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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 30/11/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei magistrati
1) Dr.ssa Marra Anna Maria Presidente
2) Dott. Michele Campanale Consigliere
3) Dr.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 39 del ruolo generale anno 2021, riservata per la decisione all'udienza del 13.06.2025 tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Pt_1 Pt_2 incenzo LA e AN ZA APPELLANTE
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Esposito APPELLATA
a seguito di appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 97/2021 pubblicata in data 18.01.2021.
CONCLUSIONI DELLA APPELLANTE: “1) riformare l'impugnata sentenza nei capi in cui ha rigettato la domanda attorea per genericità nonché per carenza probatoria, nonché nella parte in cui non ha deciso nel merito ed ha omesso completamente di pronunciarsi sul merito in tutta la sentenza e per tutto l'iter argomentativo;
2) nel merito per i motivi spiegati, riformare l'impugnata sentenza nel capo in cui ha rigettato la richiesta di TU (nonostante fosse presente agli atti documentazione idonea per l'espletamento della stessa); 3) Conseguentemente, sulla base della documentazione depositata in atti, Voglia questa Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi suesposti: - ACCERTARE e DICHIARARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, III comma, del D. Lgs. n. 385 del 1993, la nullità dei seguenti contratti di c/c n. 0027/1537 e di tutti i conti ad essi collegati e correlati, intestati a per inosservanza CP_2 della forma prescritta;
- ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione dell'art. 117 e dell'art. 118, del D. Lgs. n. 385 del 1993, delle condizioni generali del contratto apertura di credito e di conto corrente n. 0027/1537 intestato a a oggetto del rapporto tra le CP_2 parti del presente giudizio, relativa alla determinazione degli debitori e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 D.Lgs. 01/09/1993 n. 385, delle variazioni dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto, delle commissioni, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese relativamente a tutti i predetti rapporti;
- ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c., nonché per violazione dell'art. 117 e dell'art. 118, del D. Lgs. n. 385 del 1993, dell'art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali del contratto apertura di credito e di conto corrente n. 0027/1537, oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto a carico del correntista e, per l'effetto, DICHIARARE l'inefficacia della capitalizzazione di interessi al rapporto in esame;
- ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., nonché per violazione dell'art. 117 e dell'art. 118, del D. Lgs. n. 385 del 1993, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale e spese di messa a disposizione fondi, comunque prive di causa negoziale;
- ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 14182 c.c., nonché per violazione dell'art. 117 e dell'art. 118, del D. Lgs. n. 385 del 1993, degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
- ACCERTARE e DICHIARARE, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale d'interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
- DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) dell'indicato rapporto bancario;
- ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
- DETERMINARE e CONDANNARE la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e maggior danno (derivante dalla mancata utilizzazione del maggior credito cfr. SSUU sentenza 16 luglio 2008, n. 19499), in favore dell'odierna istante dalla data della contrattuale maturazione in estratto conto sino all'effettivo soddisfo, calcolando sui saldi creditori del correntista la capitalizzazione annuale;
In ogni caso: 4) riformare per i motivi spiegati nel presente atto, l'impugnata sentenza nel capo in cui condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali e di c.t.u. con condanna della banca appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
ovvero, in via subordinata e per la non creduta ipotesi di rigetto dell'appello, compensare tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi e di c.t.u. (o in via ancora più subordinata liquidare ai minimi le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio)”.
CONCLUSIONI DELLA APPELLATA: “1) dichiarare l'inammissibilità dell'appello in quanto: a) non evidenzia una ragionevole probabilità di essere accolto ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, conseguentemente, adottare l'ordinanza di cui al successivo art. 348 ter c.p.c.; b) non evidenzia per quanto dedotto nella narrativa di questo atto, la completa e totale impugnazione di tutte le rationes dedendi della sentenza di primo grado che, pertanto, è da ritenersi passata in giudicato;
c) non è stato formulato nella stretta osservanza del precetto di cui all'art. 342 c.p.c.; 2) subordinatamente, nel merito, rigettare il proposto appello perché inammissibile ovvero infondato in fatto e in diritto;
3) conseguentemente, confermare in toto l'impugnata sentenza;
4) in via subordinata, riconoscere in favore di parte appellante il saldo creditore di € 1.779,50, così come accertato dalla TU a pag. 6 della relazione integrativa del 30/10/2023; 5) in ogni caso condannare l'appellante alle spese e ai compensi del presente grado del giudizio, oltre accessori”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna appellante, UT in Parte_3 persona del suo legale rappresentante p.t., conveniva innanzi al Tribunale di Taranto il in persona del suo legale rappresentante p.t., affinché fosse Controparte_3 validità del rapporto di apertura di credito con affidamento mediante scopertura su conto corrente bancario n. 0027/1537, sorto nel 1995 presso la filiale di Taranto del predetto istituto di credito ed estinto il 12.1.2010, e rideterminato l'esatto dare-avere tra le parti, ai fini dell'accoglimento della spiegata azione di ripetizione di indebito. Eccepiva l'attrice la nullità ed inefficacia delle condizioni generali di contratto relative alla determinazione degli interessi debitori in misura ultralegale, all'addebito di provvigioni di massimo scoperto e di spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, alla capitalizzazione trimestrale di interessi e competenze, all'applicazione di giorni valuta fittizi, in assenza delle relative preventive pattuizioni scritte, allegando la violazione degli artt. 117 e 118 del D.Lgs. n. 385/1993, e degli artt. 1283-1284-1325-1418-1346-2697 c.c.. Chiedeva condannarsi la banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori sino al soddisfo e al danno derivante dalla mancata utilizzazione del maggior credito. Il si costituiva in giudizio con comparsa di risposta contestando Controparte_3
l'avversa sfornita di prova, attesa la mancata produzione del contratto e della serie completa degli estratti conto. La causa veniva decisa con la sentenza n. 97/2021 pubblicata in data 18.01.2021, mediante cui il Tribunale, dopo aver dichiarato inammissibile la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio e disposto l'espunzione dal fascicolo processuale della perizia di parte prodotta dall'attrice, rigettava la domanda proposta, in quanto non provata e del tutto generica, condannando parte soccombente al pagamento delle spese di lite come liquidate in dispositivo.
Avverso tale pronuncia ha interposto gravame la deducendo quali Parte_3 motivi di impugnazione: 1) la violazione della normati e disciplinante la produzione in giudizio del materiale probatorio, posto a fondamento della domanda, nonché l'errore in cui era incorso il Tribunale nel ritenere che non fosse consentito all'attrice, in assenza di preventiva autorizzazione del parte del giudice adito, il deposito di una relazione tecnica di parte;
2) l'erroneità e contraddittorietà della motivazione con cui il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda attorea per genericità delle allegazioni difensive e carenza di prova in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie invocata, posto che, contrariamente, tali elementi, atti a dimostrare l'andamento del rapporto e le violazioni di legge perpetrate dalla banca, erano rinvenibili non solo nell'atto introduttivo di causa ma anche nell'allegata perizia di parte che il primo giudice aveva illegittimamente ritenuto inammissibile;
3) l'omesso esame nel merito dei motivi di nullità parziale sollevati in relazione al contratto di apertura di credito ed al correlato contratto di conto corrente bancario;
4) la riforma della decisione in punto di regolamento delle spese di lite, conseguente all'accoglimento del proposto appello. Ha domandato, pertanto, l'appellante la riforma della sentenza impugnata e chiesto, preliminarmente, sospendersi l'efficacia esecutiva della stessa. In via istruttoria, ha reiterato la richiesta di ammissione di TU al fine di accertare l'esatto dare-avere tra le parti, all'esito di tutte le operazioni eseguite nel corso dell'intero rapporto. Costituitosi anche in questa fase, il ha insistito Controparte_3 nell'inammissibilità del gravame, ex artt. 348 bis e bordine, nella conferma della sentenza impugnata, stante l'infondatezza nel merito dei proposti motivi di appello, opponendosi in ogni caso alla ammissione della TU contabile.
Con ordinanza di questa Corte del 07.07.2021, ritenuta la necessità di ammettere la consulenza tecnica richiesta, veniva conferito incarico al dr. affinché, Persona_1 previo esame degli atti e documenti prodotti dalle parti nel gi nto delle indicazioni rese, rispondesse ai formulati quesiti peritali. Con la medesima ordinanza veniva, altresì, rigettata la richiesta di sospensiva formulata dall'appellante, e disposto il rinvio della causa all'udienza per il giuramento. Espletata la consulenza tecnica, con ordinanza resa all'udienza del 18.11.2022, veniva disposta la riconvocazione del TU al fine di rispondere alle osservazioni formulate dalle parti. All'esito la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Successivamente, con ordinanza del 31.05.2023, il procedimento veniva rimesso sul ruolo per la necessità di integrare l'elaborato peritale in relazione ai quesiti c) e d), in guisa che, depositata la relazione integrativa in data 08.01.2024, la causa veniva nuovamente trattenuta per la decisione con riserva assunta all'udienza del 16.02.2024. In seguito all'esame degli ulteriori scritti difensivi delle parti, valutata dal collegio la necessità di una integrazione aggiuntiva della relazione di consulenza tecnica, non avendo la pienamente adempiuto agli obblighi previsti dalla Delibera CICR CP_4
9.2.2000 in a di capitalizzazione periodica degli interessi debitori, la causa veniva rimessa sul ruolo e nuovamente introitata dopo il deposito dei rinnovati conteggi da parte dell'officiato TU. La causa viene ora per la decisione a seguito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Fondato è il primo motivo di gravame, ricorrendo il diritto della parte attrice, odierna appellante, di produrre una perizia stragiudiziale, avente valore di allegazione difensiva di carattere tecnico, non soggetta a preventiva autorizzazione del giudice, il quale, tuttavia, non è obbligato a tenerne conto o a confutarne il contenuto, potendo porre a base del suo convincimento anche considerazioni con essa incompatibili, purché sorrette da adeguata motivazione.
Altresì fondato è il secondo motivo di censura, poiché le allegazioni difensive attoree non erano carenti, né sotto il profilo della specificazione degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, né sotto il profilo della specificazione degli elementi di fatto, posti a fondamento della stessa, poiché nell'atto di citazione in primo grado erano stati puntualmente indicati il contratto di apertura di credito collegato al conto corrente n. 27/1537, sorto nel 1995, la durata del rapporto (sino al 2010) e le singole clausole affette da nullità, e vi era contenuto il richiamo alla perizia econometrica di parte volta a riclassificare l'andamento dell'intero rapporto ed a quantificare complessivamente l'indebito oggetto di ripetizione, sulla base della previa analisi degli estratti conto in possesso della società correntista, ponendosi, al limite, il problema della completezza ed esaustività della documentazione stessa. La copiosa documentazione allegata ha consentito, invero, in questo grado di giudizio, l'espletamento della c.t.u. contabile., Si evidenzia che la banca odierna appellata non ha mai contestato l'esistenza del rapporto o le clausole ad esso applicate, ma soltanto che queste ultime erano conformi al testo contrattuale, o alle eventuali variazioni di volta in volta proposte dalla banca, senza tuttavia dimostrare l'assunto, attraverso la produzione del contratto e delle comunicazioni relative ad eventuali variazioni in peius delle condizioni economiche, non assolvendo, pertanto all'onere probatorio derivante dalle sue stesse deduzioni ed allegazioni difensive, a fronte della originaria deduzione di parte attrice circa l'inesistenza di un contratto scritto. Nelle domande di accertamento negativo del credito proposte dal correntista, la banca, in quanto creditore, è comunque onerata di provarne la consistenza ed a tale onere, contro il suo stesso interesse, non ha adempiuto, neanche prima del giudizio, all'esito della richiesta di documentazione ex art. 119 TUB. Quanto alla dedotta incompletezza degli estratti conto, si evidenzia che la mancanza di alcuni estratti conto non può essere preclusiva dell'espletamento della richiesta ctu, potendo in tali ipotesi procedere il consulente tecnico a ricostruire il saldo operando per blocchi, ovvero per i soli periodi documentati, avvalendosi delle operazioni di raccordo dei saldi disponibili al fine di non perdere la continuità delle scritture contabili, soprattutto laddove, come nel caso in esame gli estratti conto mancanti sono relativi a periodi brevi (di un mese, ed al massimo di quattro mesi, come espressamente indicato dal c.t.u. nella consulenza). Al riguardo si evidenzia che solo nel 2008 vi è l'assenza di estratti conto per quattro mesi, ma che, in questo caso come si evince dal contenuto della c.t.u., il raccordo è stato operato con l'estratto disponibile immediatamente precedente e con quello immediatamente successivo, riportanti entrambi (ossia il saldo di partenza e quello di arrivo) sempre un saldo negativo per la società correntista, dovendosi escludere, pertanto, che tale operazione abbia nociuto alla banca, rispetto alla quale invece non si è affatto proceduto alla eliminazione di poste passive eventualmente illegittime, a causa della mancata pattuizione scritta, ma non rilevate da c.t.u. per l'assenza di estratti conto.
Fondato è di conseguenza il terzo motivo di appello, risolvendosi la mancata pattuizione scritta delle richiamate condizioni economiche nella dichiarazione di nullità parziale del contratto di conto corrente con apertura di credito e nella conseguente applicazione dell'art. 117 TUB.
Quanto all'affidamento, le censure mosse dalla banca appellata, relativa alla impossibilità di dare rilevanza giuridica allo stesso, in assenza di precise pattuizioni scritte, sono infondate. Condivide questa corte, l'orientamento della giurisprudenza di merito (sia di primo che di secondo grado), secondo il quale la nullità dell'apertura di credito per mancanza della forma scritta, come tutte le nullità di forma previste dal TUB, è una nullità di protezione, di cui può dolersi il cliente, ma non la banca, che a tale nullità ha dato causa, non adoperandosi per la formazione di una convenzione scritta, nonostante la sua volontà (del resto mai negata e mai contestata in giudizio, né durante il rapporto) di concedere il fido, in modo sistematico per tutta la lunga durata del rapporto, come si evince dalla documentazione acquisita, dalla costante applicazione della c.m.s., dalla constante applicazione di interessi intra-fido ed extra-fido, dalla applicazione di precisi limiti di affidamento, diversi nel tempo (come scandito temporalmente dal c.t.u., sulla base dell'esame della documentazione contabile), dalla mancanza di richiesta di rientro, dalla mancata revoca delle linee di credito concesse. Tali comportamenti, rilevanti ex art. 115 c.p.c., nonché la natura di nullità di protezione della mancanza di forma scritta, non consentono alla banca di eccepire la mancanza di apertura di credito e di un fido per mancanza della forma scritta, soprattutto nell'ipotesi, come quella in esame, in cui manca ab origine il contratto scritto di accensione del conto corrente, e quindi anche la possibilità che nel contratto-madre possa essere prevista la possibilità di aperture di credito (contratto-figlio), mediante la indicazione delle condizioni economiche relative.
Quanto infine alle rimesse, non può trovare accoglimento la richiesta della società attrice, odierna appellante, di ricalcolare le rimesse sul saldo rettificato, anziché sul saldo banca, non condividendosi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (a sezioni semplici) favorevole a tale metodologia, poiché quest'ultima comporterebbe l'eliminazione degli istituti della ripetizione di indebito (che presuppone un debito apparente) e della prescrizione della azione di ripetizione di indebito, dovendosi, invece, accertare l'esistenza di rimesse solutorie, indebitamente eseguite in favore della banca, sulla base di quanto annotato negli estratti-banca.
Tenuto conto di tutte le considerazioni svolte, deve determinarsi il saldo finale tra le parti, rifacendosi alla ipotesi di calcolo riportata dal c.t.u. a pag. 12 della c.t.u. depositata in data 7.5.2025, al punto 4, e che si basa sui criteri espressamente indicati a pag. 7, punto B) della richiamata c.t.u., ipotesi che conduce ad un saldo a credito della correntista, alla data del 31.01.2010, di euro 17.715,89.
In particolare, il c.t.u., ritenuto il conto affidato, e quindi accertata la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse sulla base del saldo banca, ha applicato, in aderenza alle considerazioni giuridiche condivise dalla corte, i seguenti criteri: ha escluso dai conteggi l'incidenza dei giorni valuta;
ha eliminato tutte le poste debitorie non sorrette da valida pattuizione;
ha applicato, per l'intera durata del rapporto, i tassi Bot massimi, relativi all'anno precedente, ai saldi a debito del correntista ed i tassi Bot minimi, sempre relativi all'anno solare precedente, per il calcolo degli interessi sul saldi a credito della correntista;
ha eliminato la capitalizzazione degli interessi per tutta la durata del rapporto, sommando gli importi maturati a titolo di competenze trimestrali al saldo finale rideterminato.
Il saldo finale è stato così rideterminato in euro 231.169,21 a credito della società correntista, che, ridotto in ragione di rimesse solutorie, non ripetibili perché prescritte, pari ad euro 213.453,32, è pari ad euro 17.715,89 a credito della correntista
La banca va pertanto condannata alla restituzione di tale somma, maggiorata degli interessi legali dal giorno della domanda e della somma, a titolo di maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., corrispondente alla differenza tra il tasso di rendimento netto (dedotta l'imposta) dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi (o tra tasso di inflazione, se superiore) e quello degli interessi legali (se inferiore), in linea con l'orientamento espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite civili nella sent. n. 19499/2008.
All'esito di tutte la considerazioni svolte, la sentenza impugnata va integralmente riformata, con la conseguente condanna della banca appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano – tenuto conto dell'effettivo valore della controversia, come accertato, dell'attività processuale svolta e dei parametri medi dei compensi professionali, di volta in volta vigenti) - in euro 4835,00 per compensi, euro 545,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa, per il giudizio di primo grado, nonché in euro 5809,00 per compenso, 1014,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa. Se ne dispone, per entrambi i gradi, la distrazione in favore dei difensori, che ne hanno fatto rituale richiesta.
Anche le spese di C.T.U seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 97/2021, emessa dal Tribunale di Taranto, proposto dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 Pt_2 nel contraddittorio con la in persona del legale CP_4 Controparte_5 rappresentante pro tempore, così provvede:
ACCOGLIE l'appello e riforma integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto:
1)ACCERTA e DICHIARA la nullità parziale del contratto di conto corrente, oggetto del giudizio.
2)ACCERTA e DICHIARA che il saldo finale tra le parti, alla data del 31.01.2010, è pari alla somma, a credito della correntista, di euro 17.715,89.
3)CONDANNA la banca appellata alla restituzione in favore della CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di euro 17.715,89, oltre interessi legali e maggior danno, come in motivazione determinato, dalla domanda sino al saldo.
4)CONDANNA in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese processuali del doppio grado di giudizio, e che si liquidano in euro 4835,00 per compensi, euro 545,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa, per il giudizio di primo grado, nonché in euro 5809,00 per compenso, 1014,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa, con distrazione, per entrambi i gradi, in favore dei difensori, che ne hanno fatto rituale richiesta.
5)PONE definitivamente a carico della parte appellata le spese di C.T.U.
Taranto, così deciso in data 26.11.25.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dr.ssa Claudia Calabrese) (dr.ssa Anna Maria Marra)
E [...]
Controparte_6
[...] ente reiterate in sede di gravame, sono state nel presente giudizio di appello oggetto di esame peritale da parte del nominato consulente tecnico d'ufficio, i cui risultati, trasposti nella prima relazione depositata in data 20.05.2022, e nelle successive integrazioni resesi necessarie al fine di dare piena risposta ai formulati quesiti, possono in definitiva essere posti a fondamento della adottanda decisione, essendo stata l'indagine condotta con adeguato metodo scientifico e risultando i conteggi eseguiti dal TU in linea con le indicazioni fornite da questo collegio giudicante.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei magistrati
1) Dr.ssa Marra Anna Maria Presidente
2) Dott. Michele Campanale Consigliere
3) Dr.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 39 del ruolo generale anno 2021, riservata per la decisione all'udienza del 13.06.2025 tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Pt_1 Pt_2 incenzo LA e AN ZA APPELLANTE
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Esposito APPELLATA
a seguito di appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 97/2021 pubblicata in data 18.01.2021.
CONCLUSIONI DELLA APPELLANTE: “1) riformare l'impugnata sentenza nei capi in cui ha rigettato la domanda attorea per genericità nonché per carenza probatoria, nonché nella parte in cui non ha deciso nel merito ed ha omesso completamente di pronunciarsi sul merito in tutta la sentenza e per tutto l'iter argomentativo;
2) nel merito per i motivi spiegati, riformare l'impugnata sentenza nel capo in cui ha rigettato la richiesta di TU (nonostante fosse presente agli atti documentazione idonea per l'espletamento della stessa); 3) Conseguentemente, sulla base della documentazione depositata in atti, Voglia questa Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi suesposti: - ACCERTARE e DICHIARARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, III comma, del D. Lgs. n. 385 del 1993, la nullità dei seguenti contratti di c/c n. 0027/1537 e di tutti i conti ad essi collegati e correlati, intestati a per inosservanza CP_2 della forma prescritta;
- ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione dell'art. 117 e dell'art. 118, del D. Lgs. n. 385 del 1993, delle condizioni generali del contratto apertura di credito e di conto corrente n. 0027/1537 intestato a a oggetto del rapporto tra le CP_2 parti del presente giudizio, relativa alla determinazione degli debitori e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 D.Lgs. 01/09/1993 n. 385, delle variazioni dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto, delle commissioni, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese relativamente a tutti i predetti rapporti;
- ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c., nonché per violazione dell'art. 117 e dell'art. 118, del D. Lgs. n. 385 del 1993, dell'art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali del contratto apertura di credito e di conto corrente n. 0027/1537, oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto a carico del correntista e, per l'effetto, DICHIARARE l'inefficacia della capitalizzazione di interessi al rapporto in esame;
- ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., nonché per violazione dell'art. 117 e dell'art. 118, del D. Lgs. n. 385 del 1993, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale e spese di messa a disposizione fondi, comunque prive di causa negoziale;
- ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 14182 c.c., nonché per violazione dell'art. 117 e dell'art. 118, del D. Lgs. n. 385 del 1993, degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
- ACCERTARE e DICHIARARE, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale d'interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
- DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) dell'indicato rapporto bancario;
- ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
- DETERMINARE e CONDANNARE la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e maggior danno (derivante dalla mancata utilizzazione del maggior credito cfr. SSUU sentenza 16 luglio 2008, n. 19499), in favore dell'odierna istante dalla data della contrattuale maturazione in estratto conto sino all'effettivo soddisfo, calcolando sui saldi creditori del correntista la capitalizzazione annuale;
In ogni caso: 4) riformare per i motivi spiegati nel presente atto, l'impugnata sentenza nel capo in cui condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali e di c.t.u. con condanna della banca appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
ovvero, in via subordinata e per la non creduta ipotesi di rigetto dell'appello, compensare tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi e di c.t.u. (o in via ancora più subordinata liquidare ai minimi le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio)”.
CONCLUSIONI DELLA APPELLATA: “1) dichiarare l'inammissibilità dell'appello in quanto: a) non evidenzia una ragionevole probabilità di essere accolto ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, conseguentemente, adottare l'ordinanza di cui al successivo art. 348 ter c.p.c.; b) non evidenzia per quanto dedotto nella narrativa di questo atto, la completa e totale impugnazione di tutte le rationes dedendi della sentenza di primo grado che, pertanto, è da ritenersi passata in giudicato;
c) non è stato formulato nella stretta osservanza del precetto di cui all'art. 342 c.p.c.; 2) subordinatamente, nel merito, rigettare il proposto appello perché inammissibile ovvero infondato in fatto e in diritto;
3) conseguentemente, confermare in toto l'impugnata sentenza;
4) in via subordinata, riconoscere in favore di parte appellante il saldo creditore di € 1.779,50, così come accertato dalla TU a pag. 6 della relazione integrativa del 30/10/2023; 5) in ogni caso condannare l'appellante alle spese e ai compensi del presente grado del giudizio, oltre accessori”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna appellante, UT in Parte_3 persona del suo legale rappresentante p.t., conveniva innanzi al Tribunale di Taranto il in persona del suo legale rappresentante p.t., affinché fosse Controparte_3 validità del rapporto di apertura di credito con affidamento mediante scopertura su conto corrente bancario n. 0027/1537, sorto nel 1995 presso la filiale di Taranto del predetto istituto di credito ed estinto il 12.1.2010, e rideterminato l'esatto dare-avere tra le parti, ai fini dell'accoglimento della spiegata azione di ripetizione di indebito. Eccepiva l'attrice la nullità ed inefficacia delle condizioni generali di contratto relative alla determinazione degli interessi debitori in misura ultralegale, all'addebito di provvigioni di massimo scoperto e di spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, alla capitalizzazione trimestrale di interessi e competenze, all'applicazione di giorni valuta fittizi, in assenza delle relative preventive pattuizioni scritte, allegando la violazione degli artt. 117 e 118 del D.Lgs. n. 385/1993, e degli artt. 1283-1284-1325-1418-1346-2697 c.c.. Chiedeva condannarsi la banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori sino al soddisfo e al danno derivante dalla mancata utilizzazione del maggior credito. Il si costituiva in giudizio con comparsa di risposta contestando Controparte_3
l'avversa sfornita di prova, attesa la mancata produzione del contratto e della serie completa degli estratti conto. La causa veniva decisa con la sentenza n. 97/2021 pubblicata in data 18.01.2021, mediante cui il Tribunale, dopo aver dichiarato inammissibile la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio e disposto l'espunzione dal fascicolo processuale della perizia di parte prodotta dall'attrice, rigettava la domanda proposta, in quanto non provata e del tutto generica, condannando parte soccombente al pagamento delle spese di lite come liquidate in dispositivo.
Avverso tale pronuncia ha interposto gravame la deducendo quali Parte_3 motivi di impugnazione: 1) la violazione della normati e disciplinante la produzione in giudizio del materiale probatorio, posto a fondamento della domanda, nonché l'errore in cui era incorso il Tribunale nel ritenere che non fosse consentito all'attrice, in assenza di preventiva autorizzazione del parte del giudice adito, il deposito di una relazione tecnica di parte;
2) l'erroneità e contraddittorietà della motivazione con cui il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda attorea per genericità delle allegazioni difensive e carenza di prova in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie invocata, posto che, contrariamente, tali elementi, atti a dimostrare l'andamento del rapporto e le violazioni di legge perpetrate dalla banca, erano rinvenibili non solo nell'atto introduttivo di causa ma anche nell'allegata perizia di parte che il primo giudice aveva illegittimamente ritenuto inammissibile;
3) l'omesso esame nel merito dei motivi di nullità parziale sollevati in relazione al contratto di apertura di credito ed al correlato contratto di conto corrente bancario;
4) la riforma della decisione in punto di regolamento delle spese di lite, conseguente all'accoglimento del proposto appello. Ha domandato, pertanto, l'appellante la riforma della sentenza impugnata e chiesto, preliminarmente, sospendersi l'efficacia esecutiva della stessa. In via istruttoria, ha reiterato la richiesta di ammissione di TU al fine di accertare l'esatto dare-avere tra le parti, all'esito di tutte le operazioni eseguite nel corso dell'intero rapporto. Costituitosi anche in questa fase, il ha insistito Controparte_3 nell'inammissibilità del gravame, ex artt. 348 bis e bordine, nella conferma della sentenza impugnata, stante l'infondatezza nel merito dei proposti motivi di appello, opponendosi in ogni caso alla ammissione della TU contabile.
Con ordinanza di questa Corte del 07.07.2021, ritenuta la necessità di ammettere la consulenza tecnica richiesta, veniva conferito incarico al dr. affinché, Persona_1 previo esame degli atti e documenti prodotti dalle parti nel gi nto delle indicazioni rese, rispondesse ai formulati quesiti peritali. Con la medesima ordinanza veniva, altresì, rigettata la richiesta di sospensiva formulata dall'appellante, e disposto il rinvio della causa all'udienza per il giuramento. Espletata la consulenza tecnica, con ordinanza resa all'udienza del 18.11.2022, veniva disposta la riconvocazione del TU al fine di rispondere alle osservazioni formulate dalle parti. All'esito la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Successivamente, con ordinanza del 31.05.2023, il procedimento veniva rimesso sul ruolo per la necessità di integrare l'elaborato peritale in relazione ai quesiti c) e d), in guisa che, depositata la relazione integrativa in data 08.01.2024, la causa veniva nuovamente trattenuta per la decisione con riserva assunta all'udienza del 16.02.2024. In seguito all'esame degli ulteriori scritti difensivi delle parti, valutata dal collegio la necessità di una integrazione aggiuntiva della relazione di consulenza tecnica, non avendo la pienamente adempiuto agli obblighi previsti dalla Delibera CICR CP_4
9.2.2000 in a di capitalizzazione periodica degli interessi debitori, la causa veniva rimessa sul ruolo e nuovamente introitata dopo il deposito dei rinnovati conteggi da parte dell'officiato TU. La causa viene ora per la decisione a seguito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Fondato è il primo motivo di gravame, ricorrendo il diritto della parte attrice, odierna appellante, di produrre una perizia stragiudiziale, avente valore di allegazione difensiva di carattere tecnico, non soggetta a preventiva autorizzazione del giudice, il quale, tuttavia, non è obbligato a tenerne conto o a confutarne il contenuto, potendo porre a base del suo convincimento anche considerazioni con essa incompatibili, purché sorrette da adeguata motivazione.
Altresì fondato è il secondo motivo di censura, poiché le allegazioni difensive attoree non erano carenti, né sotto il profilo della specificazione degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, né sotto il profilo della specificazione degli elementi di fatto, posti a fondamento della stessa, poiché nell'atto di citazione in primo grado erano stati puntualmente indicati il contratto di apertura di credito collegato al conto corrente n. 27/1537, sorto nel 1995, la durata del rapporto (sino al 2010) e le singole clausole affette da nullità, e vi era contenuto il richiamo alla perizia econometrica di parte volta a riclassificare l'andamento dell'intero rapporto ed a quantificare complessivamente l'indebito oggetto di ripetizione, sulla base della previa analisi degli estratti conto in possesso della società correntista, ponendosi, al limite, il problema della completezza ed esaustività della documentazione stessa. La copiosa documentazione allegata ha consentito, invero, in questo grado di giudizio, l'espletamento della c.t.u. contabile., Si evidenzia che la banca odierna appellata non ha mai contestato l'esistenza del rapporto o le clausole ad esso applicate, ma soltanto che queste ultime erano conformi al testo contrattuale, o alle eventuali variazioni di volta in volta proposte dalla banca, senza tuttavia dimostrare l'assunto, attraverso la produzione del contratto e delle comunicazioni relative ad eventuali variazioni in peius delle condizioni economiche, non assolvendo, pertanto all'onere probatorio derivante dalle sue stesse deduzioni ed allegazioni difensive, a fronte della originaria deduzione di parte attrice circa l'inesistenza di un contratto scritto. Nelle domande di accertamento negativo del credito proposte dal correntista, la banca, in quanto creditore, è comunque onerata di provarne la consistenza ed a tale onere, contro il suo stesso interesse, non ha adempiuto, neanche prima del giudizio, all'esito della richiesta di documentazione ex art. 119 TUB. Quanto alla dedotta incompletezza degli estratti conto, si evidenzia che la mancanza di alcuni estratti conto non può essere preclusiva dell'espletamento della richiesta ctu, potendo in tali ipotesi procedere il consulente tecnico a ricostruire il saldo operando per blocchi, ovvero per i soli periodi documentati, avvalendosi delle operazioni di raccordo dei saldi disponibili al fine di non perdere la continuità delle scritture contabili, soprattutto laddove, come nel caso in esame gli estratti conto mancanti sono relativi a periodi brevi (di un mese, ed al massimo di quattro mesi, come espressamente indicato dal c.t.u. nella consulenza). Al riguardo si evidenzia che solo nel 2008 vi è l'assenza di estratti conto per quattro mesi, ma che, in questo caso come si evince dal contenuto della c.t.u., il raccordo è stato operato con l'estratto disponibile immediatamente precedente e con quello immediatamente successivo, riportanti entrambi (ossia il saldo di partenza e quello di arrivo) sempre un saldo negativo per la società correntista, dovendosi escludere, pertanto, che tale operazione abbia nociuto alla banca, rispetto alla quale invece non si è affatto proceduto alla eliminazione di poste passive eventualmente illegittime, a causa della mancata pattuizione scritta, ma non rilevate da c.t.u. per l'assenza di estratti conto.
Fondato è di conseguenza il terzo motivo di appello, risolvendosi la mancata pattuizione scritta delle richiamate condizioni economiche nella dichiarazione di nullità parziale del contratto di conto corrente con apertura di credito e nella conseguente applicazione dell'art. 117 TUB.
Quanto all'affidamento, le censure mosse dalla banca appellata, relativa alla impossibilità di dare rilevanza giuridica allo stesso, in assenza di precise pattuizioni scritte, sono infondate. Condivide questa corte, l'orientamento della giurisprudenza di merito (sia di primo che di secondo grado), secondo il quale la nullità dell'apertura di credito per mancanza della forma scritta, come tutte le nullità di forma previste dal TUB, è una nullità di protezione, di cui può dolersi il cliente, ma non la banca, che a tale nullità ha dato causa, non adoperandosi per la formazione di una convenzione scritta, nonostante la sua volontà (del resto mai negata e mai contestata in giudizio, né durante il rapporto) di concedere il fido, in modo sistematico per tutta la lunga durata del rapporto, come si evince dalla documentazione acquisita, dalla costante applicazione della c.m.s., dalla constante applicazione di interessi intra-fido ed extra-fido, dalla applicazione di precisi limiti di affidamento, diversi nel tempo (come scandito temporalmente dal c.t.u., sulla base dell'esame della documentazione contabile), dalla mancanza di richiesta di rientro, dalla mancata revoca delle linee di credito concesse. Tali comportamenti, rilevanti ex art. 115 c.p.c., nonché la natura di nullità di protezione della mancanza di forma scritta, non consentono alla banca di eccepire la mancanza di apertura di credito e di un fido per mancanza della forma scritta, soprattutto nell'ipotesi, come quella in esame, in cui manca ab origine il contratto scritto di accensione del conto corrente, e quindi anche la possibilità che nel contratto-madre possa essere prevista la possibilità di aperture di credito (contratto-figlio), mediante la indicazione delle condizioni economiche relative.
Quanto infine alle rimesse, non può trovare accoglimento la richiesta della società attrice, odierna appellante, di ricalcolare le rimesse sul saldo rettificato, anziché sul saldo banca, non condividendosi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (a sezioni semplici) favorevole a tale metodologia, poiché quest'ultima comporterebbe l'eliminazione degli istituti della ripetizione di indebito (che presuppone un debito apparente) e della prescrizione della azione di ripetizione di indebito, dovendosi, invece, accertare l'esistenza di rimesse solutorie, indebitamente eseguite in favore della banca, sulla base di quanto annotato negli estratti-banca.
Tenuto conto di tutte le considerazioni svolte, deve determinarsi il saldo finale tra le parti, rifacendosi alla ipotesi di calcolo riportata dal c.t.u. a pag. 12 della c.t.u. depositata in data 7.5.2025, al punto 4, e che si basa sui criteri espressamente indicati a pag. 7, punto B) della richiamata c.t.u., ipotesi che conduce ad un saldo a credito della correntista, alla data del 31.01.2010, di euro 17.715,89.
In particolare, il c.t.u., ritenuto il conto affidato, e quindi accertata la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse sulla base del saldo banca, ha applicato, in aderenza alle considerazioni giuridiche condivise dalla corte, i seguenti criteri: ha escluso dai conteggi l'incidenza dei giorni valuta;
ha eliminato tutte le poste debitorie non sorrette da valida pattuizione;
ha applicato, per l'intera durata del rapporto, i tassi Bot massimi, relativi all'anno precedente, ai saldi a debito del correntista ed i tassi Bot minimi, sempre relativi all'anno solare precedente, per il calcolo degli interessi sul saldi a credito della correntista;
ha eliminato la capitalizzazione degli interessi per tutta la durata del rapporto, sommando gli importi maturati a titolo di competenze trimestrali al saldo finale rideterminato.
Il saldo finale è stato così rideterminato in euro 231.169,21 a credito della società correntista, che, ridotto in ragione di rimesse solutorie, non ripetibili perché prescritte, pari ad euro 213.453,32, è pari ad euro 17.715,89 a credito della correntista
La banca va pertanto condannata alla restituzione di tale somma, maggiorata degli interessi legali dal giorno della domanda e della somma, a titolo di maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., corrispondente alla differenza tra il tasso di rendimento netto (dedotta l'imposta) dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi (o tra tasso di inflazione, se superiore) e quello degli interessi legali (se inferiore), in linea con l'orientamento espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite civili nella sent. n. 19499/2008.
All'esito di tutte la considerazioni svolte, la sentenza impugnata va integralmente riformata, con la conseguente condanna della banca appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano – tenuto conto dell'effettivo valore della controversia, come accertato, dell'attività processuale svolta e dei parametri medi dei compensi professionali, di volta in volta vigenti) - in euro 4835,00 per compensi, euro 545,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa, per il giudizio di primo grado, nonché in euro 5809,00 per compenso, 1014,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa. Se ne dispone, per entrambi i gradi, la distrazione in favore dei difensori, che ne hanno fatto rituale richiesta.
Anche le spese di C.T.U seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 97/2021, emessa dal Tribunale di Taranto, proposto dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 Pt_2 nel contraddittorio con la in persona del legale CP_4 Controparte_5 rappresentante pro tempore, così provvede:
ACCOGLIE l'appello e riforma integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto:
1)ACCERTA e DICHIARA la nullità parziale del contratto di conto corrente, oggetto del giudizio.
2)ACCERTA e DICHIARA che il saldo finale tra le parti, alla data del 31.01.2010, è pari alla somma, a credito della correntista, di euro 17.715,89.
3)CONDANNA la banca appellata alla restituzione in favore della CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di euro 17.715,89, oltre interessi legali e maggior danno, come in motivazione determinato, dalla domanda sino al saldo.
4)CONDANNA in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese processuali del doppio grado di giudizio, e che si liquidano in euro 4835,00 per compensi, euro 545,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa, per il giudizio di primo grado, nonché in euro 5809,00 per compenso, 1014,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa, con distrazione, per entrambi i gradi, in favore dei difensori, che ne hanno fatto rituale richiesta.
5)PONE definitivamente a carico della parte appellata le spese di C.T.U.
Taranto, così deciso in data 26.11.25.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dr.ssa Claudia Calabrese) (dr.ssa Anna Maria Marra)
E [...]
Controparte_6
[...] ente reiterate in sede di gravame, sono state nel presente giudizio di appello oggetto di esame peritale da parte del nominato consulente tecnico d'ufficio, i cui risultati, trasposti nella prima relazione depositata in data 20.05.2022, e nelle successive integrazioni resesi necessarie al fine di dare piena risposta ai formulati quesiti, possono in definitiva essere posti a fondamento della adottanda decisione, essendo stata l'indagine condotta con adeguato metodo scientifico e risultando i conteggi eseguiti dal TU in linea con le indicazioni fornite da questo collegio giudicante.