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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/11/2025, n. 3759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3759 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5341/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE SEZIONE III CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5341/2024 R.G. promossa da: (C.F. ), rappresentata e difesa per procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto introduttivo dall'Avv. Benedetta ALLEGRETTI, presso il cui studio - in Firenze, Via P. Toselli n. 178 - è elettivamente domiciliata
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 C.F._2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Eva SARDELLI, presso il cui studio - in Firenze, Via
Cosimo Rosselli n. 38 - è elettivamente domiciliata CONVENUTA
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni delle parti Per parte attrice:
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e, per l'effetto: accertare e dichiarare l'illegittimità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 26.04.2024, ritirato il 6.05.2024 e di ogni ulteriore eventuale atto successivo. Con vittoria di spese e compensi della presente procedura, oltre spese generali 15%, iva e cap di legge».
Per parte convenuta: «Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, dichiarare cessata la materia del contendere con spese compensate».
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto si è opposta all'atto di precetto notificatole in data 6.5.2024, con il quale le Parte_1 veniva intimato da il pagamento della Controparte_1 somma complessiva di € 6.503,75 (doc. n. 4), sulla base del decreto ingiuntivo n. 688/2024, emesso dal Giudice di Pace di Firenze e notificato il 24.2.2024. A fondamento dell'opposizione ha dedotto che: a) il precetto è fondato su un titolo non ancora esecutivo, in violazione degli artt. 474 e 482 cod. proc. civ., avendo ella tempestivamente formulato
- in data 7.3.2024 - opposizione avvero il decreto ingiuntivo n. 688/2024 innanzi al Giudice di Pace di Firenze (n. 2830/2024 R.G.); b) nel precetto non viene menzionata la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo e l'apposizione della formula esecutiva. Si è costituita , la quale ha rilevato che, Controparte_1
«a causa di un mero errore materiale consistente nello scambio di fascicoli si è supposto la mancata opposizione al decreto ingiuntivo n. 688/2024», anche alla luce della circostanza che - alla data della notifica del precetto - il termine dei quaranta giorni per l'opposizione era abbondantemente trascorso e nessuna notifica dell'opposizione era pervenuta;
ha inoltre dedotto di non aver ricevuta alcuna notifica del decreto del Giudice di Pace di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti nel procedimento di opposizione, a norma del comma secondo dell'articolo
281 undecies cod. proc. civ., e di avere quindi ritenuto erroneamente che nessuna opposizione fosse stata depositata, errore scusabile commesso in assoluta buona fede, a cui non aveva fatto seguito alcuna azione esecutiva. Ha quindi concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con spese compensate. In esito alla prima udienza di comparizione delle parti in data 19.3.2025, il Giudice - esperito inutilmente il tentativo di conciliazione - in assenza di richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.,
l'udienza del 24.11.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. e concedendo alle parti termine per note riepilogative e conclusive, da depositarsi sino ai dieci giorni prima dell'udienza.
****** L'opposizione è fondata. Emerge in atti - e la circostanza non è stata contestata da parte opposta - che il precetto odiernamente opposto è stato notificato in virtù del decreto ingiuntivo n. 688/2024, il quale tuttavia, al momento della notifica del precetto, era stato dall'odierna opponente tempestivamente opposto dinanzi al Giudice di Pace di Firenze e dunque non aveva acquistato efficacia esecutiva;
del resto, non risulta l'esecutorietà del decreto medesimo ex art. 647 cod. proc. civ.. Ebbene, essendo pendente il giudizio di opposizione, il decreto ingiuntivo non era suscettibile di esecuzione forzata, con conseguente invalidità del precetto intimato. Ciò detto, parte opposta ha riconosciuto l'errore, rilevando tuttavia che trattasi di errore scusabile - in quanto il precetto odiernamente opposto è stato notificato ben oltre il termine di quaranta giorni per l'opposizione - altresì osservando di non aver ricevuta alcuna notifica del decreto del Giudice di Pace di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti nel procedimento di opposizione e di avere quindi ritenuto erroneamente che nessuna opposizione fosse stata depositata. Alla luce di tale circostanza, parte opposta ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. Ebbene, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. n. 5974/2005; Cass. n. 10478/2004). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: 1) l'integrale eliminazione della materia della lite;
2) che si tratti di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti. Nel caso di specie, non si ravvisano le circostanze di cui sopra, posto che alcun accordo è intercorso tra le parti. Quanto alle spese, la condotta della parte opposta - che ha riconosciuto l'errore materiale nella fase introduttiva del presente giudizio - non consente di ravvisare giusti motivi di compensazione;
né può condividersi l'assunto di parte opposta, che ha rilevato di essere incorsa in errore scusabile, atteso che sarebbe stato suo onere, prima di porre in esecuzione il decreto ingiuntivo, di richiedere una dichiarazione di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ.. Pertanto, le spese seguono la soccombenza e la liquidazione è effettuata in misura corrispondente ai minimi tariffari di cui al D.M. n. 55/2014, in considerazione del valore della controversia, della semplicità delle questioni trattate e della limitata attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al N. 5341/2024 R.G., così provvede: 1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l 'inefficacia del precetto notificato in data 6.5.2024; 2. condanna parte opposta al Controparte_1 pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.700,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, come per legge.
Firenze, 24 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE SEZIONE III CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5341/2024 R.G. promossa da: (C.F. ), rappresentata e difesa per procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto introduttivo dall'Avv. Benedetta ALLEGRETTI, presso il cui studio - in Firenze, Via P. Toselli n. 178 - è elettivamente domiciliata
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 C.F._2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Eva SARDELLI, presso il cui studio - in Firenze, Via
Cosimo Rosselli n. 38 - è elettivamente domiciliata CONVENUTA
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni delle parti Per parte attrice:
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e, per l'effetto: accertare e dichiarare l'illegittimità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 26.04.2024, ritirato il 6.05.2024 e di ogni ulteriore eventuale atto successivo. Con vittoria di spese e compensi della presente procedura, oltre spese generali 15%, iva e cap di legge».
Per parte convenuta: «Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, dichiarare cessata la materia del contendere con spese compensate».
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto si è opposta all'atto di precetto notificatole in data 6.5.2024, con il quale le Parte_1 veniva intimato da il pagamento della Controparte_1 somma complessiva di € 6.503,75 (doc. n. 4), sulla base del decreto ingiuntivo n. 688/2024, emesso dal Giudice di Pace di Firenze e notificato il 24.2.2024. A fondamento dell'opposizione ha dedotto che: a) il precetto è fondato su un titolo non ancora esecutivo, in violazione degli artt. 474 e 482 cod. proc. civ., avendo ella tempestivamente formulato
- in data 7.3.2024 - opposizione avvero il decreto ingiuntivo n. 688/2024 innanzi al Giudice di Pace di Firenze (n. 2830/2024 R.G.); b) nel precetto non viene menzionata la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo e l'apposizione della formula esecutiva. Si è costituita , la quale ha rilevato che, Controparte_1
«a causa di un mero errore materiale consistente nello scambio di fascicoli si è supposto la mancata opposizione al decreto ingiuntivo n. 688/2024», anche alla luce della circostanza che - alla data della notifica del precetto - il termine dei quaranta giorni per l'opposizione era abbondantemente trascorso e nessuna notifica dell'opposizione era pervenuta;
ha inoltre dedotto di non aver ricevuta alcuna notifica del decreto del Giudice di Pace di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti nel procedimento di opposizione, a norma del comma secondo dell'articolo
281 undecies cod. proc. civ., e di avere quindi ritenuto erroneamente che nessuna opposizione fosse stata depositata, errore scusabile commesso in assoluta buona fede, a cui non aveva fatto seguito alcuna azione esecutiva. Ha quindi concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con spese compensate. In esito alla prima udienza di comparizione delle parti in data 19.3.2025, il Giudice - esperito inutilmente il tentativo di conciliazione - in assenza di richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.,
l'udienza del 24.11.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. e concedendo alle parti termine per note riepilogative e conclusive, da depositarsi sino ai dieci giorni prima dell'udienza.
****** L'opposizione è fondata. Emerge in atti - e la circostanza non è stata contestata da parte opposta - che il precetto odiernamente opposto è stato notificato in virtù del decreto ingiuntivo n. 688/2024, il quale tuttavia, al momento della notifica del precetto, era stato dall'odierna opponente tempestivamente opposto dinanzi al Giudice di Pace di Firenze e dunque non aveva acquistato efficacia esecutiva;
del resto, non risulta l'esecutorietà del decreto medesimo ex art. 647 cod. proc. civ.. Ebbene, essendo pendente il giudizio di opposizione, il decreto ingiuntivo non era suscettibile di esecuzione forzata, con conseguente invalidità del precetto intimato. Ciò detto, parte opposta ha riconosciuto l'errore, rilevando tuttavia che trattasi di errore scusabile - in quanto il precetto odiernamente opposto è stato notificato ben oltre il termine di quaranta giorni per l'opposizione - altresì osservando di non aver ricevuta alcuna notifica del decreto del Giudice di Pace di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti nel procedimento di opposizione e di avere quindi ritenuto erroneamente che nessuna opposizione fosse stata depositata. Alla luce di tale circostanza, parte opposta ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. Ebbene, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. n. 5974/2005; Cass. n. 10478/2004). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: 1) l'integrale eliminazione della materia della lite;
2) che si tratti di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti. Nel caso di specie, non si ravvisano le circostanze di cui sopra, posto che alcun accordo è intercorso tra le parti. Quanto alle spese, la condotta della parte opposta - che ha riconosciuto l'errore materiale nella fase introduttiva del presente giudizio - non consente di ravvisare giusti motivi di compensazione;
né può condividersi l'assunto di parte opposta, che ha rilevato di essere incorsa in errore scusabile, atteso che sarebbe stato suo onere, prima di porre in esecuzione il decreto ingiuntivo, di richiedere una dichiarazione di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ.. Pertanto, le spese seguono la soccombenza e la liquidazione è effettuata in misura corrispondente ai minimi tariffari di cui al D.M. n. 55/2014, in considerazione del valore della controversia, della semplicità delle questioni trattate e della limitata attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al N. 5341/2024 R.G., così provvede: 1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l 'inefficacia del precetto notificato in data 6.5.2024; 2. condanna parte opposta al Controparte_1 pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.700,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, come per legge.
Firenze, 24 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni