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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/12/2025, n. 2179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2179 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1361/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, ex art. 51 CCII, iscritta al n. r.g. 1361/2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LL RE, elettivamente domiciliato in VIA RENZO DEL CHICCA 1/A
43121 PARMA presso il difensore avv. LL RE.
RECLAMANTE contro
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv.
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 P.IVA_3
pagina 1 di 9 (C.F. Controparte_4
), con il patrocinio dell'avv. GHINI FEDERICO e dell'avv. CIGARINI P.IVA_1
GI, elettivamente domiciliato in VIA DON OLINTO MARELLA 8 40137
BOLOGNA presso il difensore avv. GHINI FEDERICO.
RECLAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate, rispettivamente, in data 11 dicembre 2025 e 12 dicembre 2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 154/2025, resa in data 30/7/2025, il Tribunale di Modena, in accoglimento dei ricorsi separatamente proposti dalle società Parte_1
e quali creditrici della allora contumace società
[...] CP_3 [...] in forza di due distinti decreti ingiuntivi emessi in loro favore per Controparte_1
l'importo, rispettivamente, di € 12.717,14 e di € 12.642,10, corredati da decreto di esecutorietà, atto di precetto e verbale negativo di pignoramento, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della menzionata società debitrice, ritenendo sussistenti i requisiti dimensionali e i presupposti, soggettivi e oggettivi, previsti dagli artt. 121, 2 e
49 CCII.
Con ricorso, ex art. 51 CCII, depositato in data 6/8/2025, la società Controparte_1 ha proposto reclamo avverso la suddetta sentenza, evocando in giudizio, innanzi
[...] all'intestata Corte d'Appello le società creditrici e nonché la CP_2 CP_3
Liquidazione Giudiziale, in persona del suo “Curatore”.
In particolare, quali motivi di gravame, la società reclamante ha dedotto : 1) violazione del principio della domanda di cui agli artt. 39 e 40 CCII, per avere il Tribunale dichiarato, d'ufficio, l'apertura della liquidazione giudiziale pur in difetto di persistente impulso da parte dei creditori originariamente istanti, uno dei quali aveva anche formalizzato la propria desistenza e con i quali, peraltro, erano state anche avviate pagina 2 di 9 trattative in pendenza delle quali era stata anche avanzata richiesta di differimento dell'udienza, ovvero in difetto di analoga iniziativa da parte di altri soggetti a ciò legittimati (PM); 2) violazione degli artt. 38, 39 e 40 CCII per avere il Tribunale dichiarato, d'ufficio, l'apertura della liquidazione giudiziale in assenza di impulso dei creditori ricorrenti, uno dei quali, come detto, aveva anche formalizzato desistenza e con i quali erano in corso trattative stragiudiziali, senza, tuttavia, informare il PM della ritenuta situazione di insolvenza della società debitrice al fine di consentirgli l'esercizio dei propri poteri in materia, e, quindi, surrogandosi indebitamente a quest'ultimo nel dare avvio, ex officio, alla suddetta procedura.
La reclamante, pertanto, concludeva, chiedendo, testualmente, “ai sensi dell'articolo 52
C.C. I.I sospendere immediatamente gli effetti della sentenza di liquidazione giudiziale;
nel merito, revocare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale per i motivi indicati in reclamo”.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, la Liquidazione Giudiziale della società si è costituita nel presente giudizio e, contestando la Controparte_1 fondatezza dei motivi di reclamo ex adverso formulati, ha concluso chiedendo : “Nel merito : rigettare il reclamo in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 154 emessa dal Tribunale di Modena in data
24.07.2025, depositata in Cancelleria in data 30.07.2025, per i motivi meglio espressi in narrativa. Il tutto con vittoria di spese”.
Infine, all'esito dell'udienza tenuta, ex art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare, in data
12/12/2025, la Corte, previa acquisizione delle note difensive depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, preliminarmente, dichiarare la contumacia delle parti reclamate Parte_2
e le quali, benchè ritualmente convenute, non si sono
[...] CP_3 formalmente costituite in giudizio.
pagina 3 di 9 Detto questo, giova, ai fini della decisione, rilevare come l'odierna reclamante non abbia censurato l'impugnata decisione nella parte in cui è stata positivamente accertata ed affermata la sussistenza dei requisiti dimensionali e dei presupposti soggettivi di cui agli artt. 121, 2 e 49 CCII, limitandosi soltanto ad eccepire, sotto un duplice, ma sostanzialmente unico, profilo, la violazione del principio della domanda di cui ai citati artt. 39 e 40 CCII.
In particolare, l'odierna reclamante, dopo aver premesso che, all'udienza del 23/7/2025, celebrata nella contumacia della debitrice, la società istante Controparte_5 aveva chiesto al G.D. disporsi un differimento dell'udienza in pendenza di
[...] trattative e l'altra istante a suo dire, in pari data, aveva formalizzato atto di Parte_3 desistenza dalla domanda di apertura della liquidazione giudiziale, lamenta che il
Tribunale, senza concedere l'invocato rinvio di udienza, aveva trattenuto la causa in decisione, illegittimamente pronunciando, d'ufficio, la qui reclamata sentenza dichiarativa dell'apertura della suddetta procedura concorsuale, senza, peraltro, informare il PM della situazione di insolvenza in cui verserebbe la società debitrice al fine di consentirgli l'esercizio dei propri poteri in materia,
Deduce, infatti, la reclamante che “il Tribunale non poteva procedere in difetto di un'istanza di parte legittimata, trattandosi di fattispecie in cui l'iniziativa spetta esclusivamente ai creditori o al P.M., e non al giudice d'ufficio”, asserendo, altresì, che, nel caso di specie, in violazione degli artt. 37,39 e 40 CCII, “la sentenza è stata pronunciata senza istanza da parte dei creditori legittimati (creditori; autorità di controllo;
P.M.) in palese violazione con il principio della domanda e che uno dei creditori ha depositato istanza di desistenza”.
Orbene, precisati nei termini sopra illustrati i motivi di gravame dedotti dalla reclamante, deve anzitutto osservarsi come, a fronte di una generica e unilaterale istanza di rinvio di udienza per la pendenza di non meglio precisate trattative di bonario componimento della vertenza, il Tribunale non fosse in alcun modo tenuto ad accogliere la suddetta istanza;
diversamente opinando, si sarebbe corso il concreto rischio di pregiudicare la prelazione posta a corredo dei crediti privilegiati erariali di rilevante pagina 4 di 9 entità a beneficio di quelli, di minor importo, meramente chirografari vantati dalle società originariamente istanti.
Ad ogni modo, ciò che maggiormente rileva nel caso che qui ci occupa è la sostanziale ininfluenza dell'atto di c.d. desistenza formalizzato da uno soltanto dei creditori istanti
( . CP_3
Infatti, l'isolata richiesta di rinvio non avrebbe potuto determinare l'estinzione della procedura pre-fallimentare, in quanto era ancora presente e persistente la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale formulata dall'altra creditrice ( ) e CP_2 non ancora formalmente revocata in quanto oggetto di desistenza solamente il giorno successivo all'udienza di rimessione in decisione (e non lo stesso giorno come erroneamente affermato dalla reclamante), il che rendeva altresì superfluo l'auspicato coinvolgimento del P.M. da parte dell'adìto Tribunale al fine di consentire al primo di procedere alla verifica dei presupposti, oggettivi e soggettivi, di legge, peraltro immutati, e, quindi, di valutare se coltivare o meno l'iniziativa inizialmente assunta dalle menzionate creditrici.
Le considerazioni che precedono portano, per ciò, ad escludere che, nella fattispecie in esame, siano stati violati i principi e le norme di cui ai citati artt. 39 e 40 CCII e, soprattutto, che il Giudice di prime cure abbia, ex officio, indebitamente pronunciato sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale.
Per il resto, il Tribunale, come detto nella contumacia della società debitrice, e previa acquisizione dei bilanci di esercizio relativi agli anni 2021, 2022 e 2023, ha preso atto dell'ingente esposizione debitoria complessivamente maturata da nei Controparte_1 confronti dell'ER (€ 2.511.264,78), accertando positivamente la sussistenza dei requisiti di legge per dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale, con conseguente inevitabile reiezione dell'istanza di differimento d'udienza per pendenti trattative, che, oltre che generica e indeterminata, per le sue precipue finalità di parziale soddisfacimento dei crediti chirografari, ove accolta, si sarebbe posta in insanabile conflitto con la prelazione dei suddetti crediti erariali.
pagina 5 di 9 Per quel che concerne il presupposto dell'insolvenza della società debitrice, peraltro oggetto di debole contestazione da parte della reclamante, al riguardo, è sufficiente osservare come quest'ultima risulti debitrice verso l'ER per importi superiori ai due milioni di euro.
Quanto al passivo, come evidenziato dalla reclamata Procedura, alla data del 5 novembre 2025, esso, a seguito delle sole domande tempestive, ammonta a complessivi
€ 4.202.875,87, di cui € 2.832.224,54 in via privilegiata ed € 1.370.651,33 in chirografo, mentre i crediti esclusi ammontano soltanto a € 76.702,38.
Quanto al debito previdenziale ed erariale, è stata registrata verso l' un'esposizione Pt_4 di complessivi € 120.592,80, e di € 2.557.997,35 verso l'Agenzia delle Entrate e
Riscossione, generandosi, in tal modo, un rapporto pari al 65% circa tra l'indebitamento pubblico e quello complessivo.
Attualmente la composizione del passivo, sulla base delle domande di ammissione pervenute e ammesse nel citato progetto, risulta la seguente : crediti ammessi per complessivi € 3.928.241,99, di cui € 2.832.224,54 in via privilegiata ed € 1.096.017,45 in via chirografaria, e crediti esclusi per complessivi € 603.814,42, a fronte dei quali sono pervenute osservazioni che saranno vagliate nell'udienza di verifica.
Come in precedenza illustrato, il passivo è composto prevalentemente da crediti erariali e previdenziali (ER e ) e riguardano: ritenute IRPEF e imposte sul reddito per € Pt_4
1.189.765,19, IVA per € 819.177,48, per € 363.292,16 ed altri tributi per € CP_6
118.474,12 (il rapporto tra indebitamento pubblico e indebitamento complessivo è pari al 65,12%).
A fronte di una siffatta esposizione debitoria, l'attivo è costituito da pochi beni di modesto valore (€ 1.500,00 per gli automezzi ed € 100,00 per la betoniera;
somme liquide per € 2.010,88), anche in considerazione del fatto che i beni strumentali sono stati trasferiti in occasione della cessazione di fatto dell'attività sociale avvenuta nel corso dell'esercizio 2024, con conseguente chiusura dei cantieri edili ed insussistenza di crediti esigibili verso clienti o verso terzi da incassare, compresi quelli afferenti a crediti pagina 6 di 9 di imposta per bonus facciate o superbonus 110%.
Inoltre, dagli accertamenti condotti dal Curatore, è altresì emerso “come il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2024 non sia stata predisposto dall'Amministratore, mentre i bilanci del triennio 2021-2023, pur registrando una crescita esponenziale dei ricavi, frutto soprattutto degli incentivi fiscali introdotti (bonus facciate e superbonus
110), fino a superare gli € 7,8 milioni nel 2023 (con un risultato economico positivo per
€ 605 mila), l'iscrizione da una parte di crediti di imposta per € 6,2 milioni (classificati con esigibilità oltre l'esercizio successivo e con esito “non fruibili”), dall'altra di passività a breve per € 6,9 milioni a fronte di attività a breve di € 1,9 milioni, evidenziano un incolmabile disallineamento, che si traduce nell'incapacità della società di soddisfare i creditori con attivo liquidabile in breve termine, da cui deriva la conclamata vulnerabilità finanziaria della società, avvalorata dai numerosi decreti ingiuntivi ricevuti e pignoramenti presso terzi promossi dai creditori”.
In definitiva, la situazione contabile al 31.12.2024, quale ultimo documento acquisito agli atti, pur senza integrare gli estremi di un vero e proprio bilancio di esercizio, espone un attivo complessivo pari a € 8,6 milioni, a fronte di passività superiori a € 10,9 milioni, una “perdita” di € 2,3 milioni ed un “deficit patrimoniale” superiore ad € 1,7 milioni (doc. 12), palesandosi oggettive criticità ed evidenti dubbi sulla veridicità delle voci attive, in primis sulla materialità dei crediti vari verso terzi iscritti per € 1,3 milioni, di cui ben € 649.854,74 (la metà) verso l'Amministratore Unico, sui risconti attivi iscritti per € 965.334,53, sulla “cassa contanti” esposta per circa € 50.000, nonché in ordine alla mancata esposizione delle rimanenze finali.
Quanto al passivo, al netto di sanzioni ed interessi erariali e previdenziali tuttora non quantificati, i soli debiti nei confronti dell'ER e degli Istituti previdenziali ammontano ad oltre € 2,6 milioni, il che dimostra una reiterata inerzia gestoria incidente, in modo senz'altro negativo, sulla valutazione di meritevolezza.
I dati sopra riportati dimostrano chiaramente lo stato di insolvenza della reclamante e, quindi, la sua irreversibile incapacità di far fronte, con regolarità e con mezzi ordinari, ai pagina 7 di 9 propri impegni, stante la sua conclamata incapienza patrimoniale, l'irreversibile perdita del capitale, nonché la definitiva cessazione della continuità aziendale già in epoca antecedente la qui reclamata dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, il reclamo in esame deve essere senz'altro rigettato e, per l'effetto, deve integralmente confermarsi la reclamata sentenza, con ovvio assorbimento dell'istanza avanzata dalla reclamante a norma dell'art. 52 CCII.
Va parimenti respinta la domanda proposta dalla Liquidazione Giudiziale, di condanna della reclamante per malafede processuale, quale responsabilità aggravata ex art. 96, co.
3 c.p.c., con condanna in solido del suo legale rappresentante, Sig. , ai Controparte_7 sensi dell'art. 51, co. 15 CCII.
Ritiene, tuttavia, la Corte che, nonostante la palese infondatezza dei motivi di gravame, nel caso di specie, non si ravvisano i presupposti, soprattutto, di natura soggettiva, per definire temeraria, dolosa o, quantomeno, gravemente colposa l'iniziativa giudiziale assunta dalla società reclamante.
Inoltre, per quel che concerne le spese del presente procedimento, si ritiene che, in base ad una globale valutazione dell'esito del presente giudizio, non influenzato negativamente dalla reiezione dell'istanza da ultimo avanzata dalla reclamata, nella fattispecie in esame, debba disporsi, come da dispositivo, la condanna della reclamante sostanzialmente soccombente al loro rimborso in favore della Liquidazione Giudiziale.
Infine, in considerazione dell'integrale rigetto del gravame, si ritiene che, nel caso de quo, ricorrano anche le condizioni per dichiarare la reclamante tenuta, ai sensi del
D.P.R. n. 115/2002 e succ. mod. e integr., al versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o pagina 8 di 9 assorbita, così dispone:
RIGETTA il reclamo, ex art. 51 CCII, di cui in premessa, e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 154/2025, resa in data 30/7/2025, con cui il Tribunale di Modena ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
CONDANNA la reclamante alla rifusione in favore della Liquidazione Giudiziale di Controparte_1 delle spese del presente giudizio liquidate in € 12.750,00 oltre accessori se e come
[...] dovuti per legge.
DICHIARA la reclamante tenuta, a norma del D.P.R. n. 115/2002 e succ. mod. e integr., al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Corte d'Appello della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 18 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, ex art. 51 CCII, iscritta al n. r.g. 1361/2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LL RE, elettivamente domiciliato in VIA RENZO DEL CHICCA 1/A
43121 PARMA presso il difensore avv. LL RE.
RECLAMANTE contro
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv.
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 P.IVA_3
pagina 1 di 9 (C.F. Controparte_4
), con il patrocinio dell'avv. GHINI FEDERICO e dell'avv. CIGARINI P.IVA_1
GI, elettivamente domiciliato in VIA DON OLINTO MARELLA 8 40137
BOLOGNA presso il difensore avv. GHINI FEDERICO.
RECLAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate, rispettivamente, in data 11 dicembre 2025 e 12 dicembre 2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 154/2025, resa in data 30/7/2025, il Tribunale di Modena, in accoglimento dei ricorsi separatamente proposti dalle società Parte_1
e quali creditrici della allora contumace società
[...] CP_3 [...] in forza di due distinti decreti ingiuntivi emessi in loro favore per Controparte_1
l'importo, rispettivamente, di € 12.717,14 e di € 12.642,10, corredati da decreto di esecutorietà, atto di precetto e verbale negativo di pignoramento, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della menzionata società debitrice, ritenendo sussistenti i requisiti dimensionali e i presupposti, soggettivi e oggettivi, previsti dagli artt. 121, 2 e
49 CCII.
Con ricorso, ex art. 51 CCII, depositato in data 6/8/2025, la società Controparte_1 ha proposto reclamo avverso la suddetta sentenza, evocando in giudizio, innanzi
[...] all'intestata Corte d'Appello le società creditrici e nonché la CP_2 CP_3
Liquidazione Giudiziale, in persona del suo “Curatore”.
In particolare, quali motivi di gravame, la società reclamante ha dedotto : 1) violazione del principio della domanda di cui agli artt. 39 e 40 CCII, per avere il Tribunale dichiarato, d'ufficio, l'apertura della liquidazione giudiziale pur in difetto di persistente impulso da parte dei creditori originariamente istanti, uno dei quali aveva anche formalizzato la propria desistenza e con i quali, peraltro, erano state anche avviate pagina 2 di 9 trattative in pendenza delle quali era stata anche avanzata richiesta di differimento dell'udienza, ovvero in difetto di analoga iniziativa da parte di altri soggetti a ciò legittimati (PM); 2) violazione degli artt. 38, 39 e 40 CCII per avere il Tribunale dichiarato, d'ufficio, l'apertura della liquidazione giudiziale in assenza di impulso dei creditori ricorrenti, uno dei quali, come detto, aveva anche formalizzato desistenza e con i quali erano in corso trattative stragiudiziali, senza, tuttavia, informare il PM della ritenuta situazione di insolvenza della società debitrice al fine di consentirgli l'esercizio dei propri poteri in materia, e, quindi, surrogandosi indebitamente a quest'ultimo nel dare avvio, ex officio, alla suddetta procedura.
La reclamante, pertanto, concludeva, chiedendo, testualmente, “ai sensi dell'articolo 52
C.C. I.I sospendere immediatamente gli effetti della sentenza di liquidazione giudiziale;
nel merito, revocare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale per i motivi indicati in reclamo”.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, la Liquidazione Giudiziale della società si è costituita nel presente giudizio e, contestando la Controparte_1 fondatezza dei motivi di reclamo ex adverso formulati, ha concluso chiedendo : “Nel merito : rigettare il reclamo in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 154 emessa dal Tribunale di Modena in data
24.07.2025, depositata in Cancelleria in data 30.07.2025, per i motivi meglio espressi in narrativa. Il tutto con vittoria di spese”.
Infine, all'esito dell'udienza tenuta, ex art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare, in data
12/12/2025, la Corte, previa acquisizione delle note difensive depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, preliminarmente, dichiarare la contumacia delle parti reclamate Parte_2
e le quali, benchè ritualmente convenute, non si sono
[...] CP_3 formalmente costituite in giudizio.
pagina 3 di 9 Detto questo, giova, ai fini della decisione, rilevare come l'odierna reclamante non abbia censurato l'impugnata decisione nella parte in cui è stata positivamente accertata ed affermata la sussistenza dei requisiti dimensionali e dei presupposti soggettivi di cui agli artt. 121, 2 e 49 CCII, limitandosi soltanto ad eccepire, sotto un duplice, ma sostanzialmente unico, profilo, la violazione del principio della domanda di cui ai citati artt. 39 e 40 CCII.
In particolare, l'odierna reclamante, dopo aver premesso che, all'udienza del 23/7/2025, celebrata nella contumacia della debitrice, la società istante Controparte_5 aveva chiesto al G.D. disporsi un differimento dell'udienza in pendenza di
[...] trattative e l'altra istante a suo dire, in pari data, aveva formalizzato atto di Parte_3 desistenza dalla domanda di apertura della liquidazione giudiziale, lamenta che il
Tribunale, senza concedere l'invocato rinvio di udienza, aveva trattenuto la causa in decisione, illegittimamente pronunciando, d'ufficio, la qui reclamata sentenza dichiarativa dell'apertura della suddetta procedura concorsuale, senza, peraltro, informare il PM della situazione di insolvenza in cui verserebbe la società debitrice al fine di consentirgli l'esercizio dei propri poteri in materia,
Deduce, infatti, la reclamante che “il Tribunale non poteva procedere in difetto di un'istanza di parte legittimata, trattandosi di fattispecie in cui l'iniziativa spetta esclusivamente ai creditori o al P.M., e non al giudice d'ufficio”, asserendo, altresì, che, nel caso di specie, in violazione degli artt. 37,39 e 40 CCII, “la sentenza è stata pronunciata senza istanza da parte dei creditori legittimati (creditori; autorità di controllo;
P.M.) in palese violazione con il principio della domanda e che uno dei creditori ha depositato istanza di desistenza”.
Orbene, precisati nei termini sopra illustrati i motivi di gravame dedotti dalla reclamante, deve anzitutto osservarsi come, a fronte di una generica e unilaterale istanza di rinvio di udienza per la pendenza di non meglio precisate trattative di bonario componimento della vertenza, il Tribunale non fosse in alcun modo tenuto ad accogliere la suddetta istanza;
diversamente opinando, si sarebbe corso il concreto rischio di pregiudicare la prelazione posta a corredo dei crediti privilegiati erariali di rilevante pagina 4 di 9 entità a beneficio di quelli, di minor importo, meramente chirografari vantati dalle società originariamente istanti.
Ad ogni modo, ciò che maggiormente rileva nel caso che qui ci occupa è la sostanziale ininfluenza dell'atto di c.d. desistenza formalizzato da uno soltanto dei creditori istanti
( . CP_3
Infatti, l'isolata richiesta di rinvio non avrebbe potuto determinare l'estinzione della procedura pre-fallimentare, in quanto era ancora presente e persistente la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale formulata dall'altra creditrice ( ) e CP_2 non ancora formalmente revocata in quanto oggetto di desistenza solamente il giorno successivo all'udienza di rimessione in decisione (e non lo stesso giorno come erroneamente affermato dalla reclamante), il che rendeva altresì superfluo l'auspicato coinvolgimento del P.M. da parte dell'adìto Tribunale al fine di consentire al primo di procedere alla verifica dei presupposti, oggettivi e soggettivi, di legge, peraltro immutati, e, quindi, di valutare se coltivare o meno l'iniziativa inizialmente assunta dalle menzionate creditrici.
Le considerazioni che precedono portano, per ciò, ad escludere che, nella fattispecie in esame, siano stati violati i principi e le norme di cui ai citati artt. 39 e 40 CCII e, soprattutto, che il Giudice di prime cure abbia, ex officio, indebitamente pronunciato sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale.
Per il resto, il Tribunale, come detto nella contumacia della società debitrice, e previa acquisizione dei bilanci di esercizio relativi agli anni 2021, 2022 e 2023, ha preso atto dell'ingente esposizione debitoria complessivamente maturata da nei Controparte_1 confronti dell'ER (€ 2.511.264,78), accertando positivamente la sussistenza dei requisiti di legge per dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale, con conseguente inevitabile reiezione dell'istanza di differimento d'udienza per pendenti trattative, che, oltre che generica e indeterminata, per le sue precipue finalità di parziale soddisfacimento dei crediti chirografari, ove accolta, si sarebbe posta in insanabile conflitto con la prelazione dei suddetti crediti erariali.
pagina 5 di 9 Per quel che concerne il presupposto dell'insolvenza della società debitrice, peraltro oggetto di debole contestazione da parte della reclamante, al riguardo, è sufficiente osservare come quest'ultima risulti debitrice verso l'ER per importi superiori ai due milioni di euro.
Quanto al passivo, come evidenziato dalla reclamata Procedura, alla data del 5 novembre 2025, esso, a seguito delle sole domande tempestive, ammonta a complessivi
€ 4.202.875,87, di cui € 2.832.224,54 in via privilegiata ed € 1.370.651,33 in chirografo, mentre i crediti esclusi ammontano soltanto a € 76.702,38.
Quanto al debito previdenziale ed erariale, è stata registrata verso l' un'esposizione Pt_4 di complessivi € 120.592,80, e di € 2.557.997,35 verso l'Agenzia delle Entrate e
Riscossione, generandosi, in tal modo, un rapporto pari al 65% circa tra l'indebitamento pubblico e quello complessivo.
Attualmente la composizione del passivo, sulla base delle domande di ammissione pervenute e ammesse nel citato progetto, risulta la seguente : crediti ammessi per complessivi € 3.928.241,99, di cui € 2.832.224,54 in via privilegiata ed € 1.096.017,45 in via chirografaria, e crediti esclusi per complessivi € 603.814,42, a fronte dei quali sono pervenute osservazioni che saranno vagliate nell'udienza di verifica.
Come in precedenza illustrato, il passivo è composto prevalentemente da crediti erariali e previdenziali (ER e ) e riguardano: ritenute IRPEF e imposte sul reddito per € Pt_4
1.189.765,19, IVA per € 819.177,48, per € 363.292,16 ed altri tributi per € CP_6
118.474,12 (il rapporto tra indebitamento pubblico e indebitamento complessivo è pari al 65,12%).
A fronte di una siffatta esposizione debitoria, l'attivo è costituito da pochi beni di modesto valore (€ 1.500,00 per gli automezzi ed € 100,00 per la betoniera;
somme liquide per € 2.010,88), anche in considerazione del fatto che i beni strumentali sono stati trasferiti in occasione della cessazione di fatto dell'attività sociale avvenuta nel corso dell'esercizio 2024, con conseguente chiusura dei cantieri edili ed insussistenza di crediti esigibili verso clienti o verso terzi da incassare, compresi quelli afferenti a crediti pagina 6 di 9 di imposta per bonus facciate o superbonus 110%.
Inoltre, dagli accertamenti condotti dal Curatore, è altresì emerso “come il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2024 non sia stata predisposto dall'Amministratore, mentre i bilanci del triennio 2021-2023, pur registrando una crescita esponenziale dei ricavi, frutto soprattutto degli incentivi fiscali introdotti (bonus facciate e superbonus
110), fino a superare gli € 7,8 milioni nel 2023 (con un risultato economico positivo per
€ 605 mila), l'iscrizione da una parte di crediti di imposta per € 6,2 milioni (classificati con esigibilità oltre l'esercizio successivo e con esito “non fruibili”), dall'altra di passività a breve per € 6,9 milioni a fronte di attività a breve di € 1,9 milioni, evidenziano un incolmabile disallineamento, che si traduce nell'incapacità della società di soddisfare i creditori con attivo liquidabile in breve termine, da cui deriva la conclamata vulnerabilità finanziaria della società, avvalorata dai numerosi decreti ingiuntivi ricevuti e pignoramenti presso terzi promossi dai creditori”.
In definitiva, la situazione contabile al 31.12.2024, quale ultimo documento acquisito agli atti, pur senza integrare gli estremi di un vero e proprio bilancio di esercizio, espone un attivo complessivo pari a € 8,6 milioni, a fronte di passività superiori a € 10,9 milioni, una “perdita” di € 2,3 milioni ed un “deficit patrimoniale” superiore ad € 1,7 milioni (doc. 12), palesandosi oggettive criticità ed evidenti dubbi sulla veridicità delle voci attive, in primis sulla materialità dei crediti vari verso terzi iscritti per € 1,3 milioni, di cui ben € 649.854,74 (la metà) verso l'Amministratore Unico, sui risconti attivi iscritti per € 965.334,53, sulla “cassa contanti” esposta per circa € 50.000, nonché in ordine alla mancata esposizione delle rimanenze finali.
Quanto al passivo, al netto di sanzioni ed interessi erariali e previdenziali tuttora non quantificati, i soli debiti nei confronti dell'ER e degli Istituti previdenziali ammontano ad oltre € 2,6 milioni, il che dimostra una reiterata inerzia gestoria incidente, in modo senz'altro negativo, sulla valutazione di meritevolezza.
I dati sopra riportati dimostrano chiaramente lo stato di insolvenza della reclamante e, quindi, la sua irreversibile incapacità di far fronte, con regolarità e con mezzi ordinari, ai pagina 7 di 9 propri impegni, stante la sua conclamata incapienza patrimoniale, l'irreversibile perdita del capitale, nonché la definitiva cessazione della continuità aziendale già in epoca antecedente la qui reclamata dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, il reclamo in esame deve essere senz'altro rigettato e, per l'effetto, deve integralmente confermarsi la reclamata sentenza, con ovvio assorbimento dell'istanza avanzata dalla reclamante a norma dell'art. 52 CCII.
Va parimenti respinta la domanda proposta dalla Liquidazione Giudiziale, di condanna della reclamante per malafede processuale, quale responsabilità aggravata ex art. 96, co.
3 c.p.c., con condanna in solido del suo legale rappresentante, Sig. , ai Controparte_7 sensi dell'art. 51, co. 15 CCII.
Ritiene, tuttavia, la Corte che, nonostante la palese infondatezza dei motivi di gravame, nel caso di specie, non si ravvisano i presupposti, soprattutto, di natura soggettiva, per definire temeraria, dolosa o, quantomeno, gravemente colposa l'iniziativa giudiziale assunta dalla società reclamante.
Inoltre, per quel che concerne le spese del presente procedimento, si ritiene che, in base ad una globale valutazione dell'esito del presente giudizio, non influenzato negativamente dalla reiezione dell'istanza da ultimo avanzata dalla reclamata, nella fattispecie in esame, debba disporsi, come da dispositivo, la condanna della reclamante sostanzialmente soccombente al loro rimborso in favore della Liquidazione Giudiziale.
Infine, in considerazione dell'integrale rigetto del gravame, si ritiene che, nel caso de quo, ricorrano anche le condizioni per dichiarare la reclamante tenuta, ai sensi del
D.P.R. n. 115/2002 e succ. mod. e integr., al versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o pagina 8 di 9 assorbita, così dispone:
RIGETTA il reclamo, ex art. 51 CCII, di cui in premessa, e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 154/2025, resa in data 30/7/2025, con cui il Tribunale di Modena ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
CONDANNA la reclamante alla rifusione in favore della Liquidazione Giudiziale di Controparte_1 delle spese del presente giudizio liquidate in € 12.750,00 oltre accessori se e come
[...] dovuti per legge.
DICHIARA la reclamante tenuta, a norma del D.P.R. n. 115/2002 e succ. mod. e integr., al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Corte d'Appello della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 18 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
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