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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 975/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, LA
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3966/2024 depositato il 09/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1679/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 27
e pubblicata il 05/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7063500273-2022 IVA-ALTRO 2017
- sull'appello n. 3967/2024 depositato il 09/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00155 Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Associazione_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1678/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 27
e pubblicata il 05/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7063500273-2022 IVA-ALTRO 2017
- sull'appello n. 3979/2024 depositato il 16/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1679/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 27
e pubblicata il 05/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7063500273-2022 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Parte appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato per via telematica l'Associazione_1 (Associazione_1) impugnava l'avviso di accertamento n. TK7063500273/2022 emesso con riferimento all'imposta sul valore aggiunto di competenza del periodo di imposta 2017 nei confronti dell'Associazione e notificato in data 31/03/2022.
L'Associazione ricorrente svolgeva una premessa sulla propria natura di ente non commerciale e sulla direzione della propria attività da parte del Presidente e legale rappresentante e quindi esponeva che l'avviso di accertamento impugnato era stato emesso dalla Direzione provinciale III di Roma dell'Agenzia delle
Entrate a seguito di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza — Compagnia di Colleferro nei confronti dell'Associazione_1, concernente le imposte sui redditi, l'IRAP e l'IVA relative agli anni compresi nel periodo
1.1.2013 — 11.10.2018 (e le cui risultanze erano state compendiate in un processo verbale di constatazione elevato in data 6.12.2018).
Precisato che, con l'avviso di accertamento era stata disconosciuta la natura non commerciale dell'ente e che l'Ufficio assumeva che la medesima associazione, indipendentemente dalla propria natura commerciale o meno, nell'anno 2017 avesse ricavato prevalentemente i propri proventi dalla «vendita di spazi pubblicitari sulla testata "cronache cittadine"», cioè da un'attività che, in ogni caso, configurerebbe un'attività
"commerciale" ex art. 4, comma 5, del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 (con conseguente accertamento di IVA dovuta nell'importo di € 12.038), la ricorrente formulava i seguenti motivi di impugnazione:
I. La natura di ente non commerciale dell'Associazione_1 e la conseguente violazione da parte dell'Agenzia delle entrate — Direzione Provinciale III di Roma — Ufficio Controlli dell'art. 4, comma 4, secondo periodo, de/D. pp n. 633 del 1972.
Il. L'illegittimità e l'infondatezza dell'avviso di accertamento laddove si imputa all'Associazione_1 lo svolgimento dell'attività comunque commerciale della "vendita di spazi pubblicitari", visto che nessun rapporto sinallagmatico è mai stato instaurato con i soggetti che erogavano i contributi.
Prima di enunciare ed illustrare i detti motivi, l'Associazione sollecitava la verifica della corretta sottoscrizione dell'avviso di accertamento impugnato.
Quindi la ricorrente concludeva chiedendo che, previa sospensione, l'avviso di accertamento impugnato fosse dichiarato nullo per violazione dell'art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 19730 comunque annullato in accoglimento dei detti motivi, con vittoria di spese processuali.
Con controdeduzioni depositate telematicamente si costituiva l'Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale
III di Roma, opponendo la legittimità del proprio operato, tenuto conto delle risultanze della verifica condotta dai militari della Guardia di Finanza, Compagnia di Colleferro, confluite nel Processo Verbale di Constatazione redatto in data 06.12.2018, che aveva riguardato gli anni d'imposta dal 2013 all'11.10.2018, ed era stata effettuata nei confronti della Associazione_1 (Associazione_1), rappresentata dal Presidente, sig. Nominativo_1. Svolte ampie controdeduzioni su entrambi i motivi di ricorso, l'Agenzia
concludeva per il rigetto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, maggiorate per il procedimento di mediazione. quale ha ribadito la richiesta, in via principale, della «verifica da parte di codesto giudice, ex art. 42, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 29.9.1973, n. 600, della legittima sottoscrizione dell'avviso di accertamento impugnato da parte di un funzionario diverso dal Direttore dell'Ufficio (pena la nullità)» e ha replicato alle deduzioni di controparte in merito a ciascuno dei due motivi di ricorso.
All'esito dell'udienza pubblica del 20 dicembre 2023, è stata emessa ordinanza collegiale con la quale è stato disposto che l'Agenzia delle Entrate provvedesse al deposito della documentazione comprovante la
"delega di firma" in favore del funzionario che aveva sottoscritto l'atto impugnato.
La CTP di Roma ha accolto il ricorso.
Rileva il Collegio di primo grado che relativamente alla censura concernente la mancata dimostrazione del potere di sottoscrizione dell'atto impugnato da parte del funzionario che ne risulta essere autore, è' presente in giurisprudenza l'affermazione che la normativa in tema di delega di firma e di nullità dell'avviso di accertamento se non sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato da lui delegato si applica alle imposte dirette ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché agli accertamenti in tema di IVA, per un richiamo a tale norma che si ritiene implicitamente desumibile dall'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972 (cfr., tra le altre, Cass. 31 ottobre 2018 n.27871 , nel senso che "In tema d'imposte sui redditi, l'avviso di accertamento, a norma degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, nel caso in cui la sottoscrizione non sia quella del capo dell'ufficio titolare, in caso di contestazione, incombe sull'Amministrazione dimostrare il corretto esercizio del potere, mentre, in mancanza di una sanzione espressa, per la cartella esattoriale, il diniego di condono, l'avviso di mora e l'attribuzione di rendita, opera la generale presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato"; cfr. anche, in tema di IVA, Cass., 30 settembre 2019, n. 24271, secondo cui "In tema di imposta sul valore aggiunto, l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto da dipendenti delegati dal dirigente, in quanto l'art. 56 del d.P.R. n.
633 del 1972 richiama implicitamente l'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede la necessità di detta delega").
L'Associazione ricorrente ha contestato il potere di firma della Capo Area, che ha sottoscritto l'atto impugnato per dichiarata delega del Direttore provinciale.
Precisa il Collegio di primo grado, da tale contestazione, sarebbe stato onere dell'amministrazione finanziaria produrre in giudizio l'atto di delega di firma, alla stregua del principio giurisprudenziale per il quale "In tema di avviso di accertamento, se il contribuente contesta la legittimazione del soggetto, diverso dal dirigente, alla sottoscrizione dell'atto, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare, in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere producendo, anche nel corso del secondo grado di giudizio, la relativa delega, che pure è solo di firma e non di funzioni' (così Cass. 17 luglio 2019, n. 19190, ma cfr. già Cass. 5 settembre 2014, n. 18758).
L'Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale III di Roma, pur essendosi costituita in giudizio, non solo non ha dato prova tempestiva di detto atto di delega (o anche soltanto di un ordine di servizio idoneo allo scopo: cfr. Cass. 6 marzo 2018, n. 5200), ma con le controdeduz ioni depositate in occasione della costituzione in giudizio non ha dedotto alcunché in merito alla delega.
Nel corso della discussione tenuta sia all'udienza pubblica del 20 dicembre 2023 che a quella del 31 gennaio
2024, il rappresentante dell'Ufficio ha eccepito l'inammissibilità della censura riguardante la sottoscrizione dell'atto impugnato, perché non sarebbe stata presente tra i motivi di ricorso.
L'eccezione è infondata secondo la CTP di Roma.
Infatti, sebbene non indicata specificamente con apposita numerazione nella parte del ricorso introduttivo nella quale sono formulati e illustrati i motivi di ricorso — che infatti recano l'elencazione con i numeri romani di I e Il, senza appunto considerare la censura in oggetto — risulta per tabulas che, nella stessa parte in diritto del ricorso, è esplicitamente richiesta la "previa verifica da parte di Codesta Corte, ex art. 42 commi
1 e 3, del D.PR. n.29.9.1973 n. 600, della legittima sottoscrizione dell'avviso di accertamento impugnato da parte di un funzionario diverso dal Direttore dell'Ufficio (pena la nullità)".
L'indicazione è riconducibile al disposto dell'art. 18, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 546 del 1992, laddove prevede che il ricorso contenga, tra gli altri elementi, "i motivi", soprattutto se si considera, oltre all'esplicitazione di cui sopra, la conclusione conforme avanzata in via principale nei seguenti termini: "in via principale:
1. dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento n. TK7063500273/2022, ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 o disporne l'annullamento integrale perché l'Associazione_1 è un ente non commerciale e perché, in ogni caso, i contributi erogati dai soggetti fruitori degli spazi pubblicitari non sono il corrispettivo di alcun servizio;
. Si tratta di una richiesta di dichiarazione di "nullità" esplicitamente ricondotta ad una censura che ben può integrare un "motivo" di ricorso.
D'altronde, l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede la sanzione dell'inammissibilità soltanto
"se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2 [..f: nel caso di specie, è da escludere, per quanto detto sopra, che manchi o sia assolutamente incerta la formulazione del motivo de quo.
Considerata ammissibile detta censura, questa Corte di Giustizia ha peraltro ritenuto che, essendo stata formulata nei termini di una richiesta di verifica da effettuarsi da parte del giudice adito, questa potesse essere attivata anche dopo che l'amministrazione era rimasta inerte nel dimostrare i poteri del funzionario sottoscrittore, in occasione della prima udienza del 20 dicembre 2023. Per tale ragione è stata adottata, dopo tale udienza, l'ordinanza collegiale con la quale è stata ordinata la produzione della documentazione comprovante la delega di firma, fissando per la trattazione l'udienza pubblica del 31 gennaio 2024.
Orbene, rispetto a tale ultima udienza, il termine per la produzione dei documenti, in quanto non fissato nell'ordinanza collegiale, era da intendersi commisurato a quello "fino a venti giorni prima della data di trattazione" di cui all'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Questo termine non è stato rispettato da parte della Direzione provinciale III di Roma, in quanto la documentazione richiesta risulta depositata il 30 gennaio 2024 ed esibita all'udienza del 31 gennaio 2024.
Il difensore di parte ricorrente si è opposto all'utilizzazione dei documenti.
Anche tenuto conto di tale opposizione, non si può accedere all'esame dei documenti tardivamente prodotti dall'Agenzia, considerato che il termine per la produzione di cui all'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
è considerato perentorio da univoca giurisprudenza (cf., per tutte, di recente, Cass., V, ord. 29 novembre
2023, n. 33313), che si condivide, impregiudicata ogni questione in merito alla producibilità del documento in appello.
La censura fin qui esaminata va quindi accolta e l'accoglimento comporta la dichiarazione di nullità dell'atto impugnato, con assorbimento dei restanti motivi di ricorso.
Appella l'Agenzia delle Entrate chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di giudizio.
Nel merito ripropone gran parte delle doglianze già avanzate nel giudizio di primo grado.
Al presente giudizio devono essere riuniti i giudizi contraddistinti con i numeri di R.G. 3967 e 3979, atteso che detti ricorsi sono stati proposti avverso il medesimo avviso di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di giustizia ritiene che l'appello deve essere accolto.
Appare pacifico che l'Amministrazione finanziaria in primo grado non ha ottemperato all'Ordinanza della
CTP che imponeva il deposito della documentazione attestante l'apposizione della firma sotto l'atto di accertamento.
Tuttavia, il Collegio prende atto che detta documentazione è stata depositata in secondo grado, nel giudizio in esame, deposito da considerarsi legittimo ai sensi della normativa vigente, ossia l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, come novellato dal d.lgs. n. 220 del 2023.
In particolare, la nuova normativa che vieta il deposito di nuovi documenti è applicabile ai giudizi di primo grado instaurati successivamente all'entrata in vigore del richiamato d.lgs. n. 220 del 2023, come da sentenza della Corte Costituzionale n. 36 del 2025.
Nel caso di specie il giudizio di primo grado è stato instaurato prima del 4.1.2024, data di entrata in vigore del d.lgs. richiamato, per cui il deposito della documentazione relativa alla firma, è legittimo e attesta la regolarità dell'atto di accertamento.
Si richiamano in materia anche le sentenze della Corte di Cassazione, Sez. 5, nn. 20093 del 18.7.2025 e
10788 del 22.4.2024.
Nel merito l'Amministrazione finanziaria ha depositato la verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza, notificata in precedenza anche alla parte ricorrente, dalla quale si evince che l'accertamento è fondato.
P.Q.M.
La CGT di 2^ grado del Lazio, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello e condanna parti ricorrenti, in solido, alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in € 2.300,00 oltre oneri accessori se dovuti.
Così deciso in Roma l'11.2.2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, LA
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3966/2024 depositato il 09/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1679/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 27
e pubblicata il 05/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7063500273-2022 IVA-ALTRO 2017
- sull'appello n. 3967/2024 depositato il 09/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00155 Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Associazione_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1678/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 27
e pubblicata il 05/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7063500273-2022 IVA-ALTRO 2017
- sull'appello n. 3979/2024 depositato il 16/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1679/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 27
e pubblicata il 05/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7063500273-2022 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Parte appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato per via telematica l'Associazione_1 (Associazione_1) impugnava l'avviso di accertamento n. TK7063500273/2022 emesso con riferimento all'imposta sul valore aggiunto di competenza del periodo di imposta 2017 nei confronti dell'Associazione e notificato in data 31/03/2022.
L'Associazione ricorrente svolgeva una premessa sulla propria natura di ente non commerciale e sulla direzione della propria attività da parte del Presidente e legale rappresentante e quindi esponeva che l'avviso di accertamento impugnato era stato emesso dalla Direzione provinciale III di Roma dell'Agenzia delle
Entrate a seguito di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza — Compagnia di Colleferro nei confronti dell'Associazione_1, concernente le imposte sui redditi, l'IRAP e l'IVA relative agli anni compresi nel periodo
1.1.2013 — 11.10.2018 (e le cui risultanze erano state compendiate in un processo verbale di constatazione elevato in data 6.12.2018).
Precisato che, con l'avviso di accertamento era stata disconosciuta la natura non commerciale dell'ente e che l'Ufficio assumeva che la medesima associazione, indipendentemente dalla propria natura commerciale o meno, nell'anno 2017 avesse ricavato prevalentemente i propri proventi dalla «vendita di spazi pubblicitari sulla testata "cronache cittadine"», cioè da un'attività che, in ogni caso, configurerebbe un'attività
"commerciale" ex art. 4, comma 5, del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 (con conseguente accertamento di IVA dovuta nell'importo di € 12.038), la ricorrente formulava i seguenti motivi di impugnazione:
I. La natura di ente non commerciale dell'Associazione_1 e la conseguente violazione da parte dell'Agenzia delle entrate — Direzione Provinciale III di Roma — Ufficio Controlli dell'art. 4, comma 4, secondo periodo, de/D. pp n. 633 del 1972.
Il. L'illegittimità e l'infondatezza dell'avviso di accertamento laddove si imputa all'Associazione_1 lo svolgimento dell'attività comunque commerciale della "vendita di spazi pubblicitari", visto che nessun rapporto sinallagmatico è mai stato instaurato con i soggetti che erogavano i contributi.
Prima di enunciare ed illustrare i detti motivi, l'Associazione sollecitava la verifica della corretta sottoscrizione dell'avviso di accertamento impugnato.
Quindi la ricorrente concludeva chiedendo che, previa sospensione, l'avviso di accertamento impugnato fosse dichiarato nullo per violazione dell'art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 19730 comunque annullato in accoglimento dei detti motivi, con vittoria di spese processuali.
Con controdeduzioni depositate telematicamente si costituiva l'Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale
III di Roma, opponendo la legittimità del proprio operato, tenuto conto delle risultanze della verifica condotta dai militari della Guardia di Finanza, Compagnia di Colleferro, confluite nel Processo Verbale di Constatazione redatto in data 06.12.2018, che aveva riguardato gli anni d'imposta dal 2013 all'11.10.2018, ed era stata effettuata nei confronti della Associazione_1 (Associazione_1), rappresentata dal Presidente, sig. Nominativo_1. Svolte ampie controdeduzioni su entrambi i motivi di ricorso, l'Agenzia
concludeva per il rigetto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, maggiorate per il procedimento di mediazione. quale ha ribadito la richiesta, in via principale, della «verifica da parte di codesto giudice, ex art. 42, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 29.9.1973, n. 600, della legittima sottoscrizione dell'avviso di accertamento impugnato da parte di un funzionario diverso dal Direttore dell'Ufficio (pena la nullità)» e ha replicato alle deduzioni di controparte in merito a ciascuno dei due motivi di ricorso.
All'esito dell'udienza pubblica del 20 dicembre 2023, è stata emessa ordinanza collegiale con la quale è stato disposto che l'Agenzia delle Entrate provvedesse al deposito della documentazione comprovante la
"delega di firma" in favore del funzionario che aveva sottoscritto l'atto impugnato.
La CTP di Roma ha accolto il ricorso.
Rileva il Collegio di primo grado che relativamente alla censura concernente la mancata dimostrazione del potere di sottoscrizione dell'atto impugnato da parte del funzionario che ne risulta essere autore, è' presente in giurisprudenza l'affermazione che la normativa in tema di delega di firma e di nullità dell'avviso di accertamento se non sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato da lui delegato si applica alle imposte dirette ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché agli accertamenti in tema di IVA, per un richiamo a tale norma che si ritiene implicitamente desumibile dall'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972 (cfr., tra le altre, Cass. 31 ottobre 2018 n.27871 , nel senso che "In tema d'imposte sui redditi, l'avviso di accertamento, a norma degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, nel caso in cui la sottoscrizione non sia quella del capo dell'ufficio titolare, in caso di contestazione, incombe sull'Amministrazione dimostrare il corretto esercizio del potere, mentre, in mancanza di una sanzione espressa, per la cartella esattoriale, il diniego di condono, l'avviso di mora e l'attribuzione di rendita, opera la generale presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato"; cfr. anche, in tema di IVA, Cass., 30 settembre 2019, n. 24271, secondo cui "In tema di imposta sul valore aggiunto, l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto da dipendenti delegati dal dirigente, in quanto l'art. 56 del d.P.R. n.
633 del 1972 richiama implicitamente l'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede la necessità di detta delega").
L'Associazione ricorrente ha contestato il potere di firma della Capo Area, che ha sottoscritto l'atto impugnato per dichiarata delega del Direttore provinciale.
Precisa il Collegio di primo grado, da tale contestazione, sarebbe stato onere dell'amministrazione finanziaria produrre in giudizio l'atto di delega di firma, alla stregua del principio giurisprudenziale per il quale "In tema di avviso di accertamento, se il contribuente contesta la legittimazione del soggetto, diverso dal dirigente, alla sottoscrizione dell'atto, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare, in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere producendo, anche nel corso del secondo grado di giudizio, la relativa delega, che pure è solo di firma e non di funzioni' (così Cass. 17 luglio 2019, n. 19190, ma cfr. già Cass. 5 settembre 2014, n. 18758).
L'Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale III di Roma, pur essendosi costituita in giudizio, non solo non ha dato prova tempestiva di detto atto di delega (o anche soltanto di un ordine di servizio idoneo allo scopo: cfr. Cass. 6 marzo 2018, n. 5200), ma con le controdeduz ioni depositate in occasione della costituzione in giudizio non ha dedotto alcunché in merito alla delega.
Nel corso della discussione tenuta sia all'udienza pubblica del 20 dicembre 2023 che a quella del 31 gennaio
2024, il rappresentante dell'Ufficio ha eccepito l'inammissibilità della censura riguardante la sottoscrizione dell'atto impugnato, perché non sarebbe stata presente tra i motivi di ricorso.
L'eccezione è infondata secondo la CTP di Roma.
Infatti, sebbene non indicata specificamente con apposita numerazione nella parte del ricorso introduttivo nella quale sono formulati e illustrati i motivi di ricorso — che infatti recano l'elencazione con i numeri romani di I e Il, senza appunto considerare la censura in oggetto — risulta per tabulas che, nella stessa parte in diritto del ricorso, è esplicitamente richiesta la "previa verifica da parte di Codesta Corte, ex art. 42 commi
1 e 3, del D.PR. n.29.9.1973 n. 600, della legittima sottoscrizione dell'avviso di accertamento impugnato da parte di un funzionario diverso dal Direttore dell'Ufficio (pena la nullità)".
L'indicazione è riconducibile al disposto dell'art. 18, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 546 del 1992, laddove prevede che il ricorso contenga, tra gli altri elementi, "i motivi", soprattutto se si considera, oltre all'esplicitazione di cui sopra, la conclusione conforme avanzata in via principale nei seguenti termini: "in via principale:
1. dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento n. TK7063500273/2022, ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 o disporne l'annullamento integrale perché l'Associazione_1 è un ente non commerciale e perché, in ogni caso, i contributi erogati dai soggetti fruitori degli spazi pubblicitari non sono il corrispettivo di alcun servizio;
. Si tratta di una richiesta di dichiarazione di "nullità" esplicitamente ricondotta ad una censura che ben può integrare un "motivo" di ricorso.
D'altronde, l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede la sanzione dell'inammissibilità soltanto
"se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2 [..f: nel caso di specie, è da escludere, per quanto detto sopra, che manchi o sia assolutamente incerta la formulazione del motivo de quo.
Considerata ammissibile detta censura, questa Corte di Giustizia ha peraltro ritenuto che, essendo stata formulata nei termini di una richiesta di verifica da effettuarsi da parte del giudice adito, questa potesse essere attivata anche dopo che l'amministrazione era rimasta inerte nel dimostrare i poteri del funzionario sottoscrittore, in occasione della prima udienza del 20 dicembre 2023. Per tale ragione è stata adottata, dopo tale udienza, l'ordinanza collegiale con la quale è stata ordinata la produzione della documentazione comprovante la delega di firma, fissando per la trattazione l'udienza pubblica del 31 gennaio 2024.
Orbene, rispetto a tale ultima udienza, il termine per la produzione dei documenti, in quanto non fissato nell'ordinanza collegiale, era da intendersi commisurato a quello "fino a venti giorni prima della data di trattazione" di cui all'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Questo termine non è stato rispettato da parte della Direzione provinciale III di Roma, in quanto la documentazione richiesta risulta depositata il 30 gennaio 2024 ed esibita all'udienza del 31 gennaio 2024.
Il difensore di parte ricorrente si è opposto all'utilizzazione dei documenti.
Anche tenuto conto di tale opposizione, non si può accedere all'esame dei documenti tardivamente prodotti dall'Agenzia, considerato che il termine per la produzione di cui all'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
è considerato perentorio da univoca giurisprudenza (cf., per tutte, di recente, Cass., V, ord. 29 novembre
2023, n. 33313), che si condivide, impregiudicata ogni questione in merito alla producibilità del documento in appello.
La censura fin qui esaminata va quindi accolta e l'accoglimento comporta la dichiarazione di nullità dell'atto impugnato, con assorbimento dei restanti motivi di ricorso.
Appella l'Agenzia delle Entrate chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di giudizio.
Nel merito ripropone gran parte delle doglianze già avanzate nel giudizio di primo grado.
Al presente giudizio devono essere riuniti i giudizi contraddistinti con i numeri di R.G. 3967 e 3979, atteso che detti ricorsi sono stati proposti avverso il medesimo avviso di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di giustizia ritiene che l'appello deve essere accolto.
Appare pacifico che l'Amministrazione finanziaria in primo grado non ha ottemperato all'Ordinanza della
CTP che imponeva il deposito della documentazione attestante l'apposizione della firma sotto l'atto di accertamento.
Tuttavia, il Collegio prende atto che detta documentazione è stata depositata in secondo grado, nel giudizio in esame, deposito da considerarsi legittimo ai sensi della normativa vigente, ossia l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, come novellato dal d.lgs. n. 220 del 2023.
In particolare, la nuova normativa che vieta il deposito di nuovi documenti è applicabile ai giudizi di primo grado instaurati successivamente all'entrata in vigore del richiamato d.lgs. n. 220 del 2023, come da sentenza della Corte Costituzionale n. 36 del 2025.
Nel caso di specie il giudizio di primo grado è stato instaurato prima del 4.1.2024, data di entrata in vigore del d.lgs. richiamato, per cui il deposito della documentazione relativa alla firma, è legittimo e attesta la regolarità dell'atto di accertamento.
Si richiamano in materia anche le sentenze della Corte di Cassazione, Sez. 5, nn. 20093 del 18.7.2025 e
10788 del 22.4.2024.
Nel merito l'Amministrazione finanziaria ha depositato la verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza, notificata in precedenza anche alla parte ricorrente, dalla quale si evince che l'accertamento è fondato.
P.Q.M.
La CGT di 2^ grado del Lazio, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello e condanna parti ricorrenti, in solido, alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in € 2.300,00 oltre oneri accessori se dovuti.
Così deciso in Roma l'11.2.2026