TRIB
Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/12/2025, n. 5209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5209 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6113/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6113/2024 R.G. LAVORO
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso dagli Avv.ti Ugo Maria Di Blasio ed Elisena Iannuzzelli, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio
Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento TFR a carico del Fondo di Garanzia ex L.n. 297/1982.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/05/2024 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di essere stato dipendente della dal 21.2.2011 al 4.12.2018; di aver ottenuto dal Tribunale di Napoli, in funzione Controparte_2 di Giudice del Lavoro, D.I. n. 313/2020, non opposto, con cui la società veniva Controparte_2 ingiunta al pagamento in suo favore della somma di € 10.368,52 lordi, oltre accessori di legge, a titolo di TFR;
che, esperite infruttuosamente alcune attività esecutive, aveva presentato in data 9.11.2020 istanza al Fondo di Garanzia dell' ex L. n. 297/1982 per il pagamento del TFR accertato in sede CP_1 giudiziale senza tuttavia verificare preliminarmente se la fosse o meno assoggettabile Controparte_2
a procedure concorsuali;
di aver ottenuto dall' provvedimento di rigetto del 18.12.2020, non CP_1 essendo stata data prova della non assoggettabilità della alle procedure concorsuali Controparte_2 mediante produzione di un provvedimento giudiziale di rigetto dell'istanza di fallimento per difetto dei requisiti di fallibilità e/o di procedibilità di cui alla previgente L.F..; che il Tribunale di Napoli con sentenza n. 15/2022 aveva dichiarato il fallimento della di essere stato ammesso al Controparte_2 passivo della predetta procedura concorsuale, tra i creditori privilegiati ex art. 2751 bis, n. 1, c.c., per la somma di € 10.368,52 vantata a titolo di TFR, come da stato passivo depositato e reso esecutivo in data 26.5.2022; di aver presentato in data 22.11.2022 nuova istanza di liquidazione del TFR al Fondo di Garanzia dell' , documentando la propria ammissione al passivo del fallimento della CP_1
che l' , del tutto ingiustificatamente, con provvedimento del 16.6.2023 aveva Controparte_2 CP_1 respinto la sua richiesta eccependo l'intervenuta decadenza dal diritto alla prestazione rivendicata rispetto alla prima istanza inoltrata nel 2020 (ex art. 47 del DPR n. 639/1970), e la mancanza di documentazione utile alla liquidazione della pratica;
di aver inoltrato in data 7.3.2024, ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell' che veniva rigettato con la seguente motivazione CP_1
“….Il ricorso amministrativo del ricorrente , presentato il Parte_1
07/03/2024, è stato definito amministrativamente in data 16/04/2024 con il seguente esito: RRA per inammissibilità. - Ai sensi dell'art. 8 co. 2 del vigente Regolamento dei ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell' il ricorso è inammissibile essendo intervenuta decadenza ex art. CP_1
47 D.P.R. 639/70 ed art. 6 D.L. 103/91…..”.
Tanto premesso ha chiesto “accertare e dichiarare il diritto del sig. a Parte_1 percepire dal Fondo di Garanzia dell' ex L.n. 297/1982 la somma di € 10.368,52 a titolo di TFR CP_1 maturato alle dipendenze della in bonis oltre interessi legali e rivalutazione monetaria Controparte_2 dal 4.12.2018 sino all'effettivo soddisfo;
per l'effetto, condannare l' a corrispondere al sig. CP_1
la somma di € 10.368,52 a titolo di TFR maturato alle dipendenze della Parte_1 in bonis, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 4.12.2018 sino Controparte_2 all'effettivo soddisfo;
con integrale vittoria delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
Il resistente si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare la decadenza ex art. 47, terzo CP_1 comma, del D.P.R. n. 639/1970 avendo il ricorrente presentato una prima richiesta di accesso al Fondo di garanzia in data 09/11/2020, per il pagamento del Tfr che veniva rigettata e comunque nel merito il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, vinte le spese.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Va accolta l'eccezione di decadenza formulata dall' . CP_1 Come è noto, il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 statuisce che, esauriti i ricorsi in via amministrativa, per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 - in cui vi rientrano quelle concernenti il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (v., ex multis, Cass., Sez. L, Sentenza n. 15531 del 08/07/2014), può essere proposto ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria entro il termine di un anno, a pena di decadenza.
Il termine indicato, per il combinato disposto del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, commi 2 e 3, decorre
"dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'amministrazione o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione".
Orbene, al fine di una corretta interpretazione della suddetta norma giova richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui "In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento delle prestazioni previdenziali, il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4 convertito nella L. 14 novembre 1992, 438) - dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno).
Disposizione quest'ultima che, per configurarsi come una norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità di detta soglia, deve trovare applicazione - al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata - oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al citato art. 47, comma 5" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12718 del 29/05/2009).
Ad avviso della giurisprudenza appena riportata, il termine complessivo di trecento giorni per la
"fase amministrativa" (frutto della somma di 120 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo avviato per la richiesta di prestazioni, di 90 giorni per la proposizione del ricorso in sede amministrativa avverso il provvedimento di diniego, e degli ulteriori 90 giorni per la sua definizione), data la natura pubblicistica degli interessi coinvolti, non è suscettibile di essere in alcun modo prolungato, quale che sia il comportamento delle parti. Sicché, sul decorso dei diversi termini attraverso i quali si articola ed è stata legislativamente cadenzata la procedura contenziosa amministrativa, non può incidere né il privato, ad es. con un ricorso amministrativo tardivo, né l'amministrazione, con un provvedimento amministrativo o con una decisione anch'essa tardiva.
Sulla scorta del condivisibile orientamento sopra ricordato, e con particolare riferimento al giudizio de quo, è bene specificare che il termine annuale per l'esercizio dell'azione va, quindi, calcolato a partire dall'infruttuoso decorso del termine di trecento giorni per la conclusione della "fase amministrativa" (procedimentale e contenziosa), senza che la tardiva adozione di un provvedimento possa differirne la decorrenza (cfr. Cass., Sez. L., Sentenza 03/04/2019, n. 9276).
Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti emerge che il ricorrente ha presentato domanda amministrativa in data 9.11.2020 che veniva rigettata il 18.12.2020 e senza esperire alcun ricorso amministrato ha depositato ricorso dinanzi al Tribunale solo in data 13.05.2024, ossia oltre il termine di un anno e trecento giorni a decorrere dalla domanda amministrativa.
Il termine di decadenza è dunque nella specie sicuramente maturato.
La decadenza in questione “si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il quale rientra nella
"Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui all'art. 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, richiamato nel comma terzo dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970” (Cass. 8 luglio 2014
n. 15531; Cass. 4 dicembre 2015 n. 24730).
Quanto alla successiva domanda amministrativa proposta dal ricorrente in data 22.11.2022, secondo pacifici principi giurisprudenziali, “non rileva …per impedire la decadenza la presentazione di una pluralità di domande amministrative: come precisato da Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8926 del 19/04/2011, in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale…è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione posto che l'istituto mira a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci, che verrebbe vanificata ove la mera riproposizione della domanda determinasse il venire meno degli effetti decadenziali già verificatisi (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, cod. proc. civ.; Conf Sez. 6
- L, Ordinanza n. 311 del 12/01/2016, Rv. 638339 – 01)…
Dunque, il dies a quo è ancorato alla data di presentazione dell'originaria domanda in sede amministrativa risultando irrilevante, a tal fine, una eventuale riproposizione della domanda o una richiesta dell'assicurato di chiarimenti (tra le recenti, Cass. n. 17792 del 2020; v. anche Cass. n. 8926 del 2011; …Cass. 2613 del 2023)” (Cass. 22 febbraio 2024 n. 4735; nel medesimo senso Cass., 9 gennaio 2024 n. 796; Cass., 19 novembre 2021 n. 35480; Cass. 6 aprile 2021 n. 9236; Cass., 23 agosto
2018 n. 21039).
Nella specie, la seconda domanda amministrativa presentata dal ricorrente in data 22.11.2022 costituisce mera riproposizione della precedente domanda, avendo ad oggetto la medesima prestazione (il TFR a carico del Fondo di Garanzia), quantificata nel medesimo importo, derivante dallo stesso rapporto di lavoro e dalla stessa situazione di insolvenza del rapporto di lavoro. Né rileva al fine di escludere la decadenza la circostanza che il ricorrente ha proposto la seconda domanda amministrativa solo dopo che è intervenuta sentenza di fallimento della e che sia Controparte_2 stato ammesso al passivo, in quanto la stessa veniva proposta sempre come conseguenza dell'infruttuoso esperimento della procedura esecutiva individuale ed in assenza di prova dell'allegazione della documentazione relativa alla procedura concorsuale (cfr. Cass. ord. 23399 del
30.08.2024).
La domanda deve conseguentemente essere respinta per intervenuta decadenza ex art 47 D.P.R. n.
639/1970.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti tenuto conto del particolare iter amministrativo, come sopra descritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi
Aversa, 22.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6113/2024 R.G. LAVORO
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso dagli Avv.ti Ugo Maria Di Blasio ed Elisena Iannuzzelli, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio
Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento TFR a carico del Fondo di Garanzia ex L.n. 297/1982.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/05/2024 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di essere stato dipendente della dal 21.2.2011 al 4.12.2018; di aver ottenuto dal Tribunale di Napoli, in funzione Controparte_2 di Giudice del Lavoro, D.I. n. 313/2020, non opposto, con cui la società veniva Controparte_2 ingiunta al pagamento in suo favore della somma di € 10.368,52 lordi, oltre accessori di legge, a titolo di TFR;
che, esperite infruttuosamente alcune attività esecutive, aveva presentato in data 9.11.2020 istanza al Fondo di Garanzia dell' ex L. n. 297/1982 per il pagamento del TFR accertato in sede CP_1 giudiziale senza tuttavia verificare preliminarmente se la fosse o meno assoggettabile Controparte_2
a procedure concorsuali;
di aver ottenuto dall' provvedimento di rigetto del 18.12.2020, non CP_1 essendo stata data prova della non assoggettabilità della alle procedure concorsuali Controparte_2 mediante produzione di un provvedimento giudiziale di rigetto dell'istanza di fallimento per difetto dei requisiti di fallibilità e/o di procedibilità di cui alla previgente L.F..; che il Tribunale di Napoli con sentenza n. 15/2022 aveva dichiarato il fallimento della di essere stato ammesso al Controparte_2 passivo della predetta procedura concorsuale, tra i creditori privilegiati ex art. 2751 bis, n. 1, c.c., per la somma di € 10.368,52 vantata a titolo di TFR, come da stato passivo depositato e reso esecutivo in data 26.5.2022; di aver presentato in data 22.11.2022 nuova istanza di liquidazione del TFR al Fondo di Garanzia dell' , documentando la propria ammissione al passivo del fallimento della CP_1
che l' , del tutto ingiustificatamente, con provvedimento del 16.6.2023 aveva Controparte_2 CP_1 respinto la sua richiesta eccependo l'intervenuta decadenza dal diritto alla prestazione rivendicata rispetto alla prima istanza inoltrata nel 2020 (ex art. 47 del DPR n. 639/1970), e la mancanza di documentazione utile alla liquidazione della pratica;
di aver inoltrato in data 7.3.2024, ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell' che veniva rigettato con la seguente motivazione CP_1
“….Il ricorso amministrativo del ricorrente , presentato il Parte_1
07/03/2024, è stato definito amministrativamente in data 16/04/2024 con il seguente esito: RRA per inammissibilità. - Ai sensi dell'art. 8 co. 2 del vigente Regolamento dei ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell' il ricorso è inammissibile essendo intervenuta decadenza ex art. CP_1
47 D.P.R. 639/70 ed art. 6 D.L. 103/91…..”.
Tanto premesso ha chiesto “accertare e dichiarare il diritto del sig. a Parte_1 percepire dal Fondo di Garanzia dell' ex L.n. 297/1982 la somma di € 10.368,52 a titolo di TFR CP_1 maturato alle dipendenze della in bonis oltre interessi legali e rivalutazione monetaria Controparte_2 dal 4.12.2018 sino all'effettivo soddisfo;
per l'effetto, condannare l' a corrispondere al sig. CP_1
la somma di € 10.368,52 a titolo di TFR maturato alle dipendenze della Parte_1 in bonis, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 4.12.2018 sino Controparte_2 all'effettivo soddisfo;
con integrale vittoria delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
Il resistente si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare la decadenza ex art. 47, terzo CP_1 comma, del D.P.R. n. 639/1970 avendo il ricorrente presentato una prima richiesta di accesso al Fondo di garanzia in data 09/11/2020, per il pagamento del Tfr che veniva rigettata e comunque nel merito il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, vinte le spese.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Va accolta l'eccezione di decadenza formulata dall' . CP_1 Come è noto, il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 statuisce che, esauriti i ricorsi in via amministrativa, per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 - in cui vi rientrano quelle concernenti il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (v., ex multis, Cass., Sez. L, Sentenza n. 15531 del 08/07/2014), può essere proposto ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria entro il termine di un anno, a pena di decadenza.
Il termine indicato, per il combinato disposto del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, commi 2 e 3, decorre
"dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'amministrazione o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione".
Orbene, al fine di una corretta interpretazione della suddetta norma giova richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui "In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento delle prestazioni previdenziali, il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4 convertito nella L. 14 novembre 1992, 438) - dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno).
Disposizione quest'ultima che, per configurarsi come una norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità di detta soglia, deve trovare applicazione - al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata - oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al citato art. 47, comma 5" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12718 del 29/05/2009).
Ad avviso della giurisprudenza appena riportata, il termine complessivo di trecento giorni per la
"fase amministrativa" (frutto della somma di 120 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo avviato per la richiesta di prestazioni, di 90 giorni per la proposizione del ricorso in sede amministrativa avverso il provvedimento di diniego, e degli ulteriori 90 giorni per la sua definizione), data la natura pubblicistica degli interessi coinvolti, non è suscettibile di essere in alcun modo prolungato, quale che sia il comportamento delle parti. Sicché, sul decorso dei diversi termini attraverso i quali si articola ed è stata legislativamente cadenzata la procedura contenziosa amministrativa, non può incidere né il privato, ad es. con un ricorso amministrativo tardivo, né l'amministrazione, con un provvedimento amministrativo o con una decisione anch'essa tardiva.
Sulla scorta del condivisibile orientamento sopra ricordato, e con particolare riferimento al giudizio de quo, è bene specificare che il termine annuale per l'esercizio dell'azione va, quindi, calcolato a partire dall'infruttuoso decorso del termine di trecento giorni per la conclusione della "fase amministrativa" (procedimentale e contenziosa), senza che la tardiva adozione di un provvedimento possa differirne la decorrenza (cfr. Cass., Sez. L., Sentenza 03/04/2019, n. 9276).
Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti emerge che il ricorrente ha presentato domanda amministrativa in data 9.11.2020 che veniva rigettata il 18.12.2020 e senza esperire alcun ricorso amministrato ha depositato ricorso dinanzi al Tribunale solo in data 13.05.2024, ossia oltre il termine di un anno e trecento giorni a decorrere dalla domanda amministrativa.
Il termine di decadenza è dunque nella specie sicuramente maturato.
La decadenza in questione “si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il quale rientra nella
"Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui all'art. 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, richiamato nel comma terzo dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970” (Cass. 8 luglio 2014
n. 15531; Cass. 4 dicembre 2015 n. 24730).
Quanto alla successiva domanda amministrativa proposta dal ricorrente in data 22.11.2022, secondo pacifici principi giurisprudenziali, “non rileva …per impedire la decadenza la presentazione di una pluralità di domande amministrative: come precisato da Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8926 del 19/04/2011, in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale…è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione posto che l'istituto mira a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci, che verrebbe vanificata ove la mera riproposizione della domanda determinasse il venire meno degli effetti decadenziali già verificatisi (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, cod. proc. civ.; Conf Sez. 6
- L, Ordinanza n. 311 del 12/01/2016, Rv. 638339 – 01)…
Dunque, il dies a quo è ancorato alla data di presentazione dell'originaria domanda in sede amministrativa risultando irrilevante, a tal fine, una eventuale riproposizione della domanda o una richiesta dell'assicurato di chiarimenti (tra le recenti, Cass. n. 17792 del 2020; v. anche Cass. n. 8926 del 2011; …Cass. 2613 del 2023)” (Cass. 22 febbraio 2024 n. 4735; nel medesimo senso Cass., 9 gennaio 2024 n. 796; Cass., 19 novembre 2021 n. 35480; Cass. 6 aprile 2021 n. 9236; Cass., 23 agosto
2018 n. 21039).
Nella specie, la seconda domanda amministrativa presentata dal ricorrente in data 22.11.2022 costituisce mera riproposizione della precedente domanda, avendo ad oggetto la medesima prestazione (il TFR a carico del Fondo di Garanzia), quantificata nel medesimo importo, derivante dallo stesso rapporto di lavoro e dalla stessa situazione di insolvenza del rapporto di lavoro. Né rileva al fine di escludere la decadenza la circostanza che il ricorrente ha proposto la seconda domanda amministrativa solo dopo che è intervenuta sentenza di fallimento della e che sia Controparte_2 stato ammesso al passivo, in quanto la stessa veniva proposta sempre come conseguenza dell'infruttuoso esperimento della procedura esecutiva individuale ed in assenza di prova dell'allegazione della documentazione relativa alla procedura concorsuale (cfr. Cass. ord. 23399 del
30.08.2024).
La domanda deve conseguentemente essere respinta per intervenuta decadenza ex art 47 D.P.R. n.
639/1970.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti tenuto conto del particolare iter amministrativo, come sopra descritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi
Aversa, 22.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano