Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 27/02/2026, n. 1300
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che la notifica delle intimazioni relative agli anni 2006 e 2007 sia stata irregolare, poiché il destinatario risultava 'trasferito', e non è stata documentata la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. Pertanto, il credito è considerato prescritto.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che, sebbene l'intimazione del 2016 sia stata notificata regolarmente, la successiva intimazione del 2019 è stata irrituale poiché il destinatario risultava 'trasferito' e non è stata documentata la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. Di conseguenza, la notifica del 2019 non ha valore interruttivo della prescrizione, e il credito è considerato prescritto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 27/02/2026, n. 1300
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1300
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

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