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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott.ssa Maria Balletti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. del R.G.A.C.7467 dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 393/2024 del Giudice di Pace di Procida, nella persona del dott. Amendola Pasquale, depositata in data 25.03.2024, in materia di opposizione ex art. 615 cpc avverso preavviso di iscrizione ipotecaria, e vertente T R A
C.F. e P.I. , in persona del l.r.p.t.- , in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , a cio' autorizzato per procura speciale, CP_1 autenticata per atto Notaio repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, Parte_3 rilasciata da , rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Vasapollo (cod. Parte_1 fisc. ), come da procura speciale in atti ed elettivamente domiciliata in Vibo Valentia C.F._1 alla Via Matteotti n. 74, presso lo studio del nominato procuratore;
P.e.c.:
Email_1
- Appellante –
E
C.F.: , rappresentata e difesa, come da mandato in calce all'atto Controparte_2 C.F._2 introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv. Emilio Orsini (C.F. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Procida (NA) alla Via Lungomare Cristoforo Colombo n° 6; - P.e.c.: Email_2
- Appellata –
Nonché
(P.IVA: ), in persona del suo Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante p.t..
-Appellata Contumace-
CONCLUSIONI
All'udienza del 04 dicembre 2024 le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa. All'esito il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 cod. proc. civ.,
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con atto di citazione del 17/12/2022, la sig.ra impugnava, innanzi il Giudice di Pace Controparte_2 di Procida, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200000677000, avente ad oggetto n. 40 cartelle esattoriali, n. 15 intimazioni di pagamento e n. 4 avvisi di accertamento per tributi di diversa natura, chiedendo l'annullamento della sola cartella esattoriale n. 07120140441388301000 emessa dalla di uff. terr. di Castellammare di Stabia, per omesso versamento Controparte_3 CP_3 dell'IRAP relativa all'anno 2010.
Al riguardo l'opponente deduceva la prescrizione del diritto di credito stante la mancata notifica della cartella impugnata.
Pertanto, concludeva chiedendo accertarsi la prescrizione della pretesa creditoria con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite, con attribuzione.
Si costituiva l' la quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di Parte_1 giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Procida in favore del Giudice di Pace di Gragnano e la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, eccepiva la corretta notifica della cartella esattoriale impugnata, con conseguente interruzione del termine di prescrizione.
Con sentenza n. 393 del 25.03.2024 il Giudice di Pace di Procida così provvedeva:
- in accoglimento dell'opposizione, annullava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n° 071.76202200000677 del 3.6.2022, in riferimento alla cartella di pagamento n° 071.2014.0441388301 ordinando, per l'effetto, la cancellazione dai ruoli esattoriali, in riferimento alle somme iscritte dall'
[...] di nei confronti di;
condannava gli Enti Controparte_3 CP_3 Controparte_2 convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, con attribuzione all'avvocato anticipatario.
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo p.e.c. in data 05 aprile 2024, l'
[...]
impugnava la sentenza sopra indicata, chiedendo l'integrale riforma della stessa. Parte_1
In particolare, l'odierno appellante reiterava l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario per la cartella di pagamento opposta avente ad oggetto il recupero di un credito per IRAP, nonché l'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito giudice di primo grado;
eccepiva, inoltre, l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha dichiarato non dovuto, in quanto prescritto, l'importo iscritto a ruolo, non essendo stata fornita la prova della notifica alla cartella. Pertanto, concludeva per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva la sig.ra , mediante deposito di comparsa di costituzione in data 19 Controparte_2 novembre 2024, chiedendo il rigetto dell'appello principale e la conseguente conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione.
All'udienza a trattazione scritta fissata per il 20.11.2024, i procuratori delle parti chiedevano la decisione della causa.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione orale ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.. all'udienza del 4 dicembre 2024.
All'udienza del 04 dicembre 2024, il Giudice, all'esito della discussione orale, tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_3
in persona del suo rappresentante p.t., in quanto, sebbene regolarmente citata, non si è costituita.
[...] § 2. Tanto opportunamente premesso, si rileva che, secondo l'orientamento, ormai consolidato, della S.C., l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 si pone come procedura alternativa all'esecuzione forzata, sicché la contestazione del diritto dell'Agente ad iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c. (Cass. n. 25745 del 22.12.2015; Cass. n.
24234 del 27.1.2015).
In particolare, la qualificazione, in termini di azione di accertamento negativo, della pretesa dell'Agente della riscossione di iscrivere l'ipoteca resta ferma, sia che l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'Agente di procedere alle iscrizioni, sia che si contesti l'iscrizione di ipoteca dal punto di vista della sola regolarità formale dell'atto.
In tal senso, le Sezioni Unite della Cassazione del 5 giugno 2017, n. 13913, al pari della pronuncia della Corte Costituzionale del 31 maggio 2018, n. 114, hanno messo in luce come il fermo amministrativo di mobili registrati e l'ipoteca costituiscano “una misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all'adempimento pur di ottenerne la rimozione”.
Dunque, esse sono impugnabili “secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria” (Cassazione civile sez. un. 22 luglio 2015 n. 15354; cfr. anche Cassazione n. 24234/15).
§3. Va, a questo punto esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dall'appellante , CP_4 poiché tale questione riveste carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente, rispetto all'esame degli altri motivi, che concernono il merito della pretesa creditoria.
In materia le S.U. hanno affermato che: “Con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 19, comma 1, lett. e)-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, dall'art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile “ratione temporis”, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio ambito come appena individuato - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari” (S.U. n. 17111/2017).
Tale principio, pur elaborato con riferimento all'ipoteca, è estensibile anche al fermo.
Nel caso di specie, limitatamente alla cartella 07120140441388301000, oggetto di opposizione, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore del giudice tributario, rientrando la controversia nella competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie, sia per la natura del credito, trattandosi di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), sia perché la giurisdizione tributaria si estende fino alla impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale e l'avviso di mora.
Nella parte che qui interessa, occorre prendere le mosse da quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, a tenore del quale: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Invero, oltre che per espressa previsione normativa, è noto che la giurisdizione tributaria debba ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto (Corte cost., sentenza n.130 del 2008). Orbene, gli stessi Giudici di legittimità hanno ormai chiarito che in relazione alle controversie, come la fattispecie sub judice, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rilevi lo strumento, utilizzato per procedere alla riscossione, ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca o meno da una pretesa impositiva della P.A. (Cass., Sez. Un., 29 aprile 2021, n. 11293).
Nel caso in esame, le somme dovute a titolo di IRAP integrano, per l'ente creditore, un'entrata di natura tributaria (Cass., Sez. Un., 17 aprile 2014, n. 8928), di talché la controversia rientra nella giurisdizione del giudice tributario.
§4.In conseguenza dell'accoglimento dell'appello, la sentenza gravata deve essere riformata anche con riferimento alla statuizione sulle spese (cfr. Cass., sez. 6 – 3, ord. 14 ottobre 2013, n. 23226). Ne discende il diritto della parte che abbia eventualmente versato le somme oggetto di condanna di ripetere quanto versato;
diritto che sussiste nei confronti del difensore antistatario (tra le tante, Cass. sez. 3, sent. 4 aprile 2013, n.
8215).
Le ragioni della decisione ed il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul principio di diritto enunciato suggeriscono l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria Balletti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti di Parte_1 [...]
e di iscritta al n. R.G.A.C. 74672024, CP_2 Controparte_3 ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, così provvede in contumacia di
Controparte_3
1) DICHIARA il proprio difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria Provinciale di
Napoli relativamente alla cartella 07120140441388301000 (trattandosi di credito afferente a imposta regionale sulle attività produttive-IRAP).
2) RIMETTE le parti dinanzi alla competente Commissione Tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza
3) COMPENSA fra le parti le spese del doppio grado giudizio, con il diritto della parte che abbia eventualmente versato le somme oggetto di condanna in primo grado di ripetere quanto versato Napoli, 12 dicembre 2024
Il Giudice
Dott.ssa Maria Balletti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott.ssa Maria Balletti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. del R.G.A.C.7467 dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 393/2024 del Giudice di Pace di Procida, nella persona del dott. Amendola Pasquale, depositata in data 25.03.2024, in materia di opposizione ex art. 615 cpc avverso preavviso di iscrizione ipotecaria, e vertente T R A
C.F. e P.I. , in persona del l.r.p.t.- , in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , a cio' autorizzato per procura speciale, CP_1 autenticata per atto Notaio repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, Parte_3 rilasciata da , rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Vasapollo (cod. Parte_1 fisc. ), come da procura speciale in atti ed elettivamente domiciliata in Vibo Valentia C.F._1 alla Via Matteotti n. 74, presso lo studio del nominato procuratore;
P.e.c.:
Email_1
- Appellante –
E
C.F.: , rappresentata e difesa, come da mandato in calce all'atto Controparte_2 C.F._2 introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv. Emilio Orsini (C.F. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Procida (NA) alla Via Lungomare Cristoforo Colombo n° 6; - P.e.c.: Email_2
- Appellata –
Nonché
(P.IVA: ), in persona del suo Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante p.t..
-Appellata Contumace-
CONCLUSIONI
All'udienza del 04 dicembre 2024 le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa. All'esito il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 cod. proc. civ.,
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con atto di citazione del 17/12/2022, la sig.ra impugnava, innanzi il Giudice di Pace Controparte_2 di Procida, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200000677000, avente ad oggetto n. 40 cartelle esattoriali, n. 15 intimazioni di pagamento e n. 4 avvisi di accertamento per tributi di diversa natura, chiedendo l'annullamento della sola cartella esattoriale n. 07120140441388301000 emessa dalla di uff. terr. di Castellammare di Stabia, per omesso versamento Controparte_3 CP_3 dell'IRAP relativa all'anno 2010.
Al riguardo l'opponente deduceva la prescrizione del diritto di credito stante la mancata notifica della cartella impugnata.
Pertanto, concludeva chiedendo accertarsi la prescrizione della pretesa creditoria con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite, con attribuzione.
Si costituiva l' la quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di Parte_1 giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Procida in favore del Giudice di Pace di Gragnano e la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, eccepiva la corretta notifica della cartella esattoriale impugnata, con conseguente interruzione del termine di prescrizione.
Con sentenza n. 393 del 25.03.2024 il Giudice di Pace di Procida così provvedeva:
- in accoglimento dell'opposizione, annullava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n° 071.76202200000677 del 3.6.2022, in riferimento alla cartella di pagamento n° 071.2014.0441388301 ordinando, per l'effetto, la cancellazione dai ruoli esattoriali, in riferimento alle somme iscritte dall'
[...] di nei confronti di;
condannava gli Enti Controparte_3 CP_3 Controparte_2 convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, con attribuzione all'avvocato anticipatario.
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo p.e.c. in data 05 aprile 2024, l'
[...]
impugnava la sentenza sopra indicata, chiedendo l'integrale riforma della stessa. Parte_1
In particolare, l'odierno appellante reiterava l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario per la cartella di pagamento opposta avente ad oggetto il recupero di un credito per IRAP, nonché l'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito giudice di primo grado;
eccepiva, inoltre, l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha dichiarato non dovuto, in quanto prescritto, l'importo iscritto a ruolo, non essendo stata fornita la prova della notifica alla cartella. Pertanto, concludeva per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva la sig.ra , mediante deposito di comparsa di costituzione in data 19 Controparte_2 novembre 2024, chiedendo il rigetto dell'appello principale e la conseguente conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione.
All'udienza a trattazione scritta fissata per il 20.11.2024, i procuratori delle parti chiedevano la decisione della causa.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione orale ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.. all'udienza del 4 dicembre 2024.
All'udienza del 04 dicembre 2024, il Giudice, all'esito della discussione orale, tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_3
in persona del suo rappresentante p.t., in quanto, sebbene regolarmente citata, non si è costituita.
[...] § 2. Tanto opportunamente premesso, si rileva che, secondo l'orientamento, ormai consolidato, della S.C., l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 si pone come procedura alternativa all'esecuzione forzata, sicché la contestazione del diritto dell'Agente ad iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c. (Cass. n. 25745 del 22.12.2015; Cass. n.
24234 del 27.1.2015).
In particolare, la qualificazione, in termini di azione di accertamento negativo, della pretesa dell'Agente della riscossione di iscrivere l'ipoteca resta ferma, sia che l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'Agente di procedere alle iscrizioni, sia che si contesti l'iscrizione di ipoteca dal punto di vista della sola regolarità formale dell'atto.
In tal senso, le Sezioni Unite della Cassazione del 5 giugno 2017, n. 13913, al pari della pronuncia della Corte Costituzionale del 31 maggio 2018, n. 114, hanno messo in luce come il fermo amministrativo di mobili registrati e l'ipoteca costituiscano “una misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all'adempimento pur di ottenerne la rimozione”.
Dunque, esse sono impugnabili “secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria” (Cassazione civile sez. un. 22 luglio 2015 n. 15354; cfr. anche Cassazione n. 24234/15).
§3. Va, a questo punto esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dall'appellante , CP_4 poiché tale questione riveste carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente, rispetto all'esame degli altri motivi, che concernono il merito della pretesa creditoria.
In materia le S.U. hanno affermato che: “Con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 19, comma 1, lett. e)-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, dall'art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile “ratione temporis”, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio ambito come appena individuato - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari” (S.U. n. 17111/2017).
Tale principio, pur elaborato con riferimento all'ipoteca, è estensibile anche al fermo.
Nel caso di specie, limitatamente alla cartella 07120140441388301000, oggetto di opposizione, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore del giudice tributario, rientrando la controversia nella competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie, sia per la natura del credito, trattandosi di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), sia perché la giurisdizione tributaria si estende fino alla impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale e l'avviso di mora.
Nella parte che qui interessa, occorre prendere le mosse da quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, a tenore del quale: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Invero, oltre che per espressa previsione normativa, è noto che la giurisdizione tributaria debba ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto (Corte cost., sentenza n.130 del 2008). Orbene, gli stessi Giudici di legittimità hanno ormai chiarito che in relazione alle controversie, come la fattispecie sub judice, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rilevi lo strumento, utilizzato per procedere alla riscossione, ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca o meno da una pretesa impositiva della P.A. (Cass., Sez. Un., 29 aprile 2021, n. 11293).
Nel caso in esame, le somme dovute a titolo di IRAP integrano, per l'ente creditore, un'entrata di natura tributaria (Cass., Sez. Un., 17 aprile 2014, n. 8928), di talché la controversia rientra nella giurisdizione del giudice tributario.
§4.In conseguenza dell'accoglimento dell'appello, la sentenza gravata deve essere riformata anche con riferimento alla statuizione sulle spese (cfr. Cass., sez. 6 – 3, ord. 14 ottobre 2013, n. 23226). Ne discende il diritto della parte che abbia eventualmente versato le somme oggetto di condanna di ripetere quanto versato;
diritto che sussiste nei confronti del difensore antistatario (tra le tante, Cass. sez. 3, sent. 4 aprile 2013, n.
8215).
Le ragioni della decisione ed il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul principio di diritto enunciato suggeriscono l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria Balletti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti di Parte_1 [...]
e di iscritta al n. R.G.A.C. 74672024, CP_2 Controparte_3 ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, così provvede in contumacia di
Controparte_3
1) DICHIARA il proprio difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria Provinciale di
Napoli relativamente alla cartella 07120140441388301000 (trattandosi di credito afferente a imposta regionale sulle attività produttive-IRAP).
2) RIMETTE le parti dinanzi alla competente Commissione Tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza
3) COMPENSA fra le parti le spese del doppio grado giudizio, con il diritto della parte che abbia eventualmente versato le somme oggetto di condanna in primo grado di ripetere quanto versato Napoli, 12 dicembre 2024
Il Giudice
Dott.ssa Maria Balletti