Decreto cautelare 10 luglio 2023
Ordinanza cautelare 1 agosto 2023
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 27/01/2026, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01618/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09719/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9719 del 2023, proposto da Caffè Nazionale 67 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Gaetano Zurlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Valentina Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege a Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
per l’annullamento,
previa sospensione degli effetti:
- della determinazione dirigenziale di Roma Capitale, prot. n. 92123 del 26 giugno 2023, trasmessa a mezzo PEC in data 4 luglio 2023, recante “ divieto di prosecuzione attività di somministrazione di alimenti e bevande sita in Via Salaria, 1157- 1159, esercitata con SCIA/Somministrazione – Ampliamento/riduzione dell’esercizio prot. CD/2022/27524 del 10 marzo, nei confronti della Soc. Caffè Nazionale 67 S.r.l. e p.e. Ponzuoli Chiara ”;
- della nota di Roma Capitale, prot. 9720 del 23 gennaio 2023, recante “ avvio del Procedimento di divieto di prosecuzione attività di somministrazione ai sensi degli artt. 7 e i L. 241/1990 ”;
- del verbale di ispezione di esercizio di somministrazione alimenti e bevande eseguito in data 19 gennaio 2023 presso l’esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande ubicato a Roma in Via Salaria n. 1159;
- della determinazione dirigenziale di Roma Capitale, prot. n. 82692 dell’8 giugno 2023, ivi inclusa la nota di trasmissione di Roma Capitale prot. 88485 del 19 giugno 2023, recante “ ingiunzione a demolire per rimettere in pristino, ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale Lazio n. 15/08 e l’art. 52, comma 11 delle NTA del PRG, le opere e gli interventi abusivamente realizzati a Roma, in Via Salaria n. 1157 ”;
- della nota di Roma Capitale, prot. n. 41116 del 20 marzo 2023 recante “ riscontro nota prot. CD/16478/23_Via Salaria 1157 ”;
- della nota di Roma Capitale, prot. n. 13417 del 30 gennaio 2023 recante “ Comunicazione di Avvio del Procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, finalizzato alla repressione dell’abuso edilizio mediante l’ingiunzione a demolire/rimuovere, per quanto accertato in Roma – Via Salaria n. 1157 ”;
- della nota di Roma Capitale, prot. n. 149622 del 23 novembre 2022 recante “ relazione relativa al sopralluogo eseguito nell’immobile ad uso pubblico esercizio sito in Via Salaria km 1157 – fabbricato posto nell’area di distribuzione carburante ”;
- del verbale di sopralluogo eseguito dall’Ufficio Ispettorato Edilizio del Municipio Roma III il 18 marzo 2022 “ nell’immobile ad uso pubblico esercizio sito in Via Salaria km 1157 – fabbricato posto nell’area di distribuzione carburante ”;
- dell’art. 52 delle Norme Tecniche di attuazione del PRG di Roma Capitale, ivi inclusi tutti gli allegati anche tecnici, laddove inteso come ostativo all’installazione di attività commerciali e di bar/ristoro a corredo di impianti di distribuzione carburanti da ubicarsi nelle aree appartenenti ai “Tessuti prevalentemente per attività”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il Dott. AN CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato in data 6.7.2023, Caffè nazionale 67 S.r.l. ha adito l’intestato Tribunale nei confronti di Roma Capitale, Regione Lazio e Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti (di seguito breviter anche “ MIC ”) al fine di sentir annullare, previa sospensione degli effetti, gli atti meglio emarginati in epigrafe.
A sostegno del ricorso, venivano articolate le doglianze ivi meglio enucleate.
In data 20.7.2023, Roma Capitale e MIC si sono costituite in giudizio, contestando la ricostruzione di parte ricorrente e insistendo nel rigetto del ricorso.
Benchè ritualmente intimata, la Regione Lazio invece non si è costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio, fissate a fini cautelari, in data 1.8.2023, il Collegio respingeva l’istanza di sospensione per difetto di fumus boni iuris . Con ordinanza n. 3485/2023, il Consiglio di Stato, pur confermando la correttezza della valutazione circa il fumus boni iuris effettuata dal giudice di primo grado, ha disposto, in riforma della descritta ordinanza, la sospensione degli effetti degli atti impugnati re adhuc integra .
Con memoria del 12.12.2025, Roma Capitale ha instato, tra l’altro, per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse in capo alla ricorrente, per aver quest’ultima, con nota prot. n. CD/2024/152602, comunicato all’Amministrazione l’intervenuta cessazione dell’attività, cui ha fatto seguito, in data 18.06.2025, la presentazione, a opera di Caffè Punto 2 a r.l., della SCIA di subingresso prot. n. CD/82066 in relazione alle medesime aree per cui è causa e per ivi svolgere la medesima attività.
All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, dalla disamina degli scritti difensivi delle parti, con particolare riferimento ai docc. nn. 14-16 indice di Roma Capitale, è emerso come l’intervenuta cessazione dell’attività in capo alla ricorrente abbia frustrato l’interesse alla decisione nel merito del ricorso, in quanto la stessa non trarrebbe alcun vantaggio dall’esito, anche ove fosse favorevole, del presente giudizio.
Alla luce di quanto precede, il Collegio, anche ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La complessità della vicenda che in questa sede ci occupa, nonché la chiusura in rito del giudizio, consentono al Collegio di compensare integralmente tra le parti le spese di lite dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensare integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO RA, Presidente
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
AN CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CO | LO RA |
IL SEGRETARIO