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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 27/02/2026, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1300/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUSACCA ROSSELLA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3433/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036138149000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036138149000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036138149000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036138149000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240005208874000 TARSU/TIA 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240005208874000 TARSU/TIA 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 942/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato 1) la cartella esattoriale n. 295 2024 00052088 74 000, notificata in data 10.2.2025, con la quale l'Agente della SC ha richiesto il pagamento dell'importo di € 163,88, vantato dall'Ente creditore Ato Me 1 Spa in Liquidazione, per la tassa rifiuti solidi urbani e relative addizionali relativa agli anni 2006, 2007, oltre sanzioni e interessi e 2) la cartella di pagamento n. 295 2024 00361381 49 000, notificata in data 10.2.2025, con la quale l'Agente della SC ha chiesto il pagamento dell'importo di euro 1.390,88 per la tassa rifiuti solidi urbani e relative addizionali relativa agli anni 2009, 2010, 2011,
2012 oltre sanzioni e interessi.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici, l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie e la maturata decadenza oltre il vizio di motivazione.
L' AdER, nonostante la regolarità della notifica non si è costituita in giudizio e, pertanto, deve essere dichiarata contumace.
L'ATO ME 1, costituitasi in giudizio, ha contestato il ricorso affermando di avere notificato tempestivamente gli atti prodromici, rinviando alla documentazione depositata in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Prima di esaminare la fattispecie in esame occorre precisare che il tributo per cui è causa trattandosi di una prestazione periodica si prescrive nel termine di 5 anni, ex art. 2948 c.c..
Invero con la cartella impugnata è stato chiesto il pagamento di un tributo locale che si struttura come prestazione periodica, caratterizzata da una causa debedi tipo continuativo per la quale l'utente è tenuto al pagamento di essa in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza del presupposto impositivo.
Pertanto, essa va considerata come un'obbligazione periodica o di durata ed è sottoposta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c..
Orbene l'ATO ha contestato la maturata prescrizione evidenziando quanto segue: “…con riferimento al servizio dalla stessa prestato relativo alla raccolta rifiuti anno 2006-2007-2009-2010-2011-2012, la società ha emesso le fatture che ha correttamente inviato al contribuente;
In particolare in data 21/05/2011 è stata notificata e consegnata la TIA 2010(All. 2);in data 17/03/12 è stata notificata e consegnata la TIA 2011(All.3); in data 06/08/2012 è stata notificato il I° semestre 2012(All. 4) e in data 22/01/2018 è stato inviato il saldo 2012, non consegnata perché “rifiutata” dal destinatario(All. 5). Successivamente, stante l'assenza di pagamento delle somme dovute e chieste con le relative fatture, sono stati inviati gli atti interruttivi della prescrizione, così da non incorrere in alcuna decadenza. Precisamente in data 28/01/2015 è stato notificato, per compiuta giacenza un sollecito di pagamento(All. 6); in data 28/12/2016 è stata notificata l'intimazione n. 015171 del 05/12/2016(All. 7); in data 02/02/2019 sono state inviate le intimazioni n. 230877 (relativa al
2006) non consegnata per destinatario ”trasferito” (All. 8) e n. 232265 e n. 232265 (relativa al 2007) non consegnata per destinatario ”trasferito”(All. 9;) da queste due intimazioni è scaturita la cartella 295 2024 0052088 74 000. Infine in data 04/10/2019 è stata inviata l'intimazione n. 276613 non consegnata per destinatario” trasferito”(All. 10) da cui è scaturita la cartella n. 295 2024 00361381 49 000”.
Con riferimento alla cartella n. 295 2024 00052088 74 000, notificata in data 10.2.2025, con cui è stato chiesto il pagamento della TIA anni 2006 e 2007 si osserva che anche a volere considerare regolarmente notificate le fatture, tuttavia, la notifica dell'intimazione del 2009 (all.ti 8 e 9) è irregolare atteso che il destinatario risulta “trasferito” pertanto l'ATO avrebbe dovuto notificare l'intimazione - documentando la relativa prova - ai sensi dell'art 143 c.p.c. cui si rinvia;
consegue, che il credito risulta abbondantemente prescritto non essendo stata interrotta la prescrizione con l'intimazione di pagamento del 2019.
Con riferimento, invece, alla cartella di pagamento n. 295 2024 00361381 49 000, notificata in data 10.2.2025, con cui è stato chiesto il pagamento della TIA anni 2009, 2010, 2011 e 2012, sebbene dall'esame della documentazione in atti si evince la regolare notifica dell'intimazione del 2016 (all. 7), tuttavia, la successiva intimazione del 2019 è irrituale atteso che il destinatario risulta “trasferito” e per le ragioni già sopra evidenziate l'ATO avrebbe dovuto effettuare la notifica ai sensi dell'art 143 c.p.c..
Da quanto esposto consegue che non potendo avere valore interruttivo della prescrizione la notifica dell'intimazione del 2019, anche il credito TIA indicato nella cartella in esame deve ritenersi prescritto essendo decorso abbondantemente il termine quinquennale di prescrizione dal 2016 (all. 7) al 2025 anno, questo, della notifica dell'atto impugnato.
Per le ragioni esposto il ricorso è fondato e, come tale, è meritevole di accoglimento.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato;
condanna l'ATO a corrispondere alla parte ricorrente le spese sedi lite che liquida in € 1.100,00 oltre accessori se dovuti e il contributo unificato ove versato. Così deciso in
Messina, 17.2.2026 Il Giudice dott.ssa Rossella Busacca
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUSACCA ROSSELLA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3433/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036138149000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036138149000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036138149000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036138149000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240005208874000 TARSU/TIA 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240005208874000 TARSU/TIA 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 942/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato 1) la cartella esattoriale n. 295 2024 00052088 74 000, notificata in data 10.2.2025, con la quale l'Agente della SC ha richiesto il pagamento dell'importo di € 163,88, vantato dall'Ente creditore Ato Me 1 Spa in Liquidazione, per la tassa rifiuti solidi urbani e relative addizionali relativa agli anni 2006, 2007, oltre sanzioni e interessi e 2) la cartella di pagamento n. 295 2024 00361381 49 000, notificata in data 10.2.2025, con la quale l'Agente della SC ha chiesto il pagamento dell'importo di euro 1.390,88 per la tassa rifiuti solidi urbani e relative addizionali relativa agli anni 2009, 2010, 2011,
2012 oltre sanzioni e interessi.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici, l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie e la maturata decadenza oltre il vizio di motivazione.
L' AdER, nonostante la regolarità della notifica non si è costituita in giudizio e, pertanto, deve essere dichiarata contumace.
L'ATO ME 1, costituitasi in giudizio, ha contestato il ricorso affermando di avere notificato tempestivamente gli atti prodromici, rinviando alla documentazione depositata in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Prima di esaminare la fattispecie in esame occorre precisare che il tributo per cui è causa trattandosi di una prestazione periodica si prescrive nel termine di 5 anni, ex art. 2948 c.c..
Invero con la cartella impugnata è stato chiesto il pagamento di un tributo locale che si struttura come prestazione periodica, caratterizzata da una causa debedi tipo continuativo per la quale l'utente è tenuto al pagamento di essa in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza del presupposto impositivo.
Pertanto, essa va considerata come un'obbligazione periodica o di durata ed è sottoposta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c..
Orbene l'ATO ha contestato la maturata prescrizione evidenziando quanto segue: “…con riferimento al servizio dalla stessa prestato relativo alla raccolta rifiuti anno 2006-2007-2009-2010-2011-2012, la società ha emesso le fatture che ha correttamente inviato al contribuente;
In particolare in data 21/05/2011 è stata notificata e consegnata la TIA 2010(All. 2);in data 17/03/12 è stata notificata e consegnata la TIA 2011(All.3); in data 06/08/2012 è stata notificato il I° semestre 2012(All. 4) e in data 22/01/2018 è stato inviato il saldo 2012, non consegnata perché “rifiutata” dal destinatario(All. 5). Successivamente, stante l'assenza di pagamento delle somme dovute e chieste con le relative fatture, sono stati inviati gli atti interruttivi della prescrizione, così da non incorrere in alcuna decadenza. Precisamente in data 28/01/2015 è stato notificato, per compiuta giacenza un sollecito di pagamento(All. 6); in data 28/12/2016 è stata notificata l'intimazione n. 015171 del 05/12/2016(All. 7); in data 02/02/2019 sono state inviate le intimazioni n. 230877 (relativa al
2006) non consegnata per destinatario ”trasferito” (All. 8) e n. 232265 e n. 232265 (relativa al 2007) non consegnata per destinatario ”trasferito”(All. 9;) da queste due intimazioni è scaturita la cartella 295 2024 0052088 74 000. Infine in data 04/10/2019 è stata inviata l'intimazione n. 276613 non consegnata per destinatario” trasferito”(All. 10) da cui è scaturita la cartella n. 295 2024 00361381 49 000”.
Con riferimento alla cartella n. 295 2024 00052088 74 000, notificata in data 10.2.2025, con cui è stato chiesto il pagamento della TIA anni 2006 e 2007 si osserva che anche a volere considerare regolarmente notificate le fatture, tuttavia, la notifica dell'intimazione del 2009 (all.ti 8 e 9) è irregolare atteso che il destinatario risulta “trasferito” pertanto l'ATO avrebbe dovuto notificare l'intimazione - documentando la relativa prova - ai sensi dell'art 143 c.p.c. cui si rinvia;
consegue, che il credito risulta abbondantemente prescritto non essendo stata interrotta la prescrizione con l'intimazione di pagamento del 2019.
Con riferimento, invece, alla cartella di pagamento n. 295 2024 00361381 49 000, notificata in data 10.2.2025, con cui è stato chiesto il pagamento della TIA anni 2009, 2010, 2011 e 2012, sebbene dall'esame della documentazione in atti si evince la regolare notifica dell'intimazione del 2016 (all. 7), tuttavia, la successiva intimazione del 2019 è irrituale atteso che il destinatario risulta “trasferito” e per le ragioni già sopra evidenziate l'ATO avrebbe dovuto effettuare la notifica ai sensi dell'art 143 c.p.c..
Da quanto esposto consegue che non potendo avere valore interruttivo della prescrizione la notifica dell'intimazione del 2019, anche il credito TIA indicato nella cartella in esame deve ritenersi prescritto essendo decorso abbondantemente il termine quinquennale di prescrizione dal 2016 (all. 7) al 2025 anno, questo, della notifica dell'atto impugnato.
Per le ragioni esposto il ricorso è fondato e, come tale, è meritevole di accoglimento.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato;
condanna l'ATO a corrispondere alla parte ricorrente le spese sedi lite che liquida in € 1.100,00 oltre accessori se dovuti e il contributo unificato ove versato. Così deciso in
Messina, 17.2.2026 Il Giudice dott.ssa Rossella Busacca