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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/07/2025, n. 2118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2118 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.5034/2019 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 27/6/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
nato a [...] il [...] e residente a [...], in Parte_1 qualità di titolare e legale rappresentante della impresa individuale
[...]
, con sede legale in Galatone (LE), rappresentato e Controparte_1 difeso, giusta mandato in atti, dall'Avvocato Chiara Pinca
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Alessandra Vinci CP_2
Resistente
Oggetto: Opposizione a provvedimento di variazione rapporto CP_2 assicurativo e ad ogni atto presupposto
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 16/4/2019 il ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di
Lecce Sezione Lavoro, chiedendo sia l'annullamento del provvedimento con il CP_2 quale l'istituto convenuto ha disposto la variazione del rapporto assicurativo della azienda ricorrente all'interno della PAT dipendenti n.21587698 e ha ingiunto il pagamento della somma di € 5.319,95 a titolo di integrazione evasione per differenze di retribuzione, sanzioni ed interessi di mora per i periodi 12/10/2012 –
31/12/2012, 1/1/2013 – 31/12/2013 e 1/1/2015 – 31/12/2015, sia l'annullamento di ogni atto presupposto.
A tal fine parte ricorrente espone di essere titolare di una piccola impresa artigiana, dedita a lavori di intonacatura e stuccatura, attività svolta quasi esclusivamente dal titolare e, ove occorra, dal padre del titolare medesimo quale collaboratore familiare, di aver assunto nei primi periodi della attività, anche a causa di problemi di salute del padre, il proprio fratello , quale lavoratore a tempo parziale per 20 Persona_1 ore settimanali nel periodo tra il 12/10/2012 e il 31/12/2015 e rileva che tuttavia non ha mai lavorato nell'anno 2014 e nei primi quattro mesi del 2015 Persona_1
e non ha lavorato neanche nel periodo dall'1/11/2015 al 3/12/2015, perché in tali periodi l'attività imprenditoriale è stata sospesa, come da comunicazioni di sospensione inviate ad INPS.
Parte ricorrente espone, altresì, che nel corso dell'anno 2017 l'impresa è stata assoggettata a controllo da parte di INPS per il periodo Ottobre 2012 – Dicembre
2015 e che l'accertamento si è concluso con Verbale ispettivo del 12/6/2017 con il quale si contesta al ricorrente il mancato rispetto delle norme in tema di imponibile contributivo con riferimento all'unico dipendente dell'impresa, lamenta che gli
Ispettori hanno considerato la retribuzione spettante ad un lavoratore a tempo pieno, laddove è stato invece assunto a tempo parziale, e hanno Persona_1 considerato anche il periodo di Novembre e Dicembre 2015 nel quale invece l'attività imprenditoriale era sospesa, lamenta che, a seguito di tale Verbale ispettivo, CP_2 in data 23/10/2018 ha comunicato la variazione del rapporto assicurativo sulla base delle risultanze del Verbale INPS, provvedendo a calcolare i premi in misura sproporzionata rispetto ad un dipendente part -time e maggiorando gli stessi di sanzioni e interessi per oltre 5.000,00 euro.
Tanto esposto, rappresentato e lamentato, parte ricorrente deduce illegittimità del provvedimento contestando la commisurazione dei premi dovuti all'orario di CP_2
40 ore settimanali, anziché sull'orario part time, sostenendo che ai fini del calcolo dei contributi e dei premi assicurativi si dovrebbe avere riguardo alle effettive modalità di svolgimento della attività lavorativa, nonché contestando la valorizzazione, nel calcolo operato dagli Ispettori, del periodo dall'1/11/2015 al
3/12/2015 nel quale l'attività imprenditoriale era sospesa, eccepisce prescrizione del credito azionato da , assumendo che il Verbale ispettivo ha efficacia CP_2 interruttiva del termine prescrizionale soltanto in favore di INPS che lo ha posto in essere e non nei confronti di , sostiene infine la illegittimità delle sanzioni CP_2 applicate, richiamandosi alla giurisprudenza della Cassazione sulla irretroattività della riclassificazione per variazione del rapporto assicurativo. CP_2
Parte ricorrente chiede pertanto: “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
1) Accertare e dichiarare l'insussistenza di alcun obbligo a carico del ricorrente relativo al versamento dei premi , pretesi dall'Istituto assicuratore per CP_2
i periodi 12/10/2012 – 31/12/2012, 01/01/2013 – 31/12/2013,
01/01/2015 – 31/12/2015, come precisati nel certificato di variazione
09.10.2018 (chiave gestionale 18621 132045100);
2 2) In via subordinata dichiarare tenuto il ricorrente al versamento dei premi
di cui al citato certificato di variazione 09.10.2018 in misura CP_2 corrispondente e commisurata al rapporto di lavoro a tempo parziale prestato dal dipendente come risultante dagli atti e come Persona_1 risulterà in corso di causa, rideterminando l'imponibile base di calcolo per quantificare i premi eventualmente dovuti in base alle risultanze di causa;
3) Condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t., al CP_2 pagamento delle spese di giustizia con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si è costituito in giudizio con memoria nella quale contesta il ricorso e ne CP_2 chiede il rigetto, sostenendo infondatezza della eccezione di prescrizione perché la verifica INPS è stata effettuata nei termini di cui all'art.3 commi 9 e 10
L.335/95 e richiamandosi al valore probatorio del Verbale INPS e alla giurisprudenza in materia di obbligo contributivo minimale virtuale.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente lamenta la contrarietà del CCNL Edilizia nella parte relativa alla previsione di percentuale massima di part time rispetto al D.L.vo 61/2000 che non attribuisce delega in tal senso alla contrattazione collettiva, sostiene che la contribuzione degli operai a tempo parziale va assolta rispetto all'orario praticato, senza tener conto della retribuzione virtuale e contesta il provvedimento CP_2 nella parte in cui chiede somme per il periodo 1/11/2015 – 3/12/2015 nel quale l'attività imprenditoriale era sospesa.
Orbene, come detto, parte ricorrente ritiene di non dover nulla a titolo di differenze contributive scaturenti dalla violazione della percentuale di contratti a tempo parziale stipulabili prevista dal CCNL perché contesta che il CCNL di settore possa prevedere tale limite numerico, in assenza di una legge che imponga un siffatto limite o che affidi la previsione del limite di contratti di lavoro part time alla contrattazione collettiva.
L'assunto non è condivisibile.
Occorre infatti osservare che l'art.29 D.L. 244/1995, convertito in Legge
n.341/1995 recita: “1. I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al
45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia,
3 infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette. Restano ferme le disposizioni in materia di retribuzione imponibile dettate dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, in materia di minimali di retribuzione ai fini contributivi e quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389….”.
Questa norma impone ai datori di lavoro esercenti imprese edili di versare una contribuzione previdenziale ed assistenziale determinata sulla base di una retribuzione commisurata a quella c.d. “virtuale”, cioè “non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi”, ad eccezione di alcune ipotesi eventuali previste dalla norma medesima.
L'onere di provare la sussistenza di una delle ipotesi di esonero incombe sulla impresa che la invoca.
La Corte di Cassazione ha infatti chiarito con sentenza n.29324 del 15/12/2008 che
“Ove l'Inps pretenda differenze contributive da impresa edile sulla retribuzione virtuale ai sensi dell'articolo 29 d.l. 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341, il relativo onere probatorio è assolto mediante l'indicazione, non contestata, dell'attività edile espletata, e con l'invocazione dell'articolo 29 citato;
è onere dell'impresa edile allegare, e provare, le ipotesi eccettuative dell'obbligo contributivo previste dallo stesso articolo 29 e dal d.m. cui esso rinvia, e il giudice di merito è tenuto a motivare con precisione l'ipotesi eccettuativa ricorrente nella specie” e con sentenza n.22314 del 3/11/2016 ha ribadito che “In tema di contributi nel settore edile, ove l'Inps pretenda da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale, ai sensi dell'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. dalla l. n. 341 del 1995, il relativo onere probatorio è assolto mediante
l'indicazione, non contestata, dell'attività edile espletata, in uno all'invocazione della suddetta norma, mentre costituisce onere del datore di lavoro allegare, e provare, le ipotesi eccettuative dell'obbligo contributivo previste dalla contrattazione collettiva cui rimanda il d.m. previsto, a tal fine, dal medesimo articolo 29”.
Inoltre, va osservato che l'art.1, D.L.338/1989, convertito in Legge n.389/1989, prevede che “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non puo' essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi
4 collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore
a quello previsto dal contratto collettivo”.
Ancora, -ferma la previsione dell'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, contenuta nel CCNL di settore, come ammesso pacificamene tra le parti- si deve rilevare che nella allegata al ricorso risulta che Controparte_3 Per_1
è stato assunto in data 12/1072012 con contratto ad orario full time (vedasi
[...] voce tipo orario ove è indicata la lettera F) e non part – time.
Si deve pertanto ritenere che correttamente abbia determinato i premi dovuti CP_2 sulla base di un orario di lavoro a tempo pieno per 40 ore settimanali.
Per quanto attiene, poi, al periodo dall'1/11/2015 al 3/12/2015 si osserva che parte ricorrente ha allegato all'atto introduttivo del giudizio la comunicazione della sospensione della attività dall'1/11/2015 ricevuta da INPS in data 26/572016, ma non ha allegato il riscontro dato dall'ente previdenziale a tale richiesta, né ha documentato il termine finale della sospensione.
Pertanto, si deve ritenere che correttamente abbia calcolato anche i premi CP_2 dovuti per il periodo 1/11/2015 – 3/12/2015.
Per quanto attiene alla dedotta illegittimità delle sanzioni applicate, si osserva che l'art.116, ottavo comma, Legge 388/2000 recita: “8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi
o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione
5 debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi
è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia.
La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura di cui al primo periodo della presente lettera;
(b-bis) in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli Enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile di cui al primo periodo delle lettere a) e b) nella misura del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al primo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni. dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura di cui al primo periodo delle lettere
a) e b).
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Poiché l'omissione contributiva è derivata nel caso in esame da omessa dichiarazione di retribuzioni dovute per come accertato da INPS, si deve ritenere che correttamente siano state applicate da al credito contributivo le sanzioni ex CP_2 art.116, ottavo comma, lettera b) Legge 388/2000.
Infine, va disattesa la eccezione di prescrizione avanzata da parte ricorrente.
Si osserva, a tal proposito, che il D.P.R. 1124/65, intitolato “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, all'art.112, secondo comma, recita: “L'azione per riscuotere i premi di assicurazione ed in genere le somme dovute dai datori di lavoro allo Istituto
6 assicuratore si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento”.
Tuttavia, Il D.L. 30 Dicembre 1979, n.663, convertito in Legge 29 Febbraio 1980,
n.33, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 112 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, è elevato a tre anni."
Il credito di ai premi assicurativi dovuti dal datore di lavoro si prescrive CP_2 dunque nel termine di tre anni decorrente dalla data in cui è dovuto il pagamento.
Nel caso in esame ha chiesto alla azienda del ricorrente il pagamento dei CP_2 premi con atto del 9/10/2018 ricevuto dal ricorrente il 23/10/2018 (vedasi allegato n. del ricorso) sulla base del Verbale ispettivo INPS del 28/4/2017.
Pertanto ha chiesto il pagamento dei premi nel termine di tre anni CP_2 dall'accertamento della debenza dei premi in misura maggiore rispetto a quella corrisposta dalla impresa del ricorrente.
Né rileva che l'accertamento della evasione contributiva sia stato eseguito da INPS, considerato che nell'atto del 9/10/2018 l'Istituto assicurativo ha effettuato autonomamente il calcolo delle somme dovute a titolo di variazione della PAT, sia pure fondando tale calcolo sull'accertamento dell'ente previdenziale.
Si deve pertanto ritenere che il credito azionato da non sia estinto per CP_2 prescrizione.
Alla luce di quanto esposto e considerato, il ricorso deve pertanto essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo alla attività difensiva svolta e al valore dedotto in causa, vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Rigetta la opposizione.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive Euro 2.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 27/6/2025 – 25/7/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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