Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 25/02/2026, n. 1519
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Rigetto
Sentenza 25 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 45 e 49 del TFUE

    La Corte ha ritenuto che le argomentazioni del Ministero non fossero fondate e non portassero alla riforma della sentenza di primo grado.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per omessa considerazione delle differenze tra le normative nazionali italiana e romena e del valore della laurea in Italia

    La Corte ha ritenuto che le argomentazioni del Ministero non fossero fondate e non portassero alla riforma della sentenza di primo grado.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della direttiva 2005/36/CE

    La Corte ha ritenuto che le argomentazioni del Ministero non fossero fondate e non portassero alla riforma della sentenza di primo grado.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza in relazione al capo che ha dato atto del fatto che il diniego potrebbe ritenersi illegittimo ove fondato sulla sola assenza di apostille

    La Corte ha ritenuto che il diniego fosse fondato su motivazioni formali/istruttorie, tra cui l'assenza di apostille, che sono state disattese dalla stessa Amministrazione in giudizio e che la sentenza di prime cure ha correttamente esaminato e dimostrato l'inconsistenza giuridica.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che in assenza della "NT" lo Stato ospitante abbia la possibilità di ricorrere a misure compensative

    La Corte ha ritenuto che le argomentazioni del Ministero non fossero fondate e non portassero alla riforma della sentenza di primo grado.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per mancata sospensione impropria del giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia UE

    Il motivo è superato dalla decisione della Corte di Giustizia UE intervenuta successivamente. Inoltre, il rigetto delle censure di ordine procedimentale avrebbe esonerato dalla valutazione dei presupposti per la sospensione.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per violazione dell’art. 51 della direttiva 2005/36/CE e degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 206/2007

    La Corte ha ritenuto che il principio di autoresponsabilità non sia applicabile in questo caso, poiché la richiedente si è attivata per ottenere la documentazione. Le argomentazioni del Ministero non portano alla riforma della sentenza di primo grado.

  • Accolto
    Illegittimità del diniego per carenze istruttorie e valutative

    La Corte ha ritenuto che il diniego fosse affetto da vizi istruttori e valutativi, in particolare per la mancata concessione di una proroga per l'acquisizione della documentazione essenziale (NT) e per l'errata applicazione del principio di autoresponsabilità. La sentenza di primo grado, che ha annullato il diniego, è stata confermata.

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 25/02/2026, n. 1519
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 1519
Data del deposito : 25 febbraio 2026
Fonte ufficiale :

Testo completo