Articolo 35 della Legge 5 agosto 1988, n. 330
Articolo 34Articolo 36
Versione
25 agosto 1988
Art. 35. 1. L' articolo 273 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 273. - (Mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio). - Salvo quanto previsto dal tredicesimo comma dell'articolo 272, quando si procede per uno dei delitti indicati nell'articolo 254 il pretore o il presidente del collegio, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, emette mandato di cattura nei confronti dell'imputato in liberta' se lo stesso si e' dato alla fuga o vi e' concreto pericolo che si dia alla fuga. Allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna. Nei confronti dell'imputato rimesso in liberta' a seguito di precedente sentenza di assoluzione il giudice, con la sentenza di condanna, emette mandato di cattura anche quando sussistono inderogabili esigenze di tutela della collettivita'".
Entrata in vigore il 25 agosto 1988
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