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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pesaro, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pesaro |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESARO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GA IA, Presidente GIUBILARO SIMONETTA, Relatore FEDERICO GUIDO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 278/2025 depositato il 11/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-Urbino - Via Mameli 9 61121 Pesaro PU
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ901PF00318.2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ901PF00318.2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ901PF00318.2025 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI) 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ901PF00318.2025 IRAP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste come in atti.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il Sig. propone ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo ad II.DD. ed IVA per l'anno
2019 emesso nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate di Pesaro. L'Ufficio, in particolare, recupera a tassazione costi non documentati per 9.504,83 € relativi a soggiorni a Milano non adeguatamente documentati e costi per carburante;
accerta che il contribuente, pur assoggettato ad Irap, aveva omesso di presentare la relativa dichiarazione;
ed accerta, inoltre, in forza dell'art. 1 d. lgs. 462/97, una base imponibile, ai fini dei contributi previdenziali pari a 49.725,00 €, recuperando una maggiore Irpef, Add. reg. e com. ed Irap, nonché maggiori contributi previdenziali per euro 2.364,00. Tenuto conto delle sanzioni irrogate per l'anno precedente, non irroga alcuna sanzione per il 2019.
Il contribuente contesta gli esiti dell'accertamento, deducendo la carenza dei requisiti ai fini dell'assoggettamento ad Irap ed il mancato assolvimento, da parte dell'Ufficio, dell'onere della prova in ordine ai costi recuperati a tassazione.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi, resiste contestando puntualmente le eccezioni mosse dal ricorrente e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte fondato e va, pertanto, parzialmente accolto.
Con il primo motivo, il contribuente denuncia la illegittimità della pretesa Irap, rilevando la carenza dell'autonoma organizzazione. La censura è destituita di fondamento. E' incontroverso che il contribuente è titolare di un'impresa familiare, con l'apporto della moglie, cui sono attribuiti redditi d'impresa nella misura del 49% e di un dipendente a tempo indeterminato. Come affermato dal consolidato indirizzo della S.C., l'impresa familiare può essere assoggettata ad IRAP purché ricorra il requisito dell'autonoma organizzazione, ovvero quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. E' stato in particolare affermato che è soggetto passivo di Irap pure l'imprenditore familiare, ma non anche i familiari collaboratori, atteso che la collaborazione dei partecipanti integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare ed è, quindi, sintomatica del relativo presupposto impositivo» (Cass. n.12616 del 2016). Da ciò discende l'assoggettamento ad Irap del contribuente. Né d'altro canto il contribuente ha assolto l'onere di provare l'apporto meramente esecutivo della collaborazione della moglie.
Con ulteriore censura il contribuente contesta l'illegittima nella quantificazione della pretesa IRAP non avendo l'Ufficio tenuto conto nella determinazione della base imponibile dei costi ripresi ai fini IRPEF
e delle deduzioni ex art. 11 D. Lgs 446/1997; ritiene, pertanto, legittime ai fini IRPEF le deduzioni dei costi per soggiorni a Milano e del costo dei trasporti;
contesta, infine, il mancato assolvimento dell'onere della prova non avendo l'Ufficio dedotto elementi tali da circostanziare in modo puntuale le violazioni contestate.
Ebbene, costituisce orientamento pacifico della Corte di Cassazione quello secondo il quale, in tema di imposte sui redditi delle società, la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità - anche solo potenziale ed indiretta - secondo una valutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, in caso di contestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé
(ex multis, Cass. n. 24880 del 18.08.2022; Cass. n.15530 del 2023).
Orbene, nel caso di specie è indiscusso, e l'Ufficio non lo mette in dubbio, che il contribuente svolga l'attività di promotore finanziario per la Società_1, società che ha sede a Milano;
da cio' ne deriva che se da un lato non risulta provata l'inerenza dei costi di locazione dell'appartamento in Milano, poiché, come evidenziato e ritenuto legittimamente dall'Ufficio, è quanto mai singolare, per non dire improbabile, ipotizzare che il Ricorrente_1, per i suoi soggiorni prolungati, dividesse l'appartamento, dagli spazi assai ridotti, con la figlia ed altre due ragazze universitarie;
dall'altro appare assolutamente verosimile che il ricorrente si recasse a Milano per motivi di lavoro affrontando, di conseguenza, spese per soggiornare in albergo, relative spese di trasporto e spese per ristoranti;
altrettanto singolare sarebbe, infatti, ritenere che il ricorrente si recasse a Milano praticamente tutti i mesi (come si evince dalla data dei documenti di spesa), non per lavoro, ma solo per andare a trovare la figlia universitaria! Lo stesso Ufficio, peraltro, nell'avviso di accertamento afferma che il rinvenimento di fatture di alberghi dimostra il non effettivo utilizzo della stanza nell'appartamento della figlia e l'esigenza, quindi, del ricorrente di pernottare in strutture differenti quando si recava a Milano.
Società_1A ciò si aggiunga che il ricorrente ha prodotto una comunicazione della , da cui si evincono le ragioni per cui non è stato possibile reperire altra documentazione comprovante l'attività svolta a Milano, ma detta lettera costituisce, pur sempre, un indizio concreto che il ricorrente svolgesse l'attività di promotore finanziario per detta società che ha la sua sede principale a Milano.
Le spese di locazione dell'immobile a Milano, pertanto, come accertato correttamente dall'Ufficio, non possono ritenersi inerenti l'attività svolta e sono, quindi, indeducibili;
al contrario le spese di trasporto, quali spese per benzina e viaggi in treno e le spese per i ristoranti possono considerarsi costi inerenti l'attività svolta, ciascuna delle quali deducibile nei limiti consentiti dalla legge;
in considerazione di quanto sopra, gli importi accertati dall'Ufficio andranno, quindi, rideterminati.
L'accoglimento parziale giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione e compensa le spese del giudizio tra le parti.
Pesaro 09.02.2026
Giudice Estensore Presidente
Avv. Simonetta Giubilaro Dott. Giacomo Gasparini
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESARO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GA IA, Presidente GIUBILARO SIMONETTA, Relatore FEDERICO GUIDO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 278/2025 depositato il 11/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-Urbino - Via Mameli 9 61121 Pesaro PU
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ901PF00318.2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ901PF00318.2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ901PF00318.2025 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI) 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ901PF00318.2025 IRAP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste come in atti.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il Sig. propone ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo ad II.DD. ed IVA per l'anno
2019 emesso nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate di Pesaro. L'Ufficio, in particolare, recupera a tassazione costi non documentati per 9.504,83 € relativi a soggiorni a Milano non adeguatamente documentati e costi per carburante;
accerta che il contribuente, pur assoggettato ad Irap, aveva omesso di presentare la relativa dichiarazione;
ed accerta, inoltre, in forza dell'art. 1 d. lgs. 462/97, una base imponibile, ai fini dei contributi previdenziali pari a 49.725,00 €, recuperando una maggiore Irpef, Add. reg. e com. ed Irap, nonché maggiori contributi previdenziali per euro 2.364,00. Tenuto conto delle sanzioni irrogate per l'anno precedente, non irroga alcuna sanzione per il 2019.
Il contribuente contesta gli esiti dell'accertamento, deducendo la carenza dei requisiti ai fini dell'assoggettamento ad Irap ed il mancato assolvimento, da parte dell'Ufficio, dell'onere della prova in ordine ai costi recuperati a tassazione.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi, resiste contestando puntualmente le eccezioni mosse dal ricorrente e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte fondato e va, pertanto, parzialmente accolto.
Con il primo motivo, il contribuente denuncia la illegittimità della pretesa Irap, rilevando la carenza dell'autonoma organizzazione. La censura è destituita di fondamento. E' incontroverso che il contribuente è titolare di un'impresa familiare, con l'apporto della moglie, cui sono attribuiti redditi d'impresa nella misura del 49% e di un dipendente a tempo indeterminato. Come affermato dal consolidato indirizzo della S.C., l'impresa familiare può essere assoggettata ad IRAP purché ricorra il requisito dell'autonoma organizzazione, ovvero quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. E' stato in particolare affermato che è soggetto passivo di Irap pure l'imprenditore familiare, ma non anche i familiari collaboratori, atteso che la collaborazione dei partecipanti integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare ed è, quindi, sintomatica del relativo presupposto impositivo» (Cass. n.12616 del 2016). Da ciò discende l'assoggettamento ad Irap del contribuente. Né d'altro canto il contribuente ha assolto l'onere di provare l'apporto meramente esecutivo della collaborazione della moglie.
Con ulteriore censura il contribuente contesta l'illegittima nella quantificazione della pretesa IRAP non avendo l'Ufficio tenuto conto nella determinazione della base imponibile dei costi ripresi ai fini IRPEF
e delle deduzioni ex art. 11 D. Lgs 446/1997; ritiene, pertanto, legittime ai fini IRPEF le deduzioni dei costi per soggiorni a Milano e del costo dei trasporti;
contesta, infine, il mancato assolvimento dell'onere della prova non avendo l'Ufficio dedotto elementi tali da circostanziare in modo puntuale le violazioni contestate.
Ebbene, costituisce orientamento pacifico della Corte di Cassazione quello secondo il quale, in tema di imposte sui redditi delle società, la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità - anche solo potenziale ed indiretta - secondo una valutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, in caso di contestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé
(ex multis, Cass. n. 24880 del 18.08.2022; Cass. n.15530 del 2023).
Orbene, nel caso di specie è indiscusso, e l'Ufficio non lo mette in dubbio, che il contribuente svolga l'attività di promotore finanziario per la Società_1, società che ha sede a Milano;
da cio' ne deriva che se da un lato non risulta provata l'inerenza dei costi di locazione dell'appartamento in Milano, poiché, come evidenziato e ritenuto legittimamente dall'Ufficio, è quanto mai singolare, per non dire improbabile, ipotizzare che il Ricorrente_1, per i suoi soggiorni prolungati, dividesse l'appartamento, dagli spazi assai ridotti, con la figlia ed altre due ragazze universitarie;
dall'altro appare assolutamente verosimile che il ricorrente si recasse a Milano per motivi di lavoro affrontando, di conseguenza, spese per soggiornare in albergo, relative spese di trasporto e spese per ristoranti;
altrettanto singolare sarebbe, infatti, ritenere che il ricorrente si recasse a Milano praticamente tutti i mesi (come si evince dalla data dei documenti di spesa), non per lavoro, ma solo per andare a trovare la figlia universitaria! Lo stesso Ufficio, peraltro, nell'avviso di accertamento afferma che il rinvenimento di fatture di alberghi dimostra il non effettivo utilizzo della stanza nell'appartamento della figlia e l'esigenza, quindi, del ricorrente di pernottare in strutture differenti quando si recava a Milano.
Società_1A ciò si aggiunga che il ricorrente ha prodotto una comunicazione della , da cui si evincono le ragioni per cui non è stato possibile reperire altra documentazione comprovante l'attività svolta a Milano, ma detta lettera costituisce, pur sempre, un indizio concreto che il ricorrente svolgesse l'attività di promotore finanziario per detta società che ha la sua sede principale a Milano.
Le spese di locazione dell'immobile a Milano, pertanto, come accertato correttamente dall'Ufficio, non possono ritenersi inerenti l'attività svolta e sono, quindi, indeducibili;
al contrario le spese di trasporto, quali spese per benzina e viaggi in treno e le spese per i ristoranti possono considerarsi costi inerenti l'attività svolta, ciascuna delle quali deducibile nei limiti consentiti dalla legge;
in considerazione di quanto sopra, gli importi accertati dall'Ufficio andranno, quindi, rideterminati.
L'accoglimento parziale giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione e compensa le spese del giudizio tra le parti.
Pesaro 09.02.2026
Giudice Estensore Presidente
Avv. Simonetta Giubilaro Dott. Giacomo Gasparini