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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 11921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11921 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18786 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Barra n. 1065/2022,
pronunciata il 18.02.2022, depositata 04.03.2022, e vertente
TRA
, (C.F.: ), difesa e Parte_1 C.F._1
rappresentata, giusta procura in atti, dagli Avv. Filippo Alaia, (C.F.
), e GI AR, (C.F.: ), ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi, sito in Napoli, al Viale
Margherita n. 21;
appellante
CONTRO
, (C.F. , con sede in Roma Controparte_1 P.IVA_1
alla Via GI Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore
Dott. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_2 MA PI NE, (C.F.: ), ed elettivamente domiciliata C.F._4
presso lo studio della medesima, sito in Roma, al Viale GI Mazzini n. 33;
appellata
NONCHE'
(C.F.: , in persona del Sindaco pro tempore, con Controparte_3 P.IVA_2
sede in Napoli, presso la Casa Comunale sita in PIzza Municipio n. 1, Palazzo San
Giacomo, difeso e rappresentato, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Gagliotti
(C.F.: ; C.F._5
appellato
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mediante atto di citazione ex art. 615 c.p.c., notificato il 30.03.2020, Parte_1
evocò in giudizio, dinnanzi l' Pace di Barra,
[...] Controparte_4
l' ed il formulando Controparte_5 Controparte_3
opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n.
07120140082747141000, concernente contravvenzioni al C.d.S. dell'anno 2009, della somma di € 648,22.
A fondamento delle avanzate pretese, l'attrice dichiarò di aver ricevuto, in virtù di tale pendenza debitoria, un rifiuto di finanziamento dal proprio Istituto di credito,
e, pertanto, di aver preventivamente presentato istanza di sgravio all'ente concessionario, rimasta però priva di riscontro. Sulla scorta di tali premesse, domandò la dichiarazione di illegittimità e nullità
della cartella, attesa la mancata notifica della stessa ed il decorso del termine di prescrizione, con vittoria di spese di lite.
Nella contumacia dell'Ente impositore, si costituì l'agente della riscossione la quale,
dolendosi dell'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., nonché dell'infondatezza in fatto e in diritto, ne domandò il rigetto con vittoria di spese.
Il Giudice di prime cure, mediante sentenza n. 1065/22, pronunciata il 18.02.2022 e pubblicata il 04.03.2022, rilevata preliminarmente l'ammissibilità e la procedibilità
dell'azione, nel merito, l'ha integralmente accolta in considerazione del decorso del termine di prescrizione. Circa il governo di spese, ne ha disposto la compensazione tra le parti, in considerazione della peculiarità della controversia e del complessivo comportamento delle parti.
Per quanto di interesse, con citazione ritualmente notificata il 28.07.2022,
[...]
propone appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, Parte_1
specificando che l'impugnazione è limitata alla sola parte del provvedimento che ha statuito in punto di spese.
Secondo la prospettazione difensiva fornita, le ragioni, poste dal Giudice di prime cure, non rientrerebbero tra le circostanze previste dalla legge a giustificazione del regime compensatorio applicato. Pertanto, dolendosi della violazione dell'art. 92
c.p.c., domanda la condanna dei convenuti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
L' ed il sostenendo Controparte_6 Controparte_3
l'infondatezza del gravame e insistendo sull'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo, ne domandano il rigetto con conferma integrale della sentenza gravata, con vittoria di spese del presente grado di giudizio. All'esito dell'udienza tenuta in data 09.12.2025, il Giudice riserva la causa in decisione senza termini.
L'appello è infondato e va rigettato per le seguenti motivazioni
Il citato art. 92 c.p.c., addotto dall'appellante a sostegno della sua impugnazione,
stabilisce che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della
questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il
giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità della norma, nella parte in cui non estende il potere giudiziale di compensazione delle spese ai casi che presentino “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Nel caso di specie, il Giudice di primo grado ha ravvisato, nella “peculiarità della controversia” ragione sufficiente per compensare le spese di giudizio.
Lo scrivente giudicante condivide tali motivazioni e, pertanto, la regolamentazione delle spese di lite disposta con la contestata pronuncia merita conferma.
La domanda dell'attrice era finalizzata, mediante impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, a far valere l'invalidità della notifica della cartella esattoriale ed ottenere una pronuncia di accertamento negativo del credito erariale, per intervenuta prescrizione dello stesso.
Al riguardo, va osservato che l'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021,
convertito dalla L. n. 215 del 17 dicembre 2021, ha aggiunto, all'articolo 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, il comma IV-bis (da ultimo modificato dall'articolo 12, D.
Lgs. n. 110 del 29 luglio 2024, rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”)
che così dispone: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di
pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione
nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa
derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di
cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per
effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un
beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure
previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti
autorizzati; f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”
Prima dell'introduzione di tale norma, che nel caso di specie, per effetto del giudicato formatosi sul merito della vicenda in esame, non può trovare applicazione, era questione ampiamente dibattuta nella giurisprudenza se, in caso di c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo, sussistesse l'interesse a tale azione,
quando la cartella di pagamento ivi indicata non fosse stata precedentemente notificata dall'agente della riscossione, ovvero quando, dal momento della notifica della cartella, fosse trascorso un lasso di tempo sufficiente a determinare la prescrizione del credito, senza che fossero stati notificati ulteriori atti interruttivi.
In siffatte ipotesi, quanto meno in assenza di atti di esazione, poteva ben dubitarsi che l'azione del contribuente, volta a ottenere l'accertamento negativo del credito e usualmente – ancorché impropriamente – denominata impugnazione dell'estratto del ruolo, fosse sostenuta, agli effetti dell'art. 100 c.p.c., da un concreto interesse ad agire.
La sussistenza di quest'ultimo era stata invero negata da un significativo filone giurisprudenziale, d'indirizzo opposto a quello fatto proprio, nel merito, dal primo giudice.
Si veda, in proposito, a titolo esemplificativo, quanto deciso in Cass., Sez. VI – Lav.,
nn. 5446/19 e 6723/19 e, nell'ambito della giurisprudenza di merito, in C.d.A. Genova, n. 304/21, C.d.A. Milano, n. 1253/21, Trib. Palermo, n. 3857/21, Trib. Cosenza, n.
1674/21, C.d.A. Brescia, n. 26/21, edite nella banca dati De Jure.
Tale situazione di incertezza ha reso necessario l'intervento del legislatore che,
come detto, ha inserito la nuova disposizione (peraltro immediatamente applicabile ai processi in corso ed estesa anche alle entrate extratributarie: v. Cass. S.U., n.
26283/2022) quale capoverso dell'articolo 12 cit., escludendo, al di fuori delle ipotesi previste, l'impugnabilità del ruolo esattoriale, ove se ne assuma l'omessa notificazione, e sostanzialmente aderendo al più ristrettivo orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.
In definitiva, l'esistenza di un complesso quadro d'incertezza circa la materia dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, tale da aver richiesto l'intervento chiarificatore dapprima del legislatore e poi delle Sezioni Unite della Suprema
Corte, ben può essere apprezzata quale grave ed eccezionale ragione, idonea a legittimare la resistenza in giudizio delle parti risultate soccombenti e, di conseguenza, a giustificare la compensazione delle spese legali nei loro confronti.
Le argomentazioni sin qui svolte giustificano, a loro volta, la compensazione delle spese di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e del Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1065/2022, emessa dal Giudice di pace di Controparte_3
Barra il 18.02.2022, e depositata il 04.03.2022, così provvede:
-a) rigetta l'appello;
-b) compensa le spese del giudizio di appello;
-c) dà atto della sussistenza delle condizioni per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13,
comma I - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Napoli, il 17.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18786 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Barra n. 1065/2022,
pronunciata il 18.02.2022, depositata 04.03.2022, e vertente
TRA
, (C.F.: ), difesa e Parte_1 C.F._1
rappresentata, giusta procura in atti, dagli Avv. Filippo Alaia, (C.F.
), e GI AR, (C.F.: ), ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi, sito in Napoli, al Viale
Margherita n. 21;
appellante
CONTRO
, (C.F. , con sede in Roma Controparte_1 P.IVA_1
alla Via GI Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore
Dott. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_2 MA PI NE, (C.F.: ), ed elettivamente domiciliata C.F._4
presso lo studio della medesima, sito in Roma, al Viale GI Mazzini n. 33;
appellata
NONCHE'
(C.F.: , in persona del Sindaco pro tempore, con Controparte_3 P.IVA_2
sede in Napoli, presso la Casa Comunale sita in PIzza Municipio n. 1, Palazzo San
Giacomo, difeso e rappresentato, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Gagliotti
(C.F.: ; C.F._5
appellato
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mediante atto di citazione ex art. 615 c.p.c., notificato il 30.03.2020, Parte_1
evocò in giudizio, dinnanzi l' Pace di Barra,
[...] Controparte_4
l' ed il formulando Controparte_5 Controparte_3
opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n.
07120140082747141000, concernente contravvenzioni al C.d.S. dell'anno 2009, della somma di € 648,22.
A fondamento delle avanzate pretese, l'attrice dichiarò di aver ricevuto, in virtù di tale pendenza debitoria, un rifiuto di finanziamento dal proprio Istituto di credito,
e, pertanto, di aver preventivamente presentato istanza di sgravio all'ente concessionario, rimasta però priva di riscontro. Sulla scorta di tali premesse, domandò la dichiarazione di illegittimità e nullità
della cartella, attesa la mancata notifica della stessa ed il decorso del termine di prescrizione, con vittoria di spese di lite.
Nella contumacia dell'Ente impositore, si costituì l'agente della riscossione la quale,
dolendosi dell'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., nonché dell'infondatezza in fatto e in diritto, ne domandò il rigetto con vittoria di spese.
Il Giudice di prime cure, mediante sentenza n. 1065/22, pronunciata il 18.02.2022 e pubblicata il 04.03.2022, rilevata preliminarmente l'ammissibilità e la procedibilità
dell'azione, nel merito, l'ha integralmente accolta in considerazione del decorso del termine di prescrizione. Circa il governo di spese, ne ha disposto la compensazione tra le parti, in considerazione della peculiarità della controversia e del complessivo comportamento delle parti.
Per quanto di interesse, con citazione ritualmente notificata il 28.07.2022,
[...]
propone appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, Parte_1
specificando che l'impugnazione è limitata alla sola parte del provvedimento che ha statuito in punto di spese.
Secondo la prospettazione difensiva fornita, le ragioni, poste dal Giudice di prime cure, non rientrerebbero tra le circostanze previste dalla legge a giustificazione del regime compensatorio applicato. Pertanto, dolendosi della violazione dell'art. 92
c.p.c., domanda la condanna dei convenuti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
L' ed il sostenendo Controparte_6 Controparte_3
l'infondatezza del gravame e insistendo sull'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo, ne domandano il rigetto con conferma integrale della sentenza gravata, con vittoria di spese del presente grado di giudizio. All'esito dell'udienza tenuta in data 09.12.2025, il Giudice riserva la causa in decisione senza termini.
L'appello è infondato e va rigettato per le seguenti motivazioni
Il citato art. 92 c.p.c., addotto dall'appellante a sostegno della sua impugnazione,
stabilisce che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della
questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il
giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità della norma, nella parte in cui non estende il potere giudiziale di compensazione delle spese ai casi che presentino “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Nel caso di specie, il Giudice di primo grado ha ravvisato, nella “peculiarità della controversia” ragione sufficiente per compensare le spese di giudizio.
Lo scrivente giudicante condivide tali motivazioni e, pertanto, la regolamentazione delle spese di lite disposta con la contestata pronuncia merita conferma.
La domanda dell'attrice era finalizzata, mediante impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, a far valere l'invalidità della notifica della cartella esattoriale ed ottenere una pronuncia di accertamento negativo del credito erariale, per intervenuta prescrizione dello stesso.
Al riguardo, va osservato che l'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021,
convertito dalla L. n. 215 del 17 dicembre 2021, ha aggiunto, all'articolo 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, il comma IV-bis (da ultimo modificato dall'articolo 12, D.
Lgs. n. 110 del 29 luglio 2024, rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”)
che così dispone: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di
pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione
nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa
derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di
cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per
effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un
beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure
previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti
autorizzati; f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”
Prima dell'introduzione di tale norma, che nel caso di specie, per effetto del giudicato formatosi sul merito della vicenda in esame, non può trovare applicazione, era questione ampiamente dibattuta nella giurisprudenza se, in caso di c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo, sussistesse l'interesse a tale azione,
quando la cartella di pagamento ivi indicata non fosse stata precedentemente notificata dall'agente della riscossione, ovvero quando, dal momento della notifica della cartella, fosse trascorso un lasso di tempo sufficiente a determinare la prescrizione del credito, senza che fossero stati notificati ulteriori atti interruttivi.
In siffatte ipotesi, quanto meno in assenza di atti di esazione, poteva ben dubitarsi che l'azione del contribuente, volta a ottenere l'accertamento negativo del credito e usualmente – ancorché impropriamente – denominata impugnazione dell'estratto del ruolo, fosse sostenuta, agli effetti dell'art. 100 c.p.c., da un concreto interesse ad agire.
La sussistenza di quest'ultimo era stata invero negata da un significativo filone giurisprudenziale, d'indirizzo opposto a quello fatto proprio, nel merito, dal primo giudice.
Si veda, in proposito, a titolo esemplificativo, quanto deciso in Cass., Sez. VI – Lav.,
nn. 5446/19 e 6723/19 e, nell'ambito della giurisprudenza di merito, in C.d.A. Genova, n. 304/21, C.d.A. Milano, n. 1253/21, Trib. Palermo, n. 3857/21, Trib. Cosenza, n.
1674/21, C.d.A. Brescia, n. 26/21, edite nella banca dati De Jure.
Tale situazione di incertezza ha reso necessario l'intervento del legislatore che,
come detto, ha inserito la nuova disposizione (peraltro immediatamente applicabile ai processi in corso ed estesa anche alle entrate extratributarie: v. Cass. S.U., n.
26283/2022) quale capoverso dell'articolo 12 cit., escludendo, al di fuori delle ipotesi previste, l'impugnabilità del ruolo esattoriale, ove se ne assuma l'omessa notificazione, e sostanzialmente aderendo al più ristrettivo orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.
In definitiva, l'esistenza di un complesso quadro d'incertezza circa la materia dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, tale da aver richiesto l'intervento chiarificatore dapprima del legislatore e poi delle Sezioni Unite della Suprema
Corte, ben può essere apprezzata quale grave ed eccezionale ragione, idonea a legittimare la resistenza in giudizio delle parti risultate soccombenti e, di conseguenza, a giustificare la compensazione delle spese legali nei loro confronti.
Le argomentazioni sin qui svolte giustificano, a loro volta, la compensazione delle spese di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e del Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1065/2022, emessa dal Giudice di pace di Controparte_3
Barra il 18.02.2022, e depositata il 04.03.2022, così provvede:
-a) rigetta l'appello;
-b) compensa le spese del giudizio di appello;
-c) dà atto della sussistenza delle condizioni per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13,
comma I - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Napoli, il 17.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone