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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 18/04/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3156/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Nicolò Sesta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3156 del ruolo degli affari della volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Bosa nello studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Alessandro Campus che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti,
e
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Sassari nello studio CP_1 C.F._2 dell'avv. Patrizia Adolfi che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano,
intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto del 10.10.2024, personalmente sottoscritto e contenente l'istanza di trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. e la dichiarazione di non intendere riconciliarsi, e dopo avere premesso di avere contratto matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario in Montresta il 23.06.2002, che dall'unione non erano nati figli e di non avere ripreso la convivenza in seguito all'omologazione, con decreto di questo Tribunale del 18.12.2020, del loro accordo di separazione, hanno chiesto che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del 1 matrimonio;
tale volontà è stata ribadita nelle note ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate entro il termine perentorio, a tale fine assegnato, del 19.12.2024.
§§§
Il ricorso deve essere accolto.
Infatti, le parti non hanno ripreso la convivenza in seguito all'omologazione, in data 18.12.2020, del loro accordo di separazione, sicché ricorrono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), della L. n.
898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Montresta il 23.06.2002
da (c.f. ) e (c.f. ); Parte_1 C.F._1 CP_1 C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Montresta di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio atto n. 4 – Parte 2 – Serie A – anno 2002, le annotazioni previste dal D.P.R. n.
396/2000;
3) dispone, fra le parti, l'integrale compensazione delle spese processuali.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 18.04.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente
dott.ssa Consuelo Mighela
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Nicolò Sesta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3156 del ruolo degli affari della volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Bosa nello studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Alessandro Campus che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti,
e
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Sassari nello studio CP_1 C.F._2 dell'avv. Patrizia Adolfi che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano,
intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto del 10.10.2024, personalmente sottoscritto e contenente l'istanza di trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. e la dichiarazione di non intendere riconciliarsi, e dopo avere premesso di avere contratto matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario in Montresta il 23.06.2002, che dall'unione non erano nati figli e di non avere ripreso la convivenza in seguito all'omologazione, con decreto di questo Tribunale del 18.12.2020, del loro accordo di separazione, hanno chiesto che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del 1 matrimonio;
tale volontà è stata ribadita nelle note ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate entro il termine perentorio, a tale fine assegnato, del 19.12.2024.
§§§
Il ricorso deve essere accolto.
Infatti, le parti non hanno ripreso la convivenza in seguito all'omologazione, in data 18.12.2020, del loro accordo di separazione, sicché ricorrono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), della L. n.
898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Montresta il 23.06.2002
da (c.f. ) e (c.f. ); Parte_1 C.F._1 CP_1 C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Montresta di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio atto n. 4 – Parte 2 – Serie A – anno 2002, le annotazioni previste dal D.P.R. n.
396/2000;
3) dispone, fra le parti, l'integrale compensazione delle spese processuali.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 18.04.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente
dott.ssa Consuelo Mighela
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