Articolo 10 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1084
Articolo 9Articolo 11
Versione
1 gennaio 1972
Art. 10. (Definizione di retribuzione globale mensile)

Agli effetti della presente legge, per retribuzione globale mensile si intende l'importo normalmente corrisposto al dipendente a titolo di retribuzione minima stabilito dai contratti collettivi di categoria, maggiorato degli aumenti per anzianita' e per merito, dell'indennita' di contingenza e delle altre eventuali indennita' fisse mensili a carattere continuativo.
Dalla retribuzione globale mensile sono escluse:
a) le quote delle doppie mensilita';
b) le somministrazioni in natura e le indennita' sostitutive di esse;
c) le indennita' di mensa e simili;
d) le corresponsioni a titolo di rimborso spese, anche se forfettizzate.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1972
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