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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/11/2025, n. 5556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5556 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglioin persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2615/2021
TRA
nata ad [...], il [...], C.F.: e residente in [...], alla Parte_1 CodiceFiscale_1
Via II^ Monticchio, n. 1 Is. L. int. 91, elett.te dom.ta in Forio al Vico S. Antonio 15, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Di Maio C.F.: , dal quale è difeso e rapp.to in virtù di mandato a C.F._2
margine dell'atto di citazione di primo grado
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
giusta Delibera della Giunta Regionale n.328 Controparte_2
del 16/07/2019 pubblicata sul B.U.R.C. n.41 del 22/07/2019, con sede legale in alla Via CP_2
EN OR n.75 in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, Dott. CP_3
(C.F. ), elettivamente domiciliata in alla Via Vannella Gaetani n° 22,
[...] C.F._3 CP_2
presso lo studio dell'Avv. Michele Nappi (C.F. , che la rappresenta e difende in C.F._4
virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza dell'1.10.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, nessuno depositava note scritte e la causa veniva rinviata, ex art. 127 ter quarto comma c.p.c., all'udienza del 5.11.2025.
Anche per l'udienza del 5.11.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti costituite, che hanno ricevuto regolare avviso del rinvio, non hanno depositato note scritte, contegno parificabile all'omessa comparizione all'udienza. Orbene, considerata la persistente assenza delle parti all'odierna udienza, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma per ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarane la conseguente estinzione.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì in passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando, tra le parti indicate in epigrafe, sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4333/2021 pubblicata il 6/5/2021 così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Napoli, così deciso il 5.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello