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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/12/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Valentina Rascioni Consigliere riunita in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 417/2024 r. g. Sez. Lav. vertente
TRA
, rappresentato e difeso per procura alle liti in atti Parte_1 dall'Avv.Alessandro Casoni del Foro di Macerata appellante
E
- in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dall'Avv. Guglielmo Corsalini appellato
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Macerata, in funzione di Giudice del Lavoro, Parte_1 chiedeva fosse accertato a suo carico lo stato di malattia, comportante l'incapacità assoluta lavorativa per un anno, nonché i residui postumi permanenti nella percentuale del 22%, asseritamente derivati dall'infortunio occorso il 12 luglio 2019 nell'atto di sollevare un consistente pezzo di legno, in occasione della partecipazione ad un corso di formazione per la conduzione di macchinari di movimentazione terra organizzato presso la Società CP_2 dall'“Associazione per la Formazione dell'Artigianato delle Marche”. Costituitosi in giudizio, l' contestava la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il CP_1 rigetto.
Con sentenza del 23 maggio 2024, pubblicata il 22 giugno 2024, il Tribunale adito rigettava la domanda, per ritenuto difetto di prova sulle circostanze e sulla dinamica dell'asserito evento infortunistico.
Con ricorso depositato presso questa Corte il 12 dicembre 2024 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza di primo grado, lamentando l'errore del giudicante nel travisare le risultanze istruttorie e nell'omettere l'esame dei documenti prodotti, da cui era possibile evincere la prova dell'infortunio; in particolare, ha evidenziato come apparissero utili alla ricostruzione della dinamica dei fatti i verbali in cui erano state consacrate le deposizioni testimoniali raccolte nel processo R.G.L. n. 37/2020; ha dedotto che in ogni caso il Giudicante era tenuto a ricostruire gli eventi anche ricorrendo alle presunzioni;
che la prova dell'infortunio era senz'altro rinvenibile nelle testimonianze dei medici e i quali avevano confermato i certificati da loro Pt_2 Per_1 stessi rispettivamente redatti;
che anche il tenore delle testimonianze di e Testimone_1
, sentite come dipendenti dell' era utile Testimone_2 Parte_3 all'accertamento in questione. L'appellante ha insistito, pertanto, affinché, in riforma dell'impugnata sentenza e previo espletamento di C.T.U., venisse accolta la propria domanda, con vittoria di spese.
L' appellato, costituitosi, ha contestato la fondatezza dell'appello chiedendone il rigetto. CP_1
Allo scadere del termine assegnato per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Il Collegio non ha motivo di discostarsi dalla valutazione del Tribunale circa l'assoluto difetto di minimi riscontri probatori di oggettiva valenza all'asserzione del ricorrente sull'esistenza del nesso causale tra la malattia denunciata e il verificarsi di un incidente durante le ore di frequenza del corso di formazione e di addestramento specificato in atti.
Non vi è in seno al ricorso di primo grado un solo capitolo di prova inerente alla puntuale ricostruzione dei tempi e del luogo di verificazione del sinistro, oltre che della sua esatta dinamica, né si rinvengono in seno alle dichiarazioni rese da tutti i testi escussi, sia nel corso del giudizio di primo grado da cui discende l'odierno gravame sia nel corso del procedimento iscritto al n.37/2020
r.g.l., minime informazioni utilizzabili per risalire a detta dinamica;
tantomeno potrebbe assumere efficacia probatoria a tal fine il resoconto fatto dallo stesso ricorrente delle modalità di verificazione dell'infortunio, in seno alla denuncia inoltrata all' CP_1
E', poi, altrettanto evidente che le dichiarazioni testimoniali, rese dai medici autori delle certificazioni sanitarie acquisite agli atti, forniscono riscontro oggettivo circa l'esistenza della malattia, ma nulla dicono in ordine alla sua eziologia lavorativa, tantomeno in merito alla sua specifica riconducibilità all'incidente, di cui riferisce loro il paziente, ma del quale non hanno mai avuto diretta percezione, così come non ne hanno avuta le dipendenti dell'
[...]
autrici dei messaggi WhatsApp, dalla cui lettura si evince unicamente la Parte_3 circostanza che esse si sono occupate di curare la pratica amministrativa inerente alla denuncia di infortunio.
Nell'assoluto difetto di prova circa il nesso causale tra la riscontrata patologia a carico dell'appellante e l'effettiva verificazione e dinamica del sinistro, di cui egli si limita a riferire senza fornire prova, appare inconferente il sollecitato espletamento della CTU, che nessun apporto potrebbe offrire al profilo dell'indagine irrimediabilmente pregiudicato dalla carenza probatoria innanzi evidenziata.
Alla stregua dei suesposti argomenti, la sentenza impugnata deve essere confermata.
Sussistono le condizioni richieste dall'art. 152 att. cpc per l'esonero dell'appellante dal pagamento delle spese di lite del grado.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara l'appellante non tenuto al pagamento delle spese del grado;
3) dichiara la ricorrenza in astratto dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 4 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Valentina Rascioni Consigliere riunita in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 417/2024 r. g. Sez. Lav. vertente
TRA
, rappresentato e difeso per procura alle liti in atti Parte_1 dall'Avv.Alessandro Casoni del Foro di Macerata appellante
E
- in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dall'Avv. Guglielmo Corsalini appellato
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Macerata, in funzione di Giudice del Lavoro, Parte_1 chiedeva fosse accertato a suo carico lo stato di malattia, comportante l'incapacità assoluta lavorativa per un anno, nonché i residui postumi permanenti nella percentuale del 22%, asseritamente derivati dall'infortunio occorso il 12 luglio 2019 nell'atto di sollevare un consistente pezzo di legno, in occasione della partecipazione ad un corso di formazione per la conduzione di macchinari di movimentazione terra organizzato presso la Società CP_2 dall'“Associazione per la Formazione dell'Artigianato delle Marche”. Costituitosi in giudizio, l' contestava la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il CP_1 rigetto.
Con sentenza del 23 maggio 2024, pubblicata il 22 giugno 2024, il Tribunale adito rigettava la domanda, per ritenuto difetto di prova sulle circostanze e sulla dinamica dell'asserito evento infortunistico.
Con ricorso depositato presso questa Corte il 12 dicembre 2024 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza di primo grado, lamentando l'errore del giudicante nel travisare le risultanze istruttorie e nell'omettere l'esame dei documenti prodotti, da cui era possibile evincere la prova dell'infortunio; in particolare, ha evidenziato come apparissero utili alla ricostruzione della dinamica dei fatti i verbali in cui erano state consacrate le deposizioni testimoniali raccolte nel processo R.G.L. n. 37/2020; ha dedotto che in ogni caso il Giudicante era tenuto a ricostruire gli eventi anche ricorrendo alle presunzioni;
che la prova dell'infortunio era senz'altro rinvenibile nelle testimonianze dei medici e i quali avevano confermato i certificati da loro Pt_2 Per_1 stessi rispettivamente redatti;
che anche il tenore delle testimonianze di e Testimone_1
, sentite come dipendenti dell' era utile Testimone_2 Parte_3 all'accertamento in questione. L'appellante ha insistito, pertanto, affinché, in riforma dell'impugnata sentenza e previo espletamento di C.T.U., venisse accolta la propria domanda, con vittoria di spese.
L' appellato, costituitosi, ha contestato la fondatezza dell'appello chiedendone il rigetto. CP_1
Allo scadere del termine assegnato per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Il Collegio non ha motivo di discostarsi dalla valutazione del Tribunale circa l'assoluto difetto di minimi riscontri probatori di oggettiva valenza all'asserzione del ricorrente sull'esistenza del nesso causale tra la malattia denunciata e il verificarsi di un incidente durante le ore di frequenza del corso di formazione e di addestramento specificato in atti.
Non vi è in seno al ricorso di primo grado un solo capitolo di prova inerente alla puntuale ricostruzione dei tempi e del luogo di verificazione del sinistro, oltre che della sua esatta dinamica, né si rinvengono in seno alle dichiarazioni rese da tutti i testi escussi, sia nel corso del giudizio di primo grado da cui discende l'odierno gravame sia nel corso del procedimento iscritto al n.37/2020
r.g.l., minime informazioni utilizzabili per risalire a detta dinamica;
tantomeno potrebbe assumere efficacia probatoria a tal fine il resoconto fatto dallo stesso ricorrente delle modalità di verificazione dell'infortunio, in seno alla denuncia inoltrata all' CP_1
E', poi, altrettanto evidente che le dichiarazioni testimoniali, rese dai medici autori delle certificazioni sanitarie acquisite agli atti, forniscono riscontro oggettivo circa l'esistenza della malattia, ma nulla dicono in ordine alla sua eziologia lavorativa, tantomeno in merito alla sua specifica riconducibilità all'incidente, di cui riferisce loro il paziente, ma del quale non hanno mai avuto diretta percezione, così come non ne hanno avuta le dipendenti dell'
[...]
autrici dei messaggi WhatsApp, dalla cui lettura si evince unicamente la Parte_3 circostanza che esse si sono occupate di curare la pratica amministrativa inerente alla denuncia di infortunio.
Nell'assoluto difetto di prova circa il nesso causale tra la riscontrata patologia a carico dell'appellante e l'effettiva verificazione e dinamica del sinistro, di cui egli si limita a riferire senza fornire prova, appare inconferente il sollecitato espletamento della CTU, che nessun apporto potrebbe offrire al profilo dell'indagine irrimediabilmente pregiudicato dalla carenza probatoria innanzi evidenziata.
Alla stregua dei suesposti argomenti, la sentenza impugnata deve essere confermata.
Sussistono le condizioni richieste dall'art. 152 att. cpc per l'esonero dell'appellante dal pagamento delle spese di lite del grado.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara l'appellante non tenuto al pagamento delle spese del grado;
3) dichiara la ricorrenza in astratto dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 4 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente