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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/12/2025, n. 1924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1924 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 22190/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 22190/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: con l'avv. LORENZA DUSI;
Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ) con l'avv. LORENZA DUSI;
Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Assegnazione della casa coniugale sita in Bagolino, Piazza Marconi n. 3 alla signora , che ne Parte_2
è proprietaria, e che la abiterà unitamente al figlio minorenne, con tutti gli arredi e beni in essa contenuti che rimarranno di sua esclusiva proprietà.
2) Affidamento del figlio minore in forma condivisa ad entrambi i genitori i quali si Persona_1 impegneranno a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura e nel prioritario interesse del figlio, garantendo altresì un equilibrato e contributivo rapporto con entrambi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) Collocamento del figlio minore in forma prevalente presso la madre, con facoltà per il Persona_1 padre di vederlo e tenerlo con sé con le seguenti modalità: a) a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 17
1 circa fino a domenica sera prima di cena alle ore 19 circa con prelievo e riconsegna a cura del padre;
b) durante la settimana che termina con il weekend di spettanza materna, il padre terrà il figlio dal mercoledì, ove lo ritirerà a scuola, sino a venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola;
c) durante la settimana che termina con il weekend di spettanza paterna, il padre terrà il figlio dal lunedì a pranzo, previo ritiro a scuola fino a dopo cena alle ore 21 circa. I genitori, qualora desiderasse essere portato a scuola la mattina dal padre anche Per_1 in altri giorni rispetto a quelli sopra concordati, si impegnano ad assecondare tale suo desiderio.
I genitori concordano, inoltre, che il figlio minore trascorrerà metà delle vacanze scolastiche natalizie con ciascun genitore, alternando ogni anno i periodi dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 6.01, e metà delle vacanze scolastiche pasquali alternando - di anno in anno - la frequentazione nel giorno di Pasqua.
Durante le vacanze estive, il figlio starà con ciascun genitore in via esclusiva per due settimane, anche consecutive, e i genitori concorderanno i rispettivi periodi entro il 30 aprile di ogni anno.
I genitori avranno la più ampia facoltà di determinare di comune accordo tempi e modalità diversi compatibilmente con i propri impegni e quelli del figlio.
I genitori concordano che, qualora dovesse ammalarsi quando è presso il padre, egli possa far rientro Per_1 nell'abitazione della madre.
4) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana dei minori quali, a titolo esemplificativo, visite mediche periodiche o urgenti, scelte alimentari, organizzazione del tempo libero ecc.) verranno assunte dal genitore con il quale il figlio minore si trova.
5) Il signor verserà alla signora , a mezzo bonifico bancario entro il 10 di ogni Parte_1 Parte_2 mese la somma mensile di € 450,00 a titolo di contributo nel mantenimento del figlio, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con riferimento al mese di pubblicazione della sentenza di separazione, sino all'indipendenza economica del figlio.
6) Il signor si obbliga altresì a versare alla signora la somma annuale di € 600,00 Parte_1 Parte_2 quale contributo per l'acquisto di abbigliamento e calzature per il figlio;
il versamento verrà eseguito a mezzo bonifico bancario entro il 31 gennaio di ogni anno.
7) Le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludico-sportive-ricreative per il figlio, saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore secondo il Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli avvocati di Brescia del 14.07.2016 che viene allegato al presente ricorso (doc. 8). I genitori danno atto che sta prendendo lezioni private tre volte alla settimana per l'espletamento dei compiti scolastici e Per_1 confermano di essere d'accordo affinchè il minore continui in tal senso.
8) L'“assegno unico” per il figlio continuerà ad essere percepito al 50% tra i genitori. Le detrazioni fiscali per il figlio spetteranno ai genitori nella misura del 50% cadauno.
9) I coniugi manifestano sin da ora il reciproco assenso al rilascio di documenti (passaporto o altri equipollenti)
e/o certificazioni e/o autorizzazioni necessari per l'espatrio per sé e per il figlio minorenne . Persona_1
2 10) I Sig.ri e dichiarano, inoltre, di essere economicamente indipendenti e che, Parte_1 Parte_2 per l'effetto, non vi è luogo ad assegno divorzile in favore di alcuno dei coniugi.
11) I Sig.ri e confermano infine il contenuto e gli impegni di cui alla scrittura Parte_1 Parte_2 privata che si allega (doc. 9) sottoscritta in data 5.02.2019 e, in particolare confermano gli impegni assunti con il ricorso per separazione consensuale alla clausola n. 13).
12) Fatti salvi gli accordi di cui sopra, i coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione patrimoniale e di non avere reciprocamente null'altro a pretendere l'uno dall'altra”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 24/06/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di AGRIGENTO, AG (atto n. 69, parte II, serie C) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse del figlio minore e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n.
898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_2 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
EL PO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 22190/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: con l'avv. LORENZA DUSI;
Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ) con l'avv. LORENZA DUSI;
Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Assegnazione della casa coniugale sita in Bagolino, Piazza Marconi n. 3 alla signora , che ne Parte_2
è proprietaria, e che la abiterà unitamente al figlio minorenne, con tutti gli arredi e beni in essa contenuti che rimarranno di sua esclusiva proprietà.
2) Affidamento del figlio minore in forma condivisa ad entrambi i genitori i quali si Persona_1 impegneranno a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura e nel prioritario interesse del figlio, garantendo altresì un equilibrato e contributivo rapporto con entrambi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) Collocamento del figlio minore in forma prevalente presso la madre, con facoltà per il Persona_1 padre di vederlo e tenerlo con sé con le seguenti modalità: a) a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 17
1 circa fino a domenica sera prima di cena alle ore 19 circa con prelievo e riconsegna a cura del padre;
b) durante la settimana che termina con il weekend di spettanza materna, il padre terrà il figlio dal mercoledì, ove lo ritirerà a scuola, sino a venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola;
c) durante la settimana che termina con il weekend di spettanza paterna, il padre terrà il figlio dal lunedì a pranzo, previo ritiro a scuola fino a dopo cena alle ore 21 circa. I genitori, qualora desiderasse essere portato a scuola la mattina dal padre anche Per_1 in altri giorni rispetto a quelli sopra concordati, si impegnano ad assecondare tale suo desiderio.
I genitori concordano, inoltre, che il figlio minore trascorrerà metà delle vacanze scolastiche natalizie con ciascun genitore, alternando ogni anno i periodi dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 6.01, e metà delle vacanze scolastiche pasquali alternando - di anno in anno - la frequentazione nel giorno di Pasqua.
Durante le vacanze estive, il figlio starà con ciascun genitore in via esclusiva per due settimane, anche consecutive, e i genitori concorderanno i rispettivi periodi entro il 30 aprile di ogni anno.
I genitori avranno la più ampia facoltà di determinare di comune accordo tempi e modalità diversi compatibilmente con i propri impegni e quelli del figlio.
I genitori concordano che, qualora dovesse ammalarsi quando è presso il padre, egli possa far rientro Per_1 nell'abitazione della madre.
4) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana dei minori quali, a titolo esemplificativo, visite mediche periodiche o urgenti, scelte alimentari, organizzazione del tempo libero ecc.) verranno assunte dal genitore con il quale il figlio minore si trova.
5) Il signor verserà alla signora , a mezzo bonifico bancario entro il 10 di ogni Parte_1 Parte_2 mese la somma mensile di € 450,00 a titolo di contributo nel mantenimento del figlio, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con riferimento al mese di pubblicazione della sentenza di separazione, sino all'indipendenza economica del figlio.
6) Il signor si obbliga altresì a versare alla signora la somma annuale di € 600,00 Parte_1 Parte_2 quale contributo per l'acquisto di abbigliamento e calzature per il figlio;
il versamento verrà eseguito a mezzo bonifico bancario entro il 31 gennaio di ogni anno.
7) Le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludico-sportive-ricreative per il figlio, saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore secondo il Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli avvocati di Brescia del 14.07.2016 che viene allegato al presente ricorso (doc. 8). I genitori danno atto che sta prendendo lezioni private tre volte alla settimana per l'espletamento dei compiti scolastici e Per_1 confermano di essere d'accordo affinchè il minore continui in tal senso.
8) L'“assegno unico” per il figlio continuerà ad essere percepito al 50% tra i genitori. Le detrazioni fiscali per il figlio spetteranno ai genitori nella misura del 50% cadauno.
9) I coniugi manifestano sin da ora il reciproco assenso al rilascio di documenti (passaporto o altri equipollenti)
e/o certificazioni e/o autorizzazioni necessari per l'espatrio per sé e per il figlio minorenne . Persona_1
2 10) I Sig.ri e dichiarano, inoltre, di essere economicamente indipendenti e che, Parte_1 Parte_2 per l'effetto, non vi è luogo ad assegno divorzile in favore di alcuno dei coniugi.
11) I Sig.ri e confermano infine il contenuto e gli impegni di cui alla scrittura Parte_1 Parte_2 privata che si allega (doc. 9) sottoscritta in data 5.02.2019 e, in particolare confermano gli impegni assunti con il ricorso per separazione consensuale alla clausola n. 13).
12) Fatti salvi gli accordi di cui sopra, i coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione patrimoniale e di non avere reciprocamente null'altro a pretendere l'uno dall'altra”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 24/06/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di AGRIGENTO, AG (atto n. 69, parte II, serie C) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse del figlio minore e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n.
898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_2 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
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