Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00209/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01409/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1409 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Franco De Rosa, con domicilio digitale come da PE da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato Di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
del silenzio sulla richiesta del 23.02.2025 diretta ad ottenere la convocazione delle parti ai sensi dell’art. 42 co. 4. D.L. 73/22 per la formalizzazione della proposta di lavoro giusta nulla osta -OMISSIS-;
e per l’annullamento
di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. EN DA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’istante cittadini straniero premette di essere giunto in Italia il 4 gennaio 2025 in virtù di visto di ingresso per lavoro subordinato, rilasciato dall’Ambasciata Italiana di New Delhi nel mese di novembre 2024.
Il visto segue il nulla osta lavoro subordinato rilasciato dalla Prefettura di Foggia in data 5 febbraio 2024 su richiesta di una società di costruzioni di in Lucera (FG).
In data 23 febbraio 2024 lo straniero avrebbe chiesto alla Prefettura di Foggia la convocazione delle parti per la stipula del contratto di soggiorno-lavoro.
Afferma il ricorrente che la Prefettura di Foggia non avrebbe riscontrato la suddetta richiesta di fissazione di appuntamento per la firma del contratto di soggiorno, così bloccando la procedura in epigrafe e non consentendo al datore e al lavoratore di stabilizzare la propria situazione.
Ricorre, quindi, avverso il silenzio dell’amministrazione deducendo:
1) illegittimità del silenzio;
2) difetto di istruttoria;
3) violazione della tutela dell'affidamento in ossequio alle norme nazionali ed unionali oltre che verso il datore, verso la P.A.;
4) Perdita di chance.
Chiede pertanto che sia accertato l’inadempimento della P.A. all’obbligo di concludere il procedimento di rilascio/consegna presentata in favore del ricorrente, di accogliere il ricorso e per l’effetto ordinare all’Amministrazione, di adottare una determinazione espressa in ordine alla richiesta di convocazione, ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno con eventuale datore in subentro ovvero di un permesso per attesa occupazione.
la prefettura di foggia si è costituita in giudizio, depositando una relazione e documenti, e chiede il rigetto del ricorso.
La causa è stata discussa e trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 4.2.2026.
1. Il ricorso deve essere respinto, in quanto va esclusa nel caso di specie l’inerzia contestata dal ricorrente.
L a Prefettura, infatti, resiste con memoria e deposita documenti; riferisce che in seguito alle verifiche effettuate circa l’ammissibilità della domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 30 bis del D.P.R. 394/99 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel corso della istruttoria è emersa la mancanza dei documenti relativi alla sistemazione alloggiativa del lavoratore (contratto di affitto e certificato di idoneità alloggiativa) nonchè l’asseverazione del consulente del lavoro.
L’U.T.G., in particolare, eccepisce di aver inviato una nota interlocutoria in data 2.5.2025 con la quale lo Sportello Unico Immigrazione ha chiesto documenti integrativi all'interessato mediante piattaforma SPI 2.0/ALI; nello specifico è stato richiesto di trasmettere i documenti relativi alla sistemazione alloggiativa del lavoratore (contratto di affitto e certificato di idoneità alloggiativa) oltre che l’asseverazione.
Tale richiesta tuttavia è rimasta priva di riscontro; pertanto, l'Amministrazione non ha potuto dar seguito alla richiesta di convocazione inoltrata dal datore di lavoro per mancanza di documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria.
2. Alla luce di quanto osservato deve ritenersi che a fronte del mancato riscontro alla richiesta di integrazione documentale, l'Amministrazione non avrebbe potuto concludere l’ iter procedimentale, In assenza di un atto di impulso da parte del datore di lavoro, nonostante la richiesta di integrazione documentale, non può ritenersi che nel caso di specie sussistesse un obbligo di concludere il procedimento. Quest’ultimo, infatti, non si configura come procedimento avente una componente di discrezionalità ma, essendo subordinato alla sussistenza dei requisiti di legge, assume i tratti del procedimento vincolato.
3. Lo speciale iter che consente l’assunzione di manodopera extracomunitaria stagionale è scandito, infatti, da precise ed inderogabili disposizioni di legge che, in un'ottica di favorire il bilanciamento degli interessi pubblici e privati e di regolazione dei flussi di ingresso sul territorio italiano, definiscono le condizioni che devono sussistere per poter addivenire alla registrazione del contratto di soggiorno. Si consideri in proposito che l'assegnazione delle quote avviene secondo una precisa collocazione in graduatoria che, nei casi di revoca, prevede lo scorrimento e l'assegnazione della stessa quota ad un altro richiedente, meccanismo che consente di regolare l'afflusso dei lavoratori extracomunitari.
Né l'Amministrazione può sovvertire le norme che disciplinano la materia dei flussi migratori, essendo previsto un accesso annuale contingentato di manodopera extracomunitaria non suscettibile di deroghe se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge.
4. Inoltre non può ritenersi che il ricorrente abbia maturato un affidamento incolpevole sul positivo esito del procedimento, perché l’amministrazione non ha creato una situazione di apparenza sulla spettanza del provvedimento finale di ammissione, che attribuisce stabilmente il bene della vita all’interessato. Infatti, la legge stabilisce chiaramente che i controlli possono essere svolti successivamente al rilascio del titolo per lavorare in Italia, il quale è soggetto a revoca in caso di accertamento della carenza dei requisiti» (TAR Liguria, Genova, sez. I, 10 aprile 2024, n. 261; 14 maggio 2024, n. 350; 11 giugno 2024, n. 428; cfr., in senso adesivo, TAR Lazio, Roma, sez. I, 24 aprile 2025, n. 8025).
5. Non sussistono, infine, i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, come già osservato da questa Sezione in plurime pronunce che si richiamano (TAR, Puglia, Bari, Sez. III, n. 45/2025, 47/2025, 112/2025, 113/2025, 563/2025) in cui è stato osservato che “… l’istituto del permesso di soggiorno per attesa occupazione, previsto dall’art. 22, comma 11, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dall’art. 37, comma 5, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, consente la permanenza in Italia ai soli cittadini stranieri, già in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che, a seguito della perdita del posto di lavoro, per licenziamento o dimissioni, si trovino nell’impossibilità di rinnovare il suddetto permesso.
10. Nella fattispecie in esame il permesso per attesa occupazione, invece, non è previsto e non è applicabile, in quanto non è stato né allegato un pregresso impiego lavorativo, né lo straniero ha mai ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, che del resto non avrebbe potuto conseguire, in quanto il visto d’ingresso era stato rilasciato per il solo lavoro “stagionale”; mentre, in via di principio, il permesso di soggiorno è sempre rilasciato per le attività previste dal visto d’ingresso (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 286 cit.), salvo conseguire all’evenienza e solo in secondo tempo ulteriori e/o diversi titoli di soggiorno, al solo successivo verificarsi dei relativi requisiti.
11. Diversamente opinando, il rilascio indiscriminato del permesso di soggiorno per attesa occupazione a tutti coloro, che hanno ottenuto un visto d’ingresso in Italia, ma che poi non sono stati assunti per cause addebitabili al datore di lavoro, si porrebbe in contrasto con la ratio sottesa al testo unico di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in quanto potrebbe costituire un modo per eludere i requisiti previsti dalla citata disciplina normativa, ai fini del valido ingresso nel territorio dello Stato italiano e dell’UE, a cittadini stranieri extra-UE.
Ove si seguisse la tesi di parte ricorrente si finirebbe, inoltre, per disattendere l’art. 7 (Volume di ingresso) della direttiva 2014/36/UE, secondo cui: “La presente direttiva non incide sul diritto di uno Stato membro di determinare il volume di ingresso nel suo territorio di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale. Su tale base una domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale può essere considerata inammissibile o essere rigettata” (e pure in tal senso è il considerando n. 10 della richiamata direttiva).
11.1. Inoltre, nel caso dei lavoratori stagionali, la logica sottesa all’emanazione del “decreto flussi” per le attività lavorative stagionali, vale a dire limitate ad un dato periodo di tempo, prevede una permanenza ridotta del lavoratore sul territorio nazionale.
Più specificamente, l’instaurazione e la durata del rapporto di lavoro stagionale sono disciplinate dall’art. 24 d.lgs. n. 286 cit., ai commi 7 e 8, i quali prevedono che “Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi” e che inoltre: “[…] Al termine del periodo […], il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale”. Inoltre, ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286 cit. esclusivamente “Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all’articolo 3, comma 4”.
5.1. Peraltro, ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 cit., “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato […] e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
Ragion per cui, nella fattispecie del lavoro stagionale, la mancata perfezione dell’iter prefigurato dalle sopra rammentate disposizioni normative comporta la “perdita della stagionalità”. Di conseguenza, non sussistono i presupposti per ammettere il rilascio di un permesso provvisorio per attesa occupazione.
6. In disparte quanto appena considerato, vale osservare che il procedimento di richiesta e rilascio del nulla osta non coinvolge direttamente il lavoratore ma il datore di lavoro. In particolare, gli oneri di allegazione informativa e documentale sono posti dall’art. 22 del TUI in capo a quest’ultimo.
A conferma di ciò si richiama l’art. 22, comma 2, lett. d-ter) (come introdotto dal D.L. 3 ottobre 2025, n. 146), che rafforza la necessità, in modo esplicito, che il datore inserisca nella istanza un indirizzo PE registrato nelle banche dati INI-PE (per le persone giuridiche tenute a iscriversi nel Registro delle Imprese) e NA (per le persone giuridiche non tenute alla già menzionata iscrizione e per le persone fisiche).
Non a caso la giurisprudenza riconosce la necessità di notifica diretta al lavoratore dei documenti di cui si controverte, oltre che al datore di lavoro, solo nelle ipotesi in cui l’apporto del lavoratore possa risultare sostanziale e dirimente e non quando le ragioni della revoca del nulla osta dipendano esclusivamente, come nel caso di specie, da ragioni afferenti all’organizzazione dell’impresa, ai suoi adempimenti contributivi o ad adempimenti (quali la regolare presentazione della asseverazione) imputati esclusivamente alla parte datoriale.
Ciò renderebbe altresì irrilevante il suo mancato coinvolgimento endoprocedimentale mediante rituale invio della comunicazione di avvio del procedimento (con conseguente difetto di legittimazione nel caso di specie a proporre l’azione del silenzio), essendo principio consolidato quello per cui a fronte di attività vincolata, quale è pacificamente quella che ha trovato compiuta sintesi ed epilogo nel provvedimento gravato, non assumono autonomo rilievo, ai sensi dell'art. 21-octies della L. n. 241 del 1990, le violazioni degli artt. 7 e 10-bis della stessa L. n. 241 del 1990.
A tali conclusioni è giunta anche la giurisprudenza nel valutare la posizione del datore di lavoro o del lavoratore avanti l’onere di coinvolgimento procedimentale in tema di titoli di ingresso e soggiorno di stranieri. “ L'obbligo ex art. 10-bis, L. n. 241/90, concerne il solo datore nel caso in cui le ragioni ostative riguardino quest'ultimo, mentre concerne anche lo straniero da regolarizzare solo qualora le suddette ragioni ineriscano in tutto o in parte a quest'ultimo […] Attesa la funzione e la finalità sottesa alla norma di cui all'art. 10-bis della L. n. 241 del 1990, appare evidente che la necessità della doppia comunicazione, al datore di lavoro e al lavoratore, si giustifica e si impone laddove le ragioni ostative interessino sia il primo che il secondo, così da consentire ad entrambi, nell'ambito del contraddittorio procedimentale, di far emergere tutti gli elementi utili a superare le ragioni ostative anticipate dall'amministrazione procedente ” (T.A.R. Veneto Venezia, Sez. III, 31/10/2022, n. 1654).
7. Tutto ciò premesso il ricorso deve essere respinto.
8. Le spese del giudizio possono esser viepiù compensate per la peculiarità della controversia.
9. Quanto alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ex art. 78 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), la stessa deve essere dichiarata inammissibile, in quanto non emergono elementi che possano indurre a ritenere “la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere” in giudizio ai sensi dell’art. 122 del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, in relazione alla specifiche censure articolate nel ricorso, con il quale è stata insistentemente chiesta l’applicazione di una disposizione normativa (ossia l’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286 cit.), che è invece esclusa da altra chiara disposizione normativa (art. 24, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 286 cit.), come messo in evidenza nelle motivazioni della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Dichiara inammissibile la richiesta di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN DA, Presidente, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
Lorenzo Mennoia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EN DA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.