Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
LA GIUDICE
PAOLA MARINO
In causa civile n. 12905/2024 R.G.L., promossa da con l'avv. CORDOVA SILVIA e l'avv. SCOTTOParte 1
,
DI TELLA RAOUL
contro
,con l'avv. Controparte_1
SPARACINO MARIA GRAZIA e l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
Da atto che per l'udienza sostituita con note scritte del 20/11/2024 le parti costituite hanno ricevuto avviso dalla Cancelleria e che hanno depositato note scritte, parte ricorrente in data 8.11.2024, mentre parte resistente non ha depositato note
LA GIUDICE
Esaminati gli atti e i documenti di causa e le note scritte come sopra depositate, pronuncia la seguente sentenza in allegato, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
RE CA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 12905/2024 R.G..L.,
promossa
rappresentato e difeso dall' avv. CORDOVA Parte 1
,
SILVIA e dall'avv. SCOTTO DI TELLA RAOUL ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Piazza Virgilio 4 Palermo
- ricorrente -
CONTRO
Controparte 1 in
,
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in
VIA LAURANA, 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 20/11/2024, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione della pensione di inabilità civile, con decorrenza dal 11.02.2021, data di presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l'INPS alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. CORDOVA SILVIA e dell'avv. SCOTTO DI TELLA RAOUL, antistatari.
Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese della consulenza tecnica, espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/09/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(pensione di inabilità civile).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
,In particolare, l' CP_1 dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate dalla sola parte ricorrente, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto.
Orbene, nella specie, il c.t.u. della fase di A.T.P. aveva concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente fosse in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno mensile di invalidità civile sin dalla data della domanda amministrativa, come ritenuto dalla Commissione medica, ma non di quelli necessari per la chiesta pensione di inabilità civile, dovendo ritenersi invalido nella misura dell'80%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Osserva il giudicante che le conclusioni del C.T.U. quanto alla misura dell'invalidità non possano essere condivise, anche sulla scorta della relazione di
C.T.P. e della documentazione medica depositata in atti.
Ed invero, il ricorrente è affetto da “Disturbo bipolare cronico con episodi di depressione ed eccitamento in soggetto con G.A.P. Esiti di colecistectomia.", secondo quanto posto in diagnosi dal C.T.U..
Cio' che, sulla scorta delle relazioni di consulenza e della documentazione medica in atti appare caratterizzare la patologia psichiatrica da cui il ricorrente è affetto
è la necessità di praticare in modo continuativo la terapia farmacologica, ciò che egli risulta fare ormai da 25 anni, ciò che fa sì che il disturbo appaia
"sufficientemente compensato dalla terapia farmacologica", come affermato dal
C.T.U. nella sua relazione. La regolare e continuativa assunzione della terapia farmacologia porta alla riduzione degli episodi di riacutizzazione, nel corso dei quali si sono rilevate serie manifestazioni psicotiche, con la conseguenza che la patologia deve essere valutata fra quelle che necessitano di terapia continuativa, cui le tabelle di legge attribuiscono la percentuale di invalidità fissa del 100%, proprio in ragione di tale necessità del paziente.
Nelle tabelle, infatti, possono identificarsi diverse patologie psichiatriche in cui il discrimine per l'assegnazione di una superiore percentuale di invalidità è proprio la necessità di assunzione di terapie continue: vedi cod. 1207 (attribuito dal
C.T.P.) SINDROME DELIRANTE CRONICA GRAVE CON NECESSITÀ
TERAPIA CONTINUA 100% fisso e cod. 1208 (parzialmente attribuito dal
CTU) SINDROME SCHIZOFRENICA CRONICA CON RIDUZIONE
DELLA SFERA ISTINTIVO-AFFETTIVA E DIMINUZIONE DELLA
ATTIVITÀ PRAGMATICA dal 31% al 40%; ma anche cod. 2201 DISTURBI
CICLOTIMICI CON CRISI SUBENTRANTI O FORME CRONICHE
GRAVI CON NECESSITÀ DI TERAPIA CONTINUA 100% fisso, cod. 2202
DISTURBI CICLOTIMICI CHE CONSENTONO UNA LIMITATA ATTIVITÀ PROFESSIONALE E SOCIALE 36% fisso, cod. 2203
(parzialmente riconosciuto dal C.T.U.) DISTURBI CICLOTIMICI CON
RIPERCUSSIONI SULLA VITA SOCIALE dal 51% al 60%.
Orbene, valuta questa giudice che la necessità di assunzione continuativa della terapia farmacologica vada valorizzata, proprio perché viene valorizzata dalle tabelle di legge, dovendosi aderire sul punto alla valutazione del C.T.P., inserendo la patologia psichiatrica nel cod. 1207 sopra citato, valutandola così nella misura del 100% di invalidità, in misura fissa, con la conseguenza che, aggiungendosi a detta invalidità quella del 20% relativa alla patologia coesistente, il grado di invalidità totale non potrà che essere quello del 100%, che costituisce requisito sanitario per la prestazione richiesta, sin dalla data della domanda amministrativa.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell'INPS e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda. Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell'I.N.P.S..
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 3/01/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 20/11/2024
LA GIUDICE
Paola Marino