TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/07/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1586/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
1. Il ricorrente contesta il licenziamento intimatogli in data 14/6/24 per aver tenuto, durante l'assenza conseguente ad un infortunio sul lavoro, «una condotta incauta, senz'altro contraria a correttezza e buona fede, nonché agli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, siccome suscettibile di ostacolare o, comunque, ritardare la Sua guarigione», con riferimento ad alcune attività svolte presso l'azienda agricola di famiglia all'interno della quale si trova la sua abitazione.
2. Tuttavia, all'esito di relazione completa, esauriente e correttamente impostata, alla quale si fa qui integrale rinvio per ogni maggior dettaglio, il nominato CTU dr
[...]
ha stabilito che «Le attività contestate al lavoratore, svolte nella misura, nei Per_1
tempi e nelle modalità evincibili dalla documentazione in atti, non sono state idonee a pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio».
3. Il particolare il CTU, esaminati gli atti di causa:
3.1. ha riscontrato che «le lesioni derivanti dal trauma professionale 12.2.24 possono
… essere individuate in:
a) un trauma contusivo cranico minore senza lesioni organiche b) un trauma contusivo-distorsivo del rachide cervicale senza lesioni organiche c) trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro con distrazione minore LCL su pregressa alterazione strutturale posttraumatica
3.2. ha considerato che «Tali lesioni richiedevano per il loro trattamento – a giudizio dei Sanitari intervenuti - un percorso di cura decorrente dalla data del trauma
12.2.24 fino alla stabilizzazione clinica INAIL 13.5.24; … percorso di cura» da pagina 1 di 5 cui «derivava dalla prognosi formulata dei Sanitari AST fino al 15.3.24: da tale data fino alla stabilizzazione clinica la prognosi era formulata da CP_1
INAIL», il quale «stante l'assenza di esplicite motivazioni, può assumersi» che
«abbia protratto la prognosi in base alla valutazione clinica e nel ragionevole ossequio della indicazione terapeutica riabilitativa formulata dei Sanitari AST»;
3.3. ha verificato, «Circa l'esito delle suddette lesioni traumatiche», che a) «alcun esito deficitario permanente appare derivato dal trauma contusivo cranico minore b) alcun esito deficitario permanente appare derivato dal trauma contusivo- distorsivo cervicale c) il ginocchio dx. presenta una rilevante contrazione dell'aROM (escursione articolare attiva) associata a severa instabilità laterale (minore sul piano mediale) nel contesto di una complessiva alterazione morfostrutturale femoro- tibiale post-traumatica»;
3.4. ha quindi evidenziato «come le lesioni di cui ai punti a) e b) siano evolute verso la restitutio in integrum senza indurre alcuno stato clinico deficitario», ritenendo inoltre che «circa la lesione di cui al punto c) … non… sussistenti oggettivi elementi per affermare come il quadro clinico oggi rilevato rappresenti una modifica peggiorativa del preesistente stato clinico deficitario, potendo quindi affermarsi come la lesione di cui al punto c) non abbia determinato alcun apprezzabile esito stato clinico deficitario, tale da qualificarsi come oggettiva evoluzione delle menomazioni preesistenti»;
3.5. ha quindi stabilito che «alcun esito menomativo permanente» è «derivato dalle lesioni traumatiche. Da questo» derivando che «ogni attività funzionale svolta durante il periodo di cura vada considerata irrilevante ai fini dell'esito del percorso di cura stesso»;
3.6. ha peraltro considerato, «Circa la durata del percorso di cura (stato di malattia) post-traumatico», che pagina 2 di 5 3.6.1. «alla data della prima rilevazione 20.3.24» il ricorrente «non presentava alcuna coatta limitazione funzionale e deambulatoria e aveva come unica prescrizione – peraltro neppure tassativa (..si consiglia .. ) l'uso diurno, temporaneo, discrezionale, di una ginocchiera elastica con foro rotuleo al ginocchio»;
3.6.2. «risulta non esplicitata la motivazione che ha indotto il Sanitario INAIL a protrarre l'inabilità lavorativa fino al 13.5.24»;
3.7. ha spiegato che «a fronte delle suddette premesse la disamina dell'attività investigativa, peraltro ampiamente illustrata dalla Parte resistente non CP_2
offre evidenza di attività funzionali che siano “contrarie” alla vigente prescrizione medica e non consente di appurare l'adozione – pur ampiamente discrezionale – dell'ortesi ginocchiera elastica al ginocchio dx., risultando totalmente indesumibile in un soggetto che indossi pantaloni, l'uso di una ortesi ad ovvia applicazione diretta di superficie»;
3.8. ha osservato che «Le attività individuate e contestate dal dr. nella Per_2
relazione 10.12.24 non appaiono contrastanti con la realtà clinica e l'approccio terapeutico in essere ormai a distanza di 35-40 gg. dall'evento traumatico
«poiché «a tale data .. appaiono risolte le componenti craniche e rachidee (che non risultano neppure oggetto di interesse clinico alla visita 15.3.24) ed ogni necessità contentiva del ginocchio dx. – peraltro mai volta, neppure in acuto, alla immobilizzazione rigida – è ampiamente venuta meno lasciando spazio alla diversa necessità di una ripresa funzionale
3.9. ha quindi riscontrato che «La realtà clinica e terapeutica documentata in atti non mette in evidenza alcuna oggettiva valenza patogena delle contestate attività evidenziate dall'attività investigativa tale da inficiare il percorso di cura, prolungandone indebitamente la durata»
3.10. ha quindi formulato le indicate conclusioni, specificando, in replica alle osservazioni di parte resistente, di non aver «elementi per affermare come le pagina 3 di 5 attività contestate al lavoratore, svolte nella misura, nei tempi e nelle modalità evincibili dalla documentazione in atti, siano state idonee a pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio».
4. La richiesta formulata solo nelle note dell'11\6\25 dalla costituta ET (la quale fin dalla comparsa ex art.416 cpc aveva richiesto «ammettersi CTU medico-legale al fine di accertare che le attività compiute dal e contestategli con lettera del Persona_3
4.6.2024 hanno impedito o, quanto meno, ritardato la guarigione»; e con note 8/4/25 ha formulato «decisa opposizione all'acquisizione di ulteriore documentazione rispetto a quella già in atti») volta ad attenere un «ordine di esibizione nei confronti dell'INAIL dei referti medici relativi alle visite effettuate sulla persona del sig.
», appare tardiva, e per altro verso esplorativa non essendo Persona_4
indicato quali elementi idonei a confutare le conclusioni del CTU possano emergere da tali referti.
5. Il licenziamento pertanto si deve ritenere ingiustificato, con le conseguenze di cui al comma 4 dell'art.18 L.300/70, osservando che:
5.1. la pretesa valenza ”discriminatoria” del recesso non trova adeguato sostegno delle deduzioni attoree;
sul punto si osserva che:
5.1.1. la circostanza di cui al capitolo 6 del ricorso appare generica, e in particolare priva di riferimenti a prescrizioni violate dal datore di lavoro, e quindi ad un esercizio di un preciso diritto da parte del dipendente, che avrebbe potuto configurare la natura “ritorsiva” del licenziamento;
5.1.2. la coincidenza tra la data della contestazione disciplinare e quella dell'esito dell'accertamento sulla idoneità lavorativa non appare significativa, ovvero idonea generare in capo al datore di lavoro un motivo determinante ed esclusivo ai sensi dell'art. 1345 cc, laddove l'iniziativa disciplinare (incarico investigativo, il cui concreto esito poteva suscitare ragionevoli dubbi) risulta di molto precedente;
5.2. la totale assenza (emersa nella fattispecie) di illegittimità nel fatto pagina 4 di 5 contestato, si deve ritenere equivalente alla insussistenza di quest'ultimo ai sensi del citato comma 4 (Cass 3655/19, in fattispecie analoga).
6. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
ANNULLA il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione di
nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria Persona_4
pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative.
CONDANNA la ET convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore del ricorrente in complessivi € 259,00 per spese ed € 4.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge, ed in favore dell in complessivi € 2.000,00 per compenso professionale, oltre 15% CP_3
per spese generali, ed accessori di legge;
e al pagamento delle spese di CTU.
Ancona, 10/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
1. Il ricorrente contesta il licenziamento intimatogli in data 14/6/24 per aver tenuto, durante l'assenza conseguente ad un infortunio sul lavoro, «una condotta incauta, senz'altro contraria a correttezza e buona fede, nonché agli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, siccome suscettibile di ostacolare o, comunque, ritardare la Sua guarigione», con riferimento ad alcune attività svolte presso l'azienda agricola di famiglia all'interno della quale si trova la sua abitazione.
2. Tuttavia, all'esito di relazione completa, esauriente e correttamente impostata, alla quale si fa qui integrale rinvio per ogni maggior dettaglio, il nominato CTU dr
[...]
ha stabilito che «Le attività contestate al lavoratore, svolte nella misura, nei Per_1
tempi e nelle modalità evincibili dalla documentazione in atti, non sono state idonee a pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio».
3. Il particolare il CTU, esaminati gli atti di causa:
3.1. ha riscontrato che «le lesioni derivanti dal trauma professionale 12.2.24 possono
… essere individuate in:
a) un trauma contusivo cranico minore senza lesioni organiche b) un trauma contusivo-distorsivo del rachide cervicale senza lesioni organiche c) trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro con distrazione minore LCL su pregressa alterazione strutturale posttraumatica
3.2. ha considerato che «Tali lesioni richiedevano per il loro trattamento – a giudizio dei Sanitari intervenuti - un percorso di cura decorrente dalla data del trauma
12.2.24 fino alla stabilizzazione clinica INAIL 13.5.24; … percorso di cura» da pagina 1 di 5 cui «derivava dalla prognosi formulata dei Sanitari AST fino al 15.3.24: da tale data fino alla stabilizzazione clinica la prognosi era formulata da CP_1
INAIL», il quale «stante l'assenza di esplicite motivazioni, può assumersi» che
«abbia protratto la prognosi in base alla valutazione clinica e nel ragionevole ossequio della indicazione terapeutica riabilitativa formulata dei Sanitari AST»;
3.3. ha verificato, «Circa l'esito delle suddette lesioni traumatiche», che a) «alcun esito deficitario permanente appare derivato dal trauma contusivo cranico minore b) alcun esito deficitario permanente appare derivato dal trauma contusivo- distorsivo cervicale c) il ginocchio dx. presenta una rilevante contrazione dell'aROM (escursione articolare attiva) associata a severa instabilità laterale (minore sul piano mediale) nel contesto di una complessiva alterazione morfostrutturale femoro- tibiale post-traumatica»;
3.4. ha quindi evidenziato «come le lesioni di cui ai punti a) e b) siano evolute verso la restitutio in integrum senza indurre alcuno stato clinico deficitario», ritenendo inoltre che «circa la lesione di cui al punto c) … non… sussistenti oggettivi elementi per affermare come il quadro clinico oggi rilevato rappresenti una modifica peggiorativa del preesistente stato clinico deficitario, potendo quindi affermarsi come la lesione di cui al punto c) non abbia determinato alcun apprezzabile esito stato clinico deficitario, tale da qualificarsi come oggettiva evoluzione delle menomazioni preesistenti»;
3.5. ha quindi stabilito che «alcun esito menomativo permanente» è «derivato dalle lesioni traumatiche. Da questo» derivando che «ogni attività funzionale svolta durante il periodo di cura vada considerata irrilevante ai fini dell'esito del percorso di cura stesso»;
3.6. ha peraltro considerato, «Circa la durata del percorso di cura (stato di malattia) post-traumatico», che pagina 2 di 5 3.6.1. «alla data della prima rilevazione 20.3.24» il ricorrente «non presentava alcuna coatta limitazione funzionale e deambulatoria e aveva come unica prescrizione – peraltro neppure tassativa (..si consiglia .. ) l'uso diurno, temporaneo, discrezionale, di una ginocchiera elastica con foro rotuleo al ginocchio»;
3.6.2. «risulta non esplicitata la motivazione che ha indotto il Sanitario INAIL a protrarre l'inabilità lavorativa fino al 13.5.24»;
3.7. ha spiegato che «a fronte delle suddette premesse la disamina dell'attività investigativa, peraltro ampiamente illustrata dalla Parte resistente non CP_2
offre evidenza di attività funzionali che siano “contrarie” alla vigente prescrizione medica e non consente di appurare l'adozione – pur ampiamente discrezionale – dell'ortesi ginocchiera elastica al ginocchio dx., risultando totalmente indesumibile in un soggetto che indossi pantaloni, l'uso di una ortesi ad ovvia applicazione diretta di superficie»;
3.8. ha osservato che «Le attività individuate e contestate dal dr. nella Per_2
relazione 10.12.24 non appaiono contrastanti con la realtà clinica e l'approccio terapeutico in essere ormai a distanza di 35-40 gg. dall'evento traumatico
«poiché «a tale data .. appaiono risolte le componenti craniche e rachidee (che non risultano neppure oggetto di interesse clinico alla visita 15.3.24) ed ogni necessità contentiva del ginocchio dx. – peraltro mai volta, neppure in acuto, alla immobilizzazione rigida – è ampiamente venuta meno lasciando spazio alla diversa necessità di una ripresa funzionale
3.9. ha quindi riscontrato che «La realtà clinica e terapeutica documentata in atti non mette in evidenza alcuna oggettiva valenza patogena delle contestate attività evidenziate dall'attività investigativa tale da inficiare il percorso di cura, prolungandone indebitamente la durata»
3.10. ha quindi formulato le indicate conclusioni, specificando, in replica alle osservazioni di parte resistente, di non aver «elementi per affermare come le pagina 3 di 5 attività contestate al lavoratore, svolte nella misura, nei tempi e nelle modalità evincibili dalla documentazione in atti, siano state idonee a pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio».
4. La richiesta formulata solo nelle note dell'11\6\25 dalla costituta ET (la quale fin dalla comparsa ex art.416 cpc aveva richiesto «ammettersi CTU medico-legale al fine di accertare che le attività compiute dal e contestategli con lettera del Persona_3
4.6.2024 hanno impedito o, quanto meno, ritardato la guarigione»; e con note 8/4/25 ha formulato «decisa opposizione all'acquisizione di ulteriore documentazione rispetto a quella già in atti») volta ad attenere un «ordine di esibizione nei confronti dell'INAIL dei referti medici relativi alle visite effettuate sulla persona del sig.
», appare tardiva, e per altro verso esplorativa non essendo Persona_4
indicato quali elementi idonei a confutare le conclusioni del CTU possano emergere da tali referti.
5. Il licenziamento pertanto si deve ritenere ingiustificato, con le conseguenze di cui al comma 4 dell'art.18 L.300/70, osservando che:
5.1. la pretesa valenza ”discriminatoria” del recesso non trova adeguato sostegno delle deduzioni attoree;
sul punto si osserva che:
5.1.1. la circostanza di cui al capitolo 6 del ricorso appare generica, e in particolare priva di riferimenti a prescrizioni violate dal datore di lavoro, e quindi ad un esercizio di un preciso diritto da parte del dipendente, che avrebbe potuto configurare la natura “ritorsiva” del licenziamento;
5.1.2. la coincidenza tra la data della contestazione disciplinare e quella dell'esito dell'accertamento sulla idoneità lavorativa non appare significativa, ovvero idonea generare in capo al datore di lavoro un motivo determinante ed esclusivo ai sensi dell'art. 1345 cc, laddove l'iniziativa disciplinare (incarico investigativo, il cui concreto esito poteva suscitare ragionevoli dubbi) risulta di molto precedente;
5.2. la totale assenza (emersa nella fattispecie) di illegittimità nel fatto pagina 4 di 5 contestato, si deve ritenere equivalente alla insussistenza di quest'ultimo ai sensi del citato comma 4 (Cass 3655/19, in fattispecie analoga).
6. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
ANNULLA il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione di
nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria Persona_4
pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative.
CONDANNA la ET convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore del ricorrente in complessivi € 259,00 per spese ed € 4.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge, ed in favore dell in complessivi € 2.000,00 per compenso professionale, oltre 15% CP_3
per spese generali, ed accessori di legge;
e al pagamento delle spese di CTU.
Ancona, 10/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 5 di 5