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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 24/03/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1096/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. IU Izzo - Giudice-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 1096/2024 vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Daniela Grisolia, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castrovillari, alla Via Nicola Baratta n. 38
-ricorrente-
e
(c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, dall'avv. Daniela Grisolia, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castrovillari, alla Via Nicola Baratta n. 38
-ricorrente-
E
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: divorzio congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: come da atti di causa e ordinanza del 20.03.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato il 29.10.2024, i Sigg.ri e Parte_1 [...]
chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario CP_1
contratto in IO OR (PZ) in data 21.01.1984, dal quale sono nati i due figli IU
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]), entrambi maggiorenni Per_1
ed economicamente indipendenti.
Deducevano di essersi separati consensualmente in data 29.09.2015 con decreto di omologa n.
5494/2015 (R.G.N. 508/2015) reso dal Presidente del Tribunale di Lagonegro.
Rappresentavano che da quel momento non vi era più stata alcuna riconciliazione tra loro né alcuna forma di comunione spirituale e materiale, nonché la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare, precisando che le condizioni concordate in sede di separazione erano state tutte regolarmente compiute.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti in modalità cartolare, espressa la rinuncia dei coniugi a comparire personalmente e comunicati gli atti del procedimento al PM, all'esito dell'udienza cartolare del 10.03.2025, il Giudice, con ordinanza del 20.03.2025 rimetteva la causa in decisione al
Collegio.
Il P.M. in data 8.1.2025 apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
La domanda merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74, essendo decorsi dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Lagonegro, avvenuta in data 15.09.2015 nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa del 29.09.2015 e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno sostanzialmente chiesto la cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio di cui al presente giudizio, che venne celebrato in IO OR (PZ) in data 21.01.1984.
Orbene, rilevato che non vi siano profili di contrarietà a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter procedere alla pronuncia chiesta dalle parti.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
◼ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in IO
OR (PZ) in data 21.01.1984, tra , nata a [...] il [...] e Parte_1 [...] , nato a [...] il [...] (ATTO n. 1, anno 1984, parte II, Serie A, CP_1
Uff. 1 del Comune di IO OR);
◼ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
◼ Nulla per le spese;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 24 marzo 2025
Il Presidente/ rel./est.
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. IU Izzo - Giudice-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 1096/2024 vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Daniela Grisolia, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castrovillari, alla Via Nicola Baratta n. 38
-ricorrente-
e
(c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, dall'avv. Daniela Grisolia, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castrovillari, alla Via Nicola Baratta n. 38
-ricorrente-
E
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: divorzio congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: come da atti di causa e ordinanza del 20.03.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato il 29.10.2024, i Sigg.ri e Parte_1 [...]
chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario CP_1
contratto in IO OR (PZ) in data 21.01.1984, dal quale sono nati i due figli IU
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]), entrambi maggiorenni Per_1
ed economicamente indipendenti.
Deducevano di essersi separati consensualmente in data 29.09.2015 con decreto di omologa n.
5494/2015 (R.G.N. 508/2015) reso dal Presidente del Tribunale di Lagonegro.
Rappresentavano che da quel momento non vi era più stata alcuna riconciliazione tra loro né alcuna forma di comunione spirituale e materiale, nonché la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare, precisando che le condizioni concordate in sede di separazione erano state tutte regolarmente compiute.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti in modalità cartolare, espressa la rinuncia dei coniugi a comparire personalmente e comunicati gli atti del procedimento al PM, all'esito dell'udienza cartolare del 10.03.2025, il Giudice, con ordinanza del 20.03.2025 rimetteva la causa in decisione al
Collegio.
Il P.M. in data 8.1.2025 apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
La domanda merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74, essendo decorsi dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Lagonegro, avvenuta in data 15.09.2015 nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa del 29.09.2015 e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno sostanzialmente chiesto la cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio di cui al presente giudizio, che venne celebrato in IO OR (PZ) in data 21.01.1984.
Orbene, rilevato che non vi siano profili di contrarietà a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter procedere alla pronuncia chiesta dalle parti.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
◼ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in IO
OR (PZ) in data 21.01.1984, tra , nata a [...] il [...] e Parte_1 [...] , nato a [...] il [...] (ATTO n. 1, anno 1984, parte II, Serie A, CP_1
Uff. 1 del Comune di IO OR);
◼ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
◼ Nulla per le spese;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 24 marzo 2025
Il Presidente/ rel./est.
Dott.ssa Antonella Tedesco