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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 139/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RE EL, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore PEDERZOLI ANTONIO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1160/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_1 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna - Via Tiarini, 37 40129 Bologna BO
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02080202400011820000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02080202400011820000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02080202400011820000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO) 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02080202400011820000 IVA-ALTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02080202400011820000 REGISTRO 2022
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02080202400011820000 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ricorre avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02080202400011820000 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Bologna, notificata in data 30 Settembre 2024.
Tale atto sottende: a) La cartella n. 02020230038063383000 notificata il 07/12/2023 per € 862,53; b) l'avviso di accertamento n. THB01CL02720/2023 notificato il 14/03/2024 per € 37.116,82.
Le censure sollevate dal ricorrente si riferiscono alla illegittimità dell'atto qui impugnato per la strumentalità del mezzo in quanto riferibile allo svolgimento dell'attività d'impresa; nonchè, all'avvenuta sospensione di parte del credito sotteso.
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi.
Risulta presentata memoria illustrativa ex art. 32 d.lgs. 546/1992 dove vengono richiamati i motivi illustrati nel ricorso introduttivo, con evidenza del fatto che questa Corte ha accolto il ricorso (sentenza 49/2025 depositata il 20.1.2025) concernente il sopradetto avviso di accertamento, sottolineando la conseguente mancata rettifica della comunicazione dell'atto di fermo amministrativo da parte dell'Adr.
Chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, alla luce della sentenza sopra citata, ritiene di accogliere le doglianze espresse dal contribuente in sede di ricorso, nella parte in cui si riscontra l'esito favorevole del giudizio instaurato in merito all'avviso di accertamento n. THB01CL02720/2023 per l'importo di euro 37.116,82. In effetti a seguito di ciò il credito erariale risulta azzerato limitatamente all'intervenuto sgravio eseguito dall'Ente impositore con provvedimento telematico n. 2024S000000000033464 del 20/01/2025, trasmesso all'Ente della Riscossione in data 22/01/2025.
Pertanto riguarda il credito tributario recato dal preavviso opposto lo resta in essere per il residuo importo di €. 869,10 dovuto per l'iscrizione a ruolo di cui alla cartella di pagamento n. 02020230038063383000, notificata mediante PEC il 7/12/2023 e non opposta nei termini
Si dà atto che in sede di ordinanza pronunciata il 7.2.2025 concernente l'istanza di sospensiva, questa Corte ha preso atto dell'avvenuto pagamento dell'importo residuo.
Alla luce di ciò s'intende cessata la materia del contendere. In considerazione della particolarità del contenzioso, si ritiene equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o da ritenersi assorbita:
-dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
-compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026
Il Presidente
LA NI
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RE EL, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore PEDERZOLI ANTONIO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1160/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_1 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna - Via Tiarini, 37 40129 Bologna BO
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02080202400011820000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02080202400011820000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02080202400011820000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO) 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02080202400011820000 IVA-ALTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02080202400011820000 REGISTRO 2022
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02080202400011820000 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ricorre avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02080202400011820000 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Bologna, notificata in data 30 Settembre 2024.
Tale atto sottende: a) La cartella n. 02020230038063383000 notificata il 07/12/2023 per € 862,53; b) l'avviso di accertamento n. THB01CL02720/2023 notificato il 14/03/2024 per € 37.116,82.
Le censure sollevate dal ricorrente si riferiscono alla illegittimità dell'atto qui impugnato per la strumentalità del mezzo in quanto riferibile allo svolgimento dell'attività d'impresa; nonchè, all'avvenuta sospensione di parte del credito sotteso.
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi.
Risulta presentata memoria illustrativa ex art. 32 d.lgs. 546/1992 dove vengono richiamati i motivi illustrati nel ricorso introduttivo, con evidenza del fatto che questa Corte ha accolto il ricorso (sentenza 49/2025 depositata il 20.1.2025) concernente il sopradetto avviso di accertamento, sottolineando la conseguente mancata rettifica della comunicazione dell'atto di fermo amministrativo da parte dell'Adr.
Chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, alla luce della sentenza sopra citata, ritiene di accogliere le doglianze espresse dal contribuente in sede di ricorso, nella parte in cui si riscontra l'esito favorevole del giudizio instaurato in merito all'avviso di accertamento n. THB01CL02720/2023 per l'importo di euro 37.116,82. In effetti a seguito di ciò il credito erariale risulta azzerato limitatamente all'intervenuto sgravio eseguito dall'Ente impositore con provvedimento telematico n. 2024S000000000033464 del 20/01/2025, trasmesso all'Ente della Riscossione in data 22/01/2025.
Pertanto riguarda il credito tributario recato dal preavviso opposto lo resta in essere per il residuo importo di €. 869,10 dovuto per l'iscrizione a ruolo di cui alla cartella di pagamento n. 02020230038063383000, notificata mediante PEC il 7/12/2023 e non opposta nei termini
Si dà atto che in sede di ordinanza pronunciata il 7.2.2025 concernente l'istanza di sospensiva, questa Corte ha preso atto dell'avvenuto pagamento dell'importo residuo.
Alla luce di ciò s'intende cessata la materia del contendere. In considerazione della particolarità del contenzioso, si ritiene equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o da ritenersi assorbita:
-dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
-compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026
Il Presidente
LA NI