CASS
Ordinanza 15 luglio 2021
Ordinanza 15 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 15/07/2021, n. 27292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27292 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2021 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: TE IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27292 Anno 2021 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 28/05/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di ST DI ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 14/09/2020, che aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di rapina. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta la mancata disapplicazione della contestata recidiva, ritenuta sussistente unicamente per la presenza di precedenti condanne a carico del ricorrente. 1.2 n difensore eccepisce inoltre che, mentre il giudice di primo grado non aveva motivato in alcun modo la mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte di appello aveva esposto una motivazione del tutto parziale, non avendo preso in considerazione la condotta non connotata da una particolare gravità, l'irrisorietà del danno l'immediata confessione ed il corretto comportamento processuale. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.2 Relativamente al motivo concernente la recidiva, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione nella penultima pagina della sentenza impugnata, valutando che le condanne subite dal ricorrente non avevano evidentemente sortito 4un effetto rispetto alla commissione di nuovi reati, che denotano un progressione criminosa, visto che si era passati da reati quali truffa ed insolvenza ad un reato quale la rapina, con motivazione pertanto esente da censure. 1.2 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, anche dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art.133 cod.pen.; in tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che 2 di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, ex plurinnis, sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, rv. 192381; sez. 1 n. 12496 del 02/09/1999, LI ed altri, rv. 214570; sez. 6, n. 13048 del 201/06/2000, Occhipinti ed altri, rv. 217882; sez. 1, n. 29679 del 13/06/2011, HI ed altri, rv. 219891); la Corte di appello ha sottolineato la gratuità del fatto (la giovane vittima era stata aggredita per ottenere una birra e 20 eurge la ammissione solo parziale dei fatti, peraltro ripresi dalle telecamere. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/05/2021
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27292 Anno 2021 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 28/05/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di ST DI ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 14/09/2020, che aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di rapina. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta la mancata disapplicazione della contestata recidiva, ritenuta sussistente unicamente per la presenza di precedenti condanne a carico del ricorrente. 1.2 n difensore eccepisce inoltre che, mentre il giudice di primo grado non aveva motivato in alcun modo la mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte di appello aveva esposto una motivazione del tutto parziale, non avendo preso in considerazione la condotta non connotata da una particolare gravità, l'irrisorietà del danno l'immediata confessione ed il corretto comportamento processuale. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.2 Relativamente al motivo concernente la recidiva, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione nella penultima pagina della sentenza impugnata, valutando che le condanne subite dal ricorrente non avevano evidentemente sortito 4un effetto rispetto alla commissione di nuovi reati, che denotano un progressione criminosa, visto che si era passati da reati quali truffa ed insolvenza ad un reato quale la rapina, con motivazione pertanto esente da censure. 1.2 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, anche dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art.133 cod.pen.; in tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che 2 di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, ex plurinnis, sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, rv. 192381; sez. 1 n. 12496 del 02/09/1999, LI ed altri, rv. 214570; sez. 6, n. 13048 del 201/06/2000, Occhipinti ed altri, rv. 217882; sez. 1, n. 29679 del 13/06/2011, HI ed altri, rv. 219891); la Corte di appello ha sottolineato la gratuità del fatto (la giovane vittima era stata aggredita per ottenere una birra e 20 eurge la ammissione solo parziale dei fatti, peraltro ripresi dalle telecamere. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/05/2021