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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 9941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9941 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 29091/2021 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 29091/2021 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 10.7.2025, con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Piano di Parte_1 C.F._1 OR (NA) alla via Gottola n. 50, elettivamente domiciliato in Piano di OR (NA), alla Via Corbo n. 8, presso lo studio dell'avv. Consuelomaria Riccio (c.f. ) e C.F._2 da quest'ultima, rappresentato e difeso giusta procura allegata all'atto introduttivo ATTORE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata, difesa e Controparte_1 domiciliata con l'avv. Alberto Segreti (c.f. ) in Napoli alla via Giovanni C.F._3 Porzio n. 4 – Is. E 7, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA
Oggetto: responsabilità professionale. Conclusioni: all'udienza del 10.7.2025 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.11.2021, deducendo di Parte_1 essersi sottoposto ad intervento di riduzione e sintesi della frattura con chiodo endomidollare in data 8.9.2006 presso l' , chiedeva accertarsi la responsabilità contrattuale ed Controparte_1 extracontrattuale di quest'ultima e condannare la stessa al risarcimento dei danni di natura non patrimoniale che assumeva di aver subito in conseguenza della condotta imperita tenuta dai sanitari della struttura sanitaria convenuta. A sostegno della domanda risarcitoria, l'attore, in particolare, deduceva:
- che, in data 5.9.2006, alle ore 12.45 circa in OR (NA) veniva coinvolto in un sinistro stradale in occasione del quale riportava lesioni personali;
pagina 1 di 8 - che, nell'immediatezza del sinistro, veniva condotto presso il P.S. dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di OR (NA), dove gli diagnosticavano “frattura 1/3 medio omero dx con complicanze vascolari”;
- che, in pari data, veniva trasferito e ricoverato presso il reparto di Ortopedia dell'
[...]
di Napoli;
CP_1
- che, in data 8.9.2006, veniva sottoposto ad intervento di riduzione e sintesi della frattura con chiodo endomidollare;
- che, in data 19.6.2006 (rectius: 11.9.2006), veniva dimesso con la diagnosi di “Frattura omero dx…Operato il 8/9/2006 di osteosintesi con chiodo Fixium..Rimozione punti tra 12 giorni presso il proprio domicilio o ASL. Torni in ambulatorio con x-grafia tra 40 gg” e con prescrizione di immobilizzazione del gomito, polso e spalla destra;
- che, nei mesi successivi, avvertiva limitazioni funzionali nei movimenti e artralgia alla spalla destra, motivo per il quale si sottoponeva a visite specialistiche, le quali acclaravano che i postumi sopra descritti erano conseguenza della non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico eseguito presso il CP_1
- che, in particolare, veniva utilizzato “un chiodo endomidollare non sufficientemente lungo e che venne infisso troppo profondamente. In conseguenza di tale eccessiva infissione, allo stato la rimozione del mezzo di sintesi appare estremamente complessa a fronte di quanto sarebbe stato necessario con un infibulo endomidollare adeguato alla lunghezza dell'omero del sig. . che andrebbe invece rimosso perché impedisce l'esecuzione di Pt_1 CP_2 indagini strumentali, rappresenta un corpo estraneo che rende più probabili infezioni ossee locali (osteomieliti), ostacola una corretta osteogenesi predisponendo ad una osteoporosi da disuso»”. Tanto premesso, ritenendo sussistente una condotta negligente e/o imperita dei sanitari della struttura sanitaria convenuta, l'attore chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (sub specie di danno biologico, morale e esistenziale). Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' la quale Controparte_1 preliminarmente eccepiva la prescrizione del diritto e la nullità dell'atto di citazione. Nel merito, contestava in fatto e in diritto ogni addebito chiedendo il rigetto della domanda attorea. Espletata CTU medico-legale, all'udienza del 10.7.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. Dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio, infatti, è agevole rilevare la determinazione del petitum, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, che non è in alcun modo carente in parte narrativa o eccessivamente sintetica. Deve essere, altresì, respinta l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Ed infatti, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno – decorrente dall'8.9.2006, data in cui l'attore è stato sottoposto all'intervento chirurgico in oggetto – è stato interrotto, una prima volta, con l'iscrizione a ruolo del giudizio dinanzi al Giudice di Pace di OR in data 8.11.2013 (cfr. all. x alla memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) e, poi,
pagina 2 di 8 nuovamente, in data 24.6.2020, con l'instaurazione del procedimento di mediazione (cfr. all. 9 all'atto introduttivo). Ebbene, i suddetti atti appaiono idonei ad interrompere la prescrizione decennale del diritto del paziente al risarcimento dei danni per malpractice medica nei confronti della struttura sanitaria convenuta ex artt. 1218 e 1228 c.c.
2. Nel merito, la domanda è fondata e deve essere, quindi, accolta, nei sensi di cui in motivazione.
3. La prospettazione dell'attore postula l'accertamento di una responsabilità professionale a carico della struttura sanitaria presso la quale il veniva ricoverato al Controparte_1 Pt_1 fine di essere sottoposto ad un intervento di riduzione e sintesi della frattura con chiodo endomidollare. La domanda, invero, è stata proposta successivamente all'entrata in vigore della legge n. 24/2017 cd. “Gelli-Bianco” (1.4.2017), ma in relazione a fatti accaduti in data 8.9.2006 e, quindi, in un periodo temporale antecedente anche alla data di entrata in vigore del d.l. n. 159/2012 convertito nella legge n. 189/2012, vale a dire il c.d. “decreto Balduzzi” (14.9.2012). Sul punto, deve dirsi che la Corte di Cassazione ha ormai da tempo chiarito che il nuovo riparto di responsabilità previsto dall'articolo 7 comma 3 della legge Gelli-Bianco – contrattuale, per quanto riguarda la struttura sanitaria, ed extracontrattuale, per quanto concerne quella del medico
– non opera retroattivamente (cfr., sul punto, Cass., sez. III, sentenza n. 28994 dell'11.11.2019, a mente della quale “le norme sostanziali contenute nella legge n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore”). Occorre dunque considerare il titolo di responsabilità civile riguardante la struttura medica applicabile all'epoca dei fatti (2006). In proposito, deve rilevarsi che, già con la sentenza n. 589/1999, la Suprema Corte aveva qualificato come di natura “contrattuale” la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, facendo leva sulla teoria del cd. “contatto sociale”. Inoltre, con la sentenza n. 577/2008 delle SS.UU. della Cassazione, è stata ribadita la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, in quanto l'accettazione del paziente comporta la conclusione di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità o di assistenza sanitaria), da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), sorgono a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie a garantire il buon esito degli interventi e l'ottimale gestione di eventuali complicazioni od emergenze. Come ha avuto modo di precisare più volte la Suprema Corte, infatti, “l'ospedale risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 c.c., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 1620 del 3.2.2012)”. La responsabilità contrattuale delle strutture sanitarie nei confronti del paziente, dunque, può derivare, a norma dell'art. 1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell'ente debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della pagina 3 di 8 prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, dipendente o intraneo alla struttura, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore. Nel momento in cui la struttura sanitaria si avvale di un ausiliario e questi commetta un errore, infatti, la prima è responsabile in solido con il secondo, quanto meno ai sensi dell'art. 1228 c.c., secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa (cuius commoda eius et incommoda) ovvero secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse. In particolare, la responsabilità ex art. 1228 c.c. della struttura sanitaria per l'errore del medico presuppone un rapporto anche solo di mera collaborazione con il professionista sanitario e non è ricollegabile né alla “culpa in vigilando”, né alla “culpa in eligendo”, ma rientra nella specifica area di rischio che ogni azienda sanitaria si assume nel momento in cui si avvale di collaboratori, a nulla rilevando la circostanza che il medico in questione sia "dipendente" della stessa, in quanto legato a quest'ultima da un rapporto di lavoro subordinato, ovvero esegua l'intervento in qualità di sanitario di fiducia del paziente. Ne discende che, dovendo trovare applicazione ratione temporis la disciplina anteriore alla legge n. 24/2017 cd. “Gelli-Bianco”, tanto la responsabilità civile della struttura sanitaria, quanto quella dei medici dei quali la struttura stessa si è avvalsa nell'adempimento della propria obbligazione devono essere accertate secondo le regole proprie della responsabilità da inadempimento contrattuale, ex artt. 1218 e 1228 c.c. Orbene, la riconduzione della ipotizzata responsabilità in capo alla struttura sanitaria e ai medici intervenuti al paradigma della responsabilità da inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. comporta, sul piano processuale, che “il paziente danneggiato che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il
“contatto sociale” ed ha l'onere di provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cass, 26907/2020; nonché Cass. 28991/2019)”. In buona sostanza, quindi, grava sul creditore della prestazione sanitaria l'onere di provare il nesso di causalità fra l'azione o l'omissione – almeno colposa – degli operatori sanitari e il danno di cui domanda il risarcimento.
4. Le doglianze di parte attrice, nel caso di specie, riguardano, in particolare:
- il fatto che sarebbe stato utilizzato un chiodo endomidollare non sufficientemente lungo, il quale sarebbe stato infisso troppo profondamente;
- il fatto che, a causa dell'eccessiva infissione del chiodo, appare complessa la rimozione del mezzo di sintesi (la quale appare necessaria in quanto quest'ultimo impedisce l'esecuzione delle indagini strumentali, rende più probabili infezioni ossee locali ed ostacola una corretta osteogenesi predisponendo ad una osteoporosi da disuso). Le predette condotte imperite dei sanitari, secondo la prospettazione dell'attore, avrebbero determinato allo stesso dolore, limitazioni funzionali nei movimenti e artralgia alla spalla destra. Occorre allora esaminare nel merito la condotta denunciata nell'atto introduttivo, costituente allegazione dell'inadempimento contrattuale addebitato ai sanitari della struttura sanitaria convenuta, quale fonte dell'obbligazione risarcitoria azionata e verificarne l'effettiva ricorrenza, nonché l'idoneità causale a determinare i danni lamentati dall'attore. Pertanto, attingendo all'elaborato dei C.T.U., dott. , specialista in medicina Persona_1 legale, e dott. , specialista in ortopedia e traumatologia, si legge quanto segue: Persona_2
pagina 4 di 8 “in data 05/09/'06 il signor si ricoverava presso una u.o.c. di Orto-Traumatologia Parte_1 dell'Ospedale Cardarelli, trasferito dall'Ospedale di OR, perché presentava una frattura scomposta della diafisi dell'omero di destra, nel punto di unione fra il terzo medio diafisario ed il terzo distale. In data 08/09/'06 venne quindi praticato un intervento chirurgico di riduzione incruenta della frattura e successiva stabilizzazione con un chiodo endo-midollare ad espansione idraulica tipo Fixion. L'utilizzo del chiodo endo-midollare ad espansione idraulica è da ritenersi metodica corretta ed efficace per le fratture diafisarie delle ossa lunghe a rima tronca e/o a rima obliqua non particolarmente accentuata, come quella riportata dall'Attore. Esso viene introdotto all'interno del canale midollare senza o mediante minimo alesaggio;
successivamente, una volta posizionato, viene introdotta soluzione fisiologica nell'anima del chiodo, in modo che le pareti esterne del mezzo di sintesi vanno ad aderire con le pareti interne della diafisi ossea. In questo modo la frattura viene stabilizzata meccanicamente e si evitano le sollecitazioni in rotazione dei monconi di frattura. Nel caso in oggetto però non è stato utilizzato un chiodo sufficientemente lungo. Infatti con un omero lungo 41 cm. è stato utilizzato un chiodo di 28 cm. di lunghezza, che ha determinato un progressivo affossamento del chiodo all'interno del canale diafisario. Tale circostanza è documentata dalla radiografia eseguita in data 13/02/'23 e dalle certificazioni di visite specialistiche effettuate nelle date 06/07/'11 e 15/12/'21. Mentre bisogna considerare che la frattura omerale risulta normalmente consolidata in buona posizione, va osservato che la parte prossimale del chiodo non si trova in prossimità della testa omerale ma all'interno della diafisi. Tale posizione rende estremamente difficoltosa la rimozione del mezzo di sintesi, che ormai ha perduto la propria funzione. Esso non potrà essere estratto dalla testa omerale, come normalmente avviene, ma bisognerebbe praticare una vera e propria osteotomia della diafisi omerale a “sarcofago”, quindi provocare un sostanziale indebolimento della struttura ossea. Va considerato che il chiodo ormai rappresenta un mezzo metallico ormai non più utile e, sia pur biologicamente inerte, risulta essere attualmente un “corpo estraneo”, che può rappresentare un maggior rischio generico di infezioni. Infatti una contaminazione batterica dell'organismo, dovuto ad altre cause, potrebbe determinare l'attecchimento di colonie batteriche lungo le pareti del chiodo, determinando in questo modo fenomeni di osteite e/o osteomielite. Inoltre un chiodo di acciaio e non in titanio (dalla cartella clinica non è possibile evincere questo dato) potrebbe rappresentare un ostacolo alla effettuazione di una risonanza magnetica nucleare”. Quanto alla valutazione del danno biologico, i CTU hanno rilevato che, “per quanto concerne il danno biologico temporaneo, esso è da ritenersi non realizzatosi in quanto inglobato nell'ambito della normale evoluzione clinica. Il danno biologico permanente è invece da riferirsi alla persistenza del mezzo di sintesi (…). Orbene, considerato che nel caso in esame gli “Esiti di frattura diafisaria dell'omero, con lievissima limitazione funzionale, callo osseo esuberante, moderato accorciamento e deviazione dell'asse” sono valutati per l'arto dominante in misura del 4-6% e che gli “Esiti di frattura diafisaria dell'omero trattata chirurgicamente, con persistenza dei mezzi di sintesi e moderata limitazione funzionale” sono valutati pari al 6-8%, è possibile quantificare il danno biologico permanente di natura iatrogena in misura del 2% (…)”. Ebbene, in base alla relazione peritale, le cui considerazioni medico-legali appaiono condivisibili, in quanto sostenute da un percorso logico argomentativo esaustivo e coerente, che viene pertanto fatto proprio anche da questo giudice, può serenamente concludersi che le condotte colpevoli imputabili ai sanitari dell' sarebbero, dunque, consistite nel non aver Controparte_1 utilizzato nell'intervento chirurgico di riduzione incruenta della frattura e successiva stabilizzazione un chiodo sufficientemente lungo che avrebbe determinato un progressivo pagina 5 di 8 affossamento del chiodo all'interno del canale diafisario, fonte di rischio per infezioni ed ostacolo alla effettuazione di una risonanza magnetica nucleare. Per le ragioni suesposte, si ritiene accertata, pertanto, la responsabilità dell' Controparte_1 per l'operato dei suoi sanitari. Del resto, anche in sede di osservazioni tecniche di parte ex art. 195 comma 3 c.p.c., il consulente di parte convenuta ha mosso critiche alla CTU, che hanno trovato però precisa e puntuale risposta nell'elaborato peritale il quale, si ripete, appare coerente, esaustivo e pienamente condivisibile, anche nella parte relativa alle valutazioni rese in merito alle suddette osservazioni e al cui contenuto, quindi, si fa espresso rinvio. Ciò posto, deve, pertanto, in questa sede procedersi alla liquidazione e quantificazione “per differenza” del danno iatrogeno, isolando la quota di danno che sarebbe comunque conseguita nel distretto anatomico interessato per effetto della patologia di base anche in caso di perfetto trattamento sanitario eseguito a regola d'arte, sottraendolo a quello globale riscontrabile all'attualità. In proposito, infatti, deve ricordarsi che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “il danno c.d. iatrogeno (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura) va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore;
monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico;
detraendo il secondo importo dal primo (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 26117 del 27.9.2021)”. Orbene, ciò posto, condividendo quanto precisato al riguardo in CTU – e, quindi, considerata pari al 4-6% l'invalidità che sarebbe residuata nel distretto anatomico anche in assenza di complicanze iatrogene e ritenuta pari al 6-8% l'invalidità globale effettiva riscontrata sul paziente secondo i comuni baremes di valutazione medico legale – può valutarsi nella misura del 2% il danno differenziale di esclusiva matrice iatrogena (secondo la seguente operazione matematica: 8% - 6% = 2%).
5. Tanto premesso, occorre procedere alla liquidazione del danno in questione facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano aggiornate al 2024 per la liquidazione di tale tipo di danno;
tabelle fatte proprie anche da numerosi altri uffici giudiziari, ed i cui valori appaiono corrispondere anche ad una valutazione secondo equità di tale tipologia di danno non patrimoniale, nonché perfettamente rispondenti alla tipologia delle lesioni ed all'età del paziente (39 anni all'epoca dell'intervento chirurgico del giorno 8.9.2006). Come è stato sopra rilevato, l'operazione chirurgica cui è stato sottoposto il e che è Pt_1 oggetto di censura nel presente giudizio è stata eseguita l'8.9.2006, ossia precedentemente alla pubblicazione della Legge 8 novembre 2012, n. 189 (cd. legge Balduzzi) e della successiva Legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. Gelli-Bianco), contenenti entrambe un rinvio agli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni private quali criteri di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale. Ebbene la giurisprudenza di legittimità ha espresso nel 2019 il seguente principio di diritto relativo all'applicabilità di tali criteri di liquidazione ai fatti avvenuti prima della pubblicazione delle suddette leggi: “Non intervenendo a modificare con efficacia retroattiva gli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile (negando od impedendo il risarcimento di conseguenze - dannose già realizzatisi), il D.L. 13 settembre 2012, n. 138, art. 3, comma 3, convertito, con modificazioni, nella L. 8 novembre 2012, n. 189 (cd. legge Balduzzi che dispone l'applicazione, nelle controversie concernenti la responsabilità - contrattuale od
pagina 6 di 8 extracontrattuale - per esercizio della professione sanitaria, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale secondo le Tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del CAD - criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, confermati anche dalla successiva L. 8 marzo 2017, n. 24 cd. Gelli-Bianco -), trova diretta applicazione in tutti i casi in cui il Giudice sia chiamato a fare applicazione, in pendenza del giudizio, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, con il solo limite della formazione del giudicato interno sul "quantum” (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 11.11.2019, n. 28990). Ne consegue, che il Giudice di merito è tenuto a fare applicazione dei valori delle Tabelle più recenti, in quanto maggiormente idonee ad esprimere l'adeguatezza della conversione patrimoniale del danno da invalidità psicofisica subito dalla persona. Ebbene, prendendo le mosse dalla citata tabella redatta dall'osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, il danno permanente come sopra identificato deve essere liquidato in € 5.436,47 (somma che si ottiene sottraendo all'importo di € 13.838,28 pari all'invalidità complessiva dell'8%, l'importo di € 8.401,81 per l'invalidità attendibile in assenza di complicanza nella misura del 6%). Nulla è dovuto a titolo di danno da invalidità temporanea totale, per le ragioni indicate nella CTU (lo stesso non si è realizzato, “in quanto inglobato nell'ambito della normale evoluzione clinica”, pag. 7 relazione peritale); né a titolo di danno morale, invocato dall'attore, per la mancanza di prova sul punto. Ne consegue che la convenuta deve essere condannata al pagamento in Controparte_1 favore dell'attore della somma di € 5.436,47 (cinquemilaquattrocentotrentasei/47) a titolo di danno non patrimoniale. All'importo sopra liquidato va aggiunto il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi qui liquidati, devalutati all'epoca del fatto e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal mese di settembre 2006 sino alla pubblicazione della presente sentenza.
6. Per quanto concerne il risarcimento del danno patrimoniale, deve dirsi che nulla è dovuto a tale titolo. L'attore, infatti, pur avendo avanzato una domanda di risarcimento in forma assolutamente generica, non ha allegato né provato alcunché, sul punto.
7. Le spese di lite dell'attore seguono la soccombenza della convenuta, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e, in mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., devono essere liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo (con applicazione dei valori minimi dei parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014, per la semplicità della questione). Allo stesso modo, le spese di CTU – già liquidate con separato decreto – devono essere poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda avanzata da e, per l'effetto, Parte_1 condanna l' al pagamento in favore dell'attore della somma di € Controparte_1
5.436,47 (cinquemilaquattrocentotrentasei/47), a titolo di risarcimento del danno non pagina 7 di 8 patrimoniale, oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato al mese di settembre 2006, e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da settembre 2006 sino alla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna l' al pagamento in favore dell'attore, Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 314,00 a titolo di esborsi, nonché € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- pone le spese di CTU, in via definitiva, a carico della convenuta Controparte_1
Napoli, 31/10/2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 29091/2021 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 10.7.2025, con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Piano di Parte_1 C.F._1 OR (NA) alla via Gottola n. 50, elettivamente domiciliato in Piano di OR (NA), alla Via Corbo n. 8, presso lo studio dell'avv. Consuelomaria Riccio (c.f. ) e C.F._2 da quest'ultima, rappresentato e difeso giusta procura allegata all'atto introduttivo ATTORE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata, difesa e Controparte_1 domiciliata con l'avv. Alberto Segreti (c.f. ) in Napoli alla via Giovanni C.F._3 Porzio n. 4 – Is. E 7, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA
Oggetto: responsabilità professionale. Conclusioni: all'udienza del 10.7.2025 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.11.2021, deducendo di Parte_1 essersi sottoposto ad intervento di riduzione e sintesi della frattura con chiodo endomidollare in data 8.9.2006 presso l' , chiedeva accertarsi la responsabilità contrattuale ed Controparte_1 extracontrattuale di quest'ultima e condannare la stessa al risarcimento dei danni di natura non patrimoniale che assumeva di aver subito in conseguenza della condotta imperita tenuta dai sanitari della struttura sanitaria convenuta. A sostegno della domanda risarcitoria, l'attore, in particolare, deduceva:
- che, in data 5.9.2006, alle ore 12.45 circa in OR (NA) veniva coinvolto in un sinistro stradale in occasione del quale riportava lesioni personali;
pagina 1 di 8 - che, nell'immediatezza del sinistro, veniva condotto presso il P.S. dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di OR (NA), dove gli diagnosticavano “frattura 1/3 medio omero dx con complicanze vascolari”;
- che, in pari data, veniva trasferito e ricoverato presso il reparto di Ortopedia dell'
[...]
di Napoli;
CP_1
- che, in data 8.9.2006, veniva sottoposto ad intervento di riduzione e sintesi della frattura con chiodo endomidollare;
- che, in data 19.6.2006 (rectius: 11.9.2006), veniva dimesso con la diagnosi di “Frattura omero dx…Operato il 8/9/2006 di osteosintesi con chiodo Fixium..Rimozione punti tra 12 giorni presso il proprio domicilio o ASL. Torni in ambulatorio con x-grafia tra 40 gg” e con prescrizione di immobilizzazione del gomito, polso e spalla destra;
- che, nei mesi successivi, avvertiva limitazioni funzionali nei movimenti e artralgia alla spalla destra, motivo per il quale si sottoponeva a visite specialistiche, le quali acclaravano che i postumi sopra descritti erano conseguenza della non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico eseguito presso il CP_1
- che, in particolare, veniva utilizzato “un chiodo endomidollare non sufficientemente lungo e che venne infisso troppo profondamente. In conseguenza di tale eccessiva infissione, allo stato la rimozione del mezzo di sintesi appare estremamente complessa a fronte di quanto sarebbe stato necessario con un infibulo endomidollare adeguato alla lunghezza dell'omero del sig. . che andrebbe invece rimosso perché impedisce l'esecuzione di Pt_1 CP_2 indagini strumentali, rappresenta un corpo estraneo che rende più probabili infezioni ossee locali (osteomieliti), ostacola una corretta osteogenesi predisponendo ad una osteoporosi da disuso»”. Tanto premesso, ritenendo sussistente una condotta negligente e/o imperita dei sanitari della struttura sanitaria convenuta, l'attore chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (sub specie di danno biologico, morale e esistenziale). Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' la quale Controparte_1 preliminarmente eccepiva la prescrizione del diritto e la nullità dell'atto di citazione. Nel merito, contestava in fatto e in diritto ogni addebito chiedendo il rigetto della domanda attorea. Espletata CTU medico-legale, all'udienza del 10.7.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. Dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio, infatti, è agevole rilevare la determinazione del petitum, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, che non è in alcun modo carente in parte narrativa o eccessivamente sintetica. Deve essere, altresì, respinta l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Ed infatti, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno – decorrente dall'8.9.2006, data in cui l'attore è stato sottoposto all'intervento chirurgico in oggetto – è stato interrotto, una prima volta, con l'iscrizione a ruolo del giudizio dinanzi al Giudice di Pace di OR in data 8.11.2013 (cfr. all. x alla memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) e, poi,
pagina 2 di 8 nuovamente, in data 24.6.2020, con l'instaurazione del procedimento di mediazione (cfr. all. 9 all'atto introduttivo). Ebbene, i suddetti atti appaiono idonei ad interrompere la prescrizione decennale del diritto del paziente al risarcimento dei danni per malpractice medica nei confronti della struttura sanitaria convenuta ex artt. 1218 e 1228 c.c.
2. Nel merito, la domanda è fondata e deve essere, quindi, accolta, nei sensi di cui in motivazione.
3. La prospettazione dell'attore postula l'accertamento di una responsabilità professionale a carico della struttura sanitaria presso la quale il veniva ricoverato al Controparte_1 Pt_1 fine di essere sottoposto ad un intervento di riduzione e sintesi della frattura con chiodo endomidollare. La domanda, invero, è stata proposta successivamente all'entrata in vigore della legge n. 24/2017 cd. “Gelli-Bianco” (1.4.2017), ma in relazione a fatti accaduti in data 8.9.2006 e, quindi, in un periodo temporale antecedente anche alla data di entrata in vigore del d.l. n. 159/2012 convertito nella legge n. 189/2012, vale a dire il c.d. “decreto Balduzzi” (14.9.2012). Sul punto, deve dirsi che la Corte di Cassazione ha ormai da tempo chiarito che il nuovo riparto di responsabilità previsto dall'articolo 7 comma 3 della legge Gelli-Bianco – contrattuale, per quanto riguarda la struttura sanitaria, ed extracontrattuale, per quanto concerne quella del medico
– non opera retroattivamente (cfr., sul punto, Cass., sez. III, sentenza n. 28994 dell'11.11.2019, a mente della quale “le norme sostanziali contenute nella legge n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore”). Occorre dunque considerare il titolo di responsabilità civile riguardante la struttura medica applicabile all'epoca dei fatti (2006). In proposito, deve rilevarsi che, già con la sentenza n. 589/1999, la Suprema Corte aveva qualificato come di natura “contrattuale” la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, facendo leva sulla teoria del cd. “contatto sociale”. Inoltre, con la sentenza n. 577/2008 delle SS.UU. della Cassazione, è stata ribadita la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, in quanto l'accettazione del paziente comporta la conclusione di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità o di assistenza sanitaria), da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), sorgono a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie a garantire il buon esito degli interventi e l'ottimale gestione di eventuali complicazioni od emergenze. Come ha avuto modo di precisare più volte la Suprema Corte, infatti, “l'ospedale risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 c.c., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 1620 del 3.2.2012)”. La responsabilità contrattuale delle strutture sanitarie nei confronti del paziente, dunque, può derivare, a norma dell'art. 1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell'ente debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della pagina 3 di 8 prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, dipendente o intraneo alla struttura, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore. Nel momento in cui la struttura sanitaria si avvale di un ausiliario e questi commetta un errore, infatti, la prima è responsabile in solido con il secondo, quanto meno ai sensi dell'art. 1228 c.c., secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa (cuius commoda eius et incommoda) ovvero secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse. In particolare, la responsabilità ex art. 1228 c.c. della struttura sanitaria per l'errore del medico presuppone un rapporto anche solo di mera collaborazione con il professionista sanitario e non è ricollegabile né alla “culpa in vigilando”, né alla “culpa in eligendo”, ma rientra nella specifica area di rischio che ogni azienda sanitaria si assume nel momento in cui si avvale di collaboratori, a nulla rilevando la circostanza che il medico in questione sia "dipendente" della stessa, in quanto legato a quest'ultima da un rapporto di lavoro subordinato, ovvero esegua l'intervento in qualità di sanitario di fiducia del paziente. Ne discende che, dovendo trovare applicazione ratione temporis la disciplina anteriore alla legge n. 24/2017 cd. “Gelli-Bianco”, tanto la responsabilità civile della struttura sanitaria, quanto quella dei medici dei quali la struttura stessa si è avvalsa nell'adempimento della propria obbligazione devono essere accertate secondo le regole proprie della responsabilità da inadempimento contrattuale, ex artt. 1218 e 1228 c.c. Orbene, la riconduzione della ipotizzata responsabilità in capo alla struttura sanitaria e ai medici intervenuti al paradigma della responsabilità da inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. comporta, sul piano processuale, che “il paziente danneggiato che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il
“contatto sociale” ed ha l'onere di provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cass, 26907/2020; nonché Cass. 28991/2019)”. In buona sostanza, quindi, grava sul creditore della prestazione sanitaria l'onere di provare il nesso di causalità fra l'azione o l'omissione – almeno colposa – degli operatori sanitari e il danno di cui domanda il risarcimento.
4. Le doglianze di parte attrice, nel caso di specie, riguardano, in particolare:
- il fatto che sarebbe stato utilizzato un chiodo endomidollare non sufficientemente lungo, il quale sarebbe stato infisso troppo profondamente;
- il fatto che, a causa dell'eccessiva infissione del chiodo, appare complessa la rimozione del mezzo di sintesi (la quale appare necessaria in quanto quest'ultimo impedisce l'esecuzione delle indagini strumentali, rende più probabili infezioni ossee locali ed ostacola una corretta osteogenesi predisponendo ad una osteoporosi da disuso). Le predette condotte imperite dei sanitari, secondo la prospettazione dell'attore, avrebbero determinato allo stesso dolore, limitazioni funzionali nei movimenti e artralgia alla spalla destra. Occorre allora esaminare nel merito la condotta denunciata nell'atto introduttivo, costituente allegazione dell'inadempimento contrattuale addebitato ai sanitari della struttura sanitaria convenuta, quale fonte dell'obbligazione risarcitoria azionata e verificarne l'effettiva ricorrenza, nonché l'idoneità causale a determinare i danni lamentati dall'attore. Pertanto, attingendo all'elaborato dei C.T.U., dott. , specialista in medicina Persona_1 legale, e dott. , specialista in ortopedia e traumatologia, si legge quanto segue: Persona_2
pagina 4 di 8 “in data 05/09/'06 il signor si ricoverava presso una u.o.c. di Orto-Traumatologia Parte_1 dell'Ospedale Cardarelli, trasferito dall'Ospedale di OR, perché presentava una frattura scomposta della diafisi dell'omero di destra, nel punto di unione fra il terzo medio diafisario ed il terzo distale. In data 08/09/'06 venne quindi praticato un intervento chirurgico di riduzione incruenta della frattura e successiva stabilizzazione con un chiodo endo-midollare ad espansione idraulica tipo Fixion. L'utilizzo del chiodo endo-midollare ad espansione idraulica è da ritenersi metodica corretta ed efficace per le fratture diafisarie delle ossa lunghe a rima tronca e/o a rima obliqua non particolarmente accentuata, come quella riportata dall'Attore. Esso viene introdotto all'interno del canale midollare senza o mediante minimo alesaggio;
successivamente, una volta posizionato, viene introdotta soluzione fisiologica nell'anima del chiodo, in modo che le pareti esterne del mezzo di sintesi vanno ad aderire con le pareti interne della diafisi ossea. In questo modo la frattura viene stabilizzata meccanicamente e si evitano le sollecitazioni in rotazione dei monconi di frattura. Nel caso in oggetto però non è stato utilizzato un chiodo sufficientemente lungo. Infatti con un omero lungo 41 cm. è stato utilizzato un chiodo di 28 cm. di lunghezza, che ha determinato un progressivo affossamento del chiodo all'interno del canale diafisario. Tale circostanza è documentata dalla radiografia eseguita in data 13/02/'23 e dalle certificazioni di visite specialistiche effettuate nelle date 06/07/'11 e 15/12/'21. Mentre bisogna considerare che la frattura omerale risulta normalmente consolidata in buona posizione, va osservato che la parte prossimale del chiodo non si trova in prossimità della testa omerale ma all'interno della diafisi. Tale posizione rende estremamente difficoltosa la rimozione del mezzo di sintesi, che ormai ha perduto la propria funzione. Esso non potrà essere estratto dalla testa omerale, come normalmente avviene, ma bisognerebbe praticare una vera e propria osteotomia della diafisi omerale a “sarcofago”, quindi provocare un sostanziale indebolimento della struttura ossea. Va considerato che il chiodo ormai rappresenta un mezzo metallico ormai non più utile e, sia pur biologicamente inerte, risulta essere attualmente un “corpo estraneo”, che può rappresentare un maggior rischio generico di infezioni. Infatti una contaminazione batterica dell'organismo, dovuto ad altre cause, potrebbe determinare l'attecchimento di colonie batteriche lungo le pareti del chiodo, determinando in questo modo fenomeni di osteite e/o osteomielite. Inoltre un chiodo di acciaio e non in titanio (dalla cartella clinica non è possibile evincere questo dato) potrebbe rappresentare un ostacolo alla effettuazione di una risonanza magnetica nucleare”. Quanto alla valutazione del danno biologico, i CTU hanno rilevato che, “per quanto concerne il danno biologico temporaneo, esso è da ritenersi non realizzatosi in quanto inglobato nell'ambito della normale evoluzione clinica. Il danno biologico permanente è invece da riferirsi alla persistenza del mezzo di sintesi (…). Orbene, considerato che nel caso in esame gli “Esiti di frattura diafisaria dell'omero, con lievissima limitazione funzionale, callo osseo esuberante, moderato accorciamento e deviazione dell'asse” sono valutati per l'arto dominante in misura del 4-6% e che gli “Esiti di frattura diafisaria dell'omero trattata chirurgicamente, con persistenza dei mezzi di sintesi e moderata limitazione funzionale” sono valutati pari al 6-8%, è possibile quantificare il danno biologico permanente di natura iatrogena in misura del 2% (…)”. Ebbene, in base alla relazione peritale, le cui considerazioni medico-legali appaiono condivisibili, in quanto sostenute da un percorso logico argomentativo esaustivo e coerente, che viene pertanto fatto proprio anche da questo giudice, può serenamente concludersi che le condotte colpevoli imputabili ai sanitari dell' sarebbero, dunque, consistite nel non aver Controparte_1 utilizzato nell'intervento chirurgico di riduzione incruenta della frattura e successiva stabilizzazione un chiodo sufficientemente lungo che avrebbe determinato un progressivo pagina 5 di 8 affossamento del chiodo all'interno del canale diafisario, fonte di rischio per infezioni ed ostacolo alla effettuazione di una risonanza magnetica nucleare. Per le ragioni suesposte, si ritiene accertata, pertanto, la responsabilità dell' Controparte_1 per l'operato dei suoi sanitari. Del resto, anche in sede di osservazioni tecniche di parte ex art. 195 comma 3 c.p.c., il consulente di parte convenuta ha mosso critiche alla CTU, che hanno trovato però precisa e puntuale risposta nell'elaborato peritale il quale, si ripete, appare coerente, esaustivo e pienamente condivisibile, anche nella parte relativa alle valutazioni rese in merito alle suddette osservazioni e al cui contenuto, quindi, si fa espresso rinvio. Ciò posto, deve, pertanto, in questa sede procedersi alla liquidazione e quantificazione “per differenza” del danno iatrogeno, isolando la quota di danno che sarebbe comunque conseguita nel distretto anatomico interessato per effetto della patologia di base anche in caso di perfetto trattamento sanitario eseguito a regola d'arte, sottraendolo a quello globale riscontrabile all'attualità. In proposito, infatti, deve ricordarsi che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “il danno c.d. iatrogeno (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura) va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore;
monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico;
detraendo il secondo importo dal primo (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 26117 del 27.9.2021)”. Orbene, ciò posto, condividendo quanto precisato al riguardo in CTU – e, quindi, considerata pari al 4-6% l'invalidità che sarebbe residuata nel distretto anatomico anche in assenza di complicanze iatrogene e ritenuta pari al 6-8% l'invalidità globale effettiva riscontrata sul paziente secondo i comuni baremes di valutazione medico legale – può valutarsi nella misura del 2% il danno differenziale di esclusiva matrice iatrogena (secondo la seguente operazione matematica: 8% - 6% = 2%).
5. Tanto premesso, occorre procedere alla liquidazione del danno in questione facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano aggiornate al 2024 per la liquidazione di tale tipo di danno;
tabelle fatte proprie anche da numerosi altri uffici giudiziari, ed i cui valori appaiono corrispondere anche ad una valutazione secondo equità di tale tipologia di danno non patrimoniale, nonché perfettamente rispondenti alla tipologia delle lesioni ed all'età del paziente (39 anni all'epoca dell'intervento chirurgico del giorno 8.9.2006). Come è stato sopra rilevato, l'operazione chirurgica cui è stato sottoposto il e che è Pt_1 oggetto di censura nel presente giudizio è stata eseguita l'8.9.2006, ossia precedentemente alla pubblicazione della Legge 8 novembre 2012, n. 189 (cd. legge Balduzzi) e della successiva Legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. Gelli-Bianco), contenenti entrambe un rinvio agli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni private quali criteri di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale. Ebbene la giurisprudenza di legittimità ha espresso nel 2019 il seguente principio di diritto relativo all'applicabilità di tali criteri di liquidazione ai fatti avvenuti prima della pubblicazione delle suddette leggi: “Non intervenendo a modificare con efficacia retroattiva gli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile (negando od impedendo il risarcimento di conseguenze - dannose già realizzatisi), il D.L. 13 settembre 2012, n. 138, art. 3, comma 3, convertito, con modificazioni, nella L. 8 novembre 2012, n. 189 (cd. legge Balduzzi che dispone l'applicazione, nelle controversie concernenti la responsabilità - contrattuale od
pagina 6 di 8 extracontrattuale - per esercizio della professione sanitaria, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale secondo le Tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del CAD - criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, confermati anche dalla successiva L. 8 marzo 2017, n. 24 cd. Gelli-Bianco -), trova diretta applicazione in tutti i casi in cui il Giudice sia chiamato a fare applicazione, in pendenza del giudizio, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, con il solo limite della formazione del giudicato interno sul "quantum” (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 11.11.2019, n. 28990). Ne consegue, che il Giudice di merito è tenuto a fare applicazione dei valori delle Tabelle più recenti, in quanto maggiormente idonee ad esprimere l'adeguatezza della conversione patrimoniale del danno da invalidità psicofisica subito dalla persona. Ebbene, prendendo le mosse dalla citata tabella redatta dall'osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, il danno permanente come sopra identificato deve essere liquidato in € 5.436,47 (somma che si ottiene sottraendo all'importo di € 13.838,28 pari all'invalidità complessiva dell'8%, l'importo di € 8.401,81 per l'invalidità attendibile in assenza di complicanza nella misura del 6%). Nulla è dovuto a titolo di danno da invalidità temporanea totale, per le ragioni indicate nella CTU (lo stesso non si è realizzato, “in quanto inglobato nell'ambito della normale evoluzione clinica”, pag. 7 relazione peritale); né a titolo di danno morale, invocato dall'attore, per la mancanza di prova sul punto. Ne consegue che la convenuta deve essere condannata al pagamento in Controparte_1 favore dell'attore della somma di € 5.436,47 (cinquemilaquattrocentotrentasei/47) a titolo di danno non patrimoniale. All'importo sopra liquidato va aggiunto il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi qui liquidati, devalutati all'epoca del fatto e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal mese di settembre 2006 sino alla pubblicazione della presente sentenza.
6. Per quanto concerne il risarcimento del danno patrimoniale, deve dirsi che nulla è dovuto a tale titolo. L'attore, infatti, pur avendo avanzato una domanda di risarcimento in forma assolutamente generica, non ha allegato né provato alcunché, sul punto.
7. Le spese di lite dell'attore seguono la soccombenza della convenuta, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e, in mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., devono essere liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo (con applicazione dei valori minimi dei parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014, per la semplicità della questione). Allo stesso modo, le spese di CTU – già liquidate con separato decreto – devono essere poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda avanzata da e, per l'effetto, Parte_1 condanna l' al pagamento in favore dell'attore della somma di € Controparte_1
5.436,47 (cinquemilaquattrocentotrentasei/47), a titolo di risarcimento del danno non pagina 7 di 8 patrimoniale, oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato al mese di settembre 2006, e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da settembre 2006 sino alla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna l' al pagamento in favore dell'attore, Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 314,00 a titolo di esborsi, nonché € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- pone le spese di CTU, in via definitiva, a carico della convenuta Controparte_1
Napoli, 31/10/2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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