato nuova documentazione medica (certificati del 07/04/2025 e 24/04/2025) ma non ha specificamente dedotto in che modo la stessa sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle condizioni di salute dell'istante e di incidere sulle valutazioni già rese dal C.T.U. in sede di A.T.P.
4 La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Raffaela Sorrentino, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 9214/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaela Sorrentino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NA NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Raffaela Sorrentino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 04.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6159/2025 R.G.
TRA
n. a GN DI NA (NA) il 18/03/1975 e Parte_1 Parte_2
n. a NA (NA) il 23/04/1979 n.q. di genitori del minore n.
[...] Persona_1
a NA (NA) il 09/05/2019 rappresentati e difesi dagli avv.ti IERVOLINO FLORIDA e
RD IE LO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA CP_1
EMANUELA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 02/05/2025, i ricorrenti in epigrafe deducevano che la domanda di aggravamento per l'accertamento dell'indennità di accompagnamento presentata per il figlio minore, già riconosciuto titolare di indennità di frequenza ed in condizione di disabilità con connotazione di gravità, non aveva avuto esito positivo;
di aver presentato avverso detto decreto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto
1 insussistenti i requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedevano, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento in capo al minore dell'indennità di accompagnamento.
L' si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle sue conclusioni per essere pervenuto ad una diagnosi incompleta e lacunosa non avendo considerato adeguatamente il quadro patologico del minore.
Tali censure non appaiono fondate.
Ed infatti, il CTU, dott. , ha esaminato tutte le certificazioni mediche in atti ed ha valutato Per_2
l'intero quadro morboso lamentato dal minore.
Il consulente nominato ha considerato il periziando affetto da: “ritardo nello sviluppo del linguaggio con pattern ipercinetico-disattento e tratti oppositivo-provocatorio” ma ha concluso escludendo in capo allo stesso i presupposti sanitari utili per beneficiare della prestazione invocata.
Dal tenore della perizia in atti emerge che, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, il CTU ha valutato adeguatamente il quadro morboso sofferto dal minore evidenziando che: “Il complesso menomativo minore non realizza i presupposti per la concessione di suddetta indennità, infatti trattasi di un individuo in cui i non vi sono problemi relativi all'autonomia della marcia e degli spostamenti.
Il minore, sebbene presenti linguaggio espressivo ipostrutturato e difficoltà di mantenere attenzione con iperattività e presenza di elevata attività motoria, dall'analisi della documentazione agli atti ed
2 esibita e dalle risultanze della visita medica, non evidenzia ritardi mentali né disabilità tali da determinare ripercussioni sull'autonomia e sullo svolgimento degli atti quotidiani della vita. Per tutti questi elementi ritengo il minore in possesso dell'indennità di frequenza come già riconosciuto dalla preposta commissione (si consiglia revisione nel mese di luglio 2026), ma non in possesso dei requisiti utili alla concessione dell'indennità di accompagnamento”.
Inoltre, il CTU ha esaminato adeguatamente le patologie lamentate dall'istante ed ha, altresì, espresso le seguenti considerazioni medico-legali in sede di risposta alle controdeduzioni formulate dall'istante e ripetute con il presente giudizio, osservando quanto segue: “ Lette le osservazioni, riesaminato quanto presente agli atti ed analizzato la documentazione aggiuntiva allegata alle note
(ma già esibita ed analizzata al momento delle operazioni peritali) al fine di fornire ulteriori argomentazioni, si rappresenta che: - La valutazione di documentazione sanitaria, cosi come la valutazione di una condizione clinica, è un atto squisitamente Medico. Trattasi inoltre di certificazioni mediche specialistiche;
pertanto è fondamentale che la determinazione di un valore da assegnare a cose o fatti ai fini di un giudizio – nel caso specifico – sia lasciata alla figura del Medico
e non all' interpretazione di altre figure professionali;
- La valutazione di una patologia e di un complesso menomativo va realizzata in considerazione della sua gravità, del suo impatto sullo stato di salute. - Nel caso specifico, l'indennità di accompagnamento viene concessa agli individui che hanno un complesso menomativo di entità tale da rendere necessario l'aiuto permanente di un accompagnatore per deambulare ovvero l'assistenza continua per effettuare gli atti quotidiani della vita;
per atti quotidiani della vita si intendono le attività alla base dei sette “momenti”
(alimentazione, vestizione e svestizione, comunicazione, igiene personale, controllo sfinterico, spostamenti intramurari, spostamenti extramurari). Pur non sottovalutando il complesso quadro clinico del minore, non è possibile riconoscere l'indennità di accompagnamento. D'altronde, dai test neuropsicologici presentati, non emergono deficit cognitivi o ritardi mentali. Il ritardo nello sviluppo del linguaggio con pattern ipercinetico-disattento e tratti oppositivo-provocatorio non è una condizione sufficiente per la concessione del beneficio richiesto. La condizione patita dal minore determina i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di frequenza (come già espresso), ma non è sufficiente in alcun modo per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. - Per tutti questi elementi si conferma il giudizio espresso in bozza.”
Dal tenore della perizia in atti emerge che, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, il CTU ha valutato tutte le patologie sofferte dall'istante.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u. - rispetto alle quali alcuna specifica critica è mossa - risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico.
3 A ben vedere, quindi, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero elenco delle patologie sofferte dal ricorrente, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede, ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica, che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Va ricordato, poi, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Pertanto, la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Non si riscontrano, infine, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Deve, altresì, evidenziarsi che parte ricorrente con il presente ricorso ha depositato nuova documentazione medica (certificati del 07/04/2025 e 24/04/2025) ma non ha specificamente dedotto in che modo la stessa sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle condizioni di salute dell'istante e di incidere sulle valutazioni già rese dal C.T.U. in sede di A.T.P.
4 La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Raffaela Sorrentino, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 9214/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Il Giudice del Lavoro
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