Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 139
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità dell'atto per strumentalità allo svolgimento dell'attività d'impresa

    La Corte ha ritenuto fondate le doglianze del contribuente, accogliendo il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento sotteso al fermo amministrativo.

  • Accolto
    Sospensione di parte del credito sotteso

    A seguito dell'accoglimento del ricorso avverso l'avviso di accertamento, il credito erariale è risultato azzerato per lo sgravio eseguito dall'Ente impositore. Il residuo importo è stato pagato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 139
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
    Numero : 139
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo