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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/08/2025, n. 6532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6532 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. 39807/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dott. Francesca Maria Ferruta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 39807/2023 R.G. promossa da:
P. I.V.A. ), con sede legale in Paolisi (BN), Controparte_1 P.IVA_1
Via Appia Km 240.000 snc, in persona del L.R. pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Alessandra Iadevaia (C.F.
) e dall'Avv. Tommaso Iadevaia (c.f. ), C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in UR (BN), Viale
Sant'Alfonso n. 15;
ATTRICE OPPONENTE
Contro
P. IVA ), con sede Controparte_2 P.IVA_2
legale in Milano, Viale dell'Innovazione n. 3, in persona della Procuratrice Speciale
Signora rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, Controparte_3
dall'Avv. Paola Polacchini (C.F. ) e dall'Avv. Maria Antonietta C.F._3
pagina 1 di 11 Dimagli (c.f. ), elettivamente domiciliata presso lo studio della C.F._4
prima in Milano, via Quadronno n. 24;
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 13636/2023 pubblicato il 26.8.2023
(R.G. 25832/2023), emesso il 25.8.2023 dal Tribunale Di Milano (Dottoressa Elisabetta
Stuccillo).
CONCLUSIONI: per parte opponente: come da note di precisazione delle conclusioni in atti;
per parte opposta: come da note di precisazione delle conclusioni in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, la Controparte_1
(nel prosieguo anche solo l'Opponente) proponeva opposizione avverso il Decreto
Ingiuntivo n. 13636/2023 pubblicato il 26.8.2023 (R.G. 25832/2023), emesso il
25.8.2023, con il quale il Tribunale di Milano ingiungeva il pagamento a favore di
[...]
Contro
(nel prosieguo anche solo della Controparte_2
somma di € 6.035,16, oltre interessi come da domanda, al tasso convenzionale, purchè nei limiti del tasso soglia e le spese relative al procedimento monitorio, nonché di consegnare entro lo stesso termine il bene mobile descritto in ricorso.
L'Opponente esponeva (in estrema sintesi) che:
- preliminarmente la Società non aveva esperito il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 4 D. Lgs. N. 28/2010;
- sussisteva, sempre in via preliminare, l'incompetenza per valore del Tribunale adito in via monitoria, ai sensi degli articoli 7, 14 e 38 c.p.c.;
pagina 2 di 11 - sempre in via preliminare, sussisteva l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Milano a favore della competenza del Giudice di Pace di Airola, ai sensi dell'articolo 19 c.p.c. e dell'articolo 1498 c.c..
L'Opponente sottolineava, inoltre, che il Decreto Ingiuntivo opposto era stato emesso in carenza di prova documentale, in quanto non era stato rispettato il disposto degli articoli
633 e 634 c.p.c. e dell'articolo 23 bis C.A.D. (D. Lgs. N. 82/2005). Infine, la Società
Opponente sosteneva che, nel fascicolo monitorio, DDL aveva prodotto delle fatture diverse da quelle individuate nel testo del ricorso e, pertanto, il credito azionato era indeterminato. Di conseguenza, la chiedeva al Giudice adito di: Controparte_1
dichiarare, in via preliminare, l'incompetenza per valore del Tribunale, disponendo la riassunzione avanti al competente Ufficio Giudiziario del Giudice di Pace;
dichiarare la propria incompetenza per territorio a favore del competente Ufficio Giudiziario del
Giudice di Pace di Airola;
sempre in via preliminare, ordinare l'espletamento del tentativo di Mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs. n. 28/2010; nel merito, rigettata ogni richiesta di concessione di provvisoria esecuzione a causa di carenza documentale della entità del credito vantato dalla Società convenuta, revocare il
Decreto Ingiuntivo opposto. Contro Si costituiva regolarmente la società contestando la ricostruzione, nonché le richieste, formulate dalla Opponente in quanto infondate o inammissibili. La Convenuta
Opposta esponeva (in estrema sintesi) che, in data 7.1.2019, aveva sottoscritto il contratto di noleggio n. 4219467 con la Società relativo alla Controparte_1
locazione di “nr. 1 Stampante C3070L S/N: Persona_1 Persona_2
AAC4021001427 OLTRE ACCESSORI”, prevedente come corrispettivo del noleggio nr. 72 rate mensili dell'importo di € 418,49 (I.V.A. esclusa). I beni oggetto del contratto erano stati consegnati dal Fornitore ( alla Conduttrice in data 7.1.2019 (cfr. CP_5
pagina 3 di 11 doc. nr. 2 fascicolo monitorio di parte Opposta). DDL evidenziava che nel corso della durata contrattuale, l'Opponente ometteva il pagamento di nr. 12 canoni di locazione per un insoluto complessivo di € 6.095,16 (I.V.A. inclusa). L'Opposta, pertanto, comunicava la risoluzione del contratto di locazione e chiedeva, inutilmente, il Contro pagamento delle somme dovute e la restituzione dei beni oggetto della locazione. richiedeva ed otteneva, dal Tribunale di Milano, il Decreto Ingiuntivo oggetto di opposizione. DDL, proseguiva la propria difesa, dichiarandosi disponibile a partecipare al tentativo di Mediazione obbligatoria;
contestava la fondatezza delle eccezioni preliminari di controparte, sostenendo che il valore del procedimento monitorio era stato determinato tenendo conto non solo del valore del credito vantato nei confronti dell'Opponente, ma anche del fatto che veniva richiesta la restituzione dei beni oggetto della locazione;
evidenziava, inoltre, che il Foro della causa era stato determinato sulla base dell'articolo 25 del contratto di locazione (foro convenzionale) e che, in ogni caso, la propria controparte non aveva svolto l'eccezione di incompetenza territoriale rispetto a tutti i fori possibili;
sosteneva di avere provato, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., la fondatezza delle proprie pretese producendo il contratto di locazione, le fatture relative ai canoni insoluti e la lettera di risoluzione contrattuale, mentre l'Opposta non aveva dato alcuna prova di fatti estintivi o modificativi della obbligazione contrattuale.
Pertanto, concludeva chiedendo al Giudice adito: in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo opposto e la concessione di un termine per poter esperire la Mediazione obbligatoria;
nel merito, di rigettare l'opposizione e le domande formulate da controparte, perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Nel corso del procedimento, veniva esperita, con esito negativo, la procedura di
Mediazione obbligatoria e parte Opposta, tornata nel possesso dei beni oggetto della pagina 4 di 11 locazione, provvedeva alla vendita degli stessi, dichiarando che avrebbe decurtato il valore di realizzo dalla somma dovuta dalla Società Opponente a titolo di penale per anticipata risoluzione, in applicazione delle clausole contrattuali. Tale ultima scelta veniva contestata dalla Opponente, la quale sosteneva che l'importo doveva essere eventualmente decurtato dalla eventuale somma dovuta per i canoni insoluti.
Considerata la natura prettamente documentale del procedimento, il Giudice concedeva termine alle parti per il deposito di note contenenti le sole precisazioni delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica fissando l'udienza per la remissione della causa in decisione, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione.
Tanto premesso, l'opposizione all'ingiunzione di pagamento formulata dalla Società non è fondata e non merita accoglimento per i motivi che Controparte_1
seguono.
Innanzitutto, risulta dagli atti che il tentativo di instaurare la procedura di Mediazione obbligatoria sia stato correttamente esperito a seguito della concessione del relativo termine da parte dello scrivente Giudice. Si ritiene, pertanto, superata la relativa eccezione preliminare formulata dalla Attrice Opponente.
Non può essere accolta la doglianza della Opponente, relativa alla eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito a favore della competenza dell'Ufficio del
Giudice di Pace, considerato che il Decreto Ingiuntivo opposto ha ad oggetto non solo la richiesta di ingiunzione rispetto a canoni non corrisposti, per l'importo di € 6.035,16, ma anche la restituzione dei beni specificatamente individuati nel ricorso introduttivo del procedimento monitorio (cfr. docc. 1 e 2 del fascicolo monitorio di parte Opposta).
Difatti, il procedimento monitorio può essere azionato anche per ottenere la consegna di un bene non solo fungibile, ai sensi dell'articolo 639 c.p.c., ma anche per promuovere l'azione diretta a ottenere la restituzione di un bene determinato a seguito pagina 5 di 11 dell'inadempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del debitore. In questo caso, infatti, l'azione diretta a far valere il diritto alla restituzione del bene, non ha natura di azione reale di rivendica, ma di azione contrattuale personale proponibile nelle forme del procedimento monitorio (C. Cassazione, Sentenza nr. 6322/2006). Si osserva, inoltre, che la determinazione della competenza per valore deve essere individuata in base agli elementi esistenti in atti al momento in cui il Convenuto propone la relativa eccezione, ossia solo con riferimento all'effettivo oggetto del giudizio, quale risulta individuato e delimitato dalla domanda originaria, prescindendo, quindi, da ogni ulteriore indagine. In tali casi, pertanto, per Giurisprudenza costante, per determinare la competenza per valore, se l'attore propone una domanda di valore determinato ed inferiore al limite della competenza del Giudice adito e, sempre contro il medesimo convenuto propone, nello stesso giudizio, una domanda di valore indeterminato o di riconsegna di determinati beni mobili, si deve applicare la disciplina del cumulo prevista dall'articolo 10, comma 2, c.p.c. con la possibilità che si verifichi uno spostamento di competenza (C. Cassazione, Sentenza nr. 16635/2019; C. Cassazione nr. 11287/2015; C.
Cassazione, Sentenza nr. 25257/2008; C. Cassazione, Sentenza nr. 10981/2003; C.
Cassazione, Sentenza nr. 3785/1981). Di conseguenza, si accerta e si dichiara la competenza per valore del Tribunale adito.
Allo stesso modo, non risulta accoglibile l'eccezione di parte Opponente relativa alla eccezione di incompetenza per territorio del Giudice adito. Infatti, l'Opponente ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito solo agli effetti dell'articolo 19 c.p.c., relativo al foro generale delle persone giuridiche, ma non ha svolto alcuna difesa, così come rilevato dalla Opponente, rispetto agli ulteriori fori alternativi previsti dall'articolo
20 c.p.c.. In ogni caso, si deve rilevare che la competenza territoriale di questo Tribunale rimane definitivamente incardinata in applicazione del foro stabilito per accordo delle pagina 6 di 11 parti ex articolo 20 c.p.c.. Dalla documentazione in atti (cfr. doc. nr. 1 fascicolo monitorio dell'Opponente), infatti, risulta che le parti in causa, all'articolo 25 delle
Condizioni Generali di contratto, abbiano determinato come foro convenzionale “il Foro di Milano”. Si evidenzia che la predetta clausola contrattuale, alla quale si richiama
DDL per incardinare la competenza del Tribunale adito, è contenuta in clausole oggetto di doppia firma, previa individuazione sia numerica che della rubrica, circostanza questa sufficiente a garantire l'effettiva presa di coscienza delle stesse da parte dell'aderente al formulario. In ogni caso, al contratto nr. 4219467 del 7.1.2019 in esame non va applicata la tutela prevista per i c.d. Contratti del consumatore, perché lo stesso si è perfezionato tra imprenditori commerciali ed è servito a reperire dei beni occorrenti alla Opponente per lo svolgimento della sua attività professionale. Di conseguenza, si accerta e si dichiara la competenza territoriale di questo Tribunale.
Appurata la piena competenza del Tribunale adito, resta da affrontare la doglianza di parte Opponente relativa alla presunta indeterminatezza del credito azionato in sede monitoria.
Risulta accoglibile la contestazione relativa alla non idoneità delle fatture presenti nel fascicolo monitorio di parte Opposta, a giustificare l'emissione del Decreto ingiuntivo opposto in quanto prodotte solo in formato “.pdf” e non anche in formato “.xml”. Ciò in virtù del fatto che il Decreto Legislativo nr. 127/2015 ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica. La fattura elettronica deve essere presentata in formato “.xml”, come inviata tramite il Sistema di Interscambio (SDI), insieme alla ricevuta di consegna o accettazione del SDI. La produzione del file della fattura in formato “.xml”, nel fascicolo elettronico, integra la valenza probatoria del requisito degli estratti autentici delle scritture contabili di cui al secondo comma dell'articolo 634 c.p.c.. Si rileva che nel fascicolo monitorio è stata prodotta la sola versione “.pdf” delle fatture (cfr. doc. 3
pagina 7 di 11 fascicolo monitorio di parte Opposta), dalle quali, comunque, risulta l'esito positivo di trasmissione. Pertanto, considerato che non sono state rispettate le linee guida tecniche per la produzione dei file “.xml” relativi alle fatture prodotte, si deve revocare il Decreto
Ingiuntivo opposto per mancanza di completa prova scritta.
Tuttavia, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio ordinario di cognizione, nel quale l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi faccia valere un diritto in giudizio, mentre la controparte deve dimostrare i fatti modificativi o estintivi dello stesso. Dalla documentazione in atti, risulta che la Società Opposta abbia offerto, ai sensi dell'articolo 2697 C.C., la prova della fondatezza della propria pretesa, producendo il contratto n. 4219467 sottoscritto tra le parti in data 7.1.2019 e copia del
“Rapporto di installazione beni” avente pari data. L'esistenza del contratto, relativo alla locazione di “nr. 1 Stampante C3070L S/N: Persona_1 Persona_1 Per_2
AAC4021001427 OLTRE ACCESSORI”, e l'avvenuta consegna del bene locato non è stata disconosciuta dalla Opponente, che, invece, si è limitata a sostenere che il documento contenuto nel fascicolo monitorio non era prodotto in “copia conforme”.
Resta, pertanto, provata l'esistenza del contratto e l'avvenuta consegna della stampante, con conseguente esistenza del relativo credito di parte Opposta. Prova ulteriore della avvenuta stipula del contratto di locazione nr. 4219467 del 7.1.2019 e della avvenuta consegna del bene oggetto della locazione è data dal fatto che, durante il corso della presente vertenza, la Stampante Konica, oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo, è stata restituita alla DDL (cfr. allegato alla memoria 171 ter, numero 3 di parte Opponente).
pagina 8 di 11 Inoltre, la società Opponente non ha formalmente disconosciuto la propria sottoscrizione, né ha fornito la prova della eventuale difformità del contenuto del contratto prodotto, rispetto alla copia in proprio possesso.
Allo stesso modo, la Opponente non ha dimostrato l'esistenza di fatti modificativi od estintivi del credito azionato dalla Opposta. Le copie delle fatture prodotte da DDL, che riportano nella prima pagina la “data di stampa” e “Esito SDI: Esito positivo”, sono relative a canoni di locazione riferiti al contratto nr. 421967 del 7.1.2019 (cfr. doc. nr. 3 del fascicolo monitorio). I predetti documenti sono individuati nel ricorso per ingiunzione tramite le scadenze di pagamento indicate dalla sezione “Dettaglio
Pagamento”, contenuta nel paragrafo “Dati relativi al pagamento” di ogni singola fattura. L'importo di dette fatture, decurtato della somma parzialmente pagata relativa alla scadenza del 7.2.2022, è pari ad € 6.095,16 (I.V.A. esclusa), coincidente con la somma richiesta “a titolo di canoni di noleggio maturati, scaduti e rimasti impagati” da
DDL con la raccomandata di risoluzione del contratto ricevuta dalla Opposta (cfr. doc. nr. 5 del fascicolo monitorio di parte Opposta). Non risulta che l'Opponente abbia prodotto in atti alcuna contestazione relativa alla quantificazione del debito, per il mancato pagamento dei canoni di locazione, portata dalla predetta lettera raccomandata.
Considerata la documentazione prodotta in atti dalla Opposta, pertanto, si deve ritenere provata l'esistenza del credito azionato nel provvedimento monitorio, pari ad € 6.095,16.
Si evidenzia, a tal proposito, che l'articolo 20 CAD, comma 1-bis, prevede che: “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la pagina 9 di 11 sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.”.
Non risulta accoglibile, inoltre, la doglianza formulata da parte Opponente secondo la quale il Decreto Ingiuntivo opposto dovrebbe essere revocato perché la somma con esso azionata si estinguerebbe per compensazione con l'importo di € 6.000,00 (I.V.A. Contro esclusa), derivante dalla vendita da parte di a terzi. Controparte_6
Innanzitutto, tale richiesta risulta formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale datata 4.4.2025, a pagina 6, di parte Opponente. In secondo luogo, la richiesta di imputazione del pagamento effettuata dalla isulta Controparte_1
formulata dopo l'avvenuta risoluzione del contratto di noleggio ex art. 1456 c.c. ed è in contrasto con le previsioni dell'articolo 17, comma 5, delle “Condizioni Generali” di contratto che specifica: “L'importo della penale o dell'indennizzo, di cui al n. 17.2 e n.
17.4 del presente articolo, sarà in ogni caso decurtato di quanto il Noleggiatore dovesse aver incassato dalla cessione a terzi dei Beni già locati, ovvero da indennizzi assicurativi o da risarcimenti pagati da terzi.” (cfr. doc. nr. 1, pg. 3, del fascicolo monitorio della Convenuta Opposta). Alla luce di quanto precede, pertanto, si accerta e dichiara come dovuta da parte della Opponente la somma di € 6.095,16 (I.V.A. esclusa).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, secondo le vigenti tariffe professionali
(D.M. nr. 55/2014, come modificato dal D.M. nr. 147/2022).
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata, in contraddittorio della parte resistente, così provvede:
1) accerta e dichiara la competenza per valore del Tribunale adito per i motivi esposti in parte motiva;
2) accerta e dichiara la competenza per territorio del Tribunale adito per i motivi esposti in parte motiva;
3) revoca il Decreto Ingiuntivo n. 13636/2023 del 26.8.2023 (R.G. N. 25832/2023), emesso in data 25.8.2023 dal Tribunale Di Milano, Giudice Dottoressa Elisabetta
Stuccillo;
4) accerta e dichiara che il contratto di locazione n. 4219467 del 7.1.2019 stipulato tra (P. I.V.A. e Controparte_1 P.IVA_3 [...]
(P. I.V.A. ) è stato risolto in data Controparte_2 P.IVA_2
23.2.2023 per inadempimento della Società conduttrice;
5) condanna (P. I.V.A. ) a pagare a favore Controparte_1 P.IVA_3
di P. I.V.A. ) Controparte_2 P.IVA_2
l'importo di € 6.095,16 (IVA esclusa), oltre interessi di mora, dal dovuto al saldo,
a titolo di canoni di noleggio maturati, scaduti ed impagati;
6) condanna la Società (P. I.V.A. ) al Controparte_1 P.IVA_3
pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_2
(P. I.V.A. ) che si liquidano in € 2.540,00 per
[...] P.IVA_2
compensi professionali ed in € 145,50 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge;
Milano, così deciso in data 12.8.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dott. Francesca Maria Ferruta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 39807/2023 R.G. promossa da:
P. I.V.A. ), con sede legale in Paolisi (BN), Controparte_1 P.IVA_1
Via Appia Km 240.000 snc, in persona del L.R. pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Alessandra Iadevaia (C.F.
) e dall'Avv. Tommaso Iadevaia (c.f. ), C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in UR (BN), Viale
Sant'Alfonso n. 15;
ATTRICE OPPONENTE
Contro
P. IVA ), con sede Controparte_2 P.IVA_2
legale in Milano, Viale dell'Innovazione n. 3, in persona della Procuratrice Speciale
Signora rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, Controparte_3
dall'Avv. Paola Polacchini (C.F. ) e dall'Avv. Maria Antonietta C.F._3
pagina 1 di 11 Dimagli (c.f. ), elettivamente domiciliata presso lo studio della C.F._4
prima in Milano, via Quadronno n. 24;
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 13636/2023 pubblicato il 26.8.2023
(R.G. 25832/2023), emesso il 25.8.2023 dal Tribunale Di Milano (Dottoressa Elisabetta
Stuccillo).
CONCLUSIONI: per parte opponente: come da note di precisazione delle conclusioni in atti;
per parte opposta: come da note di precisazione delle conclusioni in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, la Controparte_1
(nel prosieguo anche solo l'Opponente) proponeva opposizione avverso il Decreto
Ingiuntivo n. 13636/2023 pubblicato il 26.8.2023 (R.G. 25832/2023), emesso il
25.8.2023, con il quale il Tribunale di Milano ingiungeva il pagamento a favore di
[...]
Contro
(nel prosieguo anche solo della Controparte_2
somma di € 6.035,16, oltre interessi come da domanda, al tasso convenzionale, purchè nei limiti del tasso soglia e le spese relative al procedimento monitorio, nonché di consegnare entro lo stesso termine il bene mobile descritto in ricorso.
L'Opponente esponeva (in estrema sintesi) che:
- preliminarmente la Società non aveva esperito il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 4 D. Lgs. N. 28/2010;
- sussisteva, sempre in via preliminare, l'incompetenza per valore del Tribunale adito in via monitoria, ai sensi degli articoli 7, 14 e 38 c.p.c.;
pagina 2 di 11 - sempre in via preliminare, sussisteva l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Milano a favore della competenza del Giudice di Pace di Airola, ai sensi dell'articolo 19 c.p.c. e dell'articolo 1498 c.c..
L'Opponente sottolineava, inoltre, che il Decreto Ingiuntivo opposto era stato emesso in carenza di prova documentale, in quanto non era stato rispettato il disposto degli articoli
633 e 634 c.p.c. e dell'articolo 23 bis C.A.D. (D. Lgs. N. 82/2005). Infine, la Società
Opponente sosteneva che, nel fascicolo monitorio, DDL aveva prodotto delle fatture diverse da quelle individuate nel testo del ricorso e, pertanto, il credito azionato era indeterminato. Di conseguenza, la chiedeva al Giudice adito di: Controparte_1
dichiarare, in via preliminare, l'incompetenza per valore del Tribunale, disponendo la riassunzione avanti al competente Ufficio Giudiziario del Giudice di Pace;
dichiarare la propria incompetenza per territorio a favore del competente Ufficio Giudiziario del
Giudice di Pace di Airola;
sempre in via preliminare, ordinare l'espletamento del tentativo di Mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs. n. 28/2010; nel merito, rigettata ogni richiesta di concessione di provvisoria esecuzione a causa di carenza documentale della entità del credito vantato dalla Società convenuta, revocare il
Decreto Ingiuntivo opposto. Contro Si costituiva regolarmente la società contestando la ricostruzione, nonché le richieste, formulate dalla Opponente in quanto infondate o inammissibili. La Convenuta
Opposta esponeva (in estrema sintesi) che, in data 7.1.2019, aveva sottoscritto il contratto di noleggio n. 4219467 con la Società relativo alla Controparte_1
locazione di “nr. 1 Stampante C3070L S/N: Persona_1 Persona_2
AAC4021001427 OLTRE ACCESSORI”, prevedente come corrispettivo del noleggio nr. 72 rate mensili dell'importo di € 418,49 (I.V.A. esclusa). I beni oggetto del contratto erano stati consegnati dal Fornitore ( alla Conduttrice in data 7.1.2019 (cfr. CP_5
pagina 3 di 11 doc. nr. 2 fascicolo monitorio di parte Opposta). DDL evidenziava che nel corso della durata contrattuale, l'Opponente ometteva il pagamento di nr. 12 canoni di locazione per un insoluto complessivo di € 6.095,16 (I.V.A. inclusa). L'Opposta, pertanto, comunicava la risoluzione del contratto di locazione e chiedeva, inutilmente, il Contro pagamento delle somme dovute e la restituzione dei beni oggetto della locazione. richiedeva ed otteneva, dal Tribunale di Milano, il Decreto Ingiuntivo oggetto di opposizione. DDL, proseguiva la propria difesa, dichiarandosi disponibile a partecipare al tentativo di Mediazione obbligatoria;
contestava la fondatezza delle eccezioni preliminari di controparte, sostenendo che il valore del procedimento monitorio era stato determinato tenendo conto non solo del valore del credito vantato nei confronti dell'Opponente, ma anche del fatto che veniva richiesta la restituzione dei beni oggetto della locazione;
evidenziava, inoltre, che il Foro della causa era stato determinato sulla base dell'articolo 25 del contratto di locazione (foro convenzionale) e che, in ogni caso, la propria controparte non aveva svolto l'eccezione di incompetenza territoriale rispetto a tutti i fori possibili;
sosteneva di avere provato, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., la fondatezza delle proprie pretese producendo il contratto di locazione, le fatture relative ai canoni insoluti e la lettera di risoluzione contrattuale, mentre l'Opposta non aveva dato alcuna prova di fatti estintivi o modificativi della obbligazione contrattuale.
Pertanto, concludeva chiedendo al Giudice adito: in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo opposto e la concessione di un termine per poter esperire la Mediazione obbligatoria;
nel merito, di rigettare l'opposizione e le domande formulate da controparte, perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Nel corso del procedimento, veniva esperita, con esito negativo, la procedura di
Mediazione obbligatoria e parte Opposta, tornata nel possesso dei beni oggetto della pagina 4 di 11 locazione, provvedeva alla vendita degli stessi, dichiarando che avrebbe decurtato il valore di realizzo dalla somma dovuta dalla Società Opponente a titolo di penale per anticipata risoluzione, in applicazione delle clausole contrattuali. Tale ultima scelta veniva contestata dalla Opponente, la quale sosteneva che l'importo doveva essere eventualmente decurtato dalla eventuale somma dovuta per i canoni insoluti.
Considerata la natura prettamente documentale del procedimento, il Giudice concedeva termine alle parti per il deposito di note contenenti le sole precisazioni delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica fissando l'udienza per la remissione della causa in decisione, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione.
Tanto premesso, l'opposizione all'ingiunzione di pagamento formulata dalla Società non è fondata e non merita accoglimento per i motivi che Controparte_1
seguono.
Innanzitutto, risulta dagli atti che il tentativo di instaurare la procedura di Mediazione obbligatoria sia stato correttamente esperito a seguito della concessione del relativo termine da parte dello scrivente Giudice. Si ritiene, pertanto, superata la relativa eccezione preliminare formulata dalla Attrice Opponente.
Non può essere accolta la doglianza della Opponente, relativa alla eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito a favore della competenza dell'Ufficio del
Giudice di Pace, considerato che il Decreto Ingiuntivo opposto ha ad oggetto non solo la richiesta di ingiunzione rispetto a canoni non corrisposti, per l'importo di € 6.035,16, ma anche la restituzione dei beni specificatamente individuati nel ricorso introduttivo del procedimento monitorio (cfr. docc. 1 e 2 del fascicolo monitorio di parte Opposta).
Difatti, il procedimento monitorio può essere azionato anche per ottenere la consegna di un bene non solo fungibile, ai sensi dell'articolo 639 c.p.c., ma anche per promuovere l'azione diretta a ottenere la restituzione di un bene determinato a seguito pagina 5 di 11 dell'inadempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del debitore. In questo caso, infatti, l'azione diretta a far valere il diritto alla restituzione del bene, non ha natura di azione reale di rivendica, ma di azione contrattuale personale proponibile nelle forme del procedimento monitorio (C. Cassazione, Sentenza nr. 6322/2006). Si osserva, inoltre, che la determinazione della competenza per valore deve essere individuata in base agli elementi esistenti in atti al momento in cui il Convenuto propone la relativa eccezione, ossia solo con riferimento all'effettivo oggetto del giudizio, quale risulta individuato e delimitato dalla domanda originaria, prescindendo, quindi, da ogni ulteriore indagine. In tali casi, pertanto, per Giurisprudenza costante, per determinare la competenza per valore, se l'attore propone una domanda di valore determinato ed inferiore al limite della competenza del Giudice adito e, sempre contro il medesimo convenuto propone, nello stesso giudizio, una domanda di valore indeterminato o di riconsegna di determinati beni mobili, si deve applicare la disciplina del cumulo prevista dall'articolo 10, comma 2, c.p.c. con la possibilità che si verifichi uno spostamento di competenza (C. Cassazione, Sentenza nr. 16635/2019; C. Cassazione nr. 11287/2015; C.
Cassazione, Sentenza nr. 25257/2008; C. Cassazione, Sentenza nr. 10981/2003; C.
Cassazione, Sentenza nr. 3785/1981). Di conseguenza, si accerta e si dichiara la competenza per valore del Tribunale adito.
Allo stesso modo, non risulta accoglibile l'eccezione di parte Opponente relativa alla eccezione di incompetenza per territorio del Giudice adito. Infatti, l'Opponente ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito solo agli effetti dell'articolo 19 c.p.c., relativo al foro generale delle persone giuridiche, ma non ha svolto alcuna difesa, così come rilevato dalla Opponente, rispetto agli ulteriori fori alternativi previsti dall'articolo
20 c.p.c.. In ogni caso, si deve rilevare che la competenza territoriale di questo Tribunale rimane definitivamente incardinata in applicazione del foro stabilito per accordo delle pagina 6 di 11 parti ex articolo 20 c.p.c.. Dalla documentazione in atti (cfr. doc. nr. 1 fascicolo monitorio dell'Opponente), infatti, risulta che le parti in causa, all'articolo 25 delle
Condizioni Generali di contratto, abbiano determinato come foro convenzionale “il Foro di Milano”. Si evidenzia che la predetta clausola contrattuale, alla quale si richiama
DDL per incardinare la competenza del Tribunale adito, è contenuta in clausole oggetto di doppia firma, previa individuazione sia numerica che della rubrica, circostanza questa sufficiente a garantire l'effettiva presa di coscienza delle stesse da parte dell'aderente al formulario. In ogni caso, al contratto nr. 4219467 del 7.1.2019 in esame non va applicata la tutela prevista per i c.d. Contratti del consumatore, perché lo stesso si è perfezionato tra imprenditori commerciali ed è servito a reperire dei beni occorrenti alla Opponente per lo svolgimento della sua attività professionale. Di conseguenza, si accerta e si dichiara la competenza territoriale di questo Tribunale.
Appurata la piena competenza del Tribunale adito, resta da affrontare la doglianza di parte Opponente relativa alla presunta indeterminatezza del credito azionato in sede monitoria.
Risulta accoglibile la contestazione relativa alla non idoneità delle fatture presenti nel fascicolo monitorio di parte Opposta, a giustificare l'emissione del Decreto ingiuntivo opposto in quanto prodotte solo in formato “.pdf” e non anche in formato “.xml”. Ciò in virtù del fatto che il Decreto Legislativo nr. 127/2015 ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica. La fattura elettronica deve essere presentata in formato “.xml”, come inviata tramite il Sistema di Interscambio (SDI), insieme alla ricevuta di consegna o accettazione del SDI. La produzione del file della fattura in formato “.xml”, nel fascicolo elettronico, integra la valenza probatoria del requisito degli estratti autentici delle scritture contabili di cui al secondo comma dell'articolo 634 c.p.c.. Si rileva che nel fascicolo monitorio è stata prodotta la sola versione “.pdf” delle fatture (cfr. doc. 3
pagina 7 di 11 fascicolo monitorio di parte Opposta), dalle quali, comunque, risulta l'esito positivo di trasmissione. Pertanto, considerato che non sono state rispettate le linee guida tecniche per la produzione dei file “.xml” relativi alle fatture prodotte, si deve revocare il Decreto
Ingiuntivo opposto per mancanza di completa prova scritta.
Tuttavia, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio ordinario di cognizione, nel quale l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi faccia valere un diritto in giudizio, mentre la controparte deve dimostrare i fatti modificativi o estintivi dello stesso. Dalla documentazione in atti, risulta che la Società Opposta abbia offerto, ai sensi dell'articolo 2697 C.C., la prova della fondatezza della propria pretesa, producendo il contratto n. 4219467 sottoscritto tra le parti in data 7.1.2019 e copia del
“Rapporto di installazione beni” avente pari data. L'esistenza del contratto, relativo alla locazione di “nr. 1 Stampante C3070L S/N: Persona_1 Persona_1 Per_2
AAC4021001427 OLTRE ACCESSORI”, e l'avvenuta consegna del bene locato non è stata disconosciuta dalla Opponente, che, invece, si è limitata a sostenere che il documento contenuto nel fascicolo monitorio non era prodotto in “copia conforme”.
Resta, pertanto, provata l'esistenza del contratto e l'avvenuta consegna della stampante, con conseguente esistenza del relativo credito di parte Opposta. Prova ulteriore della avvenuta stipula del contratto di locazione nr. 4219467 del 7.1.2019 e della avvenuta consegna del bene oggetto della locazione è data dal fatto che, durante il corso della presente vertenza, la Stampante Konica, oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo, è stata restituita alla DDL (cfr. allegato alla memoria 171 ter, numero 3 di parte Opponente).
pagina 8 di 11 Inoltre, la società Opponente non ha formalmente disconosciuto la propria sottoscrizione, né ha fornito la prova della eventuale difformità del contenuto del contratto prodotto, rispetto alla copia in proprio possesso.
Allo stesso modo, la Opponente non ha dimostrato l'esistenza di fatti modificativi od estintivi del credito azionato dalla Opposta. Le copie delle fatture prodotte da DDL, che riportano nella prima pagina la “data di stampa” e “Esito SDI: Esito positivo”, sono relative a canoni di locazione riferiti al contratto nr. 421967 del 7.1.2019 (cfr. doc. nr. 3 del fascicolo monitorio). I predetti documenti sono individuati nel ricorso per ingiunzione tramite le scadenze di pagamento indicate dalla sezione “Dettaglio
Pagamento”, contenuta nel paragrafo “Dati relativi al pagamento” di ogni singola fattura. L'importo di dette fatture, decurtato della somma parzialmente pagata relativa alla scadenza del 7.2.2022, è pari ad € 6.095,16 (I.V.A. esclusa), coincidente con la somma richiesta “a titolo di canoni di noleggio maturati, scaduti e rimasti impagati” da
DDL con la raccomandata di risoluzione del contratto ricevuta dalla Opposta (cfr. doc. nr. 5 del fascicolo monitorio di parte Opposta). Non risulta che l'Opponente abbia prodotto in atti alcuna contestazione relativa alla quantificazione del debito, per il mancato pagamento dei canoni di locazione, portata dalla predetta lettera raccomandata.
Considerata la documentazione prodotta in atti dalla Opposta, pertanto, si deve ritenere provata l'esistenza del credito azionato nel provvedimento monitorio, pari ad € 6.095,16.
Si evidenzia, a tal proposito, che l'articolo 20 CAD, comma 1-bis, prevede che: “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la pagina 9 di 11 sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.”.
Non risulta accoglibile, inoltre, la doglianza formulata da parte Opponente secondo la quale il Decreto Ingiuntivo opposto dovrebbe essere revocato perché la somma con esso azionata si estinguerebbe per compensazione con l'importo di € 6.000,00 (I.V.A. Contro esclusa), derivante dalla vendita da parte di a terzi. Controparte_6
Innanzitutto, tale richiesta risulta formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale datata 4.4.2025, a pagina 6, di parte Opponente. In secondo luogo, la richiesta di imputazione del pagamento effettuata dalla isulta Controparte_1
formulata dopo l'avvenuta risoluzione del contratto di noleggio ex art. 1456 c.c. ed è in contrasto con le previsioni dell'articolo 17, comma 5, delle “Condizioni Generali” di contratto che specifica: “L'importo della penale o dell'indennizzo, di cui al n. 17.2 e n.
17.4 del presente articolo, sarà in ogni caso decurtato di quanto il Noleggiatore dovesse aver incassato dalla cessione a terzi dei Beni già locati, ovvero da indennizzi assicurativi o da risarcimenti pagati da terzi.” (cfr. doc. nr. 1, pg. 3, del fascicolo monitorio della Convenuta Opposta). Alla luce di quanto precede, pertanto, si accerta e dichiara come dovuta da parte della Opponente la somma di € 6.095,16 (I.V.A. esclusa).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, secondo le vigenti tariffe professionali
(D.M. nr. 55/2014, come modificato dal D.M. nr. 147/2022).
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata, in contraddittorio della parte resistente, così provvede:
1) accerta e dichiara la competenza per valore del Tribunale adito per i motivi esposti in parte motiva;
2) accerta e dichiara la competenza per territorio del Tribunale adito per i motivi esposti in parte motiva;
3) revoca il Decreto Ingiuntivo n. 13636/2023 del 26.8.2023 (R.G. N. 25832/2023), emesso in data 25.8.2023 dal Tribunale Di Milano, Giudice Dottoressa Elisabetta
Stuccillo;
4) accerta e dichiara che il contratto di locazione n. 4219467 del 7.1.2019 stipulato tra (P. I.V.A. e Controparte_1 P.IVA_3 [...]
(P. I.V.A. ) è stato risolto in data Controparte_2 P.IVA_2
23.2.2023 per inadempimento della Società conduttrice;
5) condanna (P. I.V.A. ) a pagare a favore Controparte_1 P.IVA_3
di P. I.V.A. ) Controparte_2 P.IVA_2
l'importo di € 6.095,16 (IVA esclusa), oltre interessi di mora, dal dovuto al saldo,
a titolo di canoni di noleggio maturati, scaduti ed impagati;
6) condanna la Società (P. I.V.A. ) al Controparte_1 P.IVA_3
pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_2
(P. I.V.A. ) che si liquidano in € 2.540,00 per
[...] P.IVA_2
compensi professionali ed in € 145,50 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge;
Milano, così deciso in data 12.8.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta pagina 11 di 11