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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/03/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. n° 9440 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Viviana Di Palma, a seguito dell'udienza del 12/03/2025 , svoltasi mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di lavoro / previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. da avv. PASTORE PIETRO
- Ricorrente -
contro
CP_
,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 03.10.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata formulava nei confronti di parte convenuta le domande specificate in ricorso.
Peraltro all'udienza odierna, a seguito della sostituzione della stessa mediante deposito di note scritte ai CP_ sensi dell'art. 127-ter c.p.c. , l e l'odierno ricorrente non hanno depositato note scritte entro il termine ultimo stabilito.
Deve comunque preliminarmente constatarsi che parte ricorrente non ha fornito alcuna prova della avvenuta notifica del ricorso introduttivo e, quindi, della instaurazione del contraddittorio (non essendosi peraltro costituita la parte convenuta), situazione che, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità
(cfr. CASS. LAV. 30 MAGGIO 2001 N° 7360), nel rito del lavoro impedisce che si possa decidere sul merito e dunque comporta la necessaria declaratoria di improcedibilità della domanda.
Né risulta essere stata formulata (tanto meno tempestivamente, cioè "prima della scadenza" del termine indicato, ex art. 154 c.p.c.) alcuna eventuale istanza ex artt. 291 e 421 cpc. di fissazione di una nuova udienza e di assegnazione di un nuovo termine per procedere alla notificazione del ricorso (dovendosi sulla questione richiamare l'orientamento affermato da CASS. SS. UU., 30 LUGLIO 2008 N° 20604, basato sul principio costituzionalizzato della "ragionevole durata" del processo, sia pure con le puntualizzazioni specificamente riferite al rito del lavoro, come condivisibilmente evidenziate da 27 GENNAIO Parte_2
2015 N° 1483).
Nulla deve ovviamente disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile;
nulla per le spese.
TARANTO, data del deposito IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Viviana Di Palma, a seguito dell'udienza del 12/03/2025 , svoltasi mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di lavoro / previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. da avv. PASTORE PIETRO
- Ricorrente -
contro
CP_
,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 03.10.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata formulava nei confronti di parte convenuta le domande specificate in ricorso.
Peraltro all'udienza odierna, a seguito della sostituzione della stessa mediante deposito di note scritte ai CP_ sensi dell'art. 127-ter c.p.c. , l e l'odierno ricorrente non hanno depositato note scritte entro il termine ultimo stabilito.
Deve comunque preliminarmente constatarsi che parte ricorrente non ha fornito alcuna prova della avvenuta notifica del ricorso introduttivo e, quindi, della instaurazione del contraddittorio (non essendosi peraltro costituita la parte convenuta), situazione che, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità
(cfr. CASS. LAV. 30 MAGGIO 2001 N° 7360), nel rito del lavoro impedisce che si possa decidere sul merito e dunque comporta la necessaria declaratoria di improcedibilità della domanda.
Né risulta essere stata formulata (tanto meno tempestivamente, cioè "prima della scadenza" del termine indicato, ex art. 154 c.p.c.) alcuna eventuale istanza ex artt. 291 e 421 cpc. di fissazione di una nuova udienza e di assegnazione di un nuovo termine per procedere alla notificazione del ricorso (dovendosi sulla questione richiamare l'orientamento affermato da CASS. SS. UU., 30 LUGLIO 2008 N° 20604, basato sul principio costituzionalizzato della "ragionevole durata" del processo, sia pure con le puntualizzazioni specificamente riferite al rito del lavoro, come condivisibilmente evidenziate da 27 GENNAIO Parte_2
2015 N° 1483).
Nulla deve ovviamente disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile;
nulla per le spese.
TARANTO, data del deposito IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)