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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 19/02/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
3
R.G. V.G. n. 6004/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott. Stefano Bergonzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6004/2024 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 agli atti, dall' Avv. Barbara Comparetti del Foro di Udine ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore: Email_1
e
C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._2 agli atti, dall'Avv. Dimitri Tomasin del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore;
Email_2
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1) dichiarare la separazione personale tra i coniugi e del matrimonio Parte_1 Controparte_1 contratto in data 21.04.1994 in Albania nel comune d n i di Matrimonio del Comune di Gradisca di Isonzo dell'anno 2006, parte II, serie C n. 18, ordinando le conseguenti annotazioni all'ufficiale di stato civile;
2) i coniugi vivranno separati, essendo liberi di fissare la propria residenza e/o il proprio domicilio ovunque lo riterranno opportuno;
3) il padre contribuirà al mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente corrispondendo alla madre un assegno mensile di €uro 100,00 da versarsi entro il 5 del mese con bonifico permanente in favore della
1 moglie su conto corrente alla stessa intestato le cui coordinate bancarie sono le seguenti: IT 26 T 36772 223000 EM001352295 accollandosi il 50% delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Gorizia;
ciò con decorrenza dal deposito del presente ricorso;
4) la madre percepirà per intero l'assegno unico universale;
5) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
6) i coniugi si esonerano reciprocamente dal deposito di documentazione ulteriore alle ultime tre dichiarazioni dei redditi.
7) le spese e le competenze del presente procedimento sono compensate fra le parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/12/2024, e Parte_1 Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio as trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Gradisca di Isonzo dell'anno 2006, parte II, serie C n. 18 - nel corso del quale sono nati i figli il 24/02/1999, Persona_1 economicamente autosufficiente e il 11/03/2006, maggiorenne ed Persona_2 economicamente non autosufficiente, iarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 06/02/2025, i coniugi hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gradisca d'Isonzo (anno 2006, atto n.18, reg. Atti di Matrimonio, parte 2, serie C) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 13/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Stefano Bergonzi dott. Riccardo Merluzzi
2
R.G. V.G. n. 6004/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott. Stefano Bergonzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6004/2024 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 agli atti, dall' Avv. Barbara Comparetti del Foro di Udine ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore: Email_1
e
C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._2 agli atti, dall'Avv. Dimitri Tomasin del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore;
Email_2
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1) dichiarare la separazione personale tra i coniugi e del matrimonio Parte_1 Controparte_1 contratto in data 21.04.1994 in Albania nel comune d n i di Matrimonio del Comune di Gradisca di Isonzo dell'anno 2006, parte II, serie C n. 18, ordinando le conseguenti annotazioni all'ufficiale di stato civile;
2) i coniugi vivranno separati, essendo liberi di fissare la propria residenza e/o il proprio domicilio ovunque lo riterranno opportuno;
3) il padre contribuirà al mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente corrispondendo alla madre un assegno mensile di €uro 100,00 da versarsi entro il 5 del mese con bonifico permanente in favore della
1 moglie su conto corrente alla stessa intestato le cui coordinate bancarie sono le seguenti: IT 26 T 36772 223000 EM001352295 accollandosi il 50% delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Gorizia;
ciò con decorrenza dal deposito del presente ricorso;
4) la madre percepirà per intero l'assegno unico universale;
5) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
6) i coniugi si esonerano reciprocamente dal deposito di documentazione ulteriore alle ultime tre dichiarazioni dei redditi.
7) le spese e le competenze del presente procedimento sono compensate fra le parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/12/2024, e Parte_1 Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio as trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Gradisca di Isonzo dell'anno 2006, parte II, serie C n. 18 - nel corso del quale sono nati i figli il 24/02/1999, Persona_1 economicamente autosufficiente e il 11/03/2006, maggiorenne ed Persona_2 economicamente non autosufficiente, iarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 06/02/2025, i coniugi hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gradisca d'Isonzo (anno 2006, atto n.18, reg. Atti di Matrimonio, parte 2, serie C) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 13/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Stefano Bergonzi dott. Riccardo Merluzzi
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